Articolo 210 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
Articolo 183 bisArticolo 164
Versione
24 ottobre 1989
Art. 210
(Competenza)
1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del codice nonche' le disposizioni che prevedono la competenza del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente