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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 137/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Cappai - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 15/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-20216 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 213/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Nelle more, il contribuente ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (nota del 22.1.2026), deducendo e documentando d'aver estinto tutte le pendenze con il
Comune (all. 1 alla richiesta di estinzione).
All'udienza di discussione, le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente ha documentato d'aver estinto tutte le pendenze e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 2, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI PIETRO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DIOZZI FABIO, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 710/2022 depositato il 22/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Cappai - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 213/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 15/04/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-20216 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari n. 213/2022, che aveva rigettato il ricorso proposto contro l'avviso di accertamento compiutamente descritto in epigrafe, chiedendone la riforma integrale, col favore delle spese di lite.
Nelle more, il contribuente ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (nota del 22.1.2026), deducendo e documentando d'aver estinto tutte le pendenze con il
Comune (all. 1 alla richiesta di estinzione).
All'udienza di discussione, le parti hanno concordemente concluso per la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non può essere esaminato nel merito, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, in quanto il contribuente ha documentato d'aver estinto tutte le pendenze e, dunque, di non avere più interesse alla prosecuzione della controversia.
In difetto di domanda di condanna alle spese per la c.d. soccombenza virtuale, le spese devono essere interamente compensate tra le parti.
Ne consegue l'estinzione del giudizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 46 del D. Lgs. n. 546/92.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa le spese.