Articolo 6 della Legge 19 luglio 1977, n. 412
Articolo 5Articolo 7
Versione
26 luglio 1977
Art. 6.
Il primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e' sostituito con il seguente: "E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi".
La disposizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , come modificato dal presente articolo ha effetto dal 1 gennaio 1974.
Entrata in vigore il 26 luglio 1977
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