Articolo 58 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3
Articolo 57
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10 marzo 1948
Art. 58.
La presente legge costituzionale entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Entrata in vigore il 10 marzo 1948