Versione
10 marzo 1948
10 marzo 1948
Art. 58.
La presente legge costituzionale entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge costituzionale entra, in vigore il giorno successivo a quello della sua, pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.