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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Alessandra Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 452 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Parte_1
CE AM, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria a
Vico alla via Appia n. 452;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. – premettendo di Parte_1 essere figlio legittimo, unitamente ad altri cinque fratelli, del de cuius Persona_1
nato a Santa Maria a [...] il [...] e deceduto in Maddaloni il
[...]
3.3.2024, che il padre aveva stipulato con la società contratto Controparte_1 di locazione ad uso abitativo con decorrenza dal 16.12.2022, avente ad oggetto l'immobile sito in Santa Maria a Vico alla via San Marco n. 210, meglio identificato in atti, al canone mensile di € 350,00, che in data 1.7.2023 la conduttrice comunicava verbalmente al locatore di voler recedere dal contratto a
1 decorrere dal 31.7.2023, che la conduttrice rilasciava, quindi, l'immobile locato in data 31.7.2023, che l'immobile rimaneva inoccupato sino al 1.11.2023 – ha chiesto al Tribunale adito di condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del canone di locazione dal rilascio dell'immobile sino al 1.11.2023, vale a dire per i mesi da agosto ad ottobre del 2023, con vittoria di spese.
Non si è costituita la resistente, sebbene ritualmente citata, e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con il deposito di documenti e con l'escussione di un teste.
Quindi, è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. all'udienza del
5.11.2025.
Ciò premesso, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta, per le ragioni che seguono.
In primo luogo, risulta documentato il rapporto di locazione tra il padre del ricorrente e la resistente, mediante il deposito del relativo contratto.
Risulta, inoltre, dimostrato che la società conduttrice ha rilasciato anticipatamente l'immobile locato nel mese di luglio del 2023.
Invero, la teste escussa, a conoscenza dei fatti di causa in quanto Testimone_1 moglie del ricorrente, ha confermato che la società conduttrice ha comunicato verbalmente al suocero la volontà di recedere dal contratto di locazione ed ha rilasciato l'immobile locato nel mese di luglio del 2023.
Ciò detto, come correttamente argomentato dal ricorrente, il recesso anticipato dal contratto di locazione da parte della conduttrice risulta illegittimo.
Invero, il recesso non è stato formalizzato per iscritto e non ha rispettato il termine di preavviso di sei mesi richiesto dalla legge o dal contratto, oltre ad essere ingiustificato.
2 Pertanto, il locatore e per esso il ricorrente quale suo erede ha il diritto di percepire il canone per i mesi da agosto ad ottobre del 2023, quale danno derivante dalla mancata redditività dell'immobile per i mesi in questione.
D'altronde, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 15769/2015), la rinuncia al compenso per il periodo di preavviso non può desumersi dal mero silenzio del locatore ma avrebbe dovuto risultare da dichiarazioni, atti o comportamenti inequivocabili in tal senso e tale non è la mera accettazione in restituzione delle chiavi dell'appartamento.
Il ricorrente non ha chiesto l'intero canone di locazione per i mesi da agosto ad ottobre del 2023 ma solo la quota di 1/6 a lui spettante quale erede del locatore.
Sul punto, occorre rilevare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(SS. UU. 24657 2007; Cass. 15894/14; Cass. 27417/17; Cass. 10585/24), ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito.
Pertanto, la domanda va accolta con condanna della resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 175,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vengono poste a carico della resistente. Esse si liquidano come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
P.Q.M
3 Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sulle domande così provvede:
a) condanna la resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 175,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
b) condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 350,00, con attribuzione in favore dell'avv.
CE AM dichiaratosene anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, così deciso il 5.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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