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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3139 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3139/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSELLI EDDA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SQUARZON DEBORAH del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale di comparizione personale dei coniugi del
12/11/2024, così chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) i genitori provvederanno al mantenimento diretto della IA maggiorenne nei rispettivi Per_1
periodi di permanenza della IA presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
2) la casa familiare resta assegnata al sig. affinché possa viverci con la IA Parte_1 Per_1
quando rientra a casa da Roma;
3) le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non avere pretese l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4) spese di lite compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in HI (VI) in data 30/11/1991; che dall'unione CP_1
erano nate le figlie nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_1
entrambe maggiorenni ma la seconda economicamente non autosufficiente;
che con sentenza n.
324/2024 dell'8/02/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione. Il ricorrente chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che la casa familiare, di sua proprietà e nella quale viveva con la IA , nel tempo in cui la IA, Per_1
studentessa universitaria, faceva rientro da Roma, rimanesse a lui assegnata, nonché il mantenimento diretto della IA per i periodi di permanenza nell'abitazione familiare, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, la restituzione delle cose/arredi presenti nella casa familiare e di cui la stessa era proprietaria o, in subordine, la corresponsione da parte del ricorrente della metà del loro valore in denaro. Quanto al mantenimento della IA , chiedeva di disporsi il mantenimento Per_1
diretto per i periodi in cui la stessa faceva rientro da Roma, con suddivisione delle spese straordinarie di locazione, vitto e alloggio a Roma, scolastiche e mediche nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre o, alternativamente, di voler stabilire un contributo non superiore ad € 400,00 mensili a carico della madre, a titolo di contributo per le spese anzidette.
Incardinato il giudizio, all'udienza “filtro” del 12/11/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedevano al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in epigrafe.
2 Il Giudice Relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale nel procedimento per separazione consensuale (16/01/2024) e la presentazione del ricorso in esame (18/07/2024) e la separazione si è conclusa con sentenza n.
324/2024 pubblicata in data 8/02/2024; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni e ritenuto Per_2 Per_1
che appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale della IA , economicamente Per_1
non autosufficiente, le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che i genitori provvederanno al suo mantenimento diretto nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre;
che sussistono i presupposti per cui la casa familiare, sita in HI (VI), Contrà
Costalunga n. 13, lett. A, possa restare assegnata a affinché possa Parte_1
continuare a viverci con la IA , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
quando rientra a casa da Roma;
che nessun assegno di mantenimento è dovuto tra le parti essendo entrambe economicamente indipendenti;
ritenuto, infine, che vada disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di HI (VI) in data 30/11/1991 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto
[...]
Comune per l'anno 1991, al numero 165, parte II, serie A;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3 3. dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della IA maggiorenne nei Per_1
rispettivi periodi di permanenza della IA presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
4. dispone che la casa familiare sita in HI (VI), Contrà Costalunga n. 13, lett. A, resti assegnata a affinché possa viverci con la IA quando rientra a casa da Parte_1 Per_1
Roma;
5. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25/02/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3139/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GRASSELLI EDDA del Foro di Vicenza
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. SQUARZON DEBORAH del Foro di Vicenza
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da verbale di comparizione personale dei coniugi del
12/11/2024, così chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1 1) i genitori provvederanno al mantenimento diretto della IA maggiorenne nei rispettivi Per_1
periodi di permanenza della IA presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
2) la casa familiare resta assegnata al sig. affinché possa viverci con la IA Parte_1 Per_1
quando rientra a casa da Roma;
3) le parti dichiarano di essere autosufficienti e di non avere pretese l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento;
4) spese di lite compensate.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/07/2024 esponeva: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in HI (VI) in data 30/11/1991; che dall'unione CP_1
erano nate le figlie nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Per_2 Per_1
entrambe maggiorenni ma la seconda economicamente non autosufficiente;
che con sentenza n.
324/2024 dell'8/02/2024, il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che tra gli stessi non era intervenuta riconciliazione. Il ricorrente chiedeva pertanto che questo Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che la casa familiare, di sua proprietà e nella quale viveva con la IA , nel tempo in cui la IA, Per_1
studentessa universitaria, faceva rientro da Roma, rimanesse a lui assegnata, nonché il mantenimento diretto della IA per i periodi di permanenza nell'abitazione familiare, oltre al pagamento delle spese straordinarie al 50% tra i genitori.
Costituitasi in giudizio aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, chiedendo, tuttavia, la restituzione delle cose/arredi presenti nella casa familiare e di cui la stessa era proprietaria o, in subordine, la corresponsione da parte del ricorrente della metà del loro valore in denaro. Quanto al mantenimento della IA , chiedeva di disporsi il mantenimento Per_1
diretto per i periodi in cui la stessa faceva rientro da Roma, con suddivisione delle spese straordinarie di locazione, vitto e alloggio a Roma, scolastiche e mediche nella misura del 70% a carico del padre e del restante 30% a carico della madre o, alternativamente, di voler stabilire un contributo non superiore ad € 400,00 mensili a carico della madre, a titolo di contributo per le spese anzidette.
Incardinato il giudizio, all'udienza “filtro” del 12/11/2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo conciliativo e chiedevano al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in epigrafe.
2 Il Giudice Relatore rimetteva così la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per la formulazione delle conclusioni di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi per non accogliere le domande concordemente formulate dai coniugi: sono, infatti, trascorsi più di sei mesi tra la comparizione dei coniugi avanti al Tribunale nel procedimento per separazione consensuale (16/01/2024) e la presentazione del ricorso in esame (18/07/2024) e la separazione si è conclusa con sentenza n.
324/2024 pubblicata in data 8/02/2024; i certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta da allora senza interruzioni sino ad oggi e che è venuta meno ogni possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi;
rilevato che dal matrimonio sono nate le figlie e , entrambe maggiorenni e ritenuto Per_2 Per_1
che appaiono conformi alle esigenze di tutela materiale e morale della IA , economicamente Per_1
non autosufficiente, le condizioni concordate fra i coniugi, ed in particolare che i genitori provvederanno al suo mantenimento diretto nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30%
a carico della madre;
che sussistono i presupposti per cui la casa familiare, sita in HI (VI), Contrà
Costalunga n. 13, lett. A, possa restare assegnata a affinché possa Parte_1
continuare a viverci con la IA , maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Per_1
quando rientra a casa da Roma;
che nessun assegno di mantenimento è dovuto tra le parti essendo entrambe economicamente indipendenti;
ritenuto, infine, che vada disposta come da accordi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, favorevoli all'accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di HI (VI) in data 30/11/1991 da nato a [...] il [...] e Parte_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto nel Registro dello Stato Civile del suddetto
[...]
Comune per l'anno 1991, al numero 165, parte II, serie A;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3 3. dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto della IA maggiorenne nei Per_1
rispettivi periodi di permanenza della IA presso ciascun genitore, con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre;
4. dispone che la casa familiare sita in HI (VI), Contrà Costalunga n. 13, lett. A, resti assegnata a affinché possa viverci con la IA quando rientra a casa da Parte_1 Per_1
Roma;
5. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25/02/2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Biancamaria Biondo
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Sollazzo
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