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Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 11/01/2024, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
N.......552 \2022 R.C.
N.....………........Sent.
N..………...........Cron. RGAC 552 ANNO 2022
N........................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: Altre TRIBUNALE DI SAVONA ipotesi di responsabilita Il giudice dott.ssa Daniela Mele
Extracontrattuale non ha pronunciato la seguente
SENTENZA ricomprese nelle altre nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 552 del ruolo generale per gli mat affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
30.06.2023, vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
CARATTI GIUSEPPE AMEDEO, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA FRANCESCA
COLOSIMO, giusta delega in atti;
, CP_2 Parte_2 Controparte_3
[...]
PARTI CONVENUTE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società Parte_1
ha esposto:
[...]
1. di aver effettuato, in data 25.11.2019, un rifornimento di carburante sul mezzo Renault Master, targato CX718KN, presso il punto vendita Q8 gestito dalla società di sito Org_1 Controparte_4
in Cairo Montenotte, corso Brigate Partigiane;
2. che, successivamente al predetto rifornimento, il mezzo si arrestava improvvisamente, rendendo necessario l'intervento del soccorso stradale, che
1 provvedeva a trasportare il veicolo presso un'autofficina per le necessarie riparazioni;
3. che il personale della predetta officina accertava la presenza di acqua nell'impianto di alimentazione che rendeva necessaria la sostituzione della pompa gasolio, del filtro gasolio, delle rampe di carburante e del sensore, degli iniettori, del serbatoio e del galleggiante, oltre alla pulizia dell'impianto;
4. che i costi delle predette riparazioni ammontavano ad Euro 5.013,06, come da fattura emessa dall'officina;
5. che, inoltre, il mezzo era rimasto fermo per circa 20 giorni;
6. che, pertanto, risultava evidente come l'avaria al motore fosse direttamente riconducibile al rifornimento di carburante effettuato presso l'officina di proprietà della gestita dalla i Controparte_1 Org_2
quali pertanto dovevano essere condannati al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, quantificato in Euro 5.013,06 per la riparazione del mezzo ed in Euro 4.000,00 per il fermo tecnico del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la decadenza della società attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che i danni asseritamente derivanti dal rifornimento effettuato in data
25.11.2019 erano stati denunciati alla società convenuta solo nel mese di luglio 2020 e, dunque, ben oltre gli 8 giorni previsti per legge. Nel merito ha contestato le avverse pretese, rilevando in particolare l'assenza di prova relativamente al nesso di causalità tra l'intervenuto rifornimento ed i danni asseritamente subiti. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda avversaria.
Nonostante la regolarità della notifica, la società Org_1 [...]
non si è costituita in giudizio e deve Controparte_5
pertanto dichiararsi la sua contumacia.
Escussi alcuni testimoni, all'udienza del 30.06.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Giova preliminarmente precisare che nel caso specifico non trova applicazione la disciplina consumeristica, atteso che la presente controversia è stata
2 promossa da una società relativamente al danno occorso ad un mezzo aziendale. Si osserva, inoltre, che nel caso di specie – secondo quanto dichiarato dalla stessa convenuta costituita (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta) – la società oltre ad Controparte_1
essere produttrice/fornitrice del carburante, è anche proprietaria esclusiva della stazione di servizio presso la quale è avvenuto il rifornimento e pertanto la società in parola risulta essere anche venditrice del bene asseritamente viziato. Pacificamente, poi, la stazione di servizio in parola risulta gestita dalla società .. Org_3
L'azione deve pertanto inquadrarsi nell'ambito della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1470 e ss c.c..
Ciò posto deve preliminarmente respingersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta costituita. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la società attrice abbia denunciato il vizio del carburante già in data 13.12.2019, mediante riempimento e consegna dell'apposito modulo di segnalazione disponibile presso il punto di vendita di proprietà della convenuta (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice). In relazione alla tempestività di tale denuncia, si osserva che, come noto, il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta (cfr. in proposito,
Cass. Civ., n. 5732/2011, secondo cui: “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. Civ., n.
40814/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495
3 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass. Civ., n. 6169/2011, che ha affermato: “Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa.
Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”). Nel caso di specie, la scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione di consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta, deve individuarsi nella medesima data del 13.12.2019, ossia quando la società attrice ha ricevuto la relazione effettuata dal titolare dell'officina di riparazione del veicolo nella quale l'avaria al motore del furgone oggetto di causa è stata direttamente ricondotta alla presenza di acqua nell'impianto di alimentazione (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). Prima di tale data, infatti, la riconducibilità dei danni subiti dal veicolo di parte attrice al rifornimento effettuato in data 25.11.2019 poteva al massimo fondare un sospetto in capo all'acquirente, ma la certezza obiettiva circa l'esistenza di vizi nella cosa venduta (carburante) può dirsi raggiunta solo con la “diagnosi” effettuata dai tecnici dell'autofficina. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere, nel caso specifico, in merito alla tempestività della denuncia effettuata dalla società attrice in data 13.12.2019.
Ciò posto, passando al merito della questione, si osserva che, come noto, in materia di prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il creditore deve dimostrare la fonte del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore fornire la prova relativa all'avvenuto adempimento ovvero alla sussistenza di una causa estintiva o modificativa delle pretese avverse (cfr. Cass. Civ., S.U., 30 ottobre 2001, n.
4 13533). Più in particolare, per ciò che attiene al c.d. danno da carburante sporco, è stato affermato che: “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (Cass. Civ., n. 3373/2010). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che: “In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione” (Cass. Civ., n. 15824/2014).
Ebbene, nel caso specifico, dall'istruttoria testimoniale eseguita nel corso del giudizio è risultata provata senza alcun dubbio la circostanza relativa all'effettivo rifornimento di carburante effettuato dal mezzo di proprietà dell'attrice presso il punto vendita della convenuta in data 25.11.2019 (cfr. in proposito dichiarazioni teste nonché dichiarazioni rese in sede di Tes_1
interrogatorio formale da legale rappresentante della società CP_3
convenuta contumace, che ha confermato di aver personalmente effettuato il rifornimento di carburante oggetto di causa). Il medesimo ha poi CP_3 dichiarato che “quando il furgone Renault è partito il motore strattonava e così lo portarono nel loro magazzino”; circostanza, quest'ultima, ulteriormente confermata dalla teste in risposta al capitolo n. 5 di Tes_1 parte attrice. La predetta teste ha inoltre aggiunto che “in quel periodo i mezzi ed in particolare il furgone Renault si rifornivano esclusivamente alla Q8”. I testi e entrambi indifferenti, hanno poi confermato che Tes_2 Tes_3
5 il veicolo oggetto di causa già in data 26.11.2019 – ossia all'indomani del rifornimento – non era in grado di riprendere la marcia, tanto che lo stesso fu trasportato, a mezzo del soccorso stradale, presso l'officina ove poi sono state eseguite le riparazioni. In sede di interrogatorio formale, il Giunta ha inoltre affermato che: “ricordo che quello fu un periodo particolare in quanto è arrivato del gasolio contaminato con diverse lamentele e disagi”; circostanza quest'ultima confermata dalle stesse difese della convenuta costituita, che ha ammesso di aver effettuato il rimborso di analogo danno subito da altro veicolo di parte attrice sempre in occasione di un rifornimento avvenuto in data 25.11.2019, nonché di aver ricevuto altre segnalazioni di guasti provenienti almeno da un'altra società (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte convenuta).
Pertanto, dall'istruttoria svolta in corso di causa è emerso che la società attrice abbia effettuato in data 25.11.2019 il rifornimento di carburante presso la stazione di servizio di parte convenuta, che il mezzo si sia arrestato poche ore dopo il suddetto rifornimento, che sia stato necessario condurre la vettura presso un'officina di riparazione a mezzo del soccorso stradale e che l'avaria al motore è stata ricondotta alla presenza di acqua nel carburante immesso
(cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice, nonché dichiarazioni teste ). Tes_2
Viceversa, i convenuti – sui quali incombeva il relativo onere in applicazione dei principi di diritto sopra citati – non hanno fornito la prova di aver correttamente adempiuto alle prestazioni poste a loro carico, né hanno provato di aver posto in essere tutti i comportamenti positivi tendenti a verificare lo stato e la qualità della merce, nonché l'assenza di vizi. A tal proposito si osserva infatti che la società rimanendo contumace, non ha Org_2
offerto elementi contrastanti con la ricostruzione offerta dalla parte attrice ed, anzi, le dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società convenuta hanno di fatto integralmente confermato gli assunti sostenuti dagli attori;
mentre, per ciò che attiene alla convenuta costituita, si osserva che la si è Controparte_1
limitata ad affermare di aver eseguito tutta una serie di controlli tesi ad evitare la presenza di vizi nella cosa venduta e, tuttavia, tali affermazioni sono
6 rimaste prive del benché minimo riscontro probatorio, non avendo parte convenuta formulato istanze istruttorie ed avendo omesso di depositare documentazione specifica a supporto delle proprie affermazioni.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno subito dalla parte attrice, si osserva che dall'istruttoria testimoniale effettuata in corso di causa, nonché dalla documentazione versata in atti è emerso che la società attrice abbia sostenuto costi per la riparazione del veicolo pari ad Euro 5.013,06 (cfr. doc.
n. 4 fascicolo parte attrice, nonché dichiarazioni teste in risposta al Tes_1
cap. n. 11 di parte attrice). Tale importo risulta congruo in relazione ai danni subito e, ad ogni modo, non è stato minimamente contestato nel suo ammontare dalla parte convenuta, che mai ha specificamente contestato la congruità delle riparazioni effettuate in relazione al danno subito, né
l'ammontare di costi richiesti.
Viceversa, deve respingersi la domanda di risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico. Infatti, secondo il più recente e maggiormente condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. Civ., n. 20620/2015; conf. anche più recentemente Cass. Civ., n. 5447/2020). Nel caso specifico, parte attrice si è limitata ad allegare la circostanza relativa all'indisponibilità del mezzo durante il periodo necessario per le riparazioni (protrattosi a detta della stessa attrice per 20 giorni) e, tuttavia, non ha fornito allegazione, né dimostrazione alcuna relativamente ad eventuali spese necessarie per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero ad un'eventuale perdita collegata all'indisponibilità del mezzo. La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento – calcolato a norma dell'art. 5 D.M. 55/2014 sul valore effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa – seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti convenute.
7
P. Q. M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: Org_
* condanna Euro e Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1
società attrice della somma di Euro 5.013,06 oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo;
* respinge le ulteriori domande proposte;
Org_
* condanna Euro e Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere alla società attrice Controparte_1
le spese di lite, che liquida in Euro 2.552,00 per compensi professionali ed in
Euro 237,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Savona, il 10 gennaio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Mele)
8
N.....………........Sent.
N..………...........Cron. RGAC 552 ANNO 2022
N........................Rep. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: Altre TRIBUNALE DI SAVONA ipotesi di responsabilita Il giudice dott.ssa Daniela Mele
Extracontrattuale non ha pronunciato la seguente
SENTENZA ricomprese nelle altre nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 552 del ruolo generale per gli mat affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del
30.06.2023, vertente
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
CARATTI GIUSEPPE AMEDEO, giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SILVIA FRANCESCA
COLOSIMO, giusta delega in atti;
, CP_2 Parte_2 Controparte_3
[...]
PARTI CONVENUTE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società Parte_1
ha esposto:
[...]
1. di aver effettuato, in data 25.11.2019, un rifornimento di carburante sul mezzo Renault Master, targato CX718KN, presso il punto vendita Q8 gestito dalla società di sito Org_1 Controparte_4
in Cairo Montenotte, corso Brigate Partigiane;
2. che, successivamente al predetto rifornimento, il mezzo si arrestava improvvisamente, rendendo necessario l'intervento del soccorso stradale, che
1 provvedeva a trasportare il veicolo presso un'autofficina per le necessarie riparazioni;
3. che il personale della predetta officina accertava la presenza di acqua nell'impianto di alimentazione che rendeva necessaria la sostituzione della pompa gasolio, del filtro gasolio, delle rampe di carburante e del sensore, degli iniettori, del serbatoio e del galleggiante, oltre alla pulizia dell'impianto;
4. che i costi delle predette riparazioni ammontavano ad Euro 5.013,06, come da fattura emessa dall'officina;
5. che, inoltre, il mezzo era rimasto fermo per circa 20 giorni;
6. che, pertanto, risultava evidente come l'avaria al motore fosse direttamente riconducibile al rifornimento di carburante effettuato presso l'officina di proprietà della gestita dalla i Controparte_1 Org_2
quali pertanto dovevano essere condannati al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, quantificato in Euro 5.013,06 per la riparazione del mezzo ed in Euro 4.000,00 per il fermo tecnico del veicolo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la decadenza della società attrice ai sensi dell'art. 1495 c.c., atteso che i danni asseritamente derivanti dal rifornimento effettuato in data
25.11.2019 erano stati denunciati alla società convenuta solo nel mese di luglio 2020 e, dunque, ben oltre gli 8 giorni previsti per legge. Nel merito ha contestato le avverse pretese, rilevando in particolare l'assenza di prova relativamente al nesso di causalità tra l'intervenuto rifornimento ed i danni asseritamente subiti. Ha chiesto pertanto il rigetto della domanda avversaria.
Nonostante la regolarità della notifica, la società Org_1 [...]
non si è costituita in giudizio e deve Controparte_5
pertanto dichiararsi la sua contumacia.
Escussi alcuni testimoni, all'udienza del 30.06.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata per quanto di ragione.
Giova preliminarmente precisare che nel caso specifico non trova applicazione la disciplina consumeristica, atteso che la presente controversia è stata
2 promossa da una società relativamente al danno occorso ad un mezzo aziendale. Si osserva, inoltre, che nel caso di specie – secondo quanto dichiarato dalla stessa convenuta costituita (cfr. pag. 1 comparsa di costituzione e risposta) – la società oltre ad Controparte_1
essere produttrice/fornitrice del carburante, è anche proprietaria esclusiva della stazione di servizio presso la quale è avvenuto il rifornimento e pertanto la società in parola risulta essere anche venditrice del bene asseritamente viziato. Pacificamente, poi, la stazione di servizio in parola risulta gestita dalla società .. Org_3
L'azione deve pertanto inquadrarsi nell'ambito della responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1470 e ss c.c..
Ciò posto deve preliminarmente respingersi l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta costituita. Dalla documentazione versata in atti risulta, infatti, che la società attrice abbia denunciato il vizio del carburante già in data 13.12.2019, mediante riempimento e consegna dell'apposito modulo di segnalazione disponibile presso il punto di vendita di proprietà della convenuta (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte attrice). In relazione alla tempestività di tale denuncia, si osserva che, come noto, il dies a quo da considerare ai fini della decorrenza del termine di decadenza deve individuarsi nel momento della scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione, in capo all'acquirente, della consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta (cfr. in proposito,
Cass. Civ., n. 5732/2011, secondo cui: “In materia di denunzia dei vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all'art.
1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti - là dove per i primi detto termine decorre dalla consegna della cosa, mentre per i secondi dal momento in cui essi sono riconoscibili per il compratore - occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto”; conf. anche Cass. Civ., n.
40814/2021: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495
3 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata”; cfr. anche Cass. Civ., n. 6169/2011, che ha affermato: “Il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 cod. civ. per l'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta decorre dall'effettiva scoperta dei medesimi, che si ha quando il compratore ne abbia acquistato certezza obiettiva e completa.
Ne consegue che un'esatta identificazione della parte viziata, soprattutto quando l'oggetto della fornitura sia il componente di un prodotto sottoposto a varie fasi di lavorazione, può anche intervenire solo all'esito di un accertamento tecnico in sede giudiziale”). Nel caso di specie, la scoperta del vizio da parte del compratore, da intendersi quale momento di acquisizione di consapevolezza circa l'esistenza e la consistenza di vizi nella cosa venduta, deve individuarsi nella medesima data del 13.12.2019, ossia quando la società attrice ha ricevuto la relazione effettuata dal titolare dell'officina di riparazione del veicolo nella quale l'avaria al motore del furgone oggetto di causa è stata direttamente ricondotta alla presenza di acqua nell'impianto di alimentazione (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice). Prima di tale data, infatti, la riconducibilità dei danni subiti dal veicolo di parte attrice al rifornimento effettuato in data 25.11.2019 poteva al massimo fondare un sospetto in capo all'acquirente, ma la certezza obiettiva circa l'esistenza di vizi nella cosa venduta (carburante) può dirsi raggiunta solo con la “diagnosi” effettuata dai tecnici dell'autofficina. Nessun dubbio, pertanto, può sussistere, nel caso specifico, in merito alla tempestività della denuncia effettuata dalla società attrice in data 13.12.2019.
Ciò posto, passando al merito della questione, si osserva che, come noto, in materia di prova dell'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il creditore deve dimostrare la fonte del proprio diritto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, mentre è onere del debitore fornire la prova relativa all'avvenuto adempimento ovvero alla sussistenza di una causa estintiva o modificativa delle pretese avverse (cfr. Cass. Civ., S.U., 30 ottobre 2001, n.
4 13533). Più in particolare, per ciò che attiene al c.d. danno da carburante sporco, è stato affermato che: “erroneamente il giudice di merito ha ritenuto che competesse all'attore fornire la prova che il gasolio acquistato era frammisto ad acqua e che l'acqua trovata nel serbatoio degli automezzi di esso attore provenisse proprio dai rifornimenti di carburante effettuati presso la convenuta. All'attore competeva solo provare che aveva acquistato gasolio presso la stazione di servizio della convenuta e che tale gasolio era stato immesso nei due automezzi interessati dai lavori di riparazione per la rimozione dell'acqua frammista al carburante" (Cass. Civ., n. 3373/2010). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che: “In tema di vizi della cosa venduta, ai sensi dell'art. 1494 cod. civ., il rivenditore è responsabile nei confronti del compratore del danno a lui cagionato dal prodotto difettoso se non fornisce la prova di aver attuato un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi, anche alla stregua della destinazione della stessa, giacché i doveri professionali del rivenditore impongono, secondo l'uso della normale diligenza, controlli periodici o su campione, al fine di evitare che notevoli quantitativi di merce presentino gravi vizi di composizione” (Cass. Civ., n. 15824/2014).
Ebbene, nel caso specifico, dall'istruttoria testimoniale eseguita nel corso del giudizio è risultata provata senza alcun dubbio la circostanza relativa all'effettivo rifornimento di carburante effettuato dal mezzo di proprietà dell'attrice presso il punto vendita della convenuta in data 25.11.2019 (cfr. in proposito dichiarazioni teste nonché dichiarazioni rese in sede di Tes_1
interrogatorio formale da legale rappresentante della società CP_3
convenuta contumace, che ha confermato di aver personalmente effettuato il rifornimento di carburante oggetto di causa). Il medesimo ha poi CP_3 dichiarato che “quando il furgone Renault è partito il motore strattonava e così lo portarono nel loro magazzino”; circostanza, quest'ultima, ulteriormente confermata dalla teste in risposta al capitolo n. 5 di Tes_1 parte attrice. La predetta teste ha inoltre aggiunto che “in quel periodo i mezzi ed in particolare il furgone Renault si rifornivano esclusivamente alla Q8”. I testi e entrambi indifferenti, hanno poi confermato che Tes_2 Tes_3
5 il veicolo oggetto di causa già in data 26.11.2019 – ossia all'indomani del rifornimento – non era in grado di riprendere la marcia, tanto che lo stesso fu trasportato, a mezzo del soccorso stradale, presso l'officina ove poi sono state eseguite le riparazioni. In sede di interrogatorio formale, il Giunta ha inoltre affermato che: “ricordo che quello fu un periodo particolare in quanto è arrivato del gasolio contaminato con diverse lamentele e disagi”; circostanza quest'ultima confermata dalle stesse difese della convenuta costituita, che ha ammesso di aver effettuato il rimborso di analogo danno subito da altro veicolo di parte attrice sempre in occasione di un rifornimento avvenuto in data 25.11.2019, nonché di aver ricevuto altre segnalazioni di guasti provenienti almeno da un'altra società (cfr. pag. 3 memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte convenuta).
Pertanto, dall'istruttoria svolta in corso di causa è emerso che la società attrice abbia effettuato in data 25.11.2019 il rifornimento di carburante presso la stazione di servizio di parte convenuta, che il mezzo si sia arrestato poche ore dopo il suddetto rifornimento, che sia stato necessario condurre la vettura presso un'officina di riparazione a mezzo del soccorso stradale e che l'avaria al motore è stata ricondotta alla presenza di acqua nel carburante immesso
(cfr. doc. n. 4 fascicolo parte attrice, nonché dichiarazioni teste ). Tes_2
Viceversa, i convenuti – sui quali incombeva il relativo onere in applicazione dei principi di diritto sopra citati – non hanno fornito la prova di aver correttamente adempiuto alle prestazioni poste a loro carico, né hanno provato di aver posto in essere tutti i comportamenti positivi tendenti a verificare lo stato e la qualità della merce, nonché l'assenza di vizi. A tal proposito si osserva infatti che la società rimanendo contumace, non ha Org_2
offerto elementi contrastanti con la ricostruzione offerta dalla parte attrice ed, anzi, le dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante della società convenuta hanno di fatto integralmente confermato gli assunti sostenuti dagli attori;
mentre, per ciò che attiene alla convenuta costituita, si osserva che la si è Controparte_1
limitata ad affermare di aver eseguito tutta una serie di controlli tesi ad evitare la presenza di vizi nella cosa venduta e, tuttavia, tali affermazioni sono
6 rimaste prive del benché minimo riscontro probatorio, non avendo parte convenuta formulato istanze istruttorie ed avendo omesso di depositare documentazione specifica a supporto delle proprie affermazioni.
Ciò posto, passando alla quantificazione del danno subito dalla parte attrice, si osserva che dall'istruttoria testimoniale effettuata in corso di causa, nonché dalla documentazione versata in atti è emerso che la società attrice abbia sostenuto costi per la riparazione del veicolo pari ad Euro 5.013,06 (cfr. doc.
n. 4 fascicolo parte attrice, nonché dichiarazioni teste in risposta al Tes_1
cap. n. 11 di parte attrice). Tale importo risulta congruo in relazione ai danni subito e, ad ogni modo, non è stato minimamente contestato nel suo ammontare dalla parte convenuta, che mai ha specificamente contestato la congruità delle riparazioni effettuate in relazione al danno subito, né
l'ammontare di costi richiesti.
Viceversa, deve respingersi la domanda di risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico. Infatti, secondo il più recente e maggiormente condivisibile orientamento giurisprudenziale in materia: “Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo” (Cass. Civ., n. 20620/2015; conf. anche più recentemente Cass. Civ., n. 5447/2020). Nel caso specifico, parte attrice si è limitata ad allegare la circostanza relativa all'indisponibilità del mezzo durante il periodo necessario per le riparazioni (protrattosi a detta della stessa attrice per 20 giorni) e, tuttavia, non ha fornito allegazione, né dimostrazione alcuna relativamente ad eventuali spese necessarie per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero ad un'eventuale perdita collegata all'indisponibilità del mezzo. La domanda deve pertanto essere respinta.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento – calcolato a norma dell'art. 5 D.M. 55/2014 sul valore effettivamente riconosciuto alla parte vittoriosa – seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico delle parti convenute.
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P. Q. M.
il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: Org_
* condanna Euro e Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, al pagamento in favore della Controparte_1
società attrice della somma di Euro 5.013,06 oltre interessi legali dalla data di messa in mora sino al saldo effettivo;
* respinge le ulteriori domande proposte;
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* condanna Euro e Parte_2 Controparte_3
in solido tra loro, a rifondere alla società attrice Controparte_1
le spese di lite, che liquida in Euro 2.552,00 per compensi professionali ed in
Euro 237,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Savona, il 10 gennaio 2024
Il Giudice
(dott.ssa Daniela Mele)
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