TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Torboli Ilaria e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda via Maffei n.7, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Sitzia Lorella e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n. 9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.10.2019 in Arco preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 04.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 64 Parte II Serie C CP_1 Parte_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2019 alle seguenti condizioni:
1) I Signori e dichiarano di nulla avere CP_1 Parte_1
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e ragione, avendo già regolato anche con l'aiuto dei rispettivi legali, ogni questione – economica e non – tra loro pendente ad eccezione del versamento dell'importo di €
20.000,00 quale assegno divorzile una tantum da parte del signor Pt_1
in favore della signora entro la data dell'udienza di
[...] CP_1
comparizione delle parti finalizzata all'emissione della richiesta sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
2) I Signori e dichiarano, altresì, di aver CP_1 Parte_1
compiutamente adempiuto a tutte le condizioni previste nell'accordo di separazione. Per questo, le parti dichiarano, che con l'adempimento di quanto previsto da parte del signor in favore della signora Parte_1
pag. 2 di 3 non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno CP_1
dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione di questo ricorso, sia a qualsiasi altro titolo.
3) Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del legale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi
, nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Torboli Ilaria e domiciliato presso il suo studio in Riva del Garda via Maffei n.7, giusta delega allegata al ricorso
E
, nata a [...] il [...] CP_1
rappresentata e difesa dall' avv. Sitzia Lorella e domiciliata presso il suo studio in Riva del Garda viale Canella n. 9, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dagli stessi il 25.10.2019 in Arco preso atto che all'udienza del 07.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di scioglimento del loro matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ;
- ritenuto che con decreto di data 24.04.2024 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 04.04.2024 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art. 898/70, così come modificato dall'art. 1 L. 55/2015, era già decorso;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del Codice
Civile di e , trascritto al n. 64 Parte II Serie C CP_1 Parte_1
del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Arco per l'anno 2019 alle seguenti condizioni:
1) I Signori e dichiarano di nulla avere CP_1 Parte_1
reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e ragione, avendo già regolato anche con l'aiuto dei rispettivi legali, ogni questione – economica e non – tra loro pendente ad eccezione del versamento dell'importo di €
20.000,00 quale assegno divorzile una tantum da parte del signor Pt_1
in favore della signora entro la data dell'udienza di
[...] CP_1
comparizione delle parti finalizzata all'emissione della richiesta sentenza di scioglimento del loro matrimonio.
2) I Signori e dichiarano, altresì, di aver CP_1 Parte_1
compiutamente adempiuto a tutte le condizioni previste nell'accordo di separazione. Per questo, le parti dichiarano, che con l'adempimento di quanto previsto da parte del signor in favore della signora Parte_1
pag. 2 di 3 non hanno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno CP_1
dall'altra, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data di sottoscrizione di questo ricorso, sia a qualsiasi altro titolo.
3) Ciascuna delle parti terrà a proprio carico le spese del legale.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6.3.2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 3 di 3