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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/05/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3697/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO PIGNORATO
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per 'avv. MARMONTI MASSIMO;
Parte_1
Per l'avv. PISANI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
IRENE ZERBINATI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Marmonti precisa le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria, tutte contestate accertare la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente Controparte_1 asserita cessionaria del credito azionato;
[...] oltre che la carenza della legittimazione passiva del'opponente; l'insussistenza del credito azionato nell'esecuzione mobiliare promossa dall'opposta n° 1143/2023 R.G.E.; l'erroneità Controparte_1 dell'ammontare del capitale come indicato e l'erroneità degli interessi come indicati nell'atto di precetto 16/03/2023 (doc. 1) in quanto indebiti ed usurari, erroneità del capitale ed interessi maturati anche per l'eventuale intervenuto pagamento del credito azionato da parte dei coobligati in solido e/o avvenuto recupero giudiziale esecutivo;
interessi comunque da conteggiarsi al minor tasso legale durante la pendenza della esecuzione immobiliare n° 46/2023 R.G.E. Tribunale di Pavia, indicata a pag. 3 dell'atto di precetto (doc. 1); Accertare altresì la prescrizione del credito e titolo D.I. n° 115/97; tutto ciò con conseguente inefficacia dell'atto di precetto 16/03/2023 (doc. 1) e del relativo D.I. n° 115/97 con revoca in toto dell'ordinanza 28/05/2024 di assegnazione delle somme pignorate, come quantificate per capitale, per spese legali ed ulteriori interessi, emessa nell'esecuzione n° 1143/2023 R.G.E. Tribunale di Pavia e, conseguente restituzione all'opponente delle somme mensili trattenute dallo stipendio dalla data della notifica del'atto di pignoramento al terzo datore di lavoro ad oggi, data sentenza.
Con richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alle esecuzioni immobiliari riunite n° R.G.E. 97/2003 + 166/2004 + 38/2005 indicato da controparte e relativo allo stesso credito portato dal D.I. n° 115/97, credito solidale di quattro soggetti onde verificare il pagamento o meno totale e/o parziale di quanto ancora ora vantato da Controparte_1 Con richiesta di C.T.U. contabile al fine dell'esatto conteggio del capitale, anche a scalare, nel tempo trascorso dal 1997, del tasso degli interessi denegati concorsuali
e così legali man mano maturati dal 15/07/1997, data indicata nel D.I. (doc. 2) ad oggi, data sentenza, al fine di valutare la usurarietà parziale degli stessi.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
L'avv. Zerbinati precisa le conclusioni come segue:
“- in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi la tardività delle eccezioni, relative agli interessi, così come integrate nella seconda opposizione depositata il 27.03.2024 e reiterate in atto di citazione e sulle quali non si accetta il contraddittorio;
- respingersi l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata;
- respingersi l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria in quanto infondata;
dichiararsi dunque l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
- nel merito: Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- in via istruttoria:
- ci si oppone all' istanza di ctu contabile, per i motivi esposti in narrativa in quanto meramente esplorativa, non essendo supportata da allegazioni e prove.
Con vittoria di spese.
- in via subordinata:
- nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività: accertarsi e dichiararsi la genericità e l'assenza di supporto probatorio delle eccezioni in tema tassi di interesse e per l'effetto respingere le stesse.
- in via ulteriormente subordinata:
- accertarsi e dichiararsi la correttezza dei tassi applicati in conformità ai D.M;
- respingersi l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati, del tutto priva di allegazioni e prove, rilevando la differenza tra usura originaria e sopravvenuta”
I difensori richiamano tutte le difese svolte.
A domanda, i difensori riferiscono che, da quanto evincibile dagli atti,
[...]
è intervenuta nelle procedure esecutive riunite direttamente, e non ai CP_1 sensi dell'art. 11 c.p.c. A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo. Ai difensori, che vi consentono, viene consegnata copia informale della sentenza che tiene luogo della lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 3697/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MARMONTI MASSIMO e domicilio eletto in PAVIA, CORSO CAVOUR 9, presso avv. MARMONTI MASSIMO;
ATTORE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
PISANI SIMONA e domicilio eletto in PAVIA, VIA MASCHERONI 2, presso 'avv.
PISANI SIMONA;
CONVENUTO
[...]
CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 28.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione. In base agli atti disponibili, è pacifico e/o documentato che:
- con decreto ingiuntivo n. 115/1997, il Tribunale di Pavia ingiunse a
[...]
e, in via solidale tra loro, ai fi Parte_2
e di pagare, a favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di L. 92.422.295 (oggi € 47.732,14), di cui L. 4.841.013 CP_4 (oggi € 2.500,18) per scoperto di conto corrente n. 1286/1 e L. 87.581.282 (oggi
€ 45.231,96) in forza di contratto di apertura di credito semplice n. 665505, oltre interessi al tasso convenzionali dal 15.07.1997 al saldo, in ragione del tasso del 13% per l'apertura di credito semplice e del 12% per il contratto di conto corrente, oltre alle spese della procedura monitoria ed oltre alle spese successive occorrende (1);
- all'esito delle procedure esecutive immobiliari riunite R.G.E. n. 46/2003 + 97/2003 +166/2004 + 38/2005 + 331/2009, introdotte innanzi a questo tribunale a carico di , e e Parte_2 Parte_1 Parte_4 definite con l'approvazione del progetto di distribuzione nel 2015, il credito in questione – nel frattempo ceduto a , intervenuta Controparte_1 nelle cause riunite il 25.11.2008 (2) – rimase integralmente insoddisfatto (3);
- in data 30.03.2023, , a mezzo del suo procuratore Controparte_1
, n di precetto di pagamento per CP_5 Parte_1 la somma di € 186.118,98 ( ) e successivamente radicò il pignoramento presso terzi R.G.E. 1143/2023;
- in data 11.03.2024, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. (5), Parte_1 poi rinviata per f l'atto (6) e discussione all'udienza del 28.05.2024; in quella sede, non insistendo il debitore sulla sospensiva, il G.E. assegnò le somme pignorate e il termine per l'introduzione del giudizio di merito (7).
Introducendo il presente giudizio, ha chiesto, in estrema sintesi, di Parte_1 accertare (i) la carenza di legittimazione attiva di , (ii) la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, (iii) l'inesistenza e/o l'erroneità dell'ammontare del credito avversario perché prescritto e/o estinto e/o calcolato applicando interessi indebiti e/o usurari e di adottare i conseguenti provvedimenti. ha contestato l'ammissibilità e/o la fondatezza delle Controparte_1 doglianze avversarie, chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e non ammessi CP_2 i mezzi istruttori dedotti, all'esito della discussione orale è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
(1) Cfr. doc. 1 (C.F.). Controparte_1
(2) Cfr. doc. 6 C.F.
(3) Cfr. doc. 2 C.F.
(4) Cfr. doc. 3 C.F.
(5) Cfr. doc. 4 Controparte_6
(6) Cfr. doc. 5 CP_6 (7) Cfr. doc. 4 C.F. Com'è noto, spetta alla parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (8).
In linea di principio, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, fermo restando il potere del giudice di valutare l'idoneità asseverativa del suddetto avviso, nei termini sopra indicati (9).
Nel caso che occupa, ha prodotto: Controparte_1
- l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, pubblicato in G.U. 300 del 27.12.2005 (10), in virtù della quale acquistò pro soluto da Banca
Intesa s.p.a. (11), a far data dal 6.12.2005, tutta una serie di crediti compresi quelli derivanti “da aperture di credito”, alle condizioni ivi meglio descritte: categoria a cui appartiene anche il credito maturato dalla cedente verso CP_6
(12);
[...]
- il relativo contratto di cessione, in cui i crediti risultano descritti in maniera comunque coerente con quanto pubblicizzato in G.U., corredato da certificazione notarile che attesta che il credito contraddistinto come 59891 (posizione) e 16447496 (NDG settoriale) è stato ceduto al valore nominale di € 94.525,53 (13).
Se poi si considera che alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata al fatto che il credito così individuato corrisponda al nominativo Parte_2
”, si può allora concludere, quanto al punto (i), che la
[...] società convenuta abbia effettivamente acquistato la titolarità del credito in contesa.
Va ancora osservato che, nonostante il decreto ingiuntivo non riporti il codice fiscale dei soggetti ingiunti, non sussistono particolari incertezze identificative: difatti, è pacifico che fosse socio (e, infine, liquidatore) della società di famiglia Parte_1 [...]
( ) e, come tale, esecutato nelle procedure esecutive immobiliari Parte_2
R.G.E. 46/03 + altri. Pertanto, anche l'eccezione di cui al punto (ii) va disattesa.
Va invece accolta quella formulata al punto (iii), con riferimento alla prescrizione – decennale – del credito azionato in via esecutiva.
(8) Cfr., tra le altre, Cass. 5857/2022.
(9) Cfr., tra le altre, Cass. 21821/2023; Cass. 4277/2023. Cfr., sulla necessità della produzione del contratto di cessione, pur richiamando Cass. 21821/2023, Cass. ord. 3405/2024.
(10) Cfr. doc. 7 C.F.
(11) fusasi per incorporazione, a partire dal 31.12.2000, con CP_7 CP_4 (12) Cfr. doc. 7 C.F.
(13) Cfr. doc. 8, in particolare pp. 69 – 71.
(14) Cfr. doc. 5 C.F. Per orientamento sufficientemente costante, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (15).
L'eccezione di interruzione della prescrizione integra, invece, un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (16).
Nel caso che occupa, occorre osservare che:
- il decreto ingiuntivo n. 115/1997 è stato emesso in data 30.10.1997 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 7.01.1998 (17); appare allora ragionevole ritenere che la notifica agli interessati si debba essere perfezionata almeno quaranta giorni prima di tale ultima data;
- il ricorso per intervento di risulta depositato, nelle Controparte_1 ricordate procedure esecuti in esso, si legge che, in forza del provvedimento monitorio, “ e per essa, CP_4 Controparte_1
in data 1.06.2008, iscriveva ipoteca giudiziale presso la conservatoria dei
[...] Registri Immobiliari di Pavia ai nn. 6491/1257 per l'importo complessivo di L. 170.000,00 = ora € 87.797,67 sui beni di proprietà di siti Parte_4 in Gerenzano, via Villanterio n. 51” (18);
- anche a voler ritenere che tale ultimo atto (a) sia stato compiuto e (b) abbia efficacia interruttiva anche nei confronti degli altri coobbligati (nello specifico, per quanto in questa sede interessa, nei confronti di , non è Parte_1 stata fornita o, comunque, non è stata acquisita la prova che, nel perìodo intercorso tra la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta tra il 30.10.1997 e il 27.11.1997) e l'iscrizione ipotecaria (eseguita il 1.06.2008) siano stati compiuti altri atti interruttivi – non si ha notizia del ricevimento, da parte del debitore, di atti di costituzione in mora e/o giudiziali a tale ultima data;
le parti stesse hanno riferito che, stando agli atti disponibili, l'intervento di Controparte_1
è avvenuto direttamente, e non ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ( ), né vi sono
[...] elementi per ritenere che esso sia stato preceduto da quello della banca cedente e in quale data, essendosi la cessionaria comunque opposta all'acquisizione dei fascicoli di quei giudizi (20) – con la conseguenza che il credito in contesa, già al momento dell'iscrizione ipotecaria (e, a maggior ragione, dell'intervento) era ormai prescritto, mentre rimane irrilevante il fatto che le procedure esecutive siano terminate il 23.11.2015 (21);
- manca, infine, qualsiasi elemento per poter ritenere che, nella sede esecutiva, abbia tenuto un comportamento processuale incompatibile Parte_1 con le contestazioni sollevate in questo giudizio.
(15) Cfr., tra le altre, Cass. ord. 30303/2021; Cass. 15631/2016.
(16) Cfr., tra le altre, Cass. 18602/2013.
(17) Cfr. doc. 1 C.F.
(18) Cfr. doc. 6 C.F.
(19) Cfr. verbale ud. 28.05.2025.
(20) Cfr. verbale ud. 16.04.2025. (21) Cfr., da ultimo, note conclusive C.F., p.
5. L'opposizione va quindi accolta, senza necessità di soffermarsi (a) sull'eccezione di tardività di alcuni punti della domanda (22), sollevata dalla parte convenuta, posto che la prescrizione è stata eccepita fin dal primo ricorso in opposizione depositato (23), e (b) sulle altre eccezioni sollevate da che rimangono assorbite. Parte_1
All'accoglimento dell'opposizione seguono (a) la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 28.05.2024 nell'ambito dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1143/2023, la condanna di (b) a restituire all'attore delle somme Controparte_1 finora ricevute in virtù del pignoramento eseguito presso oltre interessi CP_2 legali dalla ricezione al saldo, e (b) a pagare a le spese di lite, che Parte_1 vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 s.m.i. in base al valore della controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio + introduttiva + decisionale, con esclusione di quella istruttoria per mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), minimi in ragione della sostanziale ripetitività delle difese svolte, invero piuttosto succinte in punto di prescrizione.
Spetta infine il rimborso degli esborsi esposti nella notula depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione svolta e, per l'effetto,
ACCERTA l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via esecutiva da
[...]
CP_1
REVOCA l'ordinanza di assegnazione emessa in data 28.05.2024 nell'ambito dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1143/2023;
CONDANNA a restituire a le somme finora Controparte_1 Parte_1 ricevute in virtù del pignoramento eseguito presso oltre interessi legali CP_2 dalla ricezione al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 599,00 per esborsi e € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
RESPINGE e/o dichiara assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 28/05/2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati
(22) Cfr. costituz. C.F., pp. 4 – 6.
(23) Cfr. doc. 4 CP_6
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
TERZO PIGNORATO
Oggi 28 maggio 2025, innanzi al dott. Mariaelena Cunati, sono comparsi:
Per 'avv. MARMONTI MASSIMO;
Parte_1
Per l'avv. PISANI SIMONA, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1
IRENE ZERBINATI
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Marmonti precisa le conclusioni come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo previo rigetto di ogni domanda ed eccezione avversaria, tutte contestate accertare la carenza di legittimazione attiva del creditore procedente Controparte_1 asserita cessionaria del credito azionato;
[...] oltre che la carenza della legittimazione passiva del'opponente; l'insussistenza del credito azionato nell'esecuzione mobiliare promossa dall'opposta n° 1143/2023 R.G.E.; l'erroneità Controparte_1 dell'ammontare del capitale come indicato e l'erroneità degli interessi come indicati nell'atto di precetto 16/03/2023 (doc. 1) in quanto indebiti ed usurari, erroneità del capitale ed interessi maturati anche per l'eventuale intervenuto pagamento del credito azionato da parte dei coobligati in solido e/o avvenuto recupero giudiziale esecutivo;
interessi comunque da conteggiarsi al minor tasso legale durante la pendenza della esecuzione immobiliare n° 46/2023 R.G.E. Tribunale di Pavia, indicata a pag. 3 dell'atto di precetto (doc. 1); Accertare altresì la prescrizione del credito e titolo D.I. n° 115/97; tutto ciò con conseguente inefficacia dell'atto di precetto 16/03/2023 (doc. 1) e del relativo D.I. n° 115/97 con revoca in toto dell'ordinanza 28/05/2024 di assegnazione delle somme pignorate, come quantificate per capitale, per spese legali ed ulteriori interessi, emessa nell'esecuzione n° 1143/2023 R.G.E. Tribunale di Pavia e, conseguente restituzione all'opponente delle somme mensili trattenute dallo stipendio dalla data della notifica del'atto di pignoramento al terzo datore di lavoro ad oggi, data sentenza.
Con richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alle esecuzioni immobiliari riunite n° R.G.E. 97/2003 + 166/2004 + 38/2005 indicato da controparte e relativo allo stesso credito portato dal D.I. n° 115/97, credito solidale di quattro soggetti onde verificare il pagamento o meno totale e/o parziale di quanto ancora ora vantato da Controparte_1 Con richiesta di C.T.U. contabile al fine dell'esatto conteggio del capitale, anche a scalare, nel tempo trascorso dal 1997, del tasso degli interessi denegati concorsuali
e così legali man mano maturati dal 15/07/1997, data indicata nel D.I. (doc. 2) ad oggi, data sentenza, al fine di valutare la usurarietà parziale degli stessi.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
L'avv. Zerbinati precisa le conclusioni come segue:
“- in via preliminare:
- accertarsi e dichiararsi la tardività delle eccezioni, relative agli interessi, così come integrate nella seconda opposizione depositata il 27.03.2024 e reiterate in atto di citazione e sulle quali non si accetta il contraddittorio;
- respingersi l'eccezione di prescrizione del credito in quanto infondata;
- respingersi l'istanza di difetto di legittimazione attiva della cessionaria in quanto infondata;
dichiararsi dunque l'incontestata legittimazione processuale e la corretta titolarità del credito in capo alla cessionaria Controparte_1
- nel merito: Respingersi i motivi di opposizione ex adverso formulati in quanto infondati in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare la validità ed efficacia del titolo esecutivo azionato, la relativa pretesa creditoria e la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa.
- in via istruttoria:
- ci si oppone all' istanza di ctu contabile, per i motivi esposti in narrativa in quanto meramente esplorativa, non essendo supportata da allegazioni e prove.
Con vittoria di spese.
- in via subordinata:
- nel caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di tardività: accertarsi e dichiararsi la genericità e l'assenza di supporto probatorio delle eccezioni in tema tassi di interesse e per l'effetto respingere le stesse.
- in via ulteriormente subordinata:
- accertarsi e dichiararsi la correttezza dei tassi applicati in conformità ai D.M;
- respingersi l'eccezione di usurarietà dei tassi applicati, del tutto priva di allegazioni e prove, rilevando la differenza tra usura originaria e sopravvenuta”
I difensori richiamano tutte le difese svolte.
A domanda, i difensori riferiscono che, da quanto evincibile dagli atti,
[...]
è intervenuta nelle procedure esecutive riunite direttamente, e non ai CP_1 sensi dell'art. 11 c.p.c. A questo punto, il giudice
PRONUNCIA sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dando lettura del dispositivo. Ai difensori, che vi consentono, viene consegnata copia informale della sentenza che tiene luogo della lettura della motivazione.
Il Giudice
dott. Mariaelena Cunati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE PRIMA
nella persona del giudice unico Dott. Mariaelena Cunati
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I grado iscritta al N. 3697/2024 R.G. tra:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
MARMONTI MASSIMO e domicilio eletto in PAVIA, CORSO CAVOUR 9, presso avv. MARMONTI MASSIMO;
ATTORE
e
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Controparte_1 P.IVA_1
PISANI SIMONA e domicilio eletto in PAVIA, VIA MASCHERONI 2, presso 'avv.
PISANI SIMONA;
CONVENUTO
[...]
CONTUMACE Controparte_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come a verbale d'udienza del 28.05.2025.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che le questioni sollevate dalle parti – assieme alla documentazione prodotta
– verranno esaminate se e nell'ordine in cui saranno ritenute utili ai fini della decisione. In base agli atti disponibili, è pacifico e/o documentato che:
- con decreto ingiuntivo n. 115/1997, il Tribunale di Pavia ingiunse a
[...]
e, in via solidale tra loro, ai fi Parte_2
e di pagare, a favore Parte_1 Parte_2 Parte_3
la somma di L. 92.422.295 (oggi € 47.732,14), di cui L. 4.841.013 CP_4 (oggi € 2.500,18) per scoperto di conto corrente n. 1286/1 e L. 87.581.282 (oggi
€ 45.231,96) in forza di contratto di apertura di credito semplice n. 665505, oltre interessi al tasso convenzionali dal 15.07.1997 al saldo, in ragione del tasso del 13% per l'apertura di credito semplice e del 12% per il contratto di conto corrente, oltre alle spese della procedura monitoria ed oltre alle spese successive occorrende (1);
- all'esito delle procedure esecutive immobiliari riunite R.G.E. n. 46/2003 + 97/2003 +166/2004 + 38/2005 + 331/2009, introdotte innanzi a questo tribunale a carico di , e e Parte_2 Parte_1 Parte_4 definite con l'approvazione del progetto di distribuzione nel 2015, il credito in questione – nel frattempo ceduto a , intervenuta Controparte_1 nelle cause riunite il 25.11.2008 (2) – rimase integralmente insoddisfatto (3);
- in data 30.03.2023, , a mezzo del suo procuratore Controparte_1
, n di precetto di pagamento per CP_5 Parte_1 la somma di € 186.118,98 ( ) e successivamente radicò il pignoramento presso terzi R.G.E. 1143/2023;
- in data 11.03.2024, propose opposizione ex art. 615 c.p.c. (5), Parte_1 poi rinviata per f l'atto (6) e discussione all'udienza del 28.05.2024; in quella sede, non insistendo il debitore sulla sospensiva, il G.E. assegnò le somme pignorate e il termine per l'introduzione del giudizio di merito (7).
Introducendo il presente giudizio, ha chiesto, in estrema sintesi, di Parte_1 accertare (i) la carenza di legittimazione attiva di , (ii) la Controparte_1 propria carenza di legittimazione passiva, (iii) l'inesistenza e/o l'erroneità dell'ammontare del credito avversario perché prescritto e/o estinto e/o calcolato applicando interessi indebiti e/o usurari e di adottare i conseguenti provvedimenti. ha contestato l'ammissibilità e/o la fondatezza delle Controparte_1 doglianze avversarie, chiedendone il rigetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti del terzo pignorato e non ammessi CP_2 i mezzi istruttori dedotti, all'esito della discussione orale è stata pronunciata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Passando al merito, si osserva quanto segue.
(1) Cfr. doc. 1 (C.F.). Controparte_1
(2) Cfr. doc. 6 C.F.
(3) Cfr. doc. 2 C.F.
(4) Cfr. doc. 3 C.F.
(5) Cfr. doc. 4 Controparte_6
(6) Cfr. doc. 5 CP_6 (7) Cfr. doc. 4 C.F. Com'è noto, spetta alla parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (8).
In linea di principio, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”, fermo restando il potere del giudice di valutare l'idoneità asseverativa del suddetto avviso, nei termini sopra indicati (9).
Nel caso che occupa, ha prodotto: Controparte_1
- l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB, pubblicato in G.U. 300 del 27.12.2005 (10), in virtù della quale acquistò pro soluto da Banca
Intesa s.p.a. (11), a far data dal 6.12.2005, tutta una serie di crediti compresi quelli derivanti “da aperture di credito”, alle condizioni ivi meglio descritte: categoria a cui appartiene anche il credito maturato dalla cedente verso CP_6
(12);
[...]
- il relativo contratto di cessione, in cui i crediti risultano descritti in maniera comunque coerente con quanto pubblicizzato in G.U., corredato da certificazione notarile che attesta che il credito contraddistinto come 59891 (posizione) e 16447496 (NDG settoriale) è stato ceduto al valore nominale di € 94.525,53 (13).
Se poi si considera che alcuna contestazione è stata tempestivamente sollevata al fatto che il credito così individuato corrisponda al nominativo Parte_2
”, si può allora concludere, quanto al punto (i), che la
[...] società convenuta abbia effettivamente acquistato la titolarità del credito in contesa.
Va ancora osservato che, nonostante il decreto ingiuntivo non riporti il codice fiscale dei soggetti ingiunti, non sussistono particolari incertezze identificative: difatti, è pacifico che fosse socio (e, infine, liquidatore) della società di famiglia Parte_1 [...]
( ) e, come tale, esecutato nelle procedure esecutive immobiliari Parte_2
R.G.E. 46/03 + altri. Pertanto, anche l'eccezione di cui al punto (ii) va disattesa.
Va invece accolta quella formulata al punto (iii), con riferimento alla prescrizione – decennale – del credito azionato in via esecutiva.
(8) Cfr., tra le altre, Cass. 5857/2022.
(9) Cfr., tra le altre, Cass. 21821/2023; Cass. 4277/2023. Cfr., sulla necessità della produzione del contratto di cessione, pur richiamando Cass. 21821/2023, Cass. ord. 3405/2024.
(10) Cfr. doc. 7 C.F.
(11) fusasi per incorporazione, a partire dal 31.12.2000, con CP_7 CP_4 (12) Cfr. doc. 7 C.F.
(13) Cfr. doc. 8, in particolare pp. 69 – 71.
(14) Cfr. doc. 5 C.F. Per orientamento sufficientemente costante, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (15).
L'eccezione di interruzione della prescrizione integra, invece, un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (16).
Nel caso che occupa, occorre osservare che:
- il decreto ingiuntivo n. 115/1997 è stato emesso in data 30.10.1997 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 7.01.1998 (17); appare allora ragionevole ritenere che la notifica agli interessati si debba essere perfezionata almeno quaranta giorni prima di tale ultima data;
- il ricorso per intervento di risulta depositato, nelle Controparte_1 ricordate procedure esecuti in esso, si legge che, in forza del provvedimento monitorio, “ e per essa, CP_4 Controparte_1
in data 1.06.2008, iscriveva ipoteca giudiziale presso la conservatoria dei
[...] Registri Immobiliari di Pavia ai nn. 6491/1257 per l'importo complessivo di L. 170.000,00 = ora € 87.797,67 sui beni di proprietà di siti Parte_4 in Gerenzano, via Villanterio n. 51” (18);
- anche a voler ritenere che tale ultimo atto (a) sia stato compiuto e (b) abbia efficacia interruttiva anche nei confronti degli altri coobbligati (nello specifico, per quanto in questa sede interessa, nei confronti di , non è Parte_1 stata fornita o, comunque, non è stata acquisita la prova che, nel perìodo intercorso tra la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta tra il 30.10.1997 e il 27.11.1997) e l'iscrizione ipotecaria (eseguita il 1.06.2008) siano stati compiuti altri atti interruttivi – non si ha notizia del ricevimento, da parte del debitore, di atti di costituzione in mora e/o giudiziali a tale ultima data;
le parti stesse hanno riferito che, stando agli atti disponibili, l'intervento di Controparte_1
è avvenuto direttamente, e non ai sensi dell'art. 111 c.p.c. ( ), né vi sono
[...] elementi per ritenere che esso sia stato preceduto da quello della banca cedente e in quale data, essendosi la cessionaria comunque opposta all'acquisizione dei fascicoli di quei giudizi (20) – con la conseguenza che il credito in contesa, già al momento dell'iscrizione ipotecaria (e, a maggior ragione, dell'intervento) era ormai prescritto, mentre rimane irrilevante il fatto che le procedure esecutive siano terminate il 23.11.2015 (21);
- manca, infine, qualsiasi elemento per poter ritenere che, nella sede esecutiva, abbia tenuto un comportamento processuale incompatibile Parte_1 con le contestazioni sollevate in questo giudizio.
(15) Cfr., tra le altre, Cass. ord. 30303/2021; Cass. 15631/2016.
(16) Cfr., tra le altre, Cass. 18602/2013.
(17) Cfr. doc. 1 C.F.
(18) Cfr. doc. 6 C.F.
(19) Cfr. verbale ud. 28.05.2025.
(20) Cfr. verbale ud. 16.04.2025. (21) Cfr., da ultimo, note conclusive C.F., p.
5. L'opposizione va quindi accolta, senza necessità di soffermarsi (a) sull'eccezione di tardività di alcuni punti della domanda (22), sollevata dalla parte convenuta, posto che la prescrizione è stata eccepita fin dal primo ricorso in opposizione depositato (23), e (b) sulle altre eccezioni sollevate da che rimangono assorbite. Parte_1
All'accoglimento dell'opposizione seguono (a) la revoca dell'ordinanza di assegnazione emessa in data 28.05.2024 nell'ambito dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1143/2023, la condanna di (b) a restituire all'attore delle somme Controparte_1 finora ricevute in virtù del pignoramento eseguito presso oltre interessi CP_2 legali dalla ricezione al saldo, e (b) a pagare a le spese di lite, che Parte_1 vengono liquidate utilizzando i parametri applicabili ex D.M. 55/2014 s.m.i. in base al valore della controversia (da € 52.001,00 a € 260.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta (fase di studio + introduttiva + decisionale, con esclusione di quella istruttoria per mancato deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.), minimi in ragione della sostanziale ripetitività delle difese svolte, invero piuttosto succinte in punto di prescrizione.
Spetta infine il rimborso degli esborsi esposti nella notula depositata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE l'opposizione svolta e, per l'effetto,
ACCERTA l'intervenuta prescrizione del credito azionato in via esecutiva da
[...]
CP_1
REVOCA l'ordinanza di assegnazione emessa in data 28.05.2024 nell'ambito dell'esecuzione presso terzi R.G.E. 1143/2023;
CONDANNA a restituire a le somme finora Controparte_1 Parte_1 ricevute in virtù del pignoramento eseguito presso oltre interessi legali CP_2 dalla ricezione al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 599,00 per esborsi e € 4.217,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. come per legge e spese forfettarie nella misura del 15%;
RESPINGE e/o dichiara assorbita ogni altra domanda e/o eccezione da chiunque formulata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Pavia, 28/05/2025.
Il Giudice
Mariaelena Cunati
(22) Cfr. costituz. C.F., pp. 4 – 6.
(23) Cfr. doc. 4 CP_6