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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/10/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29296/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, in virtù di procura speciale in atti CP_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Bolley Paolo, in virtù di procura speciale Controparte_2 in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CP_1 Controparte_2 CUMIANA il 28/12/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 14 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21.04.2005. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta il suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale trasferendo altrove le rispettive residenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia , ormai maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre.
DISPONE che, fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il signor corrisponda alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia stessa, la CP_2 CP_1 somma di Euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con base novembre 2024. Contribuirà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito nel protocollo siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno in egual misura al pagamento delle rate residue dei finanziamenti contratti con , Banca Santander e Agos S.p.A.; Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le disposizioni economiche concordate avranno decorso dall'ottobre 2025.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica per rapporti patrimoniali intercorsi sino al mese di settembre 2025, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL CU ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ER MO Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. EL CU Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29296/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Ferretti Isabella, in virtù di procura speciale in atti CP_1
e
, con il patrocinio dell'avv. Bolley Paolo, in virtù di procura speciale Controparte_2 in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte d'udienza.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CP_1 Controparte_2 CUMIANA il 28/12/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CUMIANA (atto n. 14 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 21.04.2005. Per_1
Con ricorso depositato il 13/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta il suo integrale accoglimento.
Atteso che le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto altresì la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., domanda allo stato non procedibile per mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/1970, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del citato termine nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . CP_1 Controparte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CUMIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già lasciato la casa coniugale trasferendo altrove le rispettive residenze;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che la figlia , ormai maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, continuerà a risiedere con la madre.
DISPONE che, fino a quando la figlia non avrà raggiunto l'indipendenza economica, il signor corrisponda alla signora a titolo di concorso al mantenimento della figlia stessa, la CP_2 CP_1 somma di Euro 250,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con base novembre 2024. Contribuirà altresì al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito nel protocollo siglato tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino il 15.03.2016;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno in egual misura al pagamento delle rate residue dei finanziamenti contratti con , Banca Santander e Agos S.p.A.; Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che le disposizioni economiche concordate avranno decorso dall'ottobre 2025.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa economica per rapporti patrimoniali intercorsi sino al mese di settembre 2025, dichiarando di non avere nulla a pretendere l'una dall'altra.
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 Spese di lite al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/10/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
EL CU ER MO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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