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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 28/10/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 574/2025 promosso da: (C.F. Parte_1
nato il [...], a [...] e a C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Toro Michele e D'Orazio Licia;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.2011 in
Torino di Sangro (CH) tra il Sig. e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Torino di Sangro, atto N° 3, Parte II, serie A, Anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B) Disporre che la IA minore venga Per_1 affidata, in modo congiunto, ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla e istruirla con costanza e continuità con collocazione prevalente presso la madre nel luogo di residenza sito in Torino di Sangro, Via Giustino Adami, 11, nell'immobile di sua proprietà. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse della IA, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute (es. scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.), saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative la minore. C) Regolare il diritto-dovere di visita del Sig. secondo le seguenti modalità: 1) il Sig. potrà comunicare telefonicamente con Pt_1 Pt_1 la IA quotidianamente e potrà farle visita previo accordo con la madre. 2) il Sig. potrà Pt_1 incontrare, vedere e tenere con sé la IA, a settimane alterne, dalle ore 19 del sabato e sino alle ore 20 della domenica;
3) I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno
e a cena con l'altro. 4) Durante le vacanze estive, la IA potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con un genitore ed altri 15 giorni consecutivi con l'altro genitore, previo accordo e consenso tra gli stessi. 5) Ogni variazione di orari e di periodi sarà concordemente decisa dai genitori in funzione delle esigenze e della volontà della minore. D) Disporre a carico del Sig. l'obbligo Pt_1 di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , la somma complessiva Per_1 di € 200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. E) Disporre che le spese straordinarie sostenute per l'interesse della IA (visite specialistiche, libri scolastici e/o universitari, tasse scolastiche e/o universitarie, vacanze estive, ecc.) e quelle da sostenersi una tantum annualmente che si dovessero rendere necessarie vengano ripartite nella misura del 50% fra i coniugi. F) I coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti e di rinunciare reciprocamente
a ogni forma di sostentamento economico. G) Disporre per i coniugi l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
in ogni caso, tutti gli eventuali spostamenti di un coniuge con la minore in altre località, anche estere, dovranno sempre avvenire con il consenso dell'altro genitore”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Torino di Sangro il 11.06.2011, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987. Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 9.5.2019 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 28.3.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Torino di Sangro il 11.06.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Torino di Sangro al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IA , minorenne il cui ascolto si reputa Per_1
superfluo. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Torino di Sangro il 11.06.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del comune di Torino di Sangro al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di Sangro (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice rel.
Dott. Aureliano De Luca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 574/2025 promosso da: (C.F. Parte_1
nato il [...], a [...] e a C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nata a [...] il [...],
[...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Di Toro Michele e D'Orazio Licia;
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione effetti civili matrimonio
CONCLUSIONI:
“A) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 11.06.2011 in
Torino di Sangro (CH) tra il Sig. e , trascritto nel registro Parte_1 Parte_2 degli atti di matrimonio del Comune di Torino di Sangro, atto N° 3, Parte II, serie A, Anno 2011, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
B) Disporre che la IA minore venga Per_1 affidata, in modo congiunto, ad entrambi i genitori che si impegnano a curarla, educarla e istruirla con costanza e continuità con collocazione prevalente presso la madre nel luogo di residenza sito in Torino di Sangro, Via Giustino Adami, 11, nell'immobile di sua proprietà. Tutte le decisioni più importanti nell'interesse della IA, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute (es. scuola, sport, tempo libero, spese mediche, cure di ogni genere, etc.), saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della bambina. Sarà onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative la minore. C) Regolare il diritto-dovere di visita del Sig. secondo le seguenti modalità: 1) il Sig. potrà comunicare telefonicamente con Pt_1 Pt_1 la IA quotidianamente e potrà farle visita previo accordo con la madre. 2) il Sig. potrà Pt_1 incontrare, vedere e tenere con sé la IA, a settimane alterne, dalle ore 19 del sabato e sino alle ore 20 della domenica;
3) I giorni di Natale e di Pasqua verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno
e a cena con l'altro. 4) Durante le vacanze estive, la IA potrà trascorrere 15 giorni consecutivi con un genitore ed altri 15 giorni consecutivi con l'altro genitore, previo accordo e consenso tra gli stessi. 5) Ogni variazione di orari e di periodi sarà concordemente decisa dai genitori in funzione delle esigenze e della volontà della minore. D) Disporre a carico del Sig. l'obbligo Pt_1 di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , la somma complessiva Per_1 di € 200,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. E) Disporre che le spese straordinarie sostenute per l'interesse della IA (visite specialistiche, libri scolastici e/o universitari, tasse scolastiche e/o universitarie, vacanze estive, ecc.) e quelle da sostenersi una tantum annualmente che si dovessero rendere necessarie vengano ripartite nella misura del 50% fra i coniugi. F) I coniugi dichiarano di aver regolato i loro rapporti e di rinunciare reciprocamente
a ogni forma di sostentamento economico. G) Disporre per i coniugi l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico;
in ogni caso, tutti gli eventuali spostamenti di un coniuge con la minore in altre località, anche estere, dovranno sempre avvenire con il consenso dell'altro genitore”.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si Parte_1 Parte_2 sono sposati a Torino di Sangro il 11.06.2011, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987. Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza del 9.5.2019 il Tribunale di Vasto ha omologato la separazione consensuale dei coniugi in esito all'udienza di comparizione del 28.3.2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza di comparizione richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre, le parti hanno dato atto che la separazione perdura ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente dalle parti.
5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti a Torino di Sangro il 11.06.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Civile del
Comune di Torino di Sangro al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2011.
6. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della IA , minorenne il cui ascolto si reputa Per_1
superfluo. Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti
7. La definizione concordata del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Torino di Sangro il 11.06.2011, e trascritto nel Registro dello Stato Parte_2
Civile del comune di Torino di Sangro al n. 3, parte II, serie A, dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torino di Sangro (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025.
Il GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Anna Rosa Capuozzo