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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 01/12/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 93/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 2.2.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e
[...] difese dagli avv.ti Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti giusta mandati in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliate in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6 (studio avv. Cappelletto)
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antolini giusta procura CP_1 allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Largo Marzabotto n. 15
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 631/2021 pubblicata in data 3.12.2021
IN PUNTO: mansioni superiori e differenze retributive
Conclusioni: Per gli appellanti: “”In riforma della sentenza n. 631/2021, pubblicata in data 3.12.2021, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Verona, notificata in data 4.1.2022, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata: “”nel merito: respingersi integralmente il ricorso d'appello presentato da e da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1 Parte_2
1 l'effetto, rigettarsi le domande proposte dagli appellanti con conferma della sentenza del Tribunale di Verona n. 631/2021 del 03-12-2021. Con vittoria delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona, accogliendo la domanda, ha accertato lo svolgimento da parte di di mansioni corrispondenti al superiore livello Q1 CP_1 Professional Senior del profilo professionale di inquadramento del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie e, per l'effetto, ha condannato le società resistenti, in solido tra loro, ad inquadrare nel ridetto livello con decorrenza giuridica dall'1.8.14 nonché a CP_1 corrispondergli le differenze retributive maturate a far data dall'1.5.14, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. In punto di fatto dipendente assunto nel 1985 e transitato CP_1 Parte_1 dall'1.1.2017 a Mercitalia SpA, inquadrato dal settembre 2012 nella categoria Q2 Quadri profilo “professional”, deduceva di essere stato stabilmente inserito, a far data dal gennaio 2014, nei turni di lavoro del OT di Verona con mansioni di DC (Dirigente Coordinatore Cargo) svolgendo mansioni corrispondenti al profilo “professional senior” al pari degli altri colleghi addetti al OT, già inquadrati con il profilo di DC.
3. Rigettata la censura di genericità del ricorso introduttivo, risultando assolti gli oneri di allegazione spettanti alla parte ricorrente sia in relazione alle mansioni effettivamente svolte e sia in relazione al contenuto delle declaratorie contrattuali e dei profili professionali applicabili alla fattispecie in esame, nel merito, quanto al superiore inquadramento ed alle relative differenze retributive a partire dal mese di maggio 2014, richiamata la declaratoria contrattuale del livello Q2 Quadri (già Quadro B, cat.8), profilo “Professional” del CCNL di settore e del livello Q1 Quadri (già Quadro A, cat.9), profilo “Professional senior”, ha ritenuto che le mansioni concretamente svolte dal quali risultanti dalle allegazioni CP_1 documentali e dalla istruttoria testimoniale espletata, integrassero i presupposti della declaratoria del superiore livello richiesto in ragione del maggior grado di autonomia e discrezionalità di iniziativa dei lavoratori del livello Professional Senior come i CT - rispetto ai CT (Professional) – assente dalla declaratoria del livello di appartenenza del ricorrente.
3.1 Dai prospetti riepilogativi dei turni di lavoro prodotti dal ricorrente (non contestati tempestivamente dalle resistenti) emergeva inequivocabilmente come quest'ultimo, a partire dal mese di maggio 2014, era stato inserito in via costante, stabile e continuativa nei turni di copertura dei coordinatori cargo in modalità equivalente e sovrapponibile agli altri lavoratori CT inseriti nei turni del OT di Verona che possedevano il superiore inquadramento “Professional Senior”; la istruttoria testimoniale (dichiarazioni rese dai testi
, , e ) aveva poi confermato tali risultanze. Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Era stato sostanzialmente assodato che certamente a partire dal maggio 2014 il ricorrente aveva svolto in via stabile e continuativa le mansioni pratiche e concrete di CT all'interno del OT di Verona turnandosi coi colleghi che avevano il superiore livello (Professional Senior) da lui qui richiesto, in assetto di totale interscambiabilità ed equivalenza di funzioni. Era, altresì, emerso come il CT - a differenza del CT (Dirigente Centrale Trazione), ruolo dal ricorrente disimpegnato con prevalenza sino al mese di aprile 2014, che ha la responsabilità della gestione e della assegnazione ai convogli delle locomotive – assume su di sé la diretta responsabilità della composizione e della circolazione dell'intero convoglio
2 merci, esprimendo margini di autonomia e discrezionalità nonché di iniziativa che si esplicano anche grazie alla spiccata conoscenza di plurimi settori (circolazione motrici;
personale di condotta;
circolazione e organizzazione logistica) con i quali deve interfacciarsi per gestire anche situazioni straordinarie o imprevedibili (come la organizzazione di un treno straordinario o la gestione di intoppi nella tratta o l'esigenza di riprogrammare un treno). Le interlocuzioni con la sala operativa nazionale – o con le altre “competenze” (tali quelle della sala c.d. “303” o del coordinatore locomotore) - non inficiavano detto margine di autonomia ma, anzi, lo esprimevano appieno nei limiti ovvii della competenza territoriale di ciascun CT che adotti decisioni atte a riverberarsi sulle competenze di altri analoghi centri decisionali e su interessi di maggiore ampiezza, sui quali la competenza della sala operativa nazionale appariva inevitabile.
3.2 Al ricorrente doveva pertanto riconoscersi lo svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore qualifica di livello Q1 (già Quadro livello A) Professional Senior a far data dall'1.5.14 con diritto all'inquadramento nel profilo superiore a decorrere dall'1.8.14 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 CCNL di settore secondo cui, affinché si perfezioni l'inquadramento nel livello superiore, dev'essere superato il limite trimestrale stabilito dalla legge così da ritenersi esaurita una fattispecie non istantanea ma continuata.
4. e hanno censurato la sentenza con due motivi. Parte_1 Parte_2
ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della Parte_3 decisione impugnata
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Le società appellanti, con il primo motivo, hanno reiterato la eccezione di genericità del ricorso di primo grado per difetto di allegazione;
il primo giudice non aveva considerato che nell'atto introduttivo il ricorrente non aveva descritto le mansioni in concreto svolte, ma macro aree di attività (organizzazione e gestione dei convogli merci, applicazione delle normative riguardanti la circolazione e la sicurezza dei convogli, etc.), in relazione alle quali non era stato dedotto in cosa sarebbe consistita in concreto l'attività dallo stesso espletata, il relativo grado di autonomia e discrezionalità e soprattutto perché tali mansioni sarebbero state riconducibili alla declaratoria relativa al superiore profilo rivendicato. Il ricorso difettava, inoltre, della necessaria comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie del livello superiore, anche in termini di esercizio di poteri discrezionali da parte del ricorrente, il cui grado discrezionalità costituisce il discrimen tra i due profili professionali di Professional e Professional Senior. Con il secondo motivo hanno censurato la decisione in ragione dell'insussistente preteso svolgimento di mansioni superiori e per omessa ed errata valutazione dei fatti nonché per violazione degli artt. 116 c.p.c., 2103 c.c. e del CCNL attività ferroviarie del 2012 e per non aver valorizzato il ruolo e le competenze della struttura G.O.R. e della sala c.d. “303” (cioè a dire del “coordinatore locomotore”) che limitavano il margine di autonomia del ruolo dei CT. La riorganizzazione delle strutture OR e OT, addette all'attività di gestione e controllo della circolazione del traffico ferroviario, era consistita nell'attribuzione di preminenza della struttura OR (con funzioni direttive e decisionali), dalla quale dipendevano funzionalmente e gerarchicamente i vari uffici OT sparsi sul territorio;
tra questi il CP_2
3
[...] di Milano assumeva una funzione di riferimento per la gestione delle criticità a livello nazionale. Nell'ambito di tale riorganizzazione erano state ridefinite le incombenze, i processi di controllo e i livelli dei soggetti che lavoravano presso la OT, di talché tutte le principali attività erano state affidate a dipendenti inquadrati nel livello B CCNL 2003 (livello Quadri Professional Q2 CCNL 2012). La riorganizzazione delle figure professionali emergeva chiaramente dalla tabella
“Inquadramenti e sviluppo turni” in cui il livello A CCNL 2003 (corrispondente al livello Professional Senior Q1 CCNL 2012) era attribuito solo al Responsabile di Impianto, mentre gli addetti alla Programmazione, Gestione Trasporto, Gestione Loco e Gestione Carri erano tutti inquadrati nel livello B CCNL 2003 (corrispondente al livello Quadri Professional Q2 CCNL 2012). Gli unici Quadri-Professional Senior di livello Q1 presenti nella C.O.T. successivamente al suo riordino, erano quelli che già in precedenza avevano acquisito tale livello e che, ovviamente, lo hanno mantenuto anche dopo la riorganizzazione non potendo essere reinquadrati in un livello inferiore. La sentenza impugnata aveva altresì errato laddove aveva ritenuto che il Pace dovesse essere inquadrato nel profilo di Quadro Q1 Professional Senior in quanto dotato di “maggior grado di autonomia e discrezionalità di iniziativa” senza avvedersi che già il Professional Q2 prevede di per sé un'autonomia decisionale, un potere discrezionale e una responsabilità diretta sui risultati, autonomie e responsabilità nelle quali si esaurivano le attività svolte dall'appellato. L'attività del non era mai stata caratterizzata da alcuno dei requisiti previsti dal livello CP_1 Q1 non avendo mai esercitato funzioni di responsabile o di coordinamento di una struttura (ruolo ricoperto invece dal suo superiore), non avendo mai svolto funzioni di rappresentanza (circostanza neppure ex adverso allegata), non avendo mai fornito contributi altamente specializzati (studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa) finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, non avendo mai ricercato o utilizzato metodologie innovative, non ha svolto funzioni di rappresentanza, né avuto potere di spesa. Il ricorrente aveva invece realizzato un ruolo di “interfaccia operativo” tra diverse funzioni, seguendo le direttive di altre funzioni aziendali (OR, RFI, sala “303”) ed esplicando l'autonomia e la discrezionalità proprie del profilo di Professional Q2.
7. L'appellato, quanto alla eccezione di genericità del ricorso, ha richiamato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio (che conteneva tutti gli elementi contestati da controparte) e la motivazione resa sul punto dal primo giudice. Rispetto al secondo motivo ha evidenziato come l'assegnazione degli addetti al OT in possesso della cat. Q1 a mansioni espressamente definite da controparte “dequalificanti” sarebbe in ogni caso illegittima poiché in contrasto con quanto disposto dall'art. 2103 c.c.. Gli appellanti, inoltre, non avevano fornito alcun elemento di prova idoneo a supportare l'affermazione secondo la quale gli addetti al OT Verona inquadrati nella cat. Q1 svolgessero in realtà mansioni proprie della cat. Q2. In realtà l'unico thema decidendum riguardava lo svolgimento, da parte del Pace e degli altri addetti al OT Verona con la qualifica di CT (o DC), di mansioni e compiti che rientravano nelle previsioni della declaratoria contrattuale della categoria Q1, profilo Professional Senior, a prescindere dalle scelte di riorganizzazione operate delle società appellanti e dagli acronimi di volta in volta usati per definire le varie figure professionali. Come risultante dai prospetti relativi ai turni di lavoro del OT di Verona relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, risultava che, anche successivamente alla riorganizzazione del OT, la distinzione tra DC e CT era rimasta ben presente nell'organizzazione dei turni di lavoro dello stesso OT e dal mese di maggio 2014 il era stato stabilmente CP_1 inserito nei turni di lavoro nel ruolo di DC, mentre in precedenza era inserito nel ruolo di CT.
4 Anche la istruttoria aveva confermato la permanenza nel OT di Verona delle figure professionali del DC (acronimo equivalente a CT) e del CT nel periodo di causa evidenziando analiticamente le caratteristiche di ciascuna figura e le relative differenze di funzioni e responsabilità. Le mansioni proprie del CT esprimevano contenuti di autonomia, margini di discrezionalità ed iniziativa, nonché funzioni di coordinamento e di rappresentanza (ad esempio nei confronti di R.F.I.) del tutto corrispondenti alla declaratoria contrattuale relativa al profilo “Professional Senior” del CCNL. In tale figura erano presenti anche altri elementi, quali la spiccata conoscenza di plurimi settori aziendali (quali la circolazione, il personale e l'organizzazione nonché l'attuazione operativa, sulla base delle direttive generali, dei programmi prestabiliti) contenuti, invece, difficilmente collocabili nella declaratoria contrattuale relativa al profilo “Professional” posseduto dal ricorrente nel quale risultano assenti la spiccata conoscenza di uno o più settori aziendali, nonché gli ampi margini di discrezionalità e di iniziativa propri del superiore profilo “Professional Senior”, al quale appartiene la qualifica di DC rivendicata dall'appellato. Ha richiamato pronunciamenti di merito su questioni analoghe tra cui anche il precedente su fattispecie sovrapponibile del Tribunale di Verona, sent 252/2019, non impugnata e divenuta cosa giudicata.
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le ragioni di impugnazione, in realtà, non offrono elementi per discostarsi e rivedere la decisione appellata che ha individuato puntualmente i profili di fondatezza delle pretese formulate dal lavoratore , motivazione che viene pienamente condivisa da CP_1 questa Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
10. Premesso che non risulta svolta alcuna doglianza da parte delle società appellanti riguardo all'obbligo solidale contenuto nella statuizione di condanna della sentenza impugnata (in ragione della successione da parte di Mercitalia SpA in tutte le obbligazioni contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro instaurato nel 1985 con e poi Parte_1 proseguito dal gennaio 2017 in capo a Mercitalia SpA), quanto ai profili di cui al primo motivo (genericità del ricorso introduttivo del giudizio) l'atto in questione (come pure chiarito dal primo giudice) contiene tutti gli elementi in fatto ed in diritto utili ad individuare i compiti e le mansioni svolte dal ricorrente sino ad aprile 2014 e quelli da maggio 2014 in poi all'interno del OT di Verona (punti da 15 a 25) e che consentono di associarle al livello Q1, avendo peraltro il ricorrente puntualmente precisato di aver svolto quelle elencate nella relativa declaratoria contrattuale. Nel ricorso introduttivo il ricorrente, richiamate le declaratorie dei due differenti livelli (quello professional e quello professional senior) e dopo aver svolto puntuale analisi delle stesse, ha precisato di aver svolto le mansioni corrispondenti al superiore inquadramento (punti 28 e 33 del ricorso) individuando anche, quale elemento caratterizzante il superiore livello professionali rivendicato, l'attribuzione e lo svolgimento di ampi margini di discrezionalità ed autonomia operativa nel settore di competenza in ragione della preparazione e conoscenza acquisita nell'ambito, ovviamente, delle direttive generali.
11. Rispetto alle mansioni svolte ed ai contenuti delle stesse, i prospetti dei turni lavorativi da maggio 2014 dimostrano inequivocabilmente come il sia stato puntualmente e CP_1 continuativamente inserito assieme agli altri colleghi nello svolgimento dei compiti di coordinatori cargo in modalità equivalente e sovrapponibile agli altri lavoratori DC (tutti inquadrati nel livello superiore Professional senior). Occorre precisare che nel livello Q2 “professional” sono inquadrati i “lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria
5 conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”. Nel livello Q1 profilo “Professional Senior” (rivendicato dal ricorrente) rientrano i
““lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
11.1 Rispetto a tali declaratorie, la documentazione prodotta (i prospetti dei turni di lavoro richiamati) e l'istruttoria testimoniale hanno confermato la fondatezza delle pretese del riconoscimento del superiore livello. Il teste , coordinatore cargo presso il OT di Verona dal 20.4.01, ha ricordato Tes_1 che dal 2011 al 2014 il ricorrente era assegnato quale CT (dirigente centrale trazione) e gestiva le locomotive ed era abilitato a fare la sostituzione del DC (dirigente centrale cargo) solo ogni tanto e “per sostituzioni di assenti”. Par Dal 2014, invece, “ossia da quando i sig.ri e sono stati assegnati Parte_4 Pt_5 ad altri incarichi” il aveva assunto il ruolo fisso di CT (Dirigente centrale CP_1 coordinatore trasporto) ed era stato assegnato a turno fisso, alternandosi nei turni con altri colleghi come lo stesso (inquadrato come Professional senior dal 2001) e gli altri Tes_1 indicati al capitolo 9 del ricorso. Quanto alle mansioni concretamente svolte il ha precisato che il CT Tes_1 (sinonimo del DC) “è un capo settore macchina, o Professional senior con l'avvento del nuovo contratto” precisando poi che: “…dove si verifica una situazione di diversità dall'ordinario trasporto programmato (per es. trasporto eccezionale) sono io che do l'ok alla messa in circolazione del treno;
lo decido in autonomia e senza consultarmi con capi e superiori: mi leggo le carte e, se decido che la cosa è in conformità, procedo;
se verifico che la richiesta non è conforme ho la esclusiva responsabilità come DC di decidere. Certo magari potevo informare il capo deposito titolare in caso di criticità, o meglio, perturbazioni della circolazione;
ma se vi è un macchinista che ha finito la sua prestazione giornaliera senza essere arrivato a destinazione, in quel caso di cambio del personale di condotta certamente non veniva informato il capo deposto titolare. E questa cosa valeva per me e valeva anche per l'odierno ricorrente, dal 2014 in poi: non mi ricordo in che mese ma era il 2014. Confermo il cap. 21, nel senso che il aveva una collocazione lavorativa CP_1 del tutto equivalente a quella mia e degli altri nominativi indicati……In ogni giornata lavorativa vi è dunque un DC per ciascuno dei tre turni giornalieri (mattina, pomeriggio
6 e notte) e dunque ogni giorno ci sono 3 dipendenti che svolgono il ruolo del DC nei turni rispettivamente loro assegnati. Quando parlo di DC preciso che la qualifica equivale all'acronimo CT (che si usa per distinguerli dai DCM, dove M sta per 'movimento'). Dal 2014 erano mediamente assegnati al turno DC sei dipendenti che si turnavano fra loro nei tre turni giornalieri, salvo assenze e ferie. … Il Dirigente Coordinatore Trazione (CT) è un livello inferiore rispetto al DC in quanto lui si occupa solo della gestione delle locomotive. Fino al 2014 il ricorrente faceva il CT, ma solo fino al 2014. Dopo, che io sappia, non lo ha più fatto ed ha fatto il DC. … E la situazione dal 2014 in poi è rimasta immutata nelle funzioni e mansioni sia per me che per il Col contratto del 2003 i colleghi che svolgevano le mansioni di CT CP_1 (che mi vengono letti, e confermo essere quelli del cap. 12 ric.) erano ricompresi e inquadrati come Professional Senior””. Anche il teste , di parte resistente, ha rammentato che il ricorrente “i primi anni … Tes_2 faceva il Coordinatore locomotive”; dopo non lo aveva gestito sino al 2017 ed a quel punto ha confermato che svolgeva “con prevalenza il Coordinatore Trasporto”, precisando che
“Il Coordinatore Trasporto (CT) è l'interfaccia verso RFI ed è il referente accreditato dell'impresa (Mercitalia) per intrattenere i rapporti. Controlla la circolazione dei nostri treni e fa il regolatore della circolazione….Se vi è un trasporto straordinario: poniamo che la direzione commerciale Mercitalia riceva la notizia del trasporto eccezionale da un cliente;
il '303' controlla che vi siano dei macchinisti che possano coprire il servizio;
il Coordinatore controlla che vi sia una locomotiva idonea a quel tipo di CP_3 trasporto;
Il Coordinatore Trasporto segue e cura che quel treno vada dalla località di partenza all'arrivo senza intoppi: se vi sono intoppi gestisce lui il percorso e si interfaccia con RFI per capire dove si può abbandonare il treno;
e si interfaccia con il '303' per verificare come garantire il rientro dei macchinisti;
si interfaccia con locomotive per verificare dove si può abbandonare il treno. Il Coordinatore Trasporto ha un margine di autonomia decisionale che riguarda il territorio e normalmente deve sentire la sala operativa nazionale di Milano per segnalare la penalizzazione del treno e per ricevere eventuali indicazioni sulle priorità commerciali e precedenze da accordare a questo o quel trasporto”. Da tale deposizione se ne ritrae la conferma dell'ampiezza dei compiti e delle competenze e del margine di autonomia decisionale dei CT: il fatto che dovesse “sentire la sala operativa nazionale” sulle eventuali “penalizzazioni” dei treni (per una logica di priorità commerciale che abbracci interessi della circolazione a livello nazionale) non sminuiva affatto la portata e la valenza del margine di autonomia discrezionale nei compiti del CT. Anche il teste ha confermato che l'attività di gestione del Coordinatore Trasporto Tes_3 andava condivisa col coordinamento nazionale, ma solo “ove interessasse territori più vasti del livello locale”. Il teste , assegnato al OT di Verona dopo il 2010, in veste di CT con la qualifica Tes_4 di capo settore macchina di nono livello, ha confermato che il ricorrente lavorava assieme a lui nello stesso ufficio e spesso si davano il cambio l'un l'altro. Quanto alle mansioni il teste ha precisato: “Noi in piena autonomia gestivamo il trasposto merci in ambito territoriale. Se un treno si fermava per interruzione accidentale o mancato proseguimento noi lo dovevamo riprogrammare per la destinazione assegnata ed avere il nulla osta dell'impianto ricevente e coprire il servizio con il personale di macchina. Nel periodo dal 2014, anzi dal 2004 in poi, non vi era nessuno che ci doveva autorizzare. Il OT di Verona faceva riferimento ad una sala nazionale. La decisione spettava a noi come ho detto prima e la sala nazionale poteva darmi una priorità, per esempio, se si doveva decidere tra due treni poiché io ero tenuto e rivolgermi alla sala nazionale (non ricordo bene quando fu attivata) per ricevere indicazioni sulla decisione di priorità tra due treni;
ma la decisione di portare a termine il treno era mia. Faccio un esempio. Se è un treno Brennero-Bari e si ferma a Verona ed io lo riprogrammo devo chiedere il nulla osta
7 all'impianto di Bari. Io comunque avviso la sala nazionale che potrebbe mutare la mia decisione, ma in concreto lo fa poche volte…. Vero il cap. 21 ric: i lavoratori ivi indicati avevano una collocazione lavorativa del tutto equivalente a quella del ricorrente. …; credo che anche prima del 2014 il avesse CP_1 svolto stabilmente il ruolo di CT ma non sono sicuro””.
11.2 Le dichiarazioni testimoniali innanzi riportate chiariscono e smentiscono anche la doglianza svolta dalle società appellanti avuto riguardo alla dedotta mancata valorizzazione del ruolo e delle competenze della struttura G.O.R. e della sala c.d. “303” che, a dire delle stesse, limitavano il margine di autonomia del ruolo dei CT. Risulta ribadita e chiara, sul punto, la ampia autonomia territoriale di ciascun CT che interloquiva e si interfacciava con il OR e/o la sala 303 solo laddove le decisioni da assumere potevano riverberarsi sulle competenze di altri analoghi centri decisionali e su interessi di maggiore ampiezza (circolazione di treni e convogli a livello nazionale o in aree territoriali di competenza di altri CT), sui quali la competenza e/o il coordinamento della sala operativa nazionale appariva inevitabile.
12. Privo di rilievo e superato dalle risultanze di causa e dalle emergenze istruttorie risulta il richiamo delle società appellanti alla riorganizzazione del 2009 delle strutture OR e OT (addette all'attività di gestione e controllo della circolazione del traffico ferroviario e consistita nell'attribuzione di preminenza delle funzioni direttive e decisionali alla struttura OR dalla quale dipendevano funzionalmente e gerarchicamente i vari uffici OT sparsi sul territorio) in seguito alla quale erano state ridefinite le incombenze, i processi di controllo e i livelli dei soggetti che lavoravano presso la OT. A parte il fatto che anche successivamente alla riorganizzazione del OT era rimasta ben presente nella stessa contrattazione collettiva del 2012 la distinzione tra il livello Q2 Quadri profilo “Professional” ed il Q1 Quadri profilo “Professional senior” distinzione realizzatasi anche in pratica nella differenzazione tra la figura del DC e quella del CT ed emersa anche dalla organizzazione dei turni di lavoro dello stesso OT di Verona laddove a partire dal mese di maggio 2014 il era stato stabilmente inserito nei turni di lavoro CP_1 nel ruolo di DC/CT (di cui si è delineato il maggior grado di autonomia e discrezionalità nonché di iniziativa oltre alle funzioni di coordinamento e di rappresentanza), mentre in precedenza era inserito esclusivamente nel ruolo di CT, figura priva di tali caratteristiche con limitati poteri di autonomia ed iniziativa.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che le società appellanti vanno condannate alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello;
8 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 2.2.2022
da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e
[...] difese dagli avv.ti Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti giusta mandati in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliate in Venezia-Mestre, Via G. Pepe n. 6 (studio avv. Cappelletto)
Appellante Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Antolini giusta procura CP_1 allegata alla memoria di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Largo Marzabotto n. 15
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Verona n. 631/2021 pubblicata in data 3.12.2021
IN PUNTO: mansioni superiori e differenze retributive
Conclusioni: Per gli appellanti: “”In riforma della sentenza n. 631/2021, pubblicata in data 3.12.2021, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Verona, notificata in data 4.1.2022, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio.””
Per parte appellata: “”nel merito: respingersi integralmente il ricorso d'appello presentato da e da in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per Parte_1 Parte_2
1 l'effetto, rigettarsi le domande proposte dagli appellanti con conferma della sentenza del Tribunale di Verona n. 631/2021 del 03-12-2021. Con vittoria delle competenze professionali del presente grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Verona, accogliendo la domanda, ha accertato lo svolgimento da parte di di mansioni corrispondenti al superiore livello Q1 CP_1 Professional Senior del profilo professionale di inquadramento del CCNL di settore delle Attività Ferroviarie e, per l'effetto, ha condannato le società resistenti, in solido tra loro, ad inquadrare nel ridetto livello con decorrenza giuridica dall'1.8.14 nonché a CP_1 corrispondergli le differenze retributive maturate a far data dall'1.5.14, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo oltre alla rifusione delle spese di lite.
2. In punto di fatto dipendente assunto nel 1985 e transitato CP_1 Parte_1 dall'1.1.2017 a Mercitalia SpA, inquadrato dal settembre 2012 nella categoria Q2 Quadri profilo “professional”, deduceva di essere stato stabilmente inserito, a far data dal gennaio 2014, nei turni di lavoro del OT di Verona con mansioni di DC (Dirigente Coordinatore Cargo) svolgendo mansioni corrispondenti al profilo “professional senior” al pari degli altri colleghi addetti al OT, già inquadrati con il profilo di DC.
3. Rigettata la censura di genericità del ricorso introduttivo, risultando assolti gli oneri di allegazione spettanti alla parte ricorrente sia in relazione alle mansioni effettivamente svolte e sia in relazione al contenuto delle declaratorie contrattuali e dei profili professionali applicabili alla fattispecie in esame, nel merito, quanto al superiore inquadramento ed alle relative differenze retributive a partire dal mese di maggio 2014, richiamata la declaratoria contrattuale del livello Q2 Quadri (già Quadro B, cat.8), profilo “Professional” del CCNL di settore e del livello Q1 Quadri (già Quadro A, cat.9), profilo “Professional senior”, ha ritenuto che le mansioni concretamente svolte dal quali risultanti dalle allegazioni CP_1 documentali e dalla istruttoria testimoniale espletata, integrassero i presupposti della declaratoria del superiore livello richiesto in ragione del maggior grado di autonomia e discrezionalità di iniziativa dei lavoratori del livello Professional Senior come i CT - rispetto ai CT (Professional) – assente dalla declaratoria del livello di appartenenza del ricorrente.
3.1 Dai prospetti riepilogativi dei turni di lavoro prodotti dal ricorrente (non contestati tempestivamente dalle resistenti) emergeva inequivocabilmente come quest'ultimo, a partire dal mese di maggio 2014, era stato inserito in via costante, stabile e continuativa nei turni di copertura dei coordinatori cargo in modalità equivalente e sovrapponibile agli altri lavoratori CT inseriti nei turni del OT di Verona che possedevano il superiore inquadramento “Professional Senior”; la istruttoria testimoniale (dichiarazioni rese dai testi
, , e ) aveva poi confermato tali risultanze. Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 Era stato sostanzialmente assodato che certamente a partire dal maggio 2014 il ricorrente aveva svolto in via stabile e continuativa le mansioni pratiche e concrete di CT all'interno del OT di Verona turnandosi coi colleghi che avevano il superiore livello (Professional Senior) da lui qui richiesto, in assetto di totale interscambiabilità ed equivalenza di funzioni. Era, altresì, emerso come il CT - a differenza del CT (Dirigente Centrale Trazione), ruolo dal ricorrente disimpegnato con prevalenza sino al mese di aprile 2014, che ha la responsabilità della gestione e della assegnazione ai convogli delle locomotive – assume su di sé la diretta responsabilità della composizione e della circolazione dell'intero convoglio
2 merci, esprimendo margini di autonomia e discrezionalità nonché di iniziativa che si esplicano anche grazie alla spiccata conoscenza di plurimi settori (circolazione motrici;
personale di condotta;
circolazione e organizzazione logistica) con i quali deve interfacciarsi per gestire anche situazioni straordinarie o imprevedibili (come la organizzazione di un treno straordinario o la gestione di intoppi nella tratta o l'esigenza di riprogrammare un treno). Le interlocuzioni con la sala operativa nazionale – o con le altre “competenze” (tali quelle della sala c.d. “303” o del coordinatore locomotore) - non inficiavano detto margine di autonomia ma, anzi, lo esprimevano appieno nei limiti ovvii della competenza territoriale di ciascun CT che adotti decisioni atte a riverberarsi sulle competenze di altri analoghi centri decisionali e su interessi di maggiore ampiezza, sui quali la competenza della sala operativa nazionale appariva inevitabile.
3.2 Al ricorrente doveva pertanto riconoscersi lo svolgimento di mansioni riconducibili alla superiore qualifica di livello Q1 (già Quadro livello A) Professional Senior a far data dall'1.5.14 con diritto all'inquadramento nel profilo superiore a decorrere dall'1.8.14 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 CCNL di settore secondo cui, affinché si perfezioni l'inquadramento nel livello superiore, dev'essere superato il limite trimestrale stabilito dalla legge così da ritenersi esaurita una fattispecie non istantanea ma continuata.
4. e hanno censurato la sentenza con due motivi. Parte_1 Parte_2
ha contestato le ragioni di impugnazione ed ha insistito per la conferma della Parte_3 decisione impugnata
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo che per cambio di relatore;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 30 ottobre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Le società appellanti, con il primo motivo, hanno reiterato la eccezione di genericità del ricorso di primo grado per difetto di allegazione;
il primo giudice non aveva considerato che nell'atto introduttivo il ricorrente non aveva descritto le mansioni in concreto svolte, ma macro aree di attività (organizzazione e gestione dei convogli merci, applicazione delle normative riguardanti la circolazione e la sicurezza dei convogli, etc.), in relazione alle quali non era stato dedotto in cosa sarebbe consistita in concreto l'attività dallo stesso espletata, il relativo grado di autonomia e discrezionalità e soprattutto perché tali mansioni sarebbero state riconducibili alla declaratoria relativa al superiore profilo rivendicato. Il ricorso difettava, inoltre, della necessaria comparazione delle mansioni svolte con le declaratorie del livello superiore, anche in termini di esercizio di poteri discrezionali da parte del ricorrente, il cui grado discrezionalità costituisce il discrimen tra i due profili professionali di Professional e Professional Senior. Con il secondo motivo hanno censurato la decisione in ragione dell'insussistente preteso svolgimento di mansioni superiori e per omessa ed errata valutazione dei fatti nonché per violazione degli artt. 116 c.p.c., 2103 c.c. e del CCNL attività ferroviarie del 2012 e per non aver valorizzato il ruolo e le competenze della struttura G.O.R. e della sala c.d. “303” (cioè a dire del “coordinatore locomotore”) che limitavano il margine di autonomia del ruolo dei CT. La riorganizzazione delle strutture OR e OT, addette all'attività di gestione e controllo della circolazione del traffico ferroviario, era consistita nell'attribuzione di preminenza della struttura OR (con funzioni direttive e decisionali), dalla quale dipendevano funzionalmente e gerarchicamente i vari uffici OT sparsi sul territorio;
tra questi il CP_2
3
[...] di Milano assumeva una funzione di riferimento per la gestione delle criticità a livello nazionale. Nell'ambito di tale riorganizzazione erano state ridefinite le incombenze, i processi di controllo e i livelli dei soggetti che lavoravano presso la OT, di talché tutte le principali attività erano state affidate a dipendenti inquadrati nel livello B CCNL 2003 (livello Quadri Professional Q2 CCNL 2012). La riorganizzazione delle figure professionali emergeva chiaramente dalla tabella
“Inquadramenti e sviluppo turni” in cui il livello A CCNL 2003 (corrispondente al livello Professional Senior Q1 CCNL 2012) era attribuito solo al Responsabile di Impianto, mentre gli addetti alla Programmazione, Gestione Trasporto, Gestione Loco e Gestione Carri erano tutti inquadrati nel livello B CCNL 2003 (corrispondente al livello Quadri Professional Q2 CCNL 2012). Gli unici Quadri-Professional Senior di livello Q1 presenti nella C.O.T. successivamente al suo riordino, erano quelli che già in precedenza avevano acquisito tale livello e che, ovviamente, lo hanno mantenuto anche dopo la riorganizzazione non potendo essere reinquadrati in un livello inferiore. La sentenza impugnata aveva altresì errato laddove aveva ritenuto che il Pace dovesse essere inquadrato nel profilo di Quadro Q1 Professional Senior in quanto dotato di “maggior grado di autonomia e discrezionalità di iniziativa” senza avvedersi che già il Professional Q2 prevede di per sé un'autonomia decisionale, un potere discrezionale e una responsabilità diretta sui risultati, autonomie e responsabilità nelle quali si esaurivano le attività svolte dall'appellato. L'attività del non era mai stata caratterizzata da alcuno dei requisiti previsti dal livello CP_1 Q1 non avendo mai esercitato funzioni di responsabile o di coordinamento di una struttura (ruolo ricoperto invece dal suo superiore), non avendo mai svolto funzioni di rappresentanza (circostanza neppure ex adverso allegata), non avendo mai fornito contributi altamente specializzati (studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa) finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, non avendo mai ricercato o utilizzato metodologie innovative, non ha svolto funzioni di rappresentanza, né avuto potere di spesa. Il ricorrente aveva invece realizzato un ruolo di “interfaccia operativo” tra diverse funzioni, seguendo le direttive di altre funzioni aziendali (OR, RFI, sala “303”) ed esplicando l'autonomia e la discrezionalità proprie del profilo di Professional Q2.
7. L'appellato, quanto alla eccezione di genericità del ricorso, ha richiamato il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio (che conteneva tutti gli elementi contestati da controparte) e la motivazione resa sul punto dal primo giudice. Rispetto al secondo motivo ha evidenziato come l'assegnazione degli addetti al OT in possesso della cat. Q1 a mansioni espressamente definite da controparte “dequalificanti” sarebbe in ogni caso illegittima poiché in contrasto con quanto disposto dall'art. 2103 c.c.. Gli appellanti, inoltre, non avevano fornito alcun elemento di prova idoneo a supportare l'affermazione secondo la quale gli addetti al OT Verona inquadrati nella cat. Q1 svolgessero in realtà mansioni proprie della cat. Q2. In realtà l'unico thema decidendum riguardava lo svolgimento, da parte del Pace e degli altri addetti al OT Verona con la qualifica di CT (o DC), di mansioni e compiti che rientravano nelle previsioni della declaratoria contrattuale della categoria Q1, profilo Professional Senior, a prescindere dalle scelte di riorganizzazione operate delle società appellanti e dagli acronimi di volta in volta usati per definire le varie figure professionali. Come risultante dai prospetti relativi ai turni di lavoro del OT di Verona relativi agli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, risultava che, anche successivamente alla riorganizzazione del OT, la distinzione tra DC e CT era rimasta ben presente nell'organizzazione dei turni di lavoro dello stesso OT e dal mese di maggio 2014 il era stato stabilmente CP_1 inserito nei turni di lavoro nel ruolo di DC, mentre in precedenza era inserito nel ruolo di CT.
4 Anche la istruttoria aveva confermato la permanenza nel OT di Verona delle figure professionali del DC (acronimo equivalente a CT) e del CT nel periodo di causa evidenziando analiticamente le caratteristiche di ciascuna figura e le relative differenze di funzioni e responsabilità. Le mansioni proprie del CT esprimevano contenuti di autonomia, margini di discrezionalità ed iniziativa, nonché funzioni di coordinamento e di rappresentanza (ad esempio nei confronti di R.F.I.) del tutto corrispondenti alla declaratoria contrattuale relativa al profilo “Professional Senior” del CCNL. In tale figura erano presenti anche altri elementi, quali la spiccata conoscenza di plurimi settori aziendali (quali la circolazione, il personale e l'organizzazione nonché l'attuazione operativa, sulla base delle direttive generali, dei programmi prestabiliti) contenuti, invece, difficilmente collocabili nella declaratoria contrattuale relativa al profilo “Professional” posseduto dal ricorrente nel quale risultano assenti la spiccata conoscenza di uno o più settori aziendali, nonché gli ampi margini di discrezionalità e di iniziativa propri del superiore profilo “Professional Senior”, al quale appartiene la qualifica di DC rivendicata dall'appellato. Ha richiamato pronunciamenti di merito su questioni analoghe tra cui anche il precedente su fattispecie sovrapponibile del Tribunale di Verona, sent 252/2019, non impugnata e divenuta cosa giudicata.
8. L'appello va rigettato per le ragioni di seguito rappresentate.
9. Le ragioni di impugnazione, in realtà, non offrono elementi per discostarsi e rivedere la decisione appellata che ha individuato puntualmente i profili di fondatezza delle pretese formulate dal lavoratore , motivazione che viene pienamente condivisa da CP_1 questa Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
10. Premesso che non risulta svolta alcuna doglianza da parte delle società appellanti riguardo all'obbligo solidale contenuto nella statuizione di condanna della sentenza impugnata (in ragione della successione da parte di Mercitalia SpA in tutte le obbligazioni contrattuali riguardanti il rapporto di lavoro instaurato nel 1985 con e poi Parte_1 proseguito dal gennaio 2017 in capo a Mercitalia SpA), quanto ai profili di cui al primo motivo (genericità del ricorso introduttivo del giudizio) l'atto in questione (come pure chiarito dal primo giudice) contiene tutti gli elementi in fatto ed in diritto utili ad individuare i compiti e le mansioni svolte dal ricorrente sino ad aprile 2014 e quelli da maggio 2014 in poi all'interno del OT di Verona (punti da 15 a 25) e che consentono di associarle al livello Q1, avendo peraltro il ricorrente puntualmente precisato di aver svolto quelle elencate nella relativa declaratoria contrattuale. Nel ricorso introduttivo il ricorrente, richiamate le declaratorie dei due differenti livelli (quello professional e quello professional senior) e dopo aver svolto puntuale analisi delle stesse, ha precisato di aver svolto le mansioni corrispondenti al superiore inquadramento (punti 28 e 33 del ricorso) individuando anche, quale elemento caratterizzante il superiore livello professionali rivendicato, l'attribuzione e lo svolgimento di ampi margini di discrezionalità ed autonomia operativa nel settore di competenza in ragione della preparazione e conoscenza acquisita nell'ambito, ovviamente, delle direttive generali.
11. Rispetto alle mansioni svolte ed ai contenuti delle stesse, i prospetti dei turni lavorativi da maggio 2014 dimostrano inequivocabilmente come il sia stato puntualmente e CP_1 continuativamente inserito assieme agli altri colleghi nello svolgimento dei compiti di coordinatori cargo in modalità equivalente e sovrapponibile agli altri lavoratori DC (tutti inquadrati nel livello superiore Professional senior). Occorre precisare che nel livello Q2 “professional” sono inquadrati i “lavoratori che, sulla base di direttive aziendali, in possesso dei prescritti titoli professionali e con la necessaria
5 conoscenza ed esperienza in uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico-sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nel loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione o di pianificazione operativa finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi e metodologie innovativi, nonché i lavoratori che hanno il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico/contabile nella realizzazione di nuove opere di ingegneria o che curano la supervisione o concorrono all'attuazione operativa dei programmi aziendali e dei processi produttivi, anche con funzioni di coordinamento nell'ambito di strutture operative complesse o esercitando funzioni di rappresentanza”. Nel livello Q1 profilo “Professional Senior” (rivendicato dal ricorrente) rientrano i
““lavoratori che, in coerenza con la missione aziendale e sulla base delle sole direttive generali, con una spiccata conoscenza di uno dei seguenti settori aziendali: manutenzione, circolazione, esercizio rete, condotta, servizi di bordo, protezione aziendale, marketing, assistenza alla clientela, vendita, approvvigionamenti, logistica, ingegneria, amministrazione e contabilità, tecnico-amministrativo, medico sanitario, finanza, pianificazione e controllo, personale e organizzazione, nell'ambito del loro campo di attività realizzano studi di ricerca, di progettazione e/o di pianificazione operativa, direzione e coordinamento della progettazione e dei lavori di realizzazione di nuove opere di ingegneria, finalizzati al conseguimento degli obiettivi aziendali, nonché l'attuazione operativa, con ampi margini di discrezionalità e iniziativa, dei programmi prestabiliti ricercando e utilizzando, ove necessario, sistemi e metodologie innovativi, anche con funzioni di coordinamento ed esercitando funzioni di rappresentanza”.
11.1 Rispetto a tali declaratorie, la documentazione prodotta (i prospetti dei turni di lavoro richiamati) e l'istruttoria testimoniale hanno confermato la fondatezza delle pretese del riconoscimento del superiore livello. Il teste , coordinatore cargo presso il OT di Verona dal 20.4.01, ha ricordato Tes_1 che dal 2011 al 2014 il ricorrente era assegnato quale CT (dirigente centrale trazione) e gestiva le locomotive ed era abilitato a fare la sostituzione del DC (dirigente centrale cargo) solo ogni tanto e “per sostituzioni di assenti”. Par Dal 2014, invece, “ossia da quando i sig.ri e sono stati assegnati Parte_4 Pt_5 ad altri incarichi” il aveva assunto il ruolo fisso di CT (Dirigente centrale CP_1 coordinatore trasporto) ed era stato assegnato a turno fisso, alternandosi nei turni con altri colleghi come lo stesso (inquadrato come Professional senior dal 2001) e gli altri Tes_1 indicati al capitolo 9 del ricorso. Quanto alle mansioni concretamente svolte il ha precisato che il CT Tes_1 (sinonimo del DC) “è un capo settore macchina, o Professional senior con l'avvento del nuovo contratto” precisando poi che: “…dove si verifica una situazione di diversità dall'ordinario trasporto programmato (per es. trasporto eccezionale) sono io che do l'ok alla messa in circolazione del treno;
lo decido in autonomia e senza consultarmi con capi e superiori: mi leggo le carte e, se decido che la cosa è in conformità, procedo;
se verifico che la richiesta non è conforme ho la esclusiva responsabilità come DC di decidere. Certo magari potevo informare il capo deposito titolare in caso di criticità, o meglio, perturbazioni della circolazione;
ma se vi è un macchinista che ha finito la sua prestazione giornaliera senza essere arrivato a destinazione, in quel caso di cambio del personale di condotta certamente non veniva informato il capo deposto titolare. E questa cosa valeva per me e valeva anche per l'odierno ricorrente, dal 2014 in poi: non mi ricordo in che mese ma era il 2014. Confermo il cap. 21, nel senso che il aveva una collocazione lavorativa CP_1 del tutto equivalente a quella mia e degli altri nominativi indicati……In ogni giornata lavorativa vi è dunque un DC per ciascuno dei tre turni giornalieri (mattina, pomeriggio
6 e notte) e dunque ogni giorno ci sono 3 dipendenti che svolgono il ruolo del DC nei turni rispettivamente loro assegnati. Quando parlo di DC preciso che la qualifica equivale all'acronimo CT (che si usa per distinguerli dai DCM, dove M sta per 'movimento'). Dal 2014 erano mediamente assegnati al turno DC sei dipendenti che si turnavano fra loro nei tre turni giornalieri, salvo assenze e ferie. … Il Dirigente Coordinatore Trazione (CT) è un livello inferiore rispetto al DC in quanto lui si occupa solo della gestione delle locomotive. Fino al 2014 il ricorrente faceva il CT, ma solo fino al 2014. Dopo, che io sappia, non lo ha più fatto ed ha fatto il DC. … E la situazione dal 2014 in poi è rimasta immutata nelle funzioni e mansioni sia per me che per il Col contratto del 2003 i colleghi che svolgevano le mansioni di CT CP_1 (che mi vengono letti, e confermo essere quelli del cap. 12 ric.) erano ricompresi e inquadrati come Professional Senior””. Anche il teste , di parte resistente, ha rammentato che il ricorrente “i primi anni … Tes_2 faceva il Coordinatore locomotive”; dopo non lo aveva gestito sino al 2017 ed a quel punto ha confermato che svolgeva “con prevalenza il Coordinatore Trasporto”, precisando che
“Il Coordinatore Trasporto (CT) è l'interfaccia verso RFI ed è il referente accreditato dell'impresa (Mercitalia) per intrattenere i rapporti. Controlla la circolazione dei nostri treni e fa il regolatore della circolazione….Se vi è un trasporto straordinario: poniamo che la direzione commerciale Mercitalia riceva la notizia del trasporto eccezionale da un cliente;
il '303' controlla che vi siano dei macchinisti che possano coprire il servizio;
il Coordinatore controlla che vi sia una locomotiva idonea a quel tipo di CP_3 trasporto;
Il Coordinatore Trasporto segue e cura che quel treno vada dalla località di partenza all'arrivo senza intoppi: se vi sono intoppi gestisce lui il percorso e si interfaccia con RFI per capire dove si può abbandonare il treno;
e si interfaccia con il '303' per verificare come garantire il rientro dei macchinisti;
si interfaccia con locomotive per verificare dove si può abbandonare il treno. Il Coordinatore Trasporto ha un margine di autonomia decisionale che riguarda il territorio e normalmente deve sentire la sala operativa nazionale di Milano per segnalare la penalizzazione del treno e per ricevere eventuali indicazioni sulle priorità commerciali e precedenze da accordare a questo o quel trasporto”. Da tale deposizione se ne ritrae la conferma dell'ampiezza dei compiti e delle competenze e del margine di autonomia decisionale dei CT: il fatto che dovesse “sentire la sala operativa nazionale” sulle eventuali “penalizzazioni” dei treni (per una logica di priorità commerciale che abbracci interessi della circolazione a livello nazionale) non sminuiva affatto la portata e la valenza del margine di autonomia discrezionale nei compiti del CT. Anche il teste ha confermato che l'attività di gestione del Coordinatore Trasporto Tes_3 andava condivisa col coordinamento nazionale, ma solo “ove interessasse territori più vasti del livello locale”. Il teste , assegnato al OT di Verona dopo il 2010, in veste di CT con la qualifica Tes_4 di capo settore macchina di nono livello, ha confermato che il ricorrente lavorava assieme a lui nello stesso ufficio e spesso si davano il cambio l'un l'altro. Quanto alle mansioni il teste ha precisato: “Noi in piena autonomia gestivamo il trasposto merci in ambito territoriale. Se un treno si fermava per interruzione accidentale o mancato proseguimento noi lo dovevamo riprogrammare per la destinazione assegnata ed avere il nulla osta dell'impianto ricevente e coprire il servizio con il personale di macchina. Nel periodo dal 2014, anzi dal 2004 in poi, non vi era nessuno che ci doveva autorizzare. Il OT di Verona faceva riferimento ad una sala nazionale. La decisione spettava a noi come ho detto prima e la sala nazionale poteva darmi una priorità, per esempio, se si doveva decidere tra due treni poiché io ero tenuto e rivolgermi alla sala nazionale (non ricordo bene quando fu attivata) per ricevere indicazioni sulla decisione di priorità tra due treni;
ma la decisione di portare a termine il treno era mia. Faccio un esempio. Se è un treno Brennero-Bari e si ferma a Verona ed io lo riprogrammo devo chiedere il nulla osta
7 all'impianto di Bari. Io comunque avviso la sala nazionale che potrebbe mutare la mia decisione, ma in concreto lo fa poche volte…. Vero il cap. 21 ric: i lavoratori ivi indicati avevano una collocazione lavorativa del tutto equivalente a quella del ricorrente. …; credo che anche prima del 2014 il avesse CP_1 svolto stabilmente il ruolo di CT ma non sono sicuro””.
11.2 Le dichiarazioni testimoniali innanzi riportate chiariscono e smentiscono anche la doglianza svolta dalle società appellanti avuto riguardo alla dedotta mancata valorizzazione del ruolo e delle competenze della struttura G.O.R. e della sala c.d. “303” che, a dire delle stesse, limitavano il margine di autonomia del ruolo dei CT. Risulta ribadita e chiara, sul punto, la ampia autonomia territoriale di ciascun CT che interloquiva e si interfacciava con il OR e/o la sala 303 solo laddove le decisioni da assumere potevano riverberarsi sulle competenze di altri analoghi centri decisionali e su interessi di maggiore ampiezza (circolazione di treni e convogli a livello nazionale o in aree territoriali di competenza di altri CT), sui quali la competenza e/o il coordinamento della sala operativa nazionale appariva inevitabile.
12. Privo di rilievo e superato dalle risultanze di causa e dalle emergenze istruttorie risulta il richiamo delle società appellanti alla riorganizzazione del 2009 delle strutture OR e OT (addette all'attività di gestione e controllo della circolazione del traffico ferroviario e consistita nell'attribuzione di preminenza delle funzioni direttive e decisionali alla struttura OR dalla quale dipendevano funzionalmente e gerarchicamente i vari uffici OT sparsi sul territorio) in seguito alla quale erano state ridefinite le incombenze, i processi di controllo e i livelli dei soggetti che lavoravano presso la OT. A parte il fatto che anche successivamente alla riorganizzazione del OT era rimasta ben presente nella stessa contrattazione collettiva del 2012 la distinzione tra il livello Q2 Quadri profilo “Professional” ed il Q1 Quadri profilo “Professional senior” distinzione realizzatasi anche in pratica nella differenzazione tra la figura del DC e quella del CT ed emersa anche dalla organizzazione dei turni di lavoro dello stesso OT di Verona laddove a partire dal mese di maggio 2014 il era stato stabilmente inserito nei turni di lavoro CP_1 nel ruolo di DC/CT (di cui si è delineato il maggior grado di autonomia e discrezionalità nonché di iniziativa oltre alle funzioni di coordinamento e di rappresentanza), mentre in precedenza era inserito esclusivamente nel ruolo di CT, figura priva di tali caratteristiche con limitati poteri di autonomia ed iniziativa.
13. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che le società appellanti vanno condannate alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote medie.
14. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede: 1) rigetta l'appello;
8 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio liquidate in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, cap ed Iva;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30 ottobre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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