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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Paola Del Giudice Presidente estensore
Federica Girfatti Giudice
Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 2693 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
BORINO PINA, come da procura in atti;
e
, nata a [...] il [...], parte rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
NUNZIATA ANIELLO, come da procura in atti;
ricorrenti
NONCHÉ
P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di separazione coniugale consensuale.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e , con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche Parte_1 CP_1 da loro sottoscritto, in data 18/11/2024, hanno proposto domanda di separazione consensuale in relazione al matrimonio contratto in data 07/05/2015, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Scafati (SA) (al N.5, Parte II, Serie A, Anno 2015). Hanno dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c. Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, nata l'[...] a [...], Per_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla separazione consensuale. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con le successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 21/11/2024). ***
Va premesso che i ricorrenti hanno formulato, ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51 c.p.c., domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto.
Il cumulo di domanda congiunta di separazione e divorzio è da ritenersi ammissibile, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza N. 28727/2023.
***
Tanto Premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, sussistendo le condizioni di legge.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto l'omologa delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) I coniugi a vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto: nelle rispettive residenze la sigra
in Palma Campania in Via Sediari N. 262, il sig. in Acerra alla Via P. Colletta N. CP_1 Pt_1
16. 2) la casa coniugale sita in Acerra alla via P. Colletta è assegnata al sig. che continuerà ad Pt_1 abitare nel suddetto domicilio. La sig.ra si è trasferita stabilmente con la figlia minore, da CP_1 vari mesi, nel Comune di Palma Campania, pertanto, l'uso della casa coniugale è stato dismesso da svariato tempo. Gli arredi saranno assegnati al marito ad eccezione della camera da letto. Si specifica che, a tutt'oggi, il sig. sta pagando ingenti ratei mensili per l'arredo coniugale, per Pt_1 un importo di € 425,00 ed ha pertanto destinato tutti i propri risparmi sia all'acquisto dei mobili, che all'acquisto dell'auto della moglie.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
3) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, con residenza privilegiata presso la madre. Entrambi i genitori provvederanno ad adempiere gli obblighi nei confronti della figlia minore secondo il tenore di vita finora avuto. Tutte le attività ludico-sportivo, preventivamente concordate proseguiranno regolarmente, così come le attività ludico-sportive presso campi estivi e corsi per apprendimento di lingue straniere.
4) Il diritto di visita del padre sarà regolamentato nel seguente modo: il padre incontrerà la figlia due volte a settimana, il martedì e venerdì, dalle ore 16,00 alle ore 21,00. A settimane alterne, la minore incontrerà il padre dal venerdì, orario di uscita dalla scuola, fino alla domenica Per_1 ore 20,30 pernottando il venerdì e il sabato. Il padre, nei giorni in cui non incontra la figlia, potrà contattarla in videochiamata. La minore starà con il padre 15 giorni nel mese di luglio durante le ferie estive, e 5 giorni continuativi dal 1 settembre al 5 settembre, la minore durante le festività natalizie trascorrerà con un genitore ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale, il giorno di
Natale, Epifania, e il 31 e il Capodanno e Santo Stefano con l'altro genitore, due giorni consecutivi, durante le festività pasquali, compresi ad anni alterni il giorno di Pasqua e/o il Lunedì in Albis. Il giorno della festa del papà e della mamma, la minore lo trascorrerà con i rispettivi genitori, Per_1 cosi come il giorno dell'onomastico e compleanno trascorrerà la ricorrenza metà giornata Per_1 con un genitore e il pomeriggio con l'altro. 5) Il corrisponderà alla moglie, per il mantenimento della figlia, la somma di € 600,00 Pt_1
(seicento) mensili da versarsi entro il giorno 23 di ogni mese, da rivalutarsi, annualmente secondo gli indici ISTAT, mentre l'assegno unico sarà percepito per il 50% dalla sig.ra e per il 50% CP_1 dal sig. . Pt_1
6) A carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% (cinquanta per cento), resteranno le spese straordinarie in favore della minore che, si ribadisce, devono essere obbligatoriamente concordate tra i coniugi, facendo riferimento al Protocollo per le spese straordinarie in essere presso il
Tribunale di Nola, di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione.
7) Entrambe le parti essendo economicamente autosufficienti rinunciano all'assegno di mantenimento.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa della separazione. Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di scioglimento del matrimonio, come da ordinanza emessa in data odierna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, con sentenza non definitiva del giudizio in primo grado, nella causa civile iscritta al n. R.G.2693 /2024, così provvede:
1. Dichiara la separazione dei coniugi;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scafati (SA) (al N.5, Parte II, Serie A, Anno
2015) di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Scafati (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 24/02/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice