Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/06/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2934/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2934 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2025 avente ad oggetto: modifica delle condizioni del divorzio vertente tra:
, codice fiscale rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati Daniela Marcucci Pilli e Francesco Ciaccio in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dagli avvocati Francesca Contè e Alessandro Nicolodi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare dell'11/06/2025):
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integralmente richiamate e che si chiede al Tribunale di recepire integralmente, con compensazione delle spese di lite”:
“1) la sig.ra rinuncia a far data dall'1.4.2025 all'assegno divorzile e, a far data CP_1
dall'1.2.2025, all'assegno di mantenimento stabilito in favore delle figlie e Per_1
, dando atto le parti che gli assegni versati dal padre per il mantenimento delle Per_2
due figlie da novembre 2024 compreso a gennaio 2025 compreso sono stati immediatamente riversati dalla madre, con bonifici a favore delle due ragazze;
2) il Sig. Incontri rinuncia, con la sottoscrizione del presente accordo, alla domanda, di cui al ricorso, di ripetizione delle somme corrisposte all'ex moglie sia per gli assegni di mantenimento alla stessa spettanti sino alla mensilità di marzo 2025 compreso sia per gli assegni di mantenimento corrisposti per le figlie sino a gennaio 2025 compreso;
3) il Sig. si impegna a saldare, come già pattuito stragiudizialmente, e come si Pt_1
conferma espressamente in questa sede, l'importo indicato nel precetto notificato il
28.1/6.2.2025, e provvederà pertanto a versare alla Sig.ra alla scadenza del CP_1
15.04.2025 la somma di € 1.786,00 e alla scadenza del 15.05.2025 la residua somma di
€ 1786,00;
4) la Sig.ra riconosce il venir meno del diritto all'assegnazione dell'ex casa CP_1
coniugale posta in Firenze, via Incontri n. 18, rappresentata al NCEU urbano foglio 26, part. 103 sub 501 che ha già spontaneamente rilasciato a far data da novembre 2024 e nulla oppone alla cancellazione della trascrizione dell'assegnazione stessa a totale cura e spese del sig. Pt_1
5) con il saldo degli importi di cui al precedente punto 3) nei termini indicati da intendersi perentori, le parti non avranno più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro che trovi origine nel rapporto di coniugio o nei rapporti di dare e avere conseguenti gli accordi di divorzio e di modifica delle condizioni di divorzio;
6) con integrale compensazione delle spese di lite.
Concludono affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia recepire integralmente gli accordi di cui sopra con cui i sigg. hanno ora definito Parte_2
consensualmente le condizioni di modifica delle condizioni di divorzio (come da ultimo
2 modificate con ricorso congiunto delle parti dello 04.11.2016, recepito dal Tribunale di
Firenze, con provvedimento dello 07.03.2017) e revocare il provvedimento di assegnazione dell'ex casa coniugale posta in Firenze via Incontri n. 18 disposto in sede di separazione (confermato in sede di divorzio) a favore della sig.ra e Controparte_1
contro il Sig. (trascritto l'8/10/2008, reg. gen. n. 42354, reg. part. n. Parte_1
28430: v. doc 30 allegato al ricorso)”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/02/2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio stabilite con sentenza n. 2377/2012, emessa dal Tribunale di
Firenze in seguito a ricorso congiunto delle parti, condizioni poi modificate dal medesimo Tribunale con ordinanza n. 2958/2017 del 07/03/2017.
In particolare, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento delle figlie e , dell'assegnazione alla ex moglie della casa Per_1 Per_2 Controparte_1
familiare e dell'assegno divorzile disposti in favore della medesima, oltre che la restituzione delle somme indebitamente versate.
Si è costituita in giudizio rappresentando che le parti avevano Controparte_1
raggiunto un accordo.
Ciò premesso, considerato che , nata il [...], e , nata il Per_1 Per_2
28/09/1999, sono ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e dal novembre 2024 non vivono più con la madre, la quale si è trasferita in un altro immobile di sua proprietà, non vi sono ragioni per discostarsi dalle condizioni concordate dalle parti, che sono altresì conformi all'ordine pubblico.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
3 a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del Tribunale di Firenze n.
2377/2012, pubblicata il 25/06/2012, come modificate dal medesimo Tribunale con ordinanza n. 2958/2017, pubblicata il 07/03/2017:
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- revoca il provvedimento di assegnazione dell'ex casa coniugale posta in Firenze, via
Incontri n. 18, trascritto l'8/10/2008 presso il Conservatore dei registri immobiliari di
Firenze al reg. gen. n. 42354, reg. part. n. 28430, a favore di e contro Controparte_1
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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