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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione Civile
R.G. 1491/2014
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica e in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1491/2014 avente ad oggetto: risarcimento del danno e vertente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GARERI DOMENICO attore
E
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DE CILLIS MICHELE convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014, , premettendo di Parte_1 essere proprietario del terreno agricolo sito in Catanzaro e identificato catastalmente al foglio 60, particella 991, a confine con il terreno del , collocato nella Controparte_1 particella 30, deduceva che il resistente, a causa di lavori di sbancamento effettuati sul confine tra i due fondi, causava un grave smottamento al terreno di sua proprietà con il conseguente verificarsi di danni.
Precisava, infatti, che per effetto dei suddetti lavori, il aveva creato un gradone CP_1 con evidente alterazione del profilo di scarpata nonché aveva proceduto ad asportare il materiale posto a sostegno del piano di coltivazione soprastante, creando, per il continuo cedimento del terreno, una parete perpendicolare tra i due fondi con un dislivello di circa 3 metri, causando la totale instabilità del proprio terreno lungo la linea di confine e riducendo, altresì, la superficie coltivabile di circa 900 metri quadri.
Precisava, inoltre, che il suddetto terreno, a causa di continui fenomeni di smottamento non poteva essere più utilizzato per la coltivazione di cereali e leguminose.
Esponeva inoltre, che in data 23 gennaio 2013 le parti raggiungevano un accordo in quanto i tecnici delle rispettive parti, a seguito di sopralluogo, individuavano gli interventi necessari di sistemazione idrogeologica e di ripristino delle strutture danneggiate, interventi che dovevano essere eseguiti dal entro il termine del CP_1
30 giugno 2013.
Adduceva, inoltre, che nel marzo del 2013, atteso l'interesse del ad ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni subiti e subendi, lo stesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di esperire accertamento tecnico preventivo per la conta di danni, il cui giudizio iscritto al n. r.g. 894/2013, si concludeva il 21 giugno 2013.
Indicati i lavori da effettuarsi e individuati i danni subiti nell'importo di € 593,12 per mancata coltivazione dei terreni di causa, il riconosceva la corresponsione della Pt_1 somma suddetta da parte del . CP_1
L'attore precisava inoltre che nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo, il
[...]
non effettuava i lavori di ripristino e consolidamento dello stato dei luoghi, CP_1 restando totalmente inadempiente, con conseguente impossibilità per il di Pt_1 coltivare il proprio terreno.
Tutto ciò premesso, l'attore così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per la causazione dei danni arrecati, per Controparte_1 come illustrato in premessa, al Sig. quale proprietario del terreno Parte_1 agricolo sito in agro di Catanzaro, catastalmente identificato al foglio 60, particelle
1184 (ex 991) e 1115; Ordinare al Sig. l'esecuzione di tutti i Controparte_1 necessari interventi di sistemazione idrogeologica, consolidamento, messa in sicurezza
e ripristino delle strutture danneggiate del suddetto terreno di proprietà del Sig.
[...]
per come identificati nel verbale di sopralluogo del 23/01/2013 e nelle Parte_1 relazioni del c.t.u. Dott. , allegati in atti, ovvero per come saranno accertati in Per_1
pag. 2/12 corso di causa;
Accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. di Controparte_1 risarcire il Sig. , per tutti i danni subiti e subendi per le motivazioni Parte_1 di cui in narrativa, da liquidarsi nella somma di € 9.905,79 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o in quella quantificata dal
Giudice anche con liquidazione in via equitativa, e, per l'effetto condannare il Sig.
[...]
alla corresponsione delle somme relative;
Condannare parte Controparte_1 convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.. …”.
Con comparsa del 16 settembre 2014, si costitutiva in giudizio , il Controparte_1 quale, riconoscendo il dissesto idrogeologico superficiale causato al terreno dell'attore dai lavori di intervento resi sul proprio terreno, e esponendo di essersi prontamente reso disponibile per il ripristino dello stato dei luoghi, come dimostrato dall'accordo sottoscritto il 23/1/2013 (il quale prevedeva che il si impegnava al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi e che i suddetti lavori dovevano essere iniziati nel periodo primaverile e comunque da concludersi entro il 30.06.2013) esponeva che controparte non avesse neppure atteso il termine stabilito nel suddetto accordo per l'inizio dei lavori, decidendo di adire il Tribunale con ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Difatti, adduceva che, nell'accordo le parti avevano pattuito come termine per la conclusione dei lavori il 30 giugno 2013 e ciononostante il aveva introdotto Pt_1 giudizio per accertamento tecnico preventivo il 5 marzo 2013, non riconoscendo al
[...]
neppure la possibilità di attivarsi entro i termini pattuiti. CP_1
L'odierno convenuto dichiarava nelle memorie conclusionali che i lavori venivano terminati nel luglio del 2016, e che prima di tale momento non era stato possibile eseguire i lavori per come indicati dal Ctu sia per il comportamento oppositivo dell'attore, che più volte aveva impedito al l'accesso ai luoghi di causa , sia CP_1 per le numerose precipitazioni intervenute da giugno a novembre 2013, le quali avevano impedito il realizzarsi dei lavori fino a giugno 2014.
Tutto ciò premesso, il così concludeva: CP_1
pag. 3/12 “NEL MERITO: Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA come per legge ...”.
Istruita la causa per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc e, acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, veniva concesso rinvio per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 4 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini d cui all'art. 190 cpc.
Con le comparse conclusionali, attesa l'intervenuta conclusione dei lavori l'8 luglio
2016, parte attrice modifica parzialmente la domanda nei seguenti termini:
“Accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dei Controparte_1 danni arrecati al terreno di proprietà di , sito nel Comune di Parte_1
Catanzaro, riportato al Catasto Terreni del Comune di Catanzaro al Foglio 60 particella 991(ora n.1184) e, di conseguenza, condannarlo, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di euro 14.560,07 od a quella che sarà ritenuta di giustizia;
2)
Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge.”
* * *
La domanda attorea è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, occorre precisare che la fattispecie per cui è causa rientra nella disciplina di cui all'art.2050 cc. I lavori di smottamento del terreno, infatti, rientrano tra le attività pericolose previste dalla norma sopra richiamata.
Sul punto infatti, partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità, per delimitare i confini della applicabilità dell'art. 2050 c.c., si devono prendere in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose in ragione della pericolosità ad esse connaturata ed insita nel loro esercizio, a prescindere dal fatto dell'uomo. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8449 del
27/03/2019).
Con “attività pericolose” la giurisprudenza ha unanimemente inteso, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal legislatore o da altre leggi speciali, ma pag. 4/12 più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, “non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione ma anche nell'ipotesi di danno derivante da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10300 del 2007).
La oggettiva pericolosità deve avere una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale,
“dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.
Di regola, l'attività edilizia, specie quando comporti opere di trasformazione, rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi interessanti vaste aree, come nella fattispecie per cui è causa, non può non essere considerata pericolosa: le attrezzature ed i macchinari utilizzati, impongono infatti a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose, così come per il caso di attività di escavazione, interramento, e sbancamento. Pericolosità ravvisabile sia nel caso di cantiere attivo (fase dinamica), che inattivo (fase statica). ( Sez. 3, Sentenza n.
8688 del 09/04/2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10300 del 07/05/2007).
Applicando tali coordinate al caso in esame risulta evidente che l'attività di sbancamento posta in essere dal rientri tra le attività pericolose dalla quale è CP_1 derivato un danno all'odierno attore, circostanza confermata anche dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo, il quale ha evidenziato le ripercussione negative sulla produzione qualitativa e quantitativa della coltivazione del terreno per cui è causa, che è stato quantificato dal CTU in euro 593,12 per l'anno 2013.
Inquadrata la fattispecie in esame nel novero della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose occorre analizzare il riparto dell'onere probatorio in capo alle parti.
Ebbene, la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o pag. 5/12 incerta la causa dell'evento dannoso. (Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014). Dal canto suo il danneggiante, per non soggiacere alla presunzione di responsabilità ex art. 2050, c.c., deve provare di aver adeguato la propria condotta a criteri di particolare prudenza e di cauta avvedutezza, anche procurandosi le necessarie informazioni.
Nel caso in esame, questo giudicante ritiene provata l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso verificatosi ai danni CP_1 dell'odierno attore, posto che dall'istruttoria è emerso chiaramente che i danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore siano stati causati dallo sbancamento realizzato dall'odierno convenuto.
Del resto, sul punto non sussiste alcuna contestazione in ordine alla responsabilità del in merito ai danni causati al fondo del per effetto dei lavori di CP_1 Pt_1 intervento dallo stesso posti in essere.
A suffragare ulteriormente tale assunto, oltre alle dichiarazioni rese nella comparsa costitutiva dell'odierno giudizio e nella scrittura privata redatta il 23 gennaio 2013, in cui il si impegnava a realizzare i lavori di intervento entro il 30 giugno dello CP_1 stesso anno, depone la relazione peritale resa a conclusione del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in cui è accertata la responsabilità dell'odierno convenuto.
Nella relazione del consulente nominato dal Giudice si legge: “lo sbancamento per realizzare la pista all'interno della proprietà è stata effettuata troppo vicino CP_1 alla recinzione di confine tra le due proprietà, Su una scarpata naturale che presentava pendenze già al limite dell'equilibrio geomorfologico. […] In conclusione, vista la precaria stabilità generale del versante, la presenza di una recinzione di confine con la proprietà , si sarebbe dovuto effettuare lo sbancamento ad una distanza di oltre Pt_1
10 m dalla recinzione con un angolo di inclinazione minore di 50 °.”
Il Ctu in risposta al quesito A in cui si domandava al consulente di individuare le cause scatenati, lo stesso rispondeva: “Le cause del dissesto sono da imputare alla modifica morfologica del versante, in condizioni già precarie di stabilità geomorfologica, innescato dallo sbancamento effettuato dal in prossimità della recinzione di CP_1 confine.”
pag. 6/12 È, pertanto, debitamente comprovato il nesso di causalità del danno per cui si chiede il risarcimento, direttamente connesso ai lavori di intervento realizzati dal sui CP_1 luoghi di causa.
Accertata la responsabilità del in merito alla verificazione del danno subito CP_1 dall'odierno attore, occorre procedere all'analisi del quantum del risarcimento.
Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento è necessario che il danneggiato fornisca la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto del quale domanda ristoro, dovendo descrivere analiticamente i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria ed al lamentato pregiudizio patito, con l'indicazione specifica dei criteri di quantificazione dello stesso, come chiarito dalla Corte di cassazione nelle seguenti pronunce:
“In materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15808 del 28/07/2005, Rv. 584357)
Ancora.
“Chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa.”
(Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30/06/2015 n°13328.)
Nel caso in esame parte attrice ritiene di aver maturato un diritto al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 14.560,07, così motivata:
- ripristino recinzione sul confine € 1.155,20 (già accertata dall'ausiliario del c.t.u.
Dott. '); Persona_2
- mancato reddito per superficie non coltivabile estate 2013 € 1.283,96;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2013 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera estate 2014 € 1.283,96;
- parcella c.t.u. dott. € 1.350,00 oltre eventuale. i.v.a. e c.p.a.; Per_1
pag. 7/12 - parcella c.t.p. dott. € 1.293,00 oltre eventuale i.v.a. ed Persona_3 accessori;
- parcella avvocato Parretta relativa alla fase stragiudiziale e del procedimento di a.t.p. € 2.496,49 inclusa i.v.a. e c.n.a;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2014 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2015 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera estate 2015 € 1.283,96;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2016 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera 2016 € 1.283,96.
Ebbene, partendo dall'analisi dei danni richiesti dall'attore in merito alla mancata coltivazione del terreno, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il consulente tecnico in sede di atp, determinava in euro 593, 12 i danni subiti dal di cui € 578,12 per il mancato Pt_1 ricavo della vendita di fave da granella, calcolando solo la porzione di terreno oggetto di danno, e € 15,00 per il danno da assenza di coltivazione delle tre piante di ulivo ricadenti nella fascia inutilizzata della particella n. 1115, ora 991.
L'agr. ausiliario del consulente, in sede di accertamento tecnico, ha Persona_4 fornito alcune considerazioni in termini di quantum, tenendo conto delle coltivazioni della particella in causa negli anni e verificando l'effettiva coltivazione. Lo stesso precisava che dalle foto aeree raffiguranti la particella stessa era emerso che negli anni dal 2005 al 2011 il terreno era stato sempre coltivato, fatta eccezione per le annate 2008
e 2010 (in questo ultimo anno si erano verificate gravi alluvioni).
Difatti, lo stesso nella propria relazione così concludeva: “In ultima analisi, sulla scorta delle fotografie allegate, è possibile affermare che la particella di terreno numero
1184( ex numero 991), e sì stata coltivata secondo le ordinarie tecniche agronomiche attuate nella zona, seppure lasciata a riposo nel corso di alcune annate agrarie […]
Dall'esame delle fotografie aeree precedenti, inclusa quella riportata a pagina tre, emerge come il abbia regolarmente e correttamente provveduto alla Pt_1 coltivazione della particella di terreno numero 1184, seppure non la abbia seminata tutti gli anni.” pag. 8/12 Ne deriva quindi, per come dichiarato dalle parti e per come si evince dalla comunicazione di fine lavori allegata dal (i lavori sono stati conclusi l'8 CP_1 luglio 2016), il periodo di riferimento ai fini risarcitori va dal 2014 ( considerato che per l'anno 2013 il convenuto aveva già corrisposto in sede di accordo la somma di 593,12) al 2016 con conseguente riconoscimento in capo all'attore della somma di euro
1.779,36 quale risarcimento del danno per mancata coltivazione del fondo.
La richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento non avendo il dato prova di un maggior danno rispetto a quello Pt_1 quantificato dall'ausiliario del giudice.
Non può trovare, altresì, accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla non imputabilità allo stesso del ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Piu precisamente lo stesso dichiarava di non aver potuto eseguire i lavori per cui è causa, da un alto per l'opposizione dimostrata dal , il quale gli impediva di Pt_1 accedere al fondo, dall'altra per la presenza di ripetute precipitazioni che avevano impedito la realizzazione dell'opera.
In merito al primo profilo, dagli atti di causa la dichiarazione del convenuto non trova alcun riscontro probatorio, non avendo lo stesso in alcun modo provato l'atteggiamento ostruzionistico dell'attore.
In relazione alle precipitazioni, dal bollettino riportante la frequenza delle piogge, versato in atti, emerge, diversamente da quanto dedotto dal convenuto, che nel 2013 le piogge non sono state frequenti, soprattutto nel mese di giugno in cui si evince che vi sono stati solo 3 gg di pioggia durante l'intero mese.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, pari ad 1.779,36 costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, devono, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato - che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale - e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto sino al passaggio in giudicato della presente pag. 9/12 sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (
Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Così delimitato il danno richiesto da parte attrice in merito alla mancata coltivazione occorre tuttavia pronunciarsi sulle altre somme richieste dal per il ripristino Pt_1 della recinzione sul confine tra i due fondi (1.1555,20) nonché quelle relative alle spese di ctu e legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Sulla somma richiesta per il ripristino della recinzione
Parte attrice chiedeva condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro
1.155,20 per il ripristino della recinzione. Tale somma non può essere accordata in quanto, dalla relazione attestante l'ultimazione dei lavori e dalle fotografie riportate si evince che la recinzione è stata ripristinata.
Spese tecniche e legali relative alla fase di accertamento tecnico preventivo.
Parte attrice nel proprio atto introduttivo chiedeva al Tribunale di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza e delle spese legali resesi necessarie durante la fase di accertamento tecnico preventivo.
Parte convenuta, tuttavia, contestava tale richiesta sull'assunto che il ricorso al
Tribunale ben poteva essere evitato se solo parte attrice avesse consentito al di CP_1 effettuare i lavori come stabilito in sede di accordo.
E' noto che se viene instaurato un giudizio di merito, e l'ATP viene acquisito come prova, come nel caso in esame, le spese sostenute per l'ATP vengono considerate spese processuali e, secondo il principio della soccombenza, vengono addebitate alla parte risultata soccombente nel giudizio, salvo che ricorrano i presupposti della compensazione. (Cass. n. 28677/2023).
pag. 10/12 Nel caso in esame parte attrice non ha allegato prova del pagamento né delle spese di
CTP né per quelle riguardanti il compenso del professionista. In mancanza di prova le stesse non possono essere liquidate.
Discorso diverso attiene invece alle spese concernenti l'onorario del CTU nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Tali somme per come sopra indicato vengono liquidate unitamente alle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante di dover valorizzare non solo la soccombenza di parte convenuta nella causazione del danno ma anche la condotta processuale dello stesso (cfr. Sent, C.Cost.n.77/2018) che non si è sostanziata in una emulativa condotta omissiva rispetto ad uno specifico dovere di intervenire, visto che il convenuto aveva comunque cercato di affrontare il problema con la nomina di un tecnico di fiducia e concludendo un accordo con l'attore circa gli interventi da effettuare.
Pertanto, si stima equa la compensazione delle spese di lite per 1/4, mentre parte convenuta andrà condannata alla refusione della restante parte delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del
Ministro della Giustizia.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia e per le altre fasi del giudizio.
Deve poi applicarsi la regola secondo la quale il valore della causa va determinato in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
pag. 11/12 - accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare a parte attrice, a titolo di danno, la somma di euro 1779,36 a titolo di danni per la mancata coltivazione;
- rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento per le spese della recinzione e per le spese del CTP e del difensore nella fase di ATP per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente del 75% delle CP_1 spese di lite, parte che liquida, in tale misura già ridotte, in € 154,00 per esborsi ed € 1.914,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- pone le spese di CTU della fase di ATP nella misura del 75% definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catanzaro, 15.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione Civile
R.G. 1491/2014
Il Tribunale Ordinario di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica e in persona del Giudice, dott.ssa Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1491/2014 avente ad oggetto: risarcimento del danno e vertente tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GARERI DOMENICO attore
E
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
DE CILLIS MICHELE convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 3 aprile 2014, , premettendo di Parte_1 essere proprietario del terreno agricolo sito in Catanzaro e identificato catastalmente al foglio 60, particella 991, a confine con il terreno del , collocato nella Controparte_1 particella 30, deduceva che il resistente, a causa di lavori di sbancamento effettuati sul confine tra i due fondi, causava un grave smottamento al terreno di sua proprietà con il conseguente verificarsi di danni.
Precisava, infatti, che per effetto dei suddetti lavori, il aveva creato un gradone CP_1 con evidente alterazione del profilo di scarpata nonché aveva proceduto ad asportare il materiale posto a sostegno del piano di coltivazione soprastante, creando, per il continuo cedimento del terreno, una parete perpendicolare tra i due fondi con un dislivello di circa 3 metri, causando la totale instabilità del proprio terreno lungo la linea di confine e riducendo, altresì, la superficie coltivabile di circa 900 metri quadri.
Precisava, inoltre, che il suddetto terreno, a causa di continui fenomeni di smottamento non poteva essere più utilizzato per la coltivazione di cereali e leguminose.
Esponeva inoltre, che in data 23 gennaio 2013 le parti raggiungevano un accordo in quanto i tecnici delle rispettive parti, a seguito di sopralluogo, individuavano gli interventi necessari di sistemazione idrogeologica e di ripristino delle strutture danneggiate, interventi che dovevano essere eseguiti dal entro il termine del CP_1
30 giugno 2013.
Adduceva, inoltre, che nel marzo del 2013, atteso l'interesse del ad ottenere il Pt_1 risarcimento dei danni subiti e subendi, lo stesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di esperire accertamento tecnico preventivo per la conta di danni, il cui giudizio iscritto al n. r.g. 894/2013, si concludeva il 21 giugno 2013.
Indicati i lavori da effettuarsi e individuati i danni subiti nell'importo di € 593,12 per mancata coltivazione dei terreni di causa, il riconosceva la corresponsione della Pt_1 somma suddetta da parte del . CP_1
L'attore precisava inoltre che nonostante il decorso di un notevole lasso di tempo, il
[...]
non effettuava i lavori di ripristino e consolidamento dello stato dei luoghi, CP_1 restando totalmente inadempiente, con conseguente impossibilità per il di Pt_1 coltivare il proprio terreno.
Tutto ciò premesso, l'attore così concludeva:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per la causazione dei danni arrecati, per Controparte_1 come illustrato in premessa, al Sig. quale proprietario del terreno Parte_1 agricolo sito in agro di Catanzaro, catastalmente identificato al foglio 60, particelle
1184 (ex 991) e 1115; Ordinare al Sig. l'esecuzione di tutti i Controparte_1 necessari interventi di sistemazione idrogeologica, consolidamento, messa in sicurezza
e ripristino delle strutture danneggiate del suddetto terreno di proprietà del Sig.
[...]
per come identificati nel verbale di sopralluogo del 23/01/2013 e nelle Parte_1 relazioni del c.t.u. Dott. , allegati in atti, ovvero per come saranno accertati in Per_1
pag. 2/12 corso di causa;
Accertare e dichiarare l'obbligo del Sig. di Controparte_1 risarcire il Sig. , per tutti i danni subiti e subendi per le motivazioni Parte_1 di cui in narrativa, da liquidarsi nella somma di € 9.905,79 ovvero nella misura diversa, maggiore o minore che risulterà in corso di causa o in quella quantificata dal
Giudice anche con liquidazione in via equitativa, e, per l'effetto condannare il Sig.
[...]
alla corresponsione delle somme relative;
Condannare parte Controparte_1 convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio, oltre competenze, onorari, spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.. …”.
Con comparsa del 16 settembre 2014, si costitutiva in giudizio , il Controparte_1 quale, riconoscendo il dissesto idrogeologico superficiale causato al terreno dell'attore dai lavori di intervento resi sul proprio terreno, e esponendo di essersi prontamente reso disponibile per il ripristino dello stato dei luoghi, come dimostrato dall'accordo sottoscritto il 23/1/2013 (il quale prevedeva che il si impegnava al ripristino CP_1 dello stato dei luoghi e che i suddetti lavori dovevano essere iniziati nel periodo primaverile e comunque da concludersi entro il 30.06.2013) esponeva che controparte non avesse neppure atteso il termine stabilito nel suddetto accordo per l'inizio dei lavori, decidendo di adire il Tribunale con ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Difatti, adduceva che, nell'accordo le parti avevano pattuito come termine per la conclusione dei lavori il 30 giugno 2013 e ciononostante il aveva introdotto Pt_1 giudizio per accertamento tecnico preventivo il 5 marzo 2013, non riconoscendo al
[...]
neppure la possibilità di attivarsi entro i termini pattuiti. CP_1
L'odierno convenuto dichiarava nelle memorie conclusionali che i lavori venivano terminati nel luglio del 2016, e che prima di tale momento non era stato possibile eseguire i lavori per come indicati dal Ctu sia per il comportamento oppositivo dell'attore, che più volte aveva impedito al l'accesso ai luoghi di causa , sia CP_1 per le numerose precipitazioni intervenute da giugno a novembre 2013, le quali avevano impedito il realizzarsi dei lavori fino a giugno 2014.
Tutto ciò premesso, il così concludeva: CP_1
pag. 3/12 “NEL MERITO: Rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio, comprensive di spese generali, CPA ed IVA come per legge ...”.
Istruita la causa per il tramite di memorie ex art. 183 co. 6 cpc e, acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, veniva concesso rinvio per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii per esigenze di ruolo con decreto del 23.04.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza, con ordinanza del 4 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini d cui all'art. 190 cpc.
Con le comparse conclusionali, attesa l'intervenuta conclusione dei lavori l'8 luglio
2016, parte attrice modifica parzialmente la domanda nei seguenti termini:
“Accertare e dichiarare la responsabilità di nella causazione dei Controparte_1 danni arrecati al terreno di proprietà di , sito nel Comune di Parte_1
Catanzaro, riportato al Catasto Terreni del Comune di Catanzaro al Foglio 60 particella 991(ora n.1184) e, di conseguenza, condannarlo, a titolo di risarcimento, al pagamento della somma di euro 14.560,07 od a quella che sarà ritenuta di giustizia;
2)
Condannare al pagamento delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori di legge.”
* * *
La domanda attorea è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, occorre precisare che la fattispecie per cui è causa rientra nella disciplina di cui all'art.2050 cc. I lavori di smottamento del terreno, infatti, rientrano tra le attività pericolose previste dalla norma sopra richiamata.
Sul punto infatti, partendo dal presupposto logico che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità, per delimitare i confini della applicabilità dell'art. 2050 c.c., si devono prendere in considerazione solo quelle di per sé potenzialmente dannose in ragione della pericolosità ad esse connaturata ed insita nel loro esercizio, a prescindere dal fatto dell'uomo. (Cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8449 del
27/03/2019).
Con “attività pericolose” la giurisprudenza ha unanimemente inteso, in modo piuttosto ampio, non solo quelle qualificate pericolose dal legislatore o da altre leggi speciali, ma pag. 4/12 più in generale anche quelle che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, “non solo nel caso di danno che sia conseguenza di una azione ma anche nell'ipotesi di danno derivante da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10300 del 2007).
La oggettiva pericolosità deve avere una potenzialità lesiva - rilevabile attraverso dati statistici, elementi tecnici e di comune esperienza - notevolmente superiore al normale,
“dovendosi, di conseguenza accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventarlo in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla.
Di regola, l'attività edilizia, specie quando comporti opere di trasformazione, rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi interessanti vaste aree, come nella fattispecie per cui è causa, non può non essere considerata pericolosa: le attrezzature ed i macchinari utilizzati, impongono infatti a chi la esercita un obbligo di particolare prudenza al fine di evitare danni a persone o cose, così come per il caso di attività di escavazione, interramento, e sbancamento. Pericolosità ravvisabile sia nel caso di cantiere attivo (fase dinamica), che inattivo (fase statica). ( Sez. 3, Sentenza n.
8688 del 09/04/2009, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10300 del 07/05/2007).
Applicando tali coordinate al caso in esame risulta evidente che l'attività di sbancamento posta in essere dal rientri tra le attività pericolose dalla quale è CP_1 derivato un danno all'odierno attore, circostanza confermata anche dal consulente tecnico di ufficio nell'accertamento tecnico preventivo, il quale ha evidenziato le ripercussione negative sulla produzione qualitativa e quantitativa della coltivazione del terreno per cui è causa, che è stato quantificato dal CTU in euro 593,12 per l'anno 2013.
Inquadrata la fattispecie in esame nel novero della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose occorre analizzare il riparto dell'onere probatorio in capo alle parti.
Ebbene, la presunzione di colpa a carico del danneggiante posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o pag. 5/12 incerta la causa dell'evento dannoso. (Sez. 3, Sentenza n. 19872 del 22/09/2014). Dal canto suo il danneggiante, per non soggiacere alla presunzione di responsabilità ex art. 2050, c.c., deve provare di aver adeguato la propria condotta a criteri di particolare prudenza e di cauta avvedutezza, anche procurandosi le necessarie informazioni.
Nel caso in esame, questo giudicante ritiene provata l'esistenza di un preciso nesso di causalità tra la condotta del e l'evento dannoso verificatosi ai danni CP_1 dell'odierno attore, posto che dall'istruttoria è emerso chiaramente che i danni subiti dal fondo di proprietà dell'attore siano stati causati dallo sbancamento realizzato dall'odierno convenuto.
Del resto, sul punto non sussiste alcuna contestazione in ordine alla responsabilità del in merito ai danni causati al fondo del per effetto dei lavori di CP_1 Pt_1 intervento dallo stesso posti in essere.
A suffragare ulteriormente tale assunto, oltre alle dichiarazioni rese nella comparsa costitutiva dell'odierno giudizio e nella scrittura privata redatta il 23 gennaio 2013, in cui il si impegnava a realizzare i lavori di intervento entro il 30 giugno dello CP_1 stesso anno, depone la relazione peritale resa a conclusione del giudizio di accertamento tecnico preventivo, in cui è accertata la responsabilità dell'odierno convenuto.
Nella relazione del consulente nominato dal Giudice si legge: “lo sbancamento per realizzare la pista all'interno della proprietà è stata effettuata troppo vicino CP_1 alla recinzione di confine tra le due proprietà, Su una scarpata naturale che presentava pendenze già al limite dell'equilibrio geomorfologico. […] In conclusione, vista la precaria stabilità generale del versante, la presenza di una recinzione di confine con la proprietà , si sarebbe dovuto effettuare lo sbancamento ad una distanza di oltre Pt_1
10 m dalla recinzione con un angolo di inclinazione minore di 50 °.”
Il Ctu in risposta al quesito A in cui si domandava al consulente di individuare le cause scatenati, lo stesso rispondeva: “Le cause del dissesto sono da imputare alla modifica morfologica del versante, in condizioni già precarie di stabilità geomorfologica, innescato dallo sbancamento effettuato dal in prossimità della recinzione di CP_1 confine.”
pag. 6/12 È, pertanto, debitamente comprovato il nesso di causalità del danno per cui si chiede il risarcimento, direttamente connesso ai lavori di intervento realizzati dal sui CP_1 luoghi di causa.
Accertata la responsabilità del in merito alla verificazione del danno subito CP_1 dall'odierno attore, occorre procedere all'analisi del quantum del risarcimento.
Ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento è necessario che il danneggiato fornisca la prova del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto del quale domanda ristoro, dovendo descrivere analiticamente i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria ed al lamentato pregiudizio patito, con l'indicazione specifica dei criteri di quantificazione dello stesso, come chiarito dalla Corte di cassazione nelle seguenti pronunce:
“In materia di responsabilità extracontrattuale, la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno è a carico del danneggiato, il quale è tenuto a fornirla indipendentemente da ogni valutazione in ordine all'esistenza dell'illecito.” (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 15808 del 28/07/2005, Rv. 584357)
Ancora.
“Chi chiede il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa.”
(Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30/06/2015 n°13328.)
Nel caso in esame parte attrice ritiene di aver maturato un diritto al risarcimento del danno, quantificato nella misura di € 14.560,07, così motivata:
- ripristino recinzione sul confine € 1.155,20 (già accertata dall'ausiliario del c.t.u.
Dott. '); Persona_2
- mancato reddito per superficie non coltivabile estate 2013 € 1.283,96;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2013 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera estate 2014 € 1.283,96;
- parcella c.t.u. dott. € 1.350,00 oltre eventuale. i.v.a. e c.p.a.; Per_1
pag. 7/12 - parcella c.t.p. dott. € 1.293,00 oltre eventuale i.v.a. ed Persona_3 accessori;
- parcella avvocato Parretta relativa alla fase stragiudiziale e del procedimento di a.t.p. € 2.496,49 inclusa i.v.a. e c.n.a;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2014 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2015 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera estate 2015 € 1.283,96;
- mancato reddito per superficie non coltivabile inverno 2016 € 1.043,18;
- mancato reddito per superficie non coltivabile primavera 2016 € 1.283,96.
Ebbene, partendo dall'analisi dei danni richiesti dall'attore in merito alla mancata coltivazione del terreno, si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il consulente tecnico in sede di atp, determinava in euro 593, 12 i danni subiti dal di cui € 578,12 per il mancato Pt_1 ricavo della vendita di fave da granella, calcolando solo la porzione di terreno oggetto di danno, e € 15,00 per il danno da assenza di coltivazione delle tre piante di ulivo ricadenti nella fascia inutilizzata della particella n. 1115, ora 991.
L'agr. ausiliario del consulente, in sede di accertamento tecnico, ha Persona_4 fornito alcune considerazioni in termini di quantum, tenendo conto delle coltivazioni della particella in causa negli anni e verificando l'effettiva coltivazione. Lo stesso precisava che dalle foto aeree raffiguranti la particella stessa era emerso che negli anni dal 2005 al 2011 il terreno era stato sempre coltivato, fatta eccezione per le annate 2008
e 2010 (in questo ultimo anno si erano verificate gravi alluvioni).
Difatti, lo stesso nella propria relazione così concludeva: “In ultima analisi, sulla scorta delle fotografie allegate, è possibile affermare che la particella di terreno numero
1184( ex numero 991), e sì stata coltivata secondo le ordinarie tecniche agronomiche attuate nella zona, seppure lasciata a riposo nel corso di alcune annate agrarie […]
Dall'esame delle fotografie aeree precedenti, inclusa quella riportata a pagina tre, emerge come il abbia regolarmente e correttamente provveduto alla Pt_1 coltivazione della particella di terreno numero 1184, seppure non la abbia seminata tutti gli anni.” pag. 8/12 Ne deriva quindi, per come dichiarato dalle parti e per come si evince dalla comunicazione di fine lavori allegata dal (i lavori sono stati conclusi l'8 CP_1 luglio 2016), il periodo di riferimento ai fini risarcitori va dal 2014 ( considerato che per l'anno 2013 il convenuto aveva già corrisposto in sede di accordo la somma di 593,12) al 2016 con conseguente riconoscimento in capo all'attore della somma di euro
1.779,36 quale risarcimento del danno per mancata coltivazione del fondo.
La richiesta di risarcimento danni avanzata da parte attrice non può trovare accoglimento non avendo il dato prova di un maggior danno rispetto a quello Pt_1 quantificato dall'ausiliario del giudice.
Non può trovare, altresì, accoglimento l'eccezione sollevata da parte convenuta in merito alla non imputabilità allo stesso del ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Piu precisamente lo stesso dichiarava di non aver potuto eseguire i lavori per cui è causa, da un alto per l'opposizione dimostrata dal , il quale gli impediva di Pt_1 accedere al fondo, dall'altra per la presenza di ripetute precipitazioni che avevano impedito la realizzazione dell'opera.
In merito al primo profilo, dagli atti di causa la dichiarazione del convenuto non trova alcun riscontro probatorio, non avendo lo stesso in alcun modo provato l'atteggiamento ostruzionistico dell'attore.
In relazione alle precipitazioni, dal bollettino riportante la frequenza delle piogge, versato in atti, emerge, diversamente da quanto dedotto dal convenuto, che nel 2013 le piogge non sono state frequenti, soprattutto nel mese di giugno in cui si evince che vi sono stati solo 3 gg di pioggia durante l'intero mese.
Al danno come sopra riconosciuto e liquidato, pari ad 1.779,36 costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, devono, secondo il criterio generale, essere altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato - che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale - e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto sino al passaggio in giudicato della presente pag. 9/12 sentenza, in quanto detti interessi sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (
Cass. n. 18771/2019; Cass. n. 11899/2016; Cass., Sez. Unite, n. 557/2009; Cass., Sez.
Unite, 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Così delimitato il danno richiesto da parte attrice in merito alla mancata coltivazione occorre tuttavia pronunciarsi sulle altre somme richieste dal per il ripristino Pt_1 della recinzione sul confine tra i due fondi (1.1555,20) nonché quelle relative alle spese di ctu e legali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Sulla somma richiesta per il ripristino della recinzione
Parte attrice chiedeva condannare parte convenuta al pagamento della somma di euro
1.155,20 per il ripristino della recinzione. Tale somma non può essere accordata in quanto, dalla relazione attestante l'ultimazione dei lavori e dalle fotografie riportate si evince che la recinzione è stata ripristinata.
Spese tecniche e legali relative alla fase di accertamento tecnico preventivo.
Parte attrice nel proprio atto introduttivo chiedeva al Tribunale di condannare parte convenuta al pagamento delle spese di consulenza e delle spese legali resesi necessarie durante la fase di accertamento tecnico preventivo.
Parte convenuta, tuttavia, contestava tale richiesta sull'assunto che il ricorso al
Tribunale ben poteva essere evitato se solo parte attrice avesse consentito al di CP_1 effettuare i lavori come stabilito in sede di accordo.
E' noto che se viene instaurato un giudizio di merito, e l'ATP viene acquisito come prova, come nel caso in esame, le spese sostenute per l'ATP vengono considerate spese processuali e, secondo il principio della soccombenza, vengono addebitate alla parte risultata soccombente nel giudizio, salvo che ricorrano i presupposti della compensazione. (Cass. n. 28677/2023).
pag. 10/12 Nel caso in esame parte attrice non ha allegato prova del pagamento né delle spese di
CTP né per quelle riguardanti il compenso del professionista. In mancanza di prova le stesse non possono essere liquidate.
Discorso diverso attiene invece alle spese concernenti l'onorario del CTU nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo. Tali somme per come sopra indicato vengono liquidate unitamente alle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante di dover valorizzare non solo la soccombenza di parte convenuta nella causazione del danno ma anche la condotta processuale dello stesso (cfr. Sent, C.Cost.n.77/2018) che non si è sostanziata in una emulativa condotta omissiva rispetto ad uno specifico dovere di intervenire, visto che il convenuto aveva comunque cercato di affrontare il problema con la nomina di un tecnico di fiducia e concludendo un accordo con l'attore circa gli interventi da effettuare.
Pertanto, si stima equa la compensazione delle spese di lite per 1/4, mentre parte convenuta andrà condannata alla refusione della restante parte delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del
Ministro della Giustizia.
In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore medio per lo studio della controversia e per le altre fasi del giudizio.
Deve poi applicarsi la regola secondo la quale il valore della causa va determinato in base al "decisum", e non al "petitum" (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
pag. 11/12 - accerta e dichiara la responsabilità di parte convenuta in ordine ai fatti di cui è causa e, per l'effetto, condanna la stessa a pagare a parte attrice, a titolo di danno, la somma di euro 1779,36 a titolo di danni per la mancata coltivazione;
- rigetta la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento per le spese della recinzione e per le spese del CTP e del difensore nella fase di ATP per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna il alla refusione in favore della parte ricorrente del 75% delle CP_1 spese di lite, parte che liquida, in tale misura già ridotte, in € 154,00 per esborsi ed € 1.914,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
- pone le spese di CTU della fase di ATP nella misura del 75% definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Catanzaro, 15.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
pag. 12/12