Articolo 14 della Legge 16 dicembre 1999, n. 494
Articolo 13
Versione
29 dicembre 1999
Art. 14. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 29 dicembre 1999
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