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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 994/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4822/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3012I00045/2024 dell'Agenzia delle Entrate con il quale, in relazione all'anno di imposta
2020, era stato accertato maggior reddito complessivo con liquidazione delle maggiori imposte dovute e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che il 26 ottobre 1993 esso ricorrente si era reso acquirente della farmacia e della connessa azienda commerciale cedute dalla di lui madre, dott.ssa Nominativo_1 , esponeva che come corrispettivo della cessione le parti avevano convenuto che l'acquirente si sarebbe obbligato a versare in favore della cedente la somma di allora lire 114.000.000 sino alla morte della beneficiaria.
Deduceva che a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza era emersa l'indeducibilità del costo afferente le rendite vitalizie iscritte nel bilancio avendo i verbalizzanti accertato che la rendita vitalizia annua, stabilita per l'acquisizione della farmacia, era stata iscritta nella contabilità quale costo d'esercizio, nella voce costi per servizi, ed aveva concorso alla determinazione del reddito di esercizio, per ciascun periodo d'imposta esaminato, laddove invece per i militi l'ammontare della rendita vitalizia non costituiva, ex art. 109 del Tuir, un costo di gestione deducibile trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio bensì di acquisizione dell'azienda, così da rilevare esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all'attivo di bilancio, nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 b. 6 c.c.) e del suo ammortamento (art. 103 del Tuir).
Contestava le conclusioni cui erano pervenuti i verbalizzanti e poste a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato deducendo che il regime giuridico e contabile cui era stata assoggettata la rendita vitalizia, quale corrispettivo della cessione, non era inquadrabile nell'ambito dello schema di cui ai menzionati art. 103 e
109 del TUIR sostenendo che il negozio giuridico intercorso con il genitore, seppur qualificabile alla stregua di una cessione, poteva integrare gli estremi di un trasferimento di azienda gravato da un modus ovvero una donazione modale tenuto conto della previsione per cui la rendita costituita era stata finalizzata a garantire un mero sostentamento alla venditrice.
Assumeva, in ogni caso, la inapplicabilità degli artt. 103 e 109 del TUIR ratione temporis rilevando che all'epoca della stipula dell'atto di alienazione della farmacia vigeva un regime giuridico tributario differente rispetto a quello che con la riforma del 2004 aveva rivisitato le disposizioni del TUIR citate e che, in base a detto regime, l'impossibilità di determinare il valore dell'avviamento consentiva di poter generare in capo al cedente una plusvalenza e di poter dedurre i costi dei ratei corrisposti, al netto delle ritenute fiscali, che l'acquirente provvedeva a versare in regime di sostituto di imposta.
Dopo aver sostenuto di aver diritto, in ogni caso, applicazione del trattamento più favorevole di cui al D. Lgs.
n. 158 del 2015 quanto alle sanzioni irrogate, concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 8.8.2024 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione il 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come risulta dall'avviso di accertamento impugnato – e come dedotto dalla parte ricorrente – la pretesa fatta valere dall'Ufficio scaturisce da verifica della GDF all'esito della quale i militi, dopo aver esaminato l'atto di alienazione di farmacia del 26.10.1993 con il quale la Dott.ssa Nominativo_1 ha trasferito al figlio Dr. Ricorrente_1, odierno ricorrente, il diritto all'esercizio della farmacia sita in Saracena, Indirizzo_1, convenendo le parti come corrispettivo dell'alienazione, del diritto all'esercizio, dell'avviamento commerciale e di ogni altro valore (merci escluse), la costituzione di una rendita vitalizia di lire 114.000.000 all'anno da corrispondersi, senza soluzione di continuità, fino alla morte della creditrice-beneficiaria, in rate uguali, semestrali ed anticipate di lire 57 milioni, ha accertato che la rendita vitalizia annua era stata iscritta nella contabilità quale costo d'esercizio nella voce costi per servizi ed aveva concorso alla determinazione del reddito di esercizio, per ciascun periodo d'imposta esaminato.
Ora, deve anzitutto rilevarsi che, come correttamente rileva la costituita Agenzia, il contratto di cessione in questione non può in alcun modo essere inquadrato alla stregua di una donazione modale trattandosi di cessione a titolo oneroso in cui il corrispettivo dell'alienazione del diritto all'esercizio, dell'avviamento commerciale e di ogni altro valore (merci escluse) è stato stabilito nel pagamento di una rendita vitalizia.
Ciò detto, il regime fiscale previsto posto a carico del cessionario prevede che l'ammontare della rendita vitalizia assunto a corrispettivo (ancorché dilazionato) della cessione stessa, non costituisce, ai sensi dell'art. 109 del Dpr n. 917/86, costo di gestione deducibile, trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio, bensì di acquisizione di un asset aziendale (avviamento).
Conseguentemente, l'acquisto del diritto all'esercizio della farmacia avrebbe dovuto essere iscritto dal ricorrente nell'attivo patrimoniale valorizzando l'avviamento mediante capitalizzazione delle rendite vitalizie corrisposte, potendo, in tal modo, le quote di ammortamento essere dedotte presentando i caratteri di certezza e della determinabilità oggettiva.
Di contro, nella specie è pacifico che l'avviamento non è stato iscritto a bilancio sicchè correttamente sono stati ripresi a tassazione i costi (indebitamente) dedotti derivanti dalle rendite vitalizie.
Né coglie nel segno la doglianza sul trattamento sanzionatorio applicato rilevandosi che le sanzioni sono state irrogate tenendo conto del regime più favorevole derivante dalla revisione disposta dal D. Lgs. n.
158/2015.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 1.736,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
RE ALESSANDRO, Relatore
GENISE ANGELO ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4822/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRPEF-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3012I00045/2024 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 75/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.6.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. TD3012I00045/2024 dell'Agenzia delle Entrate con il quale, in relazione all'anno di imposta
2020, era stato accertato maggior reddito complessivo con liquidazione delle maggiori imposte dovute e contestuale irrogazione della sanzione amministrativa, chiedendone l'annullamento.
Dopo aver premesso che il 26 ottobre 1993 esso ricorrente si era reso acquirente della farmacia e della connessa azienda commerciale cedute dalla di lui madre, dott.ssa Nominativo_1 , esponeva che come corrispettivo della cessione le parti avevano convenuto che l'acquirente si sarebbe obbligato a versare in favore della cedente la somma di allora lire 114.000.000 sino alla morte della beneficiaria.
Deduceva che a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza era emersa l'indeducibilità del costo afferente le rendite vitalizie iscritte nel bilancio avendo i verbalizzanti accertato che la rendita vitalizia annua, stabilita per l'acquisizione della farmacia, era stata iscritta nella contabilità quale costo d'esercizio, nella voce costi per servizi, ed aveva concorso alla determinazione del reddito di esercizio, per ciascun periodo d'imposta esaminato, laddove invece per i militi l'ammontare della rendita vitalizia non costituiva, ex art. 109 del Tuir, un costo di gestione deducibile trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio bensì di acquisizione dell'azienda, così da rilevare esclusivamente secondo il regime proprio del valore di avviamento (previa sua iscrizione all'attivo di bilancio, nei limiti del costo di acquisizione ex art. 2426 b. 6 c.c.) e del suo ammortamento (art. 103 del Tuir).
Contestava le conclusioni cui erano pervenuti i verbalizzanti e poste a fondamento dell'avviso di accertamento impugnato deducendo che il regime giuridico e contabile cui era stata assoggettata la rendita vitalizia, quale corrispettivo della cessione, non era inquadrabile nell'ambito dello schema di cui ai menzionati art. 103 e
109 del TUIR sostenendo che il negozio giuridico intercorso con il genitore, seppur qualificabile alla stregua di una cessione, poteva integrare gli estremi di un trasferimento di azienda gravato da un modus ovvero una donazione modale tenuto conto della previsione per cui la rendita costituita era stata finalizzata a garantire un mero sostentamento alla venditrice.
Assumeva, in ogni caso, la inapplicabilità degli artt. 103 e 109 del TUIR ratione temporis rilevando che all'epoca della stipula dell'atto di alienazione della farmacia vigeva un regime giuridico tributario differente rispetto a quello che con la riforma del 2004 aveva rivisitato le disposizioni del TUIR citate e che, in base a detto regime, l'impossibilità di determinare il valore dell'avviamento consentiva di poter generare in capo al cedente una plusvalenza e di poter dedurre i costi dei ratei corrisposti, al netto delle ritenute fiscali, che l'acquirente provvedeva a versare in regime di sostituto di imposta.
Dopo aver sostenuto di aver diritto, in ogni caso, applicazione del trattamento più favorevole di cui al D. Lgs.
n. 158 del 2015 quanto alle sanzioni irrogate, concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 8.8.2024 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione il 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Come risulta dall'avviso di accertamento impugnato – e come dedotto dalla parte ricorrente – la pretesa fatta valere dall'Ufficio scaturisce da verifica della GDF all'esito della quale i militi, dopo aver esaminato l'atto di alienazione di farmacia del 26.10.1993 con il quale la Dott.ssa Nominativo_1 ha trasferito al figlio Dr. Ricorrente_1, odierno ricorrente, il diritto all'esercizio della farmacia sita in Saracena, Indirizzo_1, convenendo le parti come corrispettivo dell'alienazione, del diritto all'esercizio, dell'avviamento commerciale e di ogni altro valore (merci escluse), la costituzione di una rendita vitalizia di lire 114.000.000 all'anno da corrispondersi, senza soluzione di continuità, fino alla morte della creditrice-beneficiaria, in rate uguali, semestrali ed anticipate di lire 57 milioni, ha accertato che la rendita vitalizia annua era stata iscritta nella contabilità quale costo d'esercizio nella voce costi per servizi ed aveva concorso alla determinazione del reddito di esercizio, per ciascun periodo d'imposta esaminato.
Ora, deve anzitutto rilevarsi che, come correttamente rileva la costituita Agenzia, il contratto di cessione in questione non può in alcun modo essere inquadrato alla stregua di una donazione modale trattandosi di cessione a titolo oneroso in cui il corrispettivo dell'alienazione del diritto all'esercizio, dell'avviamento commerciale e di ogni altro valore (merci escluse) è stato stabilito nel pagamento di una rendita vitalizia.
Ciò detto, il regime fiscale previsto posto a carico del cessionario prevede che l'ammontare della rendita vitalizia assunto a corrispettivo (ancorché dilazionato) della cessione stessa, non costituisce, ai sensi dell'art. 109 del Dpr n. 917/86, costo di gestione deducibile, trovando esaustiva rilevanza fiscale quale onere non già di esercizio, bensì di acquisizione di un asset aziendale (avviamento).
Conseguentemente, l'acquisto del diritto all'esercizio della farmacia avrebbe dovuto essere iscritto dal ricorrente nell'attivo patrimoniale valorizzando l'avviamento mediante capitalizzazione delle rendite vitalizie corrisposte, potendo, in tal modo, le quote di ammortamento essere dedotte presentando i caratteri di certezza e della determinabilità oggettiva.
Di contro, nella specie è pacifico che l'avviamento non è stato iscritto a bilancio sicchè correttamente sono stati ripresi a tassazione i costi (indebitamente) dedotti derivanti dalle rendite vitalizie.
Né coglie nel segno la doglianza sul trattamento sanzionatorio applicato rilevandosi che le sanzioni sono state irrogate tenendo conto del regime più favorevole derivante dalla revisione disposta dal D. Lgs. n.
158/2015.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 1.736,00 oltre accessori come per legge.