Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 994
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Indeducibilità del costo afferente le rendite vitalizie

    La Corte ha ritenuto che il contratto di cessione non possa essere inquadrato come donazione modale, trattandosi di cessione a titolo oneroso. Ha altresì affermato che la rendita vitalizia non costituisce costo di gestione deducibile ai sensi dell'art. 109 del TUIR, bensì onere di acquisizione dell'asset aziendale (avviamento). Ha inoltre rilevato che l'avviamento non è stato iscritto a bilancio, legittimando la ripresa a tassazione dei costi indebitamente dedotti.

  • Accolto
    Trattamento sanzionatorio più favorevole

    La Corte ha rilevato che le sanzioni sono state irrogate tenendo conto del regime più favorevole derivante dalla revisione disposta dal D. Lgs. n. 158/2015.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 994
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 994
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo