Articolo 15 della Legge 10 luglio 1959, n. 459
Articolo 14Articolo 16
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10 luglio 1959
Art. 15. (Termine di efficacia dei benefici)

Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere a) ed e), il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959