Art. 15. (Termine di efficacia dei benefici)
Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere a) ed e), il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1, lettere a) ed e), il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il 23 ottobre 1958.