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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 08/04/2024, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 717/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 717/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano del Friuli, alla Via S. Marcuzzi n. 11, presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI FRANCESCO, che la rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Cervignano del Friuli, alla Via S. Marcuzzi n. 11, presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 7.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 16.9.2006 a Gorizia, nel corso del quale sono nate le figlie
1 R.G. n. 717/2024 V.G.
(il 26.06.2007) e (in data 1.03.2010), hanno chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2
loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Per quanto attiene le figlie minori e , disporre l'affido Per_1 Persona_3
delle stesse, in modo condiviso, a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
3. Assegnare l'immobile adibito a casa coniugale alla sig.ra Parte_1
affinché vi viva con entrambe le figlie e Al riguardo le parti si Per_1 Per_2
accordano che il sig. lasci la casa coniugale entro giorni 60 CP_1
(sessanta) dalla data fissata dal Tribunale di Gorizia per la comparizione delle parti, provvedendo ad avviare le pratiche di variazione anagrafica entro lo stesso periodo. Quanto ai beni mobili e agli effetti personali, presenti nella casa coniugale, il sig. provvederà a portare con sé i sopra detti beni ed CP_1
effetti, sempre nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data fissata dal Tribunale di Gorizia per la comparizione delle parti.
4. In considerazione dell'età, dei desideri, degli interessi e delle attitudini delle figlie minori e stabilire che il padre potrà concordare Per_1 Per_2
direttamente con loro le modalità e i tempi di visita, osservando gli impegni scolastici extrascolastici e sportivi delle minori, nonché le inclinazioni e le volontà delle medesime. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, le stesse saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. In relazione alle vacanze estive, il padre concorderà direttamente con le figlie il periodo di giorni 15, anche non continuativi, che queste ultime trascorreranno con lui.
5. Dare atto che il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento per le figlie e l'importo complessivo di € 500,00 Per_1 Per_2
(€ 250,00 per ciascuna figlia); detto importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra i cui Parte_1
estremi sono noti, in ogni caso entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e si Org_ intende automaticamente rivalutabile secondo gli indici
2 R.G. n. 717/2024 V.G.
6. Accertare e stabilire che l'assegno unico, anche per l'arretrato non eventualmente percepito, spetti alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario delle figlie e con le medesime conviventi.
7. Disporre che i ricorrenti concorreranno al sostenimento delle spese straordinarie in favore delle figlie e ciascuno al 50%, secondo quanto Per_1 Per_2 previsto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, che viene allegato al presente ricorso costituendone parte integrante.
8. Disporre che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per le figlie minori e saranno prese dal genitore presso cui le ragazze Per_1 Per_2
staranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze.
9. Autorizzare reciprocamente le parti al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alle figlie minori.
10. Dare atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
11. Dare atto che i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili.
12. Dare atto che i signori e dichiarano di non avere CP_1 Parte_1 pretese economiche da rivolgersi reciprocamente l'una nei confronti dell'altro per il proprio rispettivo mantenimento, stante l'autosufficienza economica dei medesimi.
Sostituita dell'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi delle figlie minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 R.G. n. 717/2024 V.G.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 34, parte, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2006);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/04/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. Stefano Bergonzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 717/2024 R.G. a.c., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Cervignano del Friuli, alla Via S. Marcuzzi n. 11, presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI FRANCESCO, che la rappresenta, e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. , elettivamente domiciliato in CP_1 C.F._2
Cervignano del Friuli, alla Via S. Marcuzzi n. 11, presso lo studio dell'avv.
FALCONIERI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da note scritte depositate il 7.3.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/02/2024, e premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in data 16.9.2006 a Gorizia, nel corso del quale sono nate le figlie
1 R.G. n. 717/2024 V.G.
(il 26.06.2007) e (in data 1.03.2010), hanno chiesto pronunciarsi la Per_1 Per_2
loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Per quanto attiene le figlie minori e , disporre l'affido Per_1 Persona_3
delle stesse, in modo condiviso, a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
3. Assegnare l'immobile adibito a casa coniugale alla sig.ra Parte_1
affinché vi viva con entrambe le figlie e Al riguardo le parti si Per_1 Per_2
accordano che il sig. lasci la casa coniugale entro giorni 60 CP_1
(sessanta) dalla data fissata dal Tribunale di Gorizia per la comparizione delle parti, provvedendo ad avviare le pratiche di variazione anagrafica entro lo stesso periodo. Quanto ai beni mobili e agli effetti personali, presenti nella casa coniugale, il sig. provvederà a portare con sé i sopra detti beni ed CP_1
effetti, sempre nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data fissata dal Tribunale di Gorizia per la comparizione delle parti.
4. In considerazione dell'età, dei desideri, degli interessi e delle attitudini delle figlie minori e stabilire che il padre potrà concordare Per_1 Per_2
direttamente con loro le modalità e i tempi di visita, osservando gli impegni scolastici extrascolastici e sportivi delle minori, nonché le inclinazioni e le volontà delle medesime. Per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, le stesse saranno concordate di volta in volta tra i genitori e saranno alternate, salvo diverso accordo tra i coniugi. In relazione alle vacanze estive, il padre concorderà direttamente con le figlie il periodo di giorni 15, anche non continuativi, che queste ultime trascorreranno con lui.
5. Dare atto che il sig. si obbliga a versare a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento per le figlie e l'importo complessivo di € 500,00 Per_1 Per_2
(€ 250,00 per ciascuna figlia); detto importo dovrà essere versato mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra i cui Parte_1
estremi sono noti, in ogni caso entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese e si Org_ intende automaticamente rivalutabile secondo gli indici
2 R.G. n. 717/2024 V.G.
6. Accertare e stabilire che l'assegno unico, anche per l'arretrato non eventualmente percepito, spetti alla sig.ra quale genitore Parte_1
collocatario delle figlie e con le medesime conviventi.
7. Disporre che i ricorrenti concorreranno al sostenimento delle spese straordinarie in favore delle figlie e ciascuno al 50%, secondo quanto Per_1 Per_2 previsto dal Protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, che viene allegato al presente ricorso costituendone parte integrante.
8. Disporre che le decisioni relative all'ordinaria amministrazione per le figlie minori e saranno prese dal genitore presso cui le ragazze Per_1 Per_2
staranno al momento, mentre quelle di straordinaria e rilevante importanza saranno concordate fra i genitori, salvo comprovate urgenze.
9. Autorizzare reciprocamente le parti al rilascio dei documenti validi per l'espatrio, anche con riferimento alle figlie minori.
10. Dare atto che le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto detto trasferimento.
11. Dare atto che i coniugi di comune accordo hanno provveduto alla divisione dei beni mobili.
12. Dare atto che i signori e dichiarano di non avere CP_1 Parte_1 pretese economiche da rivolgersi reciprocamente l'una nei confronti dell'altro per il proprio rispettivo mantenimento, stante l'autosufficienza economica dei medesimi.
Sostituita dell'udienza con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi agli interessi delle figlie minori, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
3 R.G. n. 717/2024 V.G.
L'ascolto della prole deve ritenersi superfluo (art 473-bis.4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante la domanda congiunta, le spese di lite vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gorizia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 34, parte, S. A, reg. Atti
Matrimonio anno 2006);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 4/04/2024.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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