Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.9952.2022 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. La Gioia dom.
CONTRO
CP_
avvocatura
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo:
-dichiararsi che versa in un quadro patologico di pluriminorazione che lo legittima a CP_ percepire sia la rendita Inail che l'assegno di invalidità ordinaria e per l'effetto dichiararsi illegittimi i provvedimenti che hanno dichiarato l'incumulabilità delle CP_ prestazioni ex art.1, co.43, l.335.1995 con condanna di al ripristino della prestazione
Io nella sua interezza sin dall'1.6.20 ed al pagamento dei ratei differenziali maturati pari ad euro 13411,81 sino a febbraio 2022 oltre gli importi successivi sino al soddisfo;
-dichiararsi illegittimo il provvedimento che ha creato l'indebito di euro 1334,89 con CP_ condanna di alla restituzione di quanto trattenuto oltre accessori;
il tutto con vittoria di lite da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo evidenzia quanto segue:
vertigini propriocettive
(già valutate nel precedente infortunio); esiti di frattura del radio e necrosi del semilunare con cospicua ipomobilità del polso, esiti di carpectomia prossimale con chiusura, esiti di distrazione del LCA con sfumata lassità, difficoltà all'accosciamento e lieve zoppia
CP_
-come abbia, con atto del 28.2.22, liquidato la prestazione in misura di euro 606,02 riconoscendo arretrati dall'1.6.20 al 28.2.22 di euro 13411,81 (mai erogati); e poi con atto del 5.5.22 ritenuta la incumulabilità ex art.1, co.43, l.335.1995 un indebito sino al 31.5.22 di euro 523,35 e poi con atto del 22.6.22 un indebito sino al 31.7.22 di euro 1334,89;
CP_
-come quindi, in virtù di detta allegata incumulabilità abbia operato una trattenuta mensile di euro 529,24, non corrisposto gli arretrati di euro 13477,45 e lamentato un indebito di euro 1334,89.
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
Dalla documentazione in atti è emerso come parte ricorrente sia titolare di assegno ordinario di invalidità essendo stato riscontrato, in sede di Atp, che soffre di una spodilodiscoartrosi diffusa, discopatie multiple, periartritre scapolo-omerale, cardiopatia ipertensiva e ipoacusia bilaterale in soggetto con BPCO.
Ebbene, l'art.1 comma 43, l.335.95 recita: “Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Detta disposizione peraltro non è suscettibile di interpretazione estensiva, tant'è si è evidenziato come in tema di prestazioni assistenziali, l'art. 3, comma 1, della l. n. 407 del
1990, non consente, al di là delle eccezioni espressamente previste, il cumulo tra prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di lavoro o servizio,
e prestazioni assistenziali, essendo irrilevante la diversità degli eventi invalidanti e non potendosi applicare in modo estensivo o analogico l'art. 1, comma 43, della l. n. 335 del
1995, che consente la contemporanea erogazione della rendita vitalizia liquidata ai sensi del d.p.r. n. 1124 del 1965 e della pensione di inabilità ove siano originate da eventi differenti, riguardando detta previsione le sole prestazioni previdenziali a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche le prestazioni assistenziali [Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 13/03/2018, n. 6054]
Nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni ritiene questo decidente di poter far proprie alla luce del rigore scientifico con cui sono state tratte.
È emerso quindi come il ricorrente sia affetto da patologie che riducono a meno di 1\3 la propria capacità indipendentemente da quelle valutate da Inail.
Alla luce di quanto evidenziato dal ctu deve ritenersi la compatibilità nella specie tra CP_ assegno Io e rendita Inail e l'insussistenza conseguente dell'indebito lamentato da sul presupposto di detta incompatibilità.
Il ricorso, pertanto deve trovare accoglimento.
Segue la soccombenza la definizione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara la compatibilità tra le prestazioni per cui è causa e per l'effetto annulla l'indebito CP_ di cui in parte motiva e condanna al pagamento della prestazione Io nella misura spettante in base al decreto di omologa Rg 13925.19 Rg oltre accessori ed a tenere indenne parte ricorrente per le spese di lite che liquida in euro 1865,00 per competenze, oltre accessori da distrarsi alla difesa antistataria.
Lecce, 13/05/2025
Lorenzo Bellanova