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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/07/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 24 luglio 2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 1 del 2023 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
( ), nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli, al Centro Direzionale, Isola G8, presso lo studio dall'avv. Giuseppe SABBATELLA (CF:
) che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con istanza cautelare, contestuale a domanda di merito, depositata in data 10.1.2023, la ricorrente in epigrafe esponeva che, con Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022, era stato indetto l'aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (in sigla GPS), valide per il biennio 2022-2024 (cfr. ALL. 1); che la ricorrente, in data 20.05.2022, presentava - a mezzo del sistema POLIS istanze on line – domanda telematica di aggiornamento della seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Napoli, relativamente alle classi di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); A046 (Scienze giuridico-economiche); A047 (Scienze matematiche applicate); A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni) (ALL. 2); che, nella suddetta domanda, la ricorrente indicava, quale titolo di accesso, la laurea in Economia Marittima e dei Trasporti, conseguita presso l'Università degli studi di Napoli
“Parthenope” in data 18.02.2014, nonché i servizi prestati presso le scuole pubbliche e paritarie, valutabili ai fini del punteggio;
che la ricorrente, infatti, era già regolarmente inserita nella GPS relative al precedente biennio 2020/22, per le medesime classi di concorso con i seguenti punteggi: - A045 (Scienze economico-aziendali) con punti 142,50; - A046 (Scienze giuridico- economiche) con punti 100,50; - A047 (Scienze matematiche applicate) con punti 100,50; - A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni) con punti 67,50 nonché nelle vecchie graduatorie d'istituto relative ai trienni 2014/17 (ex DM n. 353 del 22.5.2014) e 2017/20 (ex D.M 374 del 01.06.2017) (ALL. 3);
1 che aveva prestato servizio presso le seguenti scuole della provincia di Napoli: per l'anno scolastico 2018/19, presso l'Istituto Superiore Statale “Giustino Fortunato” di Napoli, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 17.01.2019 al 15.02.2019, in qualità di docente di Scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); per l'anno scolastico 2021/22, presso l'Istituto Tecnico Statale
“Luigi Sturzo” di Castellammare di Stabia, con contratto di lavoro a tempo determinato, dal 02.12.2021 al 30.06.2022, in qualità di docente di Scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A045 (Scienze economico-aziendali) (ALL. 4); che, in data 8.9.2022, dalla pubblicazione dalla pubblicazione delle GPS seconda fascia relative alle classi di concorso A045; A046; A047 sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania–Ambito Territoriale di Napoli, la ricorrente apprendeva di non essere più inclusa nelle graduatorie in parola, per le suddette classi di concorso e di aver subito, relativamente alla classe di concorso A066, la decurtazione del punteggio da 67,50 punti a 33,00 punti (ALL. 5); che l'esclusione (rectius, mancato aggiornamento) dalle suddette graduatorie avveniva, pertanto, senza alcun formale provvedimento di diniego da parte del dirigente dell' competente e in assenza di qualsivoglia motivazione. Controparte_4 Tanto premesso, dedotte le ragioni a sostegno della domanda, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare comunque, per i motivi in narrativa, la validità/efficacia della laurea in Economia Marittima e dei Trasporti conseguita dalla sig.ra il 18.02.2014 presso l'Università degli studi di Napoli Parte_1
“Parthenope”, per tutti i fini di legge, nonché ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli relativamente le classi di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); A046 (Scienze giuridico-economiche); A047 (Scienze matematiche applicate) – ovvero per quelle classi di concorso che il Giudice riterrà di giustizia - nonché per i successivi aggiornamenti delle medesime graduatorie;
Per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a porre in essere il reinserimento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli relativamente le classi di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); A046 (Scienze giuridico-economiche); A047 (Scienze matematiche applicate) con ripristino del punteggio originariamente posseduto, anche per la classe di concorso A066 (Trattamento testi, dati ed applicazioni), ovvero di quel maggiore o minor punteggio che il Giudice riterrà di giustizia”. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, restavano contumaci le parti convenute. Veniva respinta la domanda cautelare. Alla odierna udienza, udito il procuratore, la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
La ricorrente si duole del mancato inserimento nelle graduatorie dalle GPS II fascia per la provincia di Napoli, relativamente alle classi di concorso A045, A046, A047, nonché della decurtazione del punteggio per la classe di concorso A066, il tutto in assenza di un provvedimento scritto e motivato dell'organo giuridicamente competente. Le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado hanno una validità biennale e, ai sensi dell'art. 9 del O.M. 112/2022, sono divise in due fasce: una prima fascia in cui sono inseriti i docenti
2 muniti dello specifico titolo di abilitazione;
una seconda fascia in cui sono inseriti i docenti muniti di titolo di studio (laurea comprensiva dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi) per la specifica classe di concorso, oltre ai 24 CFU, ovvero 24 crediti formativi nei settori antropo-psico-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Pertanto, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle suddette graduatorie l'aspirante docente deve indicare, nella domanda telematica, i titoli di accesso posseduti, nonché i periodi di servizio, validi ai fini del punteggio. Venendo al caso specifico, la ricorrente ha indicato, nella domanda telematica, quali titoli di accesso alle classi di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); A046 (Scienze giuridico-economiche); A047 (Scienze matematiche applicate) la laurea in Economia Marittima e dei Trasporti conseguita nell'anno 2014 presso l'Università degli studi di Napoli
“Parthenope” (già Istituto Universitario Navale) con votazione 110/110 e lode (ALL. 10). Per quanto concerne il titolo di laurea idoneo all'accesso alle suddette classi di concorso, la tabella A dell'Ordinamento delle classi di concorso ritiene, quali titoli idonei, tra gli altri (ALL. 12): 1) Le lauree magistrali in Scienze Economico aziendali (LM-77); 2) Le lauree del vecchio ordinamento in Economia e Commercio. Orbene, come si evince dal certificato di laurea n. registro 2022246364/M1298_MC, rilasciato alla ricorrente dall' (già Istituto Controparte_5 Universitario Navale), il titolo di laurea in Economia Marittima e dei Trasporti, conseguito dalla in data 18.02.2014, è equiparato, ai sensi del D. I. del 9 luglio Parte_1 2009, alla classe (CLS-84/S) delle lauree specialistiche in Scienze Economico-Aziendali e alla classe LM-77 delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali (ALL.11). Alla luce della documentazione versata in atti, la ricorrente è, pertanto, munita di regolare titolo di accesso alle classi di concorso A045, A047, per cui ha presentato domanda di aggiornamento della graduatoria. Pertanto, deve ritenersi illegittima la esclusione della stessa da parte dell'Amministrazione, la quale ha ritenuto il titolo di accesso non valutabile perché, ai sensi del D.M. 231/97, sarebbero valutabili le sole lauree del vecchio ordinamento, conseguite entro l'anno 2000/2001, come da tabella A dell'Ordinamento delle classi di concorso. Tale assunto, eventualmente valido per le lauree del vecchio ordinamento, non è tuttavia, applicabile alla professoressa la quale, come si evince dal suddetto Parte_1 certificato di laurea versato in atti, è in possesso di un titolo di laurea da considerarsi del tutto “equiparata” alle lauree del nuovo ordinamento, ovvero alle lauree specialistiche in Scienze Economico Aziendali e alla classe LM-77 delle lauree magistrali in Scienze Economico-Aziendali, che risultano pienamente valide, ai fini dell'accesso alle GPS per le classi di concorso A045 e A047 e per la classe di concorso A046, ove in possesso anche di almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari. A riprova di ciò, vi è l'ulteriore elemento che la ricorrente, a far data dall'anno 2014, è stata sempre inserita all'interno delle graduatorie per le supplenze e, a far data dall'anno scolastico 2019/20, ha sempre lavorato alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, previo inserimento nelle graduatorie di riferimento. Inoltre, l'amministrazione scolastica ha già provveduto a confermare la validità dei titoli di accesso e del punteggio posseduti dalla ricorrente, previa emissione di decreto di convalida prot. n. 1288/ 07-01, emesso dall'Istituto Superiore Statale “Manlio Rossi Doria” di Marigliano in data 27.02.2019, che in qualità di c.d. scuola capofila, ai sensi del D.M 374 del 01.06.2017, era anche addetta alla “gestione” domanda ed al controllo dei titoli e del punteggio posseduti dagli aspiranti docenti (ALL. 12). La ricorrente risulta inserita nelle attuali GPS (2024/2026), tuttavia, in forza di altra laurea, nelle more conseguita, ed ha, pertanto, comunque, interesse ad essere inserita nelle
3 attuali GPS, in forza del titolo di cui in motivazione, con riconoscimento del relativo punteggio già maturato, anche per la classe di concorso A66 per la quale vi è stata la sola decurtazione del punteggio, che pertanto, deve essere rettificato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (scaglione indeterminabile).
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: accerta e dichiara la validità/efficacia della laurea in Economia Marittima e dei Trasporti conseguita da il 18.02.2014, presso l'Università degli studi di Napoli Parte_1
“Parthenope”, ai fini dell'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli, relativamente le classi di concorso A045 (Scienze economico-aziendali); A047 (Scienze matematiche applicate) e, per l'effetto, condanna le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di competenza, a porre in essere il reinserimento della ricorrente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Napoli, relativamente alle predette classi di concorso, con ripristino del punteggio originariamente posseduto anche per la classe di concorso A066; condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.809, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe Sabbatella.
Torre Annunziata, 24 luglio 2025 Il giudice dott.ssa Marianna Molinario
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