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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4210/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa FA NA Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa AR AM Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4210/2024, promossa con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024
DA
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._1
Coghinas al viale Sardegna n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mura del Foro di Sassari
presso il cui studio in Sassari via Bellieni n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._2
d'Agultu alla via Vittorio Emanuele n. 113 ma di fatto domiciliato in Santa Maria Coghinas al Viale
pagina 1 di 7 Sardegna n. 276, ed elettivamente domiciliato in Sassari in via Roma n° 107 presso lo studio dell'Avv.
UI AR, che lo rappresenta per procura in atti;
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024, e premesso di non Parte_1 Parte_2
essere uniti in matrimonio e di aver intrattenuto una relazione sentimentale fino al mese di ottobre
2021, nel corso della quale sono diventati genitori di nata il [...] e premesso di aver da Per_1
tempo concordato una organizzazione del diritto di visita ormai rodato, hanno chiesto una pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta del 27.10.2025, come di seguito riportate:
“a) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica Per_1
della stessa presso l'abitazione della madre, con ripartizione il più possibile paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore, che le parti in questo atto concordemente già
definiscono e ritengono esaustive. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il IGnor e la IGnora convenzionalmente stabiliscono Pt_2 Pt_1
che la bambina permarrà con prevalenza presso la madre, con ampio diritto di visita del padre e presso il padre eventualmente anche la notte, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 7 Più precisamente e salvo diverso esplicito ed eccezionale accordo, il IGnor e la IGnora Pt_2
, fin da ora stabiliscono che la bambina, che vive con la madre, debba stare con il padre due Pt_1
giorni infrasettimanali ogni settimana oltre a week end alternati come in appresso.
In ragione di ciò il padre potrà tenere la bambina con sé nei giorni di lunedì e mercoledì nella settimana in cui la bambina starà con lui anche nel settimana dal venerdì alla domenica e nei giorni di martedì e giovedì nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre.
In pendenza del periodo invernale o comunque del periodo scolastico nei giorni di cui sopra il padre andrà a prendere all'uscita di scuola e la riporterà a casa della madre dopo cena, quindi Per_1
intorno alle ore 21,00 circa. Nel periodo estivo e comunque non in pendenza del periodo scolastico
(quindi anche durante i giorni di vacanza dalla scuola, non diversamente regolati con il presente accordo) il padre andrà a prenderla a casa della madre all'orario concordato e comunque nel pomeriggio e la riporterà a casa della madre dopo cena all'orario concordato. Tale regolamentazione
è favorita, nel caso di specie, dalle condizioni logistiche atteso che entrambi i genitori hanno stabilito,
allo stato, la propria dimora presso il medesimo comune di Santa Maria Coghinas. La bambina trascorrerà il fine settimana alternativamente con il padre e con la madre con espressa reciproca autorizzazione al trasferimento presso l'abitazione dei nonni materni e l'abitazione delle zie paterne,
salvo diverso accordo in ragione di sopravvenute esigenze della bambina o dei genitori e previa intesa tra gli stessi.
Il criterio della alternanza verrà seguito anche durante le festività:
• sette giorni consecutivi durante le festività natalizie - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni – più
precisamente i sette giorni dovranno essere computati dal 23 al 30 dicembre di ogni anno e dal 31
dicembre al 6 gennaio di ogni anno (alternativamente Natale con la madre e Capodanno con il padre),
con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati;
• alternativamente “Pasqua” con il padre e “Pasquetta” con la madre;
pagina 3 di 7 • sette giorni consecutivi per due volte durante le vacanze estive della bambina - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo – da concordarsi anticipatamente, con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati. In questa ultima ipotesi, così come nelle altre, i signori e si Pt_2 Pt_1
impegnano a garantire colloqui telefonici con il bambino (chiamate o videochiamate) almeno una volta al giorno e comunque su richiesta del genitore assente in quel momento o del bambino.
• Per i “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i genitori rispetteranno il criterio dell'alternanza di cui sopra salvo, anche in ragione degli impegni professionali di ciascuno, diverso tempestivo e anticipato accordo.
• Quanto, infine, al giorno di compleanno di i genitori concordano di festeggiarlo insieme. In Per_1
caso di disaccordo si seguirà il regime dell'alternanza.
I genitori si impegnano reciprocamente e formalmente a comunicare con tempestività gli spostamenti,
le assenze scolastiche e ogni altra informazione relativa alla bambina (salute, problematiche di ogni natura, scuola etc.) e a rispettare e garantire orari consoni alle necessità correlate all'età e agli impegni scolastici.
e) Il IGnor si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2
mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di euro 350,00, che nei mesi da giugno luglio ed agosto fin da ora viene rideterminata in euro 400,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato Pt_1
alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 30 (trenta) di ogni mese solare. Pt_1
Le parti convengono altresì che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
pagina 4 di 7 f) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia e preventivamente concordate, Per_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus,
mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo,
corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. pagina 5 di 7 g) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2
fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I IGnori e si impegnano a fornire entro la data del 20 febbraio di ogni anno tutta la Pt_2 Pt_1
documentazione necessaria a inoltrare richiesta di erogazione degli assegni familiari/dichiarazioni
ISEE.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
l) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
m) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono,
dichiarano altresì di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro con riferimento al periodo antecedente alla sottoscrizione del presente atto”.
Hanno rappresentato che il mantenimento è stato così concordato in quanto la sig.ra risulta Pt_1
disoccupata ed in cerca di occupazione, mentre il IG. risulta titolare di partita IVA e svolge Pt_2
l'attività di agente di commercio e che ha preso un appartamento in locazione a Santa Maria Coghinas
per la somma di €. 400,00 mensili.
All'udienza del 28.10.2025 il Giudice ha emesso provvedimenti provvisori conformi alle condizioni concordate dalle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi della figlia minore, in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato, pertanto, che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né quelle economiche in contrasto pagina 6 di 7 con l'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda e delle condizioni congiunte.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
1) dispone in conformità delle condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 07.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
AR AM FA NA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa FA NA Presidente
dott.ssa Elisabetta Carta Giudice
dott.ssa AR AM Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 4210/2024, promossa con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024
DA
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._1
Coghinas al viale Sardegna n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Mura del Foro di Sassari
presso il cui studio in Sassari via Bellieni n. 5 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e nato a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]C.F._2
d'Agultu alla via Vittorio Emanuele n. 113 ma di fatto domiciliato in Santa Maria Coghinas al Viale
pagina 1 di 7 Sardegna n. 276, ed elettivamente domiciliato in Sassari in via Roma n° 107 presso lo studio dell'Avv.
UI AR, che lo rappresenta per procura in atti;
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21.12.2024, e premesso di non Parte_1 Parte_2
essere uniti in matrimonio e di aver intrattenuto una relazione sentimentale fino al mese di ottobre
2021, nel corso della quale sono diventati genitori di nata il [...] e premesso di aver da Per_1
tempo concordato una organizzazione del diritto di visita ormai rodato, hanno chiesto una pronuncia in ordine dell'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e confermate nelle note congiunte di trattazione scritta del 27.10.2025, come di seguito riportate:
“a) affido della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica Per_1
della stessa presso l'abitazione della madre, con ripartizione il più possibile paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e presso l'altro genitore, che le parti in questo atto concordemente già
definiscono e ritengono esaustive. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Il IGnor e la IGnora convenzionalmente stabiliscono Pt_2 Pt_1
che la bambina permarrà con prevalenza presso la madre, con ampio diritto di visita del padre e presso il padre eventualmente anche la notte, previo accordo con la madre.
pagina 2 di 7 Più precisamente e salvo diverso esplicito ed eccezionale accordo, il IGnor e la IGnora Pt_2
, fin da ora stabiliscono che la bambina, che vive con la madre, debba stare con il padre due Pt_1
giorni infrasettimanali ogni settimana oltre a week end alternati come in appresso.
In ragione di ciò il padre potrà tenere la bambina con sé nei giorni di lunedì e mercoledì nella settimana in cui la bambina starà con lui anche nel settimana dal venerdì alla domenica e nei giorni di martedì e giovedì nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week end con la madre.
In pendenza del periodo invernale o comunque del periodo scolastico nei giorni di cui sopra il padre andrà a prendere all'uscita di scuola e la riporterà a casa della madre dopo cena, quindi Per_1
intorno alle ore 21,00 circa. Nel periodo estivo e comunque non in pendenza del periodo scolastico
(quindi anche durante i giorni di vacanza dalla scuola, non diversamente regolati con il presente accordo) il padre andrà a prenderla a casa della madre all'orario concordato e comunque nel pomeriggio e la riporterà a casa della madre dopo cena all'orario concordato. Tale regolamentazione
è favorita, nel caso di specie, dalle condizioni logistiche atteso che entrambi i genitori hanno stabilito,
allo stato, la propria dimora presso il medesimo comune di Santa Maria Coghinas. La bambina trascorrerà il fine settimana alternativamente con il padre e con la madre con espressa reciproca autorizzazione al trasferimento presso l'abitazione dei nonni materni e l'abitazione delle zie paterne,
salvo diverso accordo in ragione di sopravvenute esigenze della bambina o dei genitori e previa intesa tra gli stessi.
Il criterio della alternanza verrà seguito anche durante le festività:
• sette giorni consecutivi durante le festività natalizie - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni – più
precisamente i sette giorni dovranno essere computati dal 23 al 30 dicembre di ogni anno e dal 31
dicembre al 6 gennaio di ogni anno (alternativamente Natale con la madre e Capodanno con il padre),
con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati;
• alternativamente “Pasqua” con il padre e “Pasquetta” con la madre;
pagina 3 di 7 • sette giorni consecutivi per due volte durante le vacanze estive della bambina - con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo – da concordarsi anticipatamente, con possibilità di spostamenti nella Regione, nella penisola e all'estero previamente concordati. In questa ultima ipotesi, così come nelle altre, i signori e si Pt_2 Pt_1
impegnano a garantire colloqui telefonici con il bambino (chiamate o videochiamate) almeno una volta al giorno e comunque su richiesta del genitore assente in quel momento o del bambino.
• Per i “ponti” o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico i genitori rispetteranno il criterio dell'alternanza di cui sopra salvo, anche in ragione degli impegni professionali di ciascuno, diverso tempestivo e anticipato accordo.
• Quanto, infine, al giorno di compleanno di i genitori concordano di festeggiarlo insieme. In Per_1
caso di disaccordo si seguirà il regime dell'alternanza.
I genitori si impegnano reciprocamente e formalmente a comunicare con tempestività gli spostamenti,
le assenze scolastiche e ogni altra informazione relativa alla bambina (salute, problematiche di ogni natura, scuola etc.) e a rispettare e garantire orari consoni alle necessità correlate all'età e agli impegni scolastici.
e) Il IGnor si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il Pt_2
mantenimento ordinario della figlia, la somma globale di euro 350,00, che nei mesi da giugno luglio ed agosto fin da ora viene rideterminata in euro 400,00 da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della IG.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato Pt_1
alla IG.ra stessa, entro e non oltre il giorno 30 (trenta) di ogni mese solare. Pt_1
Le parti convengono altresì che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra . Pt_1
pagina 4 di 7 f) Il IG. rimborserà, inoltre, alla IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese Pt_2 Pt_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia e preventivamente concordate, Per_1
dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus,
mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
- Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche,
farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche,
fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo,
corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car,
macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. pagina 5 di 7 g) Il IG. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse della figlia Pt_2
fintanto che la stessa continuerà a convivere con la madre e/o non sarà economicamente indipendente.
I IGnori e si impegnano a fornire entro la data del 20 febbraio di ogni anno tutta la Pt_2 Pt_1
documentazione necessaria a inoltrare richiesta di erogazione degli assegni familiari/dichiarazioni
ISEE.
h) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
l) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
m) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono,
dichiarano altresì di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro con riferimento al periodo antecedente alla sottoscrizione del presente atto”.
Hanno rappresentato che il mantenimento è stato così concordato in quanto la sig.ra risulta Pt_1
disoccupata ed in cerca di occupazione, mentre il IG. risulta titolare di partita IVA e svolge Pt_2
l'attività di agente di commercio e che ha preso un appartamento in locazione a Santa Maria Coghinas
per la somma di €. 400,00 mensili.
All'udienza del 28.10.2025 il Giudice ha emesso provvedimenti provvisori conformi alle condizioni concordate dalle parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale valutata la rispondenza delle condizioni agli interessi della figlia minore, in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato, pertanto, che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, né quelle economiche in contrasto pagina 6 di 7 con l'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda e delle condizioni congiunte.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
1) dispone in conformità delle condizioni concordate dalle parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari in data 07.11.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
AR AM FA NA
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