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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 17/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3867/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Parte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA
OPPONENTE contro
quale mandataria di , col patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. MARCO ROSSI
OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari-opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 979/2022 [RG: 3407/2022] qui impugnato, per i motivi indicati in espositiva, e quindi per inesistenza del credito e/o per difetto di legittimazione attiva, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in subordine ed in caso di superamento delle difese di cui alla domanda principale B) Ai soli fini del presente giudizio, e quindi senza efficacia di giudicato nei confronti della dante causa, accertare la nullità del contratto per usurarietà e quindi revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare l'importo dovuto, con concessione della rateizzazione ulteriore in 36 rate;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: 1) (…) Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice Controparte_2 nei confronti della sig.ra della somma di € 24.010,07 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22 dicembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
e la sua mandataria , proponendo tempestiva opposizione Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 3 al decreto n. 970/2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.010,07, oltre interessi e spese del procedimento.
Chiedeva la revoca del decreto, contestando il perfezionamento del contratto di finanziamento in cui avrebbe trovato fonte il credito azionato, eccependo che non era stata dimostrata dall'opposta l'erogazione del prestito e negando anche di aver mai effettuato alcun pagamento in favore della mutuante.
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva dell'opposta che non aveva dato prova adeguata dell'intervenuta cessione del credito in suo favore.
Rilevava infine come il tasso concordato nel finanziamento fosse usurario, siccome superiore di circa 9 punti rispetto al tasso soglia previsto per la categoria dei prestiti personali dati da intermediari non bancari, eccependo anche che il costo complessivo del prestito era pari al 27,76%, quindi ben superiore al TAEG e al TEG ivi indicato. Il prestito sarebbe stato quindi gratuito, non essendo dovuto alcun interesse.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione, richiamando la documentazione prodotta a corredo del ricorso introduttivo, comprovante la regolare stipulazione del mutuo, la sua erogazione e l'avvenuta cessione del credito in favore dell'esponente. Contestava le argomentazioni e difese dell'opponente, negando l'eccepita usurarietà del tasso d'interesse, erroneamente rilevata dalla controparte, e sottolineando la mancanza di specificità delle contestazioni della mutuataria, il cui inadempimento era del tutto pacifico. Concludeva per la conferma del provvedimento monitorio, come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 settembre 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e dev'essere accolta. L'opponente ha infatti specificamente contestato l'avvenuto perfezionamento del prestito, eccependo la mancata prova dell'intervenuta erogazione del finanziamento e sottolineando come difettasse la dimostrazione della “dazione del denaro”. Posto che la stipulazione del contratto fra la cedente originaria e la sig.ra è provata dalla produzione della relativa scrittura Parte_2 Pt_1 privata (doc. 3 monitorio), da aversi per legalmente riconosciuta non avendone l'opponente disconosciuto le sottoscrizioni, non ha saputo, tuttavia, dare dimostrazione Controparte_2 adeguata dell'avvenuta erogazione del prestito.
I documenti richiamati al riguardo dall'opposta (doc. 4 merito e doc. 8 monitorio) consistono infatti in meri conteggi, privi di alcuna sottoscrizione e nemmeno redatti su moduli intestati alla cessionaria o alla creditrice originaria , difettando totalmente la produzione di un estratto conto munito di Parte_2 certificazione di conformità alle scritture contabili, ex art. 50 del TUB, da cui avrebbe potuto trarsi CP prova sufficiente dell'avvenuto accredito della somma mutuata all'odierna opponente. si è infatti limitata ad allegare di aver canalizzato il prestito su un conto le cui coordinate bancarie erano state fornite dalla stessa mutuataria, ma non l'ha dimostrato.
Essendo il mutuo contratto reale, che si perfeziona attraverso la consegna o comunque la messa a disposizione del denaro in favore del mutuatario, nella specie difetta dunque la prova del titolo da cui pagina 2 di 3 deriva il credito azionato in monitorio, dovendo escludersi che l'opposta abbia assolto al relativo onere, interamente a suo carico.
Tale rilievo appare dirimente, risolvendosi nella mancata prova della stessa esistenza del credito, rimasta indimostrata.
Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto revocato e è tenuta alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2022 del 16 novembre 2022 e condanna l'opposta , e per Controparte_2 essa la sua mandataria , alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa
[...] come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 16 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Deiana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3867/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti MANUELA Parte_1 C.F._1
LADU e ANTONELLO PIANA
OPPONENTE contro
quale mandataria di , col patrocinio Controparte_1 Controparte_2 dell'avv. MARCO ROSSI
OPPOSTA
Oggetto: rapporti bancari-opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER L'OPPONENTE: “A) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
Revocare il decreto ingiuntivo n. 979/2022 [RG: 3407/2022] qui impugnato, per i motivi indicati in espositiva, e quindi per inesistenza del credito e/o per difetto di legittimazione attiva, con vittoria di spese, diritti ed onorari;
in subordine ed in caso di superamento delle difese di cui alla domanda principale B) Ai soli fini del presente giudizio, e quindi senza efficacia di giudicato nei confronti della dante causa, accertare la nullità del contratto per usurarietà e quindi revocare il decreto ingiuntivo e rideterminare l'importo dovuto, con concessione della rateizzazione ulteriore in 36 rate;
C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di essere antistatario”.
PER L'OPPOSTA: “In via preliminare: 1) (…) Nel merito: 3) Rigettare ogni domanda degli opponenti, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice Controparte_2 nei confronti della sig.ra della somma di € 24.010,07 (ovvero quella diversa somma Parte_1 maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda monitoria sino al saldo, con condanna al pagamento;
4) Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 22 dicembre 2022 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 [...]
e la sua mandataria , proponendo tempestiva opposizione Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 3 al decreto n. 970/2022 con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 24.010,07, oltre interessi e spese del procedimento.
Chiedeva la revoca del decreto, contestando il perfezionamento del contratto di finanziamento in cui avrebbe trovato fonte il credito azionato, eccependo che non era stata dimostrata dall'opposta l'erogazione del prestito e negando anche di aver mai effettuato alcun pagamento in favore della mutuante.
Eccepiva inoltre la carenza di legittimazione attiva dell'opposta che non aveva dato prova adeguata dell'intervenuta cessione del credito in suo favore.
Rilevava infine come il tasso concordato nel finanziamento fosse usurario, siccome superiore di circa 9 punti rispetto al tasso soglia previsto per la categoria dei prestiti personali dati da intermediari non bancari, eccependo anche che il costo complessivo del prestito era pari al 27,76%, quindi ben superiore al TAEG e al TEG ivi indicato. Il prestito sarebbe stato quindi gratuito, non essendo dovuto alcun interesse.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
Si costituiva l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione, richiamando la documentazione prodotta a corredo del ricorso introduttivo, comprovante la regolare stipulazione del mutuo, la sua erogazione e l'avvenuta cessione del credito in favore dell'esponente. Contestava le argomentazioni e difese dell'opponente, negando l'eccepita usurarietà del tasso d'interesse, erroneamente rilevata dalla controparte, e sottolineando la mancanza di specificità delle contestazioni della mutuataria, il cui inadempimento era del tutto pacifico. Concludeva per la conferma del provvedimento monitorio, come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 27 settembre 2025 sulle riferite conclusioni, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190,
c.p.c.
***
L'opposizione è fondata e dev'essere accolta. L'opponente ha infatti specificamente contestato l'avvenuto perfezionamento del prestito, eccependo la mancata prova dell'intervenuta erogazione del finanziamento e sottolineando come difettasse la dimostrazione della “dazione del denaro”. Posto che la stipulazione del contratto fra la cedente originaria e la sig.ra è provata dalla produzione della relativa scrittura Parte_2 Pt_1 privata (doc. 3 monitorio), da aversi per legalmente riconosciuta non avendone l'opponente disconosciuto le sottoscrizioni, non ha saputo, tuttavia, dare dimostrazione Controparte_2 adeguata dell'avvenuta erogazione del prestito.
I documenti richiamati al riguardo dall'opposta (doc. 4 merito e doc. 8 monitorio) consistono infatti in meri conteggi, privi di alcuna sottoscrizione e nemmeno redatti su moduli intestati alla cessionaria o alla creditrice originaria , difettando totalmente la produzione di un estratto conto munito di Parte_2 certificazione di conformità alle scritture contabili, ex art. 50 del TUB, da cui avrebbe potuto trarsi CP prova sufficiente dell'avvenuto accredito della somma mutuata all'odierna opponente. si è infatti limitata ad allegare di aver canalizzato il prestito su un conto le cui coordinate bancarie erano state fornite dalla stessa mutuataria, ma non l'ha dimostrato.
Essendo il mutuo contratto reale, che si perfeziona attraverso la consegna o comunque la messa a disposizione del denaro in favore del mutuatario, nella specie difetta dunque la prova del titolo da cui pagina 2 di 3 deriva il credito azionato in monitorio, dovendo escludersi che l'opposta abbia assolto al relativo onere, interamente a suo carico.
Tale rilievo appare dirimente, risolvendosi nella mancata prova della stessa esistenza del credito, rimasta indimostrata.
Il decreto ingiuntivo dev'essere pertanto revocato e è tenuta alla rifusione delle Controparte_2 spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore dell'opponente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 970/2022 del 16 novembre 2022 e condanna l'opposta , e per Controparte_2 essa la sua mandataria , alla rifusione in favore dell'opponente Controparte_1 Pt_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa
[...] come per legge, da distrarsi a favore del suo difensore dichiaratosi antistatario.
Sassari, 16 maggio 2025
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 3 di 3