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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/10/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 1238/2023 vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, via V. Umile n. 14, presso lo studio dell'avv. Eugenio Tribuzio, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTORE
e
P.VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Buonvicino (CS), C.da Puma n. 26, presso lo studio dell'avv. Maria Valente, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e
, c.f. elettivamente domiciliata in Controparte_2 C.F._2
Belvedere Marittimo (CS) via G. Fortunato n. 89/A, presso lo studio dell'avv.
IG CE, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e , c.f.: , elettivamente domiciliato in CP_3 C.F._3
Belvedere Marittimo (CS) via G. Fortunato n. 89/A, presso lo studio dell'avv. IG CE, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
e
P.VA , in persona del legale rappresentante pro- CP_4 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Belvedere Marittimo (CS), via G. Fortunato n.
89/A, presso lo studio dell'Avv. IG CE, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato posto in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'azione revocatoria esperita da parte attrice.
Con la presente azione giudiziaria, ha chiesto revocarsi l'atto di Parte_1 compravendita del 30.10.2020, a rogito notar , rep. n. 125086, racc. Persona_1
n. 37552, nonché l'atto di conferimento in società eseguito da e Controparte_2 [...]
nell'atto costitutivo di s.r.l. per Notar del 22.12.2020 rep. CP_3 Persona_1
125198 racc. 37642, con i quali, rispettivamente, la convenuta Controparte_1 avrebbe disposto del proprio patrimonio, trasferendo a e Controparte_2 CP_3 per la quota di ½ ciascuno n.83 unità immobiliari, i quali, successivamente avrebbero trasferito n. 67 unità immobiliari di quelle precedenti alla – recando un CP_4 pregiudizio alle ragioni creditorie, rendendo incerta, o quantomeno più difficoltosa la realizzazione coattiva del diritto di credito vantato.
Part A sostegno della domanda, ha dedotto di essere creditore della Parte_1
Va. di € 32.924,44 oltre interessi legali dalla domanda nonché di € 3.870,00 CP_1 oltre spese generali e accessori per spese di giudizio in forza di sentenza n.151/2021 emessa dal Tribunale di Paola. In data 24.11.2015 la Sa. Va. veniva fusa per CP_1 incorporazione nella la quale succedeva nella titolarità del Controparte_1 rapporto giuridico. È stata pignorata la somma di € 16.198,95 a seguito di procedura esecutiva mobiliare n. 194/2022 RGE. Ad oggi risulta essere ancora Parte_1 creditore nei confronti della della somma di € 27.957,00., in forza di atto CP_1 di precetto notificato in data 10.10.2023. Pertanto, ritiene che attraverso le azioni di cui sopra, il debitore si è spogliato di tutti i beni immobili, e le stesse sono state poste in essere per arrecare un danno al creditore, precisando che i trasferimenti sono avvenuti tra componenti della stessa famiglia, i quali erano a conoscenza della situazione debitoria della Chiedeva in particolare, la Controparte_1 declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. relativamente all'unità immobiliare
“abitazione di tipo economico sita in c.da Castromurro del Comune di Belvedere
Marittimo identificata nel catasto fabbricati al fg. 17, p.lla 2278, sub n7”.
Costituitisi in giudizio, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5 hanno chiesto il rigetto della domanda attorea, eccependo la mancanza CP_4 dei requisiti richiesti all'art. 2901 c.c., quali il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie con gli atti di disposizione patrimoniale di cui è chiesta la revoca, nonché gli elementi soggettivi della consapevolezza, in capo al debitore, del danno arrecato al creditore con gli atti di disposizione patrimoniali eseguiti e della fraudolenta collusione tra il debitore e il terzo al quale i beni sono stati alienati a titolo oneroso.
La domanda attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., l'esperibilità dell'azione revocatoria è subordinata all'esistenza di determinati requisiti: la sussistenza di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche qualora il credito derivante dal rapporto stesso non sia certo, liquido ed esigibile;
l'esistenza di un atto di disposizione in forza del quale il debitore realizza una modificazione della propria situazione patrimoniale;
il pregiudizio che deriva del compimento dell'atto di disposizione stesso, per il quale il patrimonio rischia di diventare insufficiente ovvero da rendere più difficile ed incerta la soddisfazione della pretesa creditoria (c.d. eventus damni); la conoscenza che l'atto crea un pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. scientia fraudis) e, qualora l'atto dovesse essere a titolo oneroso, è necessaria anche la medesima consapevolezza in capo al terzo acquirente (c.d. partecipatio fraudis).
Tali essendo, allora, i principi applicabili per la decisione dell'odierna controversia, si osserva quanto segue.
L'azione revocatoria è proponibile avverso gli atti con i quali il debitore abbia disposto del proprio patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie quand'anche il credito vantato non sia certo, né liquido né esigibile, o sia oggetto di contestazione, essendo all'uopo sufficiente che il credito risulti probabile anche se non ancora definitivamente accertato (v. Cass. n. 5619/2016).
Dalla documentazione probatoria depositata in atti, è possibile accertare l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti. Trattasi, invero, di credito litigioso [è noto che
“anche un credito eventuale e litigioso poteva essere posto a fondamento dell'azione revocatoria (Cass., sez. U, n. 9440/2004, cit.)” , Cass., sez. III, ord. n. 17476/2025] relativo al proc. R.G. 100576/2011 (opposizione al decreto ingiuntivo n.93/2011 proposta da , poi concluso con la citata sentenza n. 151/2021 del Parte_3
26.02.2021. Pertanto, il diritto di credito vantato da è stato quindi Parte_1 riconosciuto nella sentenza n. 151/2021, emessa dal Tribunale di Paola il 26.02.2021, Part Con la quale ha condannato la società Va. al pagamento in favore del della Pt_1 somma di € 32.924,44 oltre interessi dalla data della domanda e le spese legali pari ad
€ 3.870,00 oltre accessori. Debito poi succeduto nella titolarità di Controparte_1
in quanto la Sa. Va. veniva fusa per incorporazione nella prima.
[...] CP_1
Sufficiente, dunque, ad integrare l'elemento oggettivo dell'esistenza del rapporto obbligatorio richiesto dalla legge.
Parimenti integrato risulta l'ulteriore elemento oggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c. rappresentato dall'eventus damni, consistito in una rilevante compromissione della consistenza patrimoniale del debitore. Difatti, nel caso di specie, oggetto dell'atto di compravendita del 30.10.2020 sono 83 unità immobiliari (per un valore di 676.881,00 pagati per intero, 509.300,00 tramite compensazione di crediti vantati dagli acquirenti in qualità di soci e 167.581,00 mediante accollo di obbligazioni nei confronti degli aventi causa della società – v. contratto di compravendita allegato all'atto di citazione).
A riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che perché si configuri l'eventus damni è sufficiente, in base ad un giudizio prognostico, che l'atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore determini o aggravi il pericolo di danno consistente in una maggiore difficoltà o incertezza dell'eventuale esecuzione coattiva del credito (v. Cass. n. 24986/2020, Cass. n. 25854/2020). Conseguentemente l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale grava sul creditore, mentre è onere del debitore provare che il suo patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore (v. Cass. 16221/2019).
Inoltre, va ricordato che, la funzione dell'azione revocatoria è di ricostituire la garanzia generica che fornisce il patrimonio del debitore e non una garanzia specifica, per cui, per la configurabilità del pregiudizio creditorio è sufficiente la sussistenza di un pericolo di danno che derivi dall'atto di disposizione che comporti una modificazione della situazione patrimoniale, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito. In particolare, non è necessario per l'actio pauliana che l'atto dispositivo abbia reso totalmente impossibile la soddisfazione del credito ma che abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza. In particolare, il creditore subisce un pregiudizio sia quando il patrimonio debitorio diventi incapiente e sia nel caso di una modifica patrimoniale tale da compromettere la fruttuosità dell'azione anche solo costringendolo ad intraprendere delle procedure più dispendiose, aleatorie o lunghe. Ciò detto, non è richiesta la prova della totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma il solo compimento di un atto che renda più incerta e difficile la funzione di garanzia patrimoniale.
A tal fine, la giurisprudenza ha riconosciuto che "a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta al debitore dimostrare - in applicazione del principio di vicinanza della prova - l'assoluta capienza del suo patrimonio. Invero, non essendo richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del creditore, l'onere di provare la insussistenza dell'eventus damni incombe sul convenuto che la eccepisca" (v. Cass., n. 21808/2015, Cass. n. 15265/2006); "Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore"(v. Cass. civ. Sez. III, n. 5972/2005; Cass. Sez. II, n. 1902/2015); "l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'"eventus damni"; (v. Cass. Sez. III, Ord. n. 19207/2018).
L'onere probatorio del creditore si limita alla dimostrazione di una variazione della garanzia patrimoniale;
mentre è il debitore tenuto a provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà.
Nel caso di specie, non può dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni in quanto l'atto impugnato ha determinato una rilevante modificazione, sia quantitativa che qualitativa, del patrimonio del debitore, dal momento che ha comportato l'impossibilità di una esecuzione relativamente agli immobili, non più nella disponibilità del garante, e diminuendo la garanzia patrimoniale generica. La nella sua comparsa di costituzione ha dedotto di essere Controparte_1 titolare di ulteriori beni patrimoniali aggredibili, depositando in allegato una visura catastale, che dimostrerebbe l'assenza del presupposto oggettivo dell'azione in esame, ritenendo gli immobili ivi riportati sufficienti a soddisfare il credito. Invero, dalle visure non si evince che il patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare pienamente il credito. Peraltro, è noto che le visure catastali non costituiscono documenti di per sé idonei a dimostrare la proprietà di un bene, considerato che la prova della proprietà dei beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini (Cass. 11.11.1997 n. 11115; Cass. 04.03.2011 n. 5257, richiamate da Cass., sez. II, sentenza 25.10.2013 n. 24167). Pertanto, può considerarsi integrato l'elemento oggettivo dell'azione proposta.
In merito al profilo soggettivo, occorre distinguere tra anteriorità o posteriorità degli atti di disposizione patrimoniale compiuti dal debitore rispetto all'insorgenza del credito.
Nel caso di atto successivo al sorgere del credito, in assenza di idonea prova contraria del debitore, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza del debitore del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché per atti a titolo oneroso la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio. La prova può essere fornita tramite semplici presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (v. Cass.
16221/2019). Non è richiesto che il terzo acquisti dal debitore con l'intenzione di danneggiare il creditore, essendo sufficiente la consapevolezza in capo al terzo acquirente che, mediante l'atto di disposizione patrimoniale compiuto, il debitore sottragga la garanzia generica posta in favore al creditore (v. Cass. 10928/2020).
Nel caso de quo, oggetto dell'azione revocatoria sono due atti a titolo oneroso, un contratto di compravendita ed un conferimento all'atto costitutivo di società. Sul punto occorre precisare che il conferimento di beni va inteso quale atto traslativo a titolo oneroso, in quanto determina il trasferimento di beni dal patrimonio dei conferenti al patrimonio della società, soggetto terzo rispetto al socio.
L'onere di fornire la prova della scientia damni del debitore e, come nel caso che ci occupa, trattandosi atto a titolo oneroso, anche del terzo, grava su chi agisce in revocatoria che può fornirla anche a mezzo di presunzioni (v., da ultimo, Cass. n.
13265/2024).
Inoltre in tema di azione revocatoria ordinaria, quando il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione devono ritenersi in “re ipsa” mentre, per i subacquirenti, la prova della "scientia fraudis" si desume quale conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, da una molteplicità di fatti noti connessi tra loro, come nel caso in cui il primo acquirente, legato da vincolo familiare al venditore-debitore, a breve distanza abbia rivenduto tutti i beni acquistati (v. Cass Sez. 3, n. 18034/2013).
Orbene, le parti convenute sostengono che non sia provata la circostanza che parte debitrice fosse, al momento della stipulazione degli atti dispositivi, consapevole di ledere l'altrui garanzia patrimoniale, tenuto conto del fatto che sotto il profilo temporale risulta che parte attrice è creditrice in forza di sentenza emessa nella causa civile recante RG n. 100576/2011. Pertanto, se avesse avuto questa intenzione non avrebbe aspettato circa 9 anni per compiere gli atti di disposizione in questione.
Considerato che la ragione di credito vantata dall'attore era un credito litigioso di cui al proc. R.G. 100576/2011, poi concluso con la sentenza n. 151/2021 del 26.02.2021, è chiaro che alla data alla data dell'atto di compravendita del 30.10.2020, in ragione della pendenza del detto procedimento, la poteva prospettarsi Controparte_1 la sua eventuale situazione debitoria, e quindi, il pregiudizio che l'atto poteva arrecare alle ragioni creditorie.
E' noto, poi, che ai fini della prova della consapevolezza del terzo si possano considerare anche le presunzioni semplici, ivi compresa la presenza di un vincolo di parentela tra debitore e terzo, che renda inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza del debito in capo al disponente (v. Cass. n. 5359/2009).
Nella specie, l'amministratore della è , padre di Controparte_1 Persona_2
e , soci al 50 % della società debitrice. Questi ultimi risultano Controparte_2 CP_3 residenti nello stesso luogo ove è la sede sociale della società Controparte_1
(v. visura camerale e certificato di residenza di e ). Essi, Controparte_2 CP_3 acquirenti prima del contratto di compravendita, ossia del primo atto di disposizione del patrimonio, successivamente conferivano i predetti beni con atto di costituzione della di cui sono parimenti soci e di cui è amministratore CP_4 CP_3
(v. visura camerale). Pertanto, visto il vincolo parentale, la composizione sociale della e l'incarico di amministratore rivestito nella stessa da Controparte_1
, può ritenersi che la situazione debitoria fosse nota a Persona_2 Controparte_2 ed , figli dell'amministratore della oltre che soci della CP_3 Controparte_1 stessa società debitrice. In tema di azione revocatoria il vincolo di parentela tra debitore e terzo determina la presunzione semplice della prova della consapevolezza del terzo: il vincolo rende estremamente inverosimile che il terzo non sia a conoscenza del debito in capo al disponente (v. Cass. n. 5359/2009).
Pertanto, appare improbabile che e non fossero a CP_3 Controparte_2 conoscenza della situazione debitoria della e dunque anche del Controparte_1 pregiudizio al creditore conseguente agli atti sopra indicati.
Per tutti questi motivi, va accolta l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e, conseguentemente va dichiarato inefficace nei confronti del creditore l'atto di compravendita del 30.10.2020. Non può pronunciarsi l'inefficacia dell'atto di conferimento in società eseguito da e nell'atto Controparte_2 CP_3 costitutivo di s.r.l. per notar del 22.12.2020 rep. 125198 racc. 37642, Persona_1 in quanto trattasi di atto conseguente, e non di atto di disposizione del patrimonio da parte del debitore. Non opera il disposto dell'art. 2901, comma 4 c.c., trattandosi di diritti acquistati a titolo oneroso da terzi non in buona fede, essendo la CP_4 amministrata da , consapevole della situazione debitoria della CP_3 [...]
e del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. Controparte_1
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con riferimento alla fase di studio, introduttiva e decisionale, ridotti del 20%, in relazione allo scaglione di valore indeterminato (fino ad € 26.000,00), tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente prestata, della natura e del valore della controversia, e delle questioni, di fatto e di diritto, trattate. Le spese di lite sono, infine, distratte in favore del difensore dell'attore ai sensi dell'art. 93, comma 1 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, dichiara l'inefficacia nei confronti di dell'atto di compravendita per notar Parte_4 Persona_1 del 30.10.2020 rep. 125086 racc. 37552, stipulato tra in Persona_2 qualità di rappresentante legale della e Controparte_1 [...] e , avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in CP_2 CP_3
c.da Castromurro del Comune di Belvedere Marittimo, identificata nel catasto fabbricati al fg. 17, p.lla 2278, sub 7;
2. condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, , , e in persona del legale Controparte_2 CP_3 CP_4 rappresentante pro tempore, alla rifusione, in favore di , Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.288,00, di cui € 2.717,60 per compensi ed € 570,40 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge, somma da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Paola, 31.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)