CASS
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2025, n. 10987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10987 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: DE TE CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza in data 27/09/2024 del TRIBUNALE DI ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato ANDREA BUITONI che, in sostituzione per delega orale dell'Avvocata FRANCESCA PELLEGRINI, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. CO DE ET, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Roma, che ha parzialmente riformato il decreto in data 11/03/2024 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria in relazione al reato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10987 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2025 riciclaggio contestato al capo 12 e al reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi 21, 22, 23 e 24. In particolare, il tribunale ha ridotto il valore del sequestro in relazione ai capi 21 e 22 e ha confermato inte- gralmente il sequestro in relazione ai capi 12, 23 e 24. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 193 decreto legislativo n. 152 del 2006, 234 cod. proc. pen., 12 bis decreto legislativo n. 74 del 2000 in relazione agli artt. 322-ter cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.". Il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione nella parte in cui il tribunale ritiene che i formulari di identificazione dei rifiuti e le dichiarazioni dei destinatari siano documenti che non dimostrano l'effettività dei conferimenti e co- munque la reale provenienza dei rifiuti dal produttore, così assumendo acritica- mente la falsità di detta documentazione, senza spiegarne le ragioni. Aggiunge che il tribunale omette di confrontarsi con i dati offerti dagli iden- tificativi dei bonifici di pagamento disposti dalla AL in favore della DP, così non spiegando le ragioni per cui ha ritenuto che tali pagamenti fossero non fossero idonei a superare la presunta inesistenza dei conferimenti. L'omessa motivazione viene denunciata anche in relazione alle dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, pure destinatari dei rifiuti intermediati, la cui docu- mentazione era stata allegata alla memoria depositata in vista dell'udienza di trat- tazione davanti al tribunale. Rimarca come il formulario faccia fede delle circostanze nello stesso ripor- tate, con particolare riferimento al nome e all'indirizzo del produttore e detentore, all'origine, tipologia e quantità del rifiuto, all'impianto di destinazione, alla data e al percorso dell'istradamento, al nome e all'indirizzo del destinatario. Sulla valenza probatoria del formulario in tema di imposte dirette vengono richiamati i principi espressi dalla sezione tributaria della Corte di cassazione. Il ricorrente sostiene, altresì, che il provvedimento viola i criteri di legge fissati in punto di identificazione del profitto, non considerando che si verte in tema di IRES e non in ipotesi di c.d. frodi carosello, così violandosi l'art. 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000, avendo riguardo all'inerenza degli acquisiti all'attività della DP. Denuncia, ancora, l'omessa motivazione sulle doglianze esposte in relazione alle evidenze sul destino dei contanti prelevati dalle società fornitrici del materiale e, dunque, sul fumus dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Osserva che «l'ordinanza di fatto giunge ad ammettere che le operazioni sarebbero inesistenti dal punto di vista soggettivo, ma stante l'inerenza dei costi sostenuti dalla DP non sussiste profitto sequestrabile». 2 A ...P.I),- \.", 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.. In questo caso si assume che il tribunale ha illegittimamente integrato la motivazione del decreto del G.i.p., in relazione all'elemento soggettivo del reato. A tale proposito osserva che il tribunale ha il potere di integrare una moti- vazione carente, ma non una motivazione assolutamente mancante, come nel caso in esame. Denuncia anche il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure esposte in punto di insussistenza dell'elemento oggettivo del reato in capo a DE ET, atteso che la condotta dissimulatoria si sarebbe già perfezionata all'atto del trasferimento del denaro in relazione alla condotta di autoriciclaggio contestata a a AG, in relazione alla quale DE ET è estraneo. 1.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Velletri. Secondo il ricorrente la competenza territoriale era radicata presso il Tribu- nale di Latina, dove aveva la sede operativa la società Co.Fer.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni afferenti alla motiva- zione del provvedimento impugnato. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai capi 21, 22, 23 e 24 sul fatto così ricostruito: DE ET, nella qualità di legale rappresentante della DP Meta!, al fine di evadere le imposte sui redditi relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si avvaleva, nella compilazione delle poste passive delle dichiarazioni dei redditi, di fatture per operazioni ogget- tivamente inesistenti, emesse da una serie di società a tal fine compiacenti, con conseguente evasione dell'IRES per un ammontare complessivamente pari a 3,2 milioni di euro;
in relazione al capo 12, DE ET viene indicato quale destinatario di un bonifico proveniente da AG (titolare della Co.Fer., ossia una delle società emittenti le false fatturazioni) così concorrendo al riciclaggio di una somma com- plessiva pari a 239.000 euro. 1.2. Proprio la Co.Fer. è stata ritenuta dai giudici una sorta di società car- tiera, avendo emesso imponenti volumi di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla fornitura di materiale ferroso. In particolare, i giudici hanno escluso che la Co.Fer avesse operato acquisiti di rottami per dieci milioni di euro osser- vando che la società operava sostanzialmente in assenza di dipendenti, che acqui- stava il ferro da ditte individuali risultate prive di strutture e controllate dallo stesso AG, per come risultante dalle circostanze analiticamente esposte dalla pagina 2 alla pagina 6 dell'ordinanza impugnata. 3 Sulla base di tali (e altre) circostanze, il tribunale evinceva che la Co.Fer. non aveva mai acquistato il materiale apparentemente fornito dalla MATTIAER, dalla GIRAN, dalla LEPINER, dalla DO.ER e dalla RO.BE.MA ; che, conseguen- temente, la COER non aveva mai avuto la disponibilità di dieci milioni di euro di merce, così che essa non aveva potuto vendere tale quantitativo di rottami ferrosi alla DP Metal e al Gruppo Finzi. I giudici ritenevano, così, la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti in relazione ai capi 21, 22 e 23 e 24 (pur riducendo la misura del profitto). 1.3. In relazione al capo 12, il tribunale ha osservato che la Co.Fer., proprio attestando falsamente la sussistenza dei requisiti di legge in termini di fatturato, otteneva una serie di contributi non dovuti, destinati alle imprese per l'emergenza COVID, per un ammontare di 239 mila euro che -ricevuti in tre tranche- venivano dirottati su conti nella propria disponibilità e da qui -con false causali- a terzi fidu- ciari, tra i quali l'odierno indagato, che riceveva 15.000 euro con la causale resti- tuzione prestito personale, in realtà mai dimostrata. Proprio sulla mancata dimostrazione di un rapporto di debito/credito, il tri- bunale ha argomentato circa la consapevolezza della fittizietà dell'operazione e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio. 1.4. Va ulteriormente rilevato che quanto sopra è stato ritenuto dal tribu- nale dando risposta alle censure difensive e alle relative allegazioni documentali;
1.5. Il tribunale ha altresì trattato il tema della competenza territoriale e ha disatteso la relativa eccezione osservando che essa andava determinata in rela- zione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 decreto legislativo n. 74 del 2000 e, attesa l'identica gravità, in applicazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen., andava deter- minata avendo riguardo al luogo in cui era stato commesso il primo reato, indivi- duato nel luogo di emissione della prima fattura, ossia quella emessa dalla Co.Fer. in Anzio, in ragione della ritenuta fittizietà della sede legale di Roma. 2. Quanto esposto soddisfa appieno l'obbligo di motivazione richiesto in re- lazione a un provvedimento di sequestro. A tale proposito va ricordato che in sede di cautela reale, la misura ablatoria si giustifica con il requisito del fumus commissi delicti, in relazione al quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può guardare alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva si- tuazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure somma- riamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progres- sione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio an- ticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevo- lezza. In tal senso, è stato affermato che «in tema di misure cautelari reali, il 4 A- o sk-J, giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preven- tivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assur- gere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali» (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). Va inoltre ricordato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in pro- cedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei re- quisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a ren- dere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Fatte tali preliminari puntualizzazioni, si perviene all'inammissibilità dei ricorsi perché manifestamente infondati e perché propongono questioni non con- sentite in sede di legittimità. Dall'esame del contenuto del provvedimento impu- gnato emerge la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale i giudici avrebbero reso una motivazione apparente ovvero omessa, là dove, invece, risultano riscontrate ed esaminate tutte le questioni sollevate dalla difesa, sulla base di una motivazione che soddisfa l'obbligo richiesto in questa sede e che -in quanto tale- non può dirsi omessa. A tale riguardo va ricordato che l'obbligo di motivazione non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento sollevato. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di sof- fermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti ovvero evidenziato dalla difesa, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del deci- dere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. In tal senso occorre ribadire che non si configura il vizio di omessa motiva- zione, come tale censurabile come violazione di legge in sede di legittimità, quando il giudice non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione pro- spettata dalla difesa, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argo- mentativa del provvedimento impugnato (in tal senso cfr., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Con specifico riferimento alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, è stato precisato che «In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di 5 una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzial- mente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompa- tibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Il tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base di una pluralità di elementi, come sopra evidenziati, così che la censura di avere valorizzato taluni elementi a discapito di talaltri valorizzati dalla difesa e non menzionati dal tribunale risulta essere una doglianza di merito, risolvendosi in una rilettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di me- rito. 5. Con specifico riguardo alla censura secondo cui il tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato il decreto del G.i.p., bisogna ricordare che «in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.» (Sez. 3 , n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.I., Rv. 285747 - 01). Va precisato che tale principio va inteso nel senso che l'impossibilità per il tribunale del riesame di sostituirsi al giudice di primo grado va ritenuta soltanto nella ipotesi in cui la totale omissione motivazionale versi su un requisito essen- ziale richiesto all'ordinanza genetica, quale il fumus commissi delícti ovvero il pe- rículum in mora, ma non quando, come nel caso in esame, si ritenga mancante la motivazione su singoli aspetti tuttavia evincibili ovvero marginali rispetto al com- plessivo ordito motivazionale. Da ciò discende la manifesta infondatezza della censura difensiva, che non lamenta la totale assenza di motivazione in punto di fumus commissi delicti o di periculum in mora, sostenendosi soltanto una -eventuale- omessa motivazione in relazione al solo elemento psicologico, così mancando gli elementi necessari a con- figurare la nullità assoluta del provvedimento genetico, per come dianzi rappre- sentati, così che il tribunale ha legittimamente esplicitato un elemento in realtà già evincibile dagli elementi valorizzati dal g.i.p.. Va conclusivamente osservato, dunque, che le argomentazioni difensive, in realtà, non denunciano il vizio di violazione di legge, ma sono esclusivamente mi- rate a prospettare valutazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, in sede di impugnazione avverso un provvedimento pronunciato in materia cautelare reale. 6 ,AL_ D 1/4,..)I I„. 6. Tanto vale anche in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, che viene individuata dal ricorrente in base a una ricostruzione fattuale antagonista e alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, così sollecitando al giudice della legittima accertamenti di fatto che gli sono preclusi. 7. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 22/01/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale FULVIO BALDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'Avvocato ANDREA BUITONI che, in sostituzione per delega orale dell'Avvocata FRANCESCA PELLEGRINI, ha illustrato i motivi d'impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. CO DE ET, per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Roma, che ha parzialmente riformato il decreto in data 11/03/2024 del G.i.p. del Tribunale di Velletri, che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria in relazione al reato di 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10987 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 22/01/2025 riciclaggio contestato al capo 12 e al reato di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000, contestato ai capi 21, 22, 23 e 24. In particolare, il tribunale ha ridotto il valore del sequestro in relazione ai capi 21 e 22 e ha confermato inte- gralmente il sequestro in relazione ai capi 12, 23 e 24. Deduce: 1.1. "Violazione di legge in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen., 193 decreto legislativo n. 152 del 2006, 234 cod. proc. pen., 12 bis decreto legislativo n. 74 del 2000 in relazione agli artt. 322-ter cod. pen. e 321, comma 2, cod. proc. pen.". Il ricorrente denuncia l'apoditticità della motivazione nella parte in cui il tribunale ritiene che i formulari di identificazione dei rifiuti e le dichiarazioni dei destinatari siano documenti che non dimostrano l'effettività dei conferimenti e co- munque la reale provenienza dei rifiuti dal produttore, così assumendo acritica- mente la falsità di detta documentazione, senza spiegarne le ragioni. Aggiunge che il tribunale omette di confrontarsi con i dati offerti dagli iden- tificativi dei bonifici di pagamento disposti dalla AL in favore della DP, così non spiegando le ragioni per cui ha ritenuto che tali pagamenti fossero non fossero idonei a superare la presunta inesistenza dei conferimenti. L'omessa motivazione viene denunciata anche in relazione alle dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, pure destinatari dei rifiuti intermediati, la cui docu- mentazione era stata allegata alla memoria depositata in vista dell'udienza di trat- tazione davanti al tribunale. Rimarca come il formulario faccia fede delle circostanze nello stesso ripor- tate, con particolare riferimento al nome e all'indirizzo del produttore e detentore, all'origine, tipologia e quantità del rifiuto, all'impianto di destinazione, alla data e al percorso dell'istradamento, al nome e all'indirizzo del destinatario. Sulla valenza probatoria del formulario in tema di imposte dirette vengono richiamati i principi espressi dalla sezione tributaria della Corte di cassazione. Il ricorrente sostiene, altresì, che il provvedimento viola i criteri di legge fissati in punto di identificazione del profitto, non considerando che si verte in tema di IRES e non in ipotesi di c.d. frodi carosello, così violandosi l'art. 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000, avendo riguardo all'inerenza degli acquisiti all'attività della DP. Denuncia, ancora, l'omessa motivazione sulle doglianze esposte in relazione alle evidenze sul destino dei contanti prelevati dalle società fornitrici del materiale e, dunque, sul fumus dell'inesistenza oggettiva delle operazioni. Osserva che «l'ordinanza di fatto giunge ad ammettere che le operazioni sarebbero inesistenti dal punto di vista soggettivo, ma stante l'inerenza dei costi sostenuti dalla DP non sussiste profitto sequestrabile». 2 A ...P.I),- \.", 1.2. Violazione di legge in relazione all'art. 648-bis cod. pen., in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen.. In questo caso si assume che il tribunale ha illegittimamente integrato la motivazione del decreto del G.i.p., in relazione all'elemento soggettivo del reato. A tale proposito osserva che il tribunale ha il potere di integrare una moti- vazione carente, ma non una motivazione assolutamente mancante, come nel caso in esame. Denuncia anche il vizio di omessa motivazione in relazione alle censure esposte in punto di insussistenza dell'elemento oggettivo del reato in capo a DE ET, atteso che la condotta dissimulatoria si sarebbe già perfezionata all'atto del trasferimento del denaro in relazione alla condotta di autoriciclaggio contestata a a AG, in relazione alla quale DE ET è estraneo. 1.3. Violazione di legge in relazione alla ritenuta competenza territoriale del Tribunale di Velletri. Secondo il ricorrente la competenza territoriale era radicata presso il Tribu- nale di Latina, dove aveva la sede operativa la società Co.Fer.. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni afferenti alla motiva- zione del provvedimento impugnato. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti in relazione ai capi 21, 22, 23 e 24 sul fatto così ricostruito: DE ET, nella qualità di legale rappresentante della DP Meta!, al fine di evadere le imposte sui redditi relativamente agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, si avvaleva, nella compilazione delle poste passive delle dichiarazioni dei redditi, di fatture per operazioni ogget- tivamente inesistenti, emesse da una serie di società a tal fine compiacenti, con conseguente evasione dell'IRES per un ammontare complessivamente pari a 3,2 milioni di euro;
in relazione al capo 12, DE ET viene indicato quale destinatario di un bonifico proveniente da AG (titolare della Co.Fer., ossia una delle società emittenti le false fatturazioni) così concorrendo al riciclaggio di una somma com- plessiva pari a 239.000 euro. 1.2. Proprio la Co.Fer. è stata ritenuta dai giudici una sorta di società car- tiera, avendo emesso imponenti volumi di fatture per operazioni inesistenti, in relazione alla fornitura di materiale ferroso. In particolare, i giudici hanno escluso che la Co.Fer avesse operato acquisiti di rottami per dieci milioni di euro osser- vando che la società operava sostanzialmente in assenza di dipendenti, che acqui- stava il ferro da ditte individuali risultate prive di strutture e controllate dallo stesso AG, per come risultante dalle circostanze analiticamente esposte dalla pagina 2 alla pagina 6 dell'ordinanza impugnata. 3 Sulla base di tali (e altre) circostanze, il tribunale evinceva che la Co.Fer. non aveva mai acquistato il materiale apparentemente fornito dalla MATTIAER, dalla GIRAN, dalla LEPINER, dalla DO.ER e dalla RO.BE.MA ; che, conseguen- temente, la COER non aveva mai avuto la disponibilità di dieci milioni di euro di merce, così che essa non aveva potuto vendere tale quantitativo di rottami ferrosi alla DP Metal e al Gruppo Finzi. I giudici ritenevano, così, la sussistenza del requisito del fumus commissi delicti in relazione ai capi 21, 22 e 23 e 24 (pur riducendo la misura del profitto). 1.3. In relazione al capo 12, il tribunale ha osservato che la Co.Fer., proprio attestando falsamente la sussistenza dei requisiti di legge in termini di fatturato, otteneva una serie di contributi non dovuti, destinati alle imprese per l'emergenza COVID, per un ammontare di 239 mila euro che -ricevuti in tre tranche- venivano dirottati su conti nella propria disponibilità e da qui -con false causali- a terzi fidu- ciari, tra i quali l'odierno indagato, che riceveva 15.000 euro con la causale resti- tuzione prestito personale, in realtà mai dimostrata. Proprio sulla mancata dimostrazione di un rapporto di debito/credito, il tri- bunale ha argomentato circa la consapevolezza della fittizietà dell'operazione e sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio. 1.4. Va ulteriormente rilevato che quanto sopra è stato ritenuto dal tribu- nale dando risposta alle censure difensive e alle relative allegazioni documentali;
1.5. Il tribunale ha altresì trattato il tema della competenza territoriale e ha disatteso la relativa eccezione osservando che essa andava determinata in rela- zione ai reati di cui agli artt. 2 e 8 decreto legislativo n. 74 del 2000 e, attesa l'identica gravità, in applicazione degli artt. 8 e 16 cod. proc. pen., andava deter- minata avendo riguardo al luogo in cui era stato commesso il primo reato, indivi- duato nel luogo di emissione della prima fattura, ossia quella emessa dalla Co.Fer. in Anzio, in ragione della ritenuta fittizietà della sede legale di Roma. 2. Quanto esposto soddisfa appieno l'obbligo di motivazione richiesto in re- lazione a un provvedimento di sequestro. A tale proposito va ricordato che in sede di cautela reale, la misura ablatoria si giustifica con il requisito del fumus commissi delicti, in relazione al quale il giudice del riesame (o dell'appello cautelare) non può guardare alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva si- tuazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure somma- riamente, le ragioni che, allo stato degli atti e fatto salvo il regime della progres- sione processuale, rendono sostenibile o meno l'impostazione accusatoria, con la sottolineatura che al giudice cautelare non può essere demandato un giudizio an- ticipato sulla responsabilità e che, ai fini dell'integrazione del fumus, sono richiesti sufficienti indizi del reato (c.d. serietà degli indizi) e non gravi indizi di colpevo- lezza. In tal senso, è stato affermato che «in tema di misure cautelari reali, il 4 A- o sk-J, giudice, nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preven- tivo, non può limitarsi all'astratta verifica della sussumibilità del fatto in un'ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell'evento alla condotta dell'indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assur- gere alla persuasività richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali» (Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024, Balint, Rv. 286366 - 01). Va inoltre ricordato che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in pro- cedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argo- mentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei re- quisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a ren- dere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 3. Fatte tali preliminari puntualizzazioni, si perviene all'inammissibilità dei ricorsi perché manifestamente infondati e perché propongono questioni non con- sentite in sede di legittimità. Dall'esame del contenuto del provvedimento impu- gnato emerge la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo secondo il quale i giudici avrebbero reso una motivazione apparente ovvero omessa, là dove, invece, risultano riscontrate ed esaminate tutte le questioni sollevate dalla difesa, sulla base di una motivazione che soddisfa l'obbligo richiesto in questa sede e che -in quanto tale- non può dirsi omessa. A tale riguardo va ricordato che l'obbligo di motivazione non può essere inteso nel senso di esigere una risposta dettagliata a ciascun argomento sollevato. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di sof- fermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti ovvero evidenziato dalla difesa, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del deci- dere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. In tal senso occorre ribadire che non si configura il vizio di omessa motiva- zione, come tale censurabile come violazione di legge in sede di legittimità, quando il giudice non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione pro- spettata dalla difesa, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argo- mentativa del provvedimento impugnato (in tal senso cfr., Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 - 01). Con specifico riferimento alle impugnazioni avverso provvedimenti cautelari reali, è stato precisato che «In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di 5 una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzial- mente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompa- tibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata» (Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 - 01). Il tribunale, infatti, ha ritenuto la sussistenza del fumus commissi delicti sulla base di una pluralità di elementi, come sopra evidenziati, così che la censura di avere valorizzato taluni elementi a discapito di talaltri valorizzati dalla difesa e non menzionati dal tribunale risulta essere una doglianza di merito, risolvendosi in una rilettura delle emergenze procedimentali alternativa a quella dei giudici di me- rito. 5. Con specifico riguardo alla censura secondo cui il tribunale del riesame avrebbe illegittimamente integrato il decreto del G.i.p., bisogna ricordare che «in tema di impugnazioni cautelari reali, non è consentito al tribunale del riesame integrare la motivazione del decreto di sequestro preventivo a fini di confisca in punto di "periculum in mora", nel caso in cui essa sia del tutto mancante, in quanto tale carenza è causa di radicale nullità del provvedimento ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 309, comma 9, e 324, comma 7, cod. proc. pen.» (Sez. 3 , n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tex s.r.I., Rv. 285747 - 01). Va precisato che tale principio va inteso nel senso che l'impossibilità per il tribunale del riesame di sostituirsi al giudice di primo grado va ritenuta soltanto nella ipotesi in cui la totale omissione motivazionale versi su un requisito essen- ziale richiesto all'ordinanza genetica, quale il fumus commissi delícti ovvero il pe- rículum in mora, ma non quando, come nel caso in esame, si ritenga mancante la motivazione su singoli aspetti tuttavia evincibili ovvero marginali rispetto al com- plessivo ordito motivazionale. Da ciò discende la manifesta infondatezza della censura difensiva, che non lamenta la totale assenza di motivazione in punto di fumus commissi delicti o di periculum in mora, sostenendosi soltanto una -eventuale- omessa motivazione in relazione al solo elemento psicologico, così mancando gli elementi necessari a con- figurare la nullità assoluta del provvedimento genetico, per come dianzi rappre- sentati, così che il tribunale ha legittimamente esplicitato un elemento in realtà già evincibile dagli elementi valorizzati dal g.i.p.. Va conclusivamente osservato, dunque, che le argomentazioni difensive, in realtà, non denunciano il vizio di violazione di legge, ma sono esclusivamente mi- rate a prospettare valutazioni di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, in sede di impugnazione avverso un provvedimento pronunciato in materia cautelare reale. 6 ,AL_ D 1/4,..)I I„. 6. Tanto vale anche in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale, che viene individuata dal ricorrente in base a una ricostruzione fattuale antagonista e alternativa rispetto a quella dei giudici di merito, così sollecitando al giudice della legittima accertamenti di fatto che gli sono preclusi. 7. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 22/01/2025