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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 27/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2636/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. DR Di CO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2636/2016, promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Olbia, via Capo Testa n.31, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Cicoria;
-Attore- contro
, già (c.f. , in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmario Dettori;
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di veder accolte Parte_1 le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare per tutti i motivi svolti nella narrativa precede, l'esclusiva responsabilità dell , in persona del rappr. legale pro- Controparte_3 tempore, con sede in via Bazzoni Sircana n. 2 di Olbia, nella causazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt.
2236, 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, condannarla, a titolo di risarcimento dei danni tutti
1 subiti dall'attore sig. , al pagamento dell'importo totale di € 517.449,37, Parte_1 comprensivo del Danno biologico con personalizzazione e del Danno esistenziale, oltre il risarcimento del danno da compromissione della futura attitudine lavorativa, che il Giudice vorrà calcolare in via equitativa, e le spese sostenute e sostenende, oltre gli interessi legali e/o compensativi dal fatto all'emissione della sentenza (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ.
02.04.2001, Sez. III^ n° 4783, Cass. Civ. Sez.III^, n° 25571 dep.ta 30.11.2011; Corte di Appello di Milano, n° 3132/2010, dep.ta 16.11.2010; Trib. Milano, Sez. 5^, n° 14441/2011, dep.ta
29.11.2011), oltre le spese di CT e di CTP, (Cass. civ. Sez. VI, 11/01/2012, n. 179), ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare anche a seguito di CT (Cass.19.06.1995, n° 6927;
Cass.19.05.1999 n° 4852, Sez. III^), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI, subiti e subendi, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale vorra' individuare e, conseguentemente, liquidare (Cass.Civile, Sez. 3^, n° 6737/2011, dep.ta il
24.3.2011; Cass. Civile, Sez 3^, n° 1216/2014, dep.ta 22.1.2014).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre ad IVA, CPA e successive occorende come per legge.”
Parte attrice, a sostegno delle proprie richieste ha esposto:
-che in data 19.08.2009 è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera di Olbia per risolvere la patologia relativa al piede piatto bilaterale congenito di III grado;
-che in data 20.08.2009 si è sottoposto ad intervento chirurgico correttivo del calcagno stop bilaterale;
-che in pari data ha effettuato una RX post-operatorio di controllo, il quale ha evidenziato la presenza delle viti inserite durante l'intervento chirurgico;
-che in data 09.02.2010 si è sottoposto ad intervento chirurgico presso la Controparte_4 di Bologna al fine di rimuovere la vite sinistra;
[...]
-che in data 07.12.2012 si è sottoposto ad intervento chirurgico presso il Policlinico Sassarese
S.p.A. per rimuovere la vite destra;
-che, nonostante il generale miglioramento delle condizioni di salute, ha comunque accusato dei persistenti dolori fisici, nonché dei disagi legati alla vita quotidiana;
-che in data 17.03.2014 si è sottoposto a risonanza magnetica alla caviglia sinistra;
-che a seguito della vicenda sono stati interpellati i dottori (medico Persona_1 chirurgo), (psicologo e psicoterapeuta), ed il medico chirurgo , Persona_2 Persona_3
i quali hanno tutti confermato la responsabilità professionale della struttura sanitaria;
2 -che successivamente è stata richiesta la liquidazione dei danni subiti all'assicurazione dell'ente ospedaliero;
-che è stata esperita la procedura di mediazione prima di introdurre il presente giudizio, la quale però ha avuto esito negativo.
Si è costituita la convenuta , contestando Controparte_1 quanto affermato dall'attore e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari.”
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
La Suprema Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai del tutto consolidata, che la responsabilità della struttura sanitaria, privata o pubblica, si inserisce nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), che si perfeziona anche per fatti concludenti, laddove si abbia anche soltanto l'accettazione del malato presso la struttura (cfr. Cass. SSUU. 577/08 e Cass. N.
8826/2007).
Tale contratto ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, fra cui, ad esempio, prestare assistenza al malato e fornire vitto e alloggio in caso di ricovero.
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Occorre pertanto, vertendosi in materia contrattuale, che il danneggiato alleghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico, mentre grava sul sanitario provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione.
(Cass. 11488/04).
Incombe invece sul paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato
3 determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n.
26700/18).
Tanto premesso, l'attore ha dimostrato per tabulas l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria convenuta a mezzo del deposito delle cartelle cliniche ed ha altresì allegato gli errori dei sanitari nella gestione del paziente in occasione dell'intervento eseguito, con particolare riguardo alla mancanza di consenso informato, all'opportunità dell'intervento ed alla sua scorretta esecuzione.
Ne deriva che l'attore ha assolto all'onere di allegazione delle problematiche insorte e degli errori medici eventualmente commessi.
Dal canto suo, l'azienda convenuta non ha fornito la prova liberatoria sopra indicata.
Infatti, le risultanze dell'espletata c.t.u. medica collegiale, le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, sono fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare, sotto il profilo della scelta della tipologia di intervento, che “L'intervento eseguito nel 2009 mediante vite calcaneo-stop, sebbene possa rappresentare una tecnica utile nella correzione del piede piatto flessibile, deve essere riservato a casi selezionati con sintomatologia significativa e fallimento del trattamento conservativo. La scelta di trattare chirurgicamente un giovane di 17 anni, senza documentazione diagnostica e senza una sintomatologia evidente, risulta quindi discutibile e metodologicamente non adeguata. Inoltre, la letteratura ortopedica più aggiornata sottolinea l'importanza della personalizzazione dell'approccio terapeutico, con decisioni basate su criteri clinico-radiografici ben definiti, evitando trattamenti invasivi non strettamente necessari che possano comportare rischi e complicanze post - operatorie, come avvenuto nel caso in esame” (v. pag. 14 della consulenza)
(v. pag. 16 della consulenza), che “...l'analisi del caso evidenzia come una serie di scelte diagnostico-terapeutiche potenzialmente inadeguate – dalla mancata effettuazione di esami preliminari approfonditi, all'indicazione chirurgica in un soggetto asintomatico e giovane (17 anni), fino alla gestione post-operatoria e comunicazione dei rischi – abbiano contribuito a un esito clinico che ha determinato una significativa sofferenza e limitazione funzionale nel tempo…” , e che “…la scelta di quella tipologia d'intervento eseguita dagli specialisti in ortopedia di Olbia, appare del censurabile non avendo sortito alcun miglioramento rispetto allo status quo ante. Nel caso in oggetto gli specialisti della Divisione di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale di Olbia propendevano per una tecnica, quella di calcaneo stop tra le tante conosciute che non sortiva alcun risultato, ma determinava un aggravamento del preesistente status quo ante…” (v. pag. 25 della consulenza).
4 I consulenti hanno sottolineato infine che “Si ravvisa pertanto, un comportamento negligente nell'operato dei Curanti della che eseguirono l'intervento de Parte_2 quo, senza alcuna indicazione, con esiti incongrui dettati dell'errata esecuzione chirurgica. La stessa esecuzione dell'intervento chirurgico avveniva arbitrariamente senza alcuna forma di valido consenso da parte del paziente, con scelta della tecnica non indicata ed inidonea, con esecuzione della stessa erronea, che esitava inesorabilmente in una sindrome algo- disfunzionale a carico dei piedi bilateralmente” (v. pag. 26 della consulenza).
Il collegio peritale ha infine riconosciuto “…la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'atto medico e le complicanze conseguite, espressione di momenti etiologici, specificamente individuabili e direttamente correlabili ad inadeguata, ovvero erronea condotta dei Curanti succitati, non corrispondente alle effettive necessità terapeutiche” (v. pag. 26 della consulenza).
I consulenti hanno riferito poi che, in conseguenza dell'intervento, l'attore ha riportato un'invalidità permanente pari al 13%, con la precisazione che “…è da considerarsi, la concreta incidenza del quadro menomativo lamentato…sulla cenestesi lavorativa, ovvero in tutte quelle attività confacenti che andrà ad espletare in futuro, suscettibile di valutazione personalizzata del danno, con un eventuale incremento pecuniario del valore dei punti percentuali…”.
L'attore ha altresì riportato un'inabilità temporanea parziale al 70% di 60 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di 120 giorni.
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
E' opportuno premettere sul punto che, con quattro sentenze di identico contenuto (dalla n.
26972 alla n. 26975/2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel solco già tracciato dalle
“sentenze gemelle” n. 8827 e 8828/2003, è giunta ad un definitivo inquadramento costituzionalmente orientato dei principi inerenti la risarcibilità del danno non patrimoniale, riportando il sistema della responsabilità aquiliana “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. “si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Esso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio l' art. 185 c.p.) e nei casi in cui esso sia
“prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), i diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), i diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), con esclusione dei
5 pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
La figura di danno in parola, poi, “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”, con la conseguenza che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; e lo stesso vale con riferimento alla figura del c.d. danno esistenziale.
Nell'ambito del danno non patrimoniale così definito rientrano dunque certamente sia la c.d. sofferenza morale sia il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, secondo la definizione datane dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs.
209/2005) sia, ancora, le altre voci di danno derivanti da lesioni di interessi inviolabili costituzionalmente protetti via via individuate dalla giurisprudenza.
Dalla natura unitaria del danno non patrimoniale discende poi che la sofferenza morale è suscettibile di autonoma liquidazione solo qualora essa sia in sé considerata, il che accade, ad esempio, per il dolore intimo conseguente alla diffamazione, oppure per la “sofferenza psichica patita dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine”, ma non quando essa costituisca “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Cass. SS.UU. n.
26972 del 2008).
Qualora sussista un danno biologico, quindi, la congiunta attribuzione di questo e del danno morale comporterebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento, essendo al contrario dovere del giudice “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Allo stesso modo non possono essere autonomamente liquidati il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, in quanto già compresi nella nozione di danno biologico.
Anche “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa…si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (così Cass. n. 13726 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
6 Ciò non comporta tuttavia che quando concorra con altre voci di danno non patrimoniale (quali il danno biologico o quello da perdita del rapporto parentale), la sofferenza soggettiva non debba essere tenuta in considerazione, dal momento che il complessivo pregiudizio subito dalla persona deve essere ristorato integralmente ed unitariamente, sia pure evitando duplicazioni di poste risarcitorie (v. sul punto Cass. n. 13530 del 2009).
Del danno morale deve dunque tenersi conto nell'ambito della necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico (Cass. n. 4484 del 2010) e la sua liquidazione ben può avvenire, avuto riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del fatto “in proporzione al danno biologico riconosciuto” (Cass. n. 702 del 2010).
Può tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
Tanto premesso, si osserva che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore si articola nelle seguenti voci di danno: danno biologico;
2) danno esistenziale;
3) danno da perdita della capacità lavorativa;
4) danno patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche sopportate in conseguenza del fatto.
Mediante la proposizione delle domande di cui al punto 1) ed al punto 2), l'attore ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto.
Esso, in applicazione dell'accennato indirizzo adottato dalle Sezioni Unite, dovrà essere individuato, nel caso concreto, nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2024, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, considerato che l'attore aveva, alla data dell'intervento, l'età di 17 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo, come già visto, del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 45.854,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attore, per la ITP al 75% la somma di €. 5.175,00, per la ITP al 50% la somma di €. 3.450,00, e per la ITP al 25% la somma di €. 3.450,00.
Ciò considerato, all'importo risultante dalle tabelle deve essere applicato un fattore di personalizzazione del 20% in considerazione delle risultanze della c.t.u., da cui è emerso che
“L'anamnesi e i segni clinici…depongono per un'alterazione psicopatologica di natura
7 reattiva. La sussistenza di un fattore stressogeno/traumatico può avere cagionato le disfunzioni di apparato psichico, rilevate durante la visita eseguita sul Periziando. Il quadro clinico riscontato può essere inquadrato come una forma moderata di un Disturbo Depressivo
Persistente con SI (DSM-5) in compenso psico-farmacologico, esito di un Disturbo dell'Adattamento con SI e Umore Depresso - patito dal Periziando a seguito dell'intervento di chirurgia ortopedica subito in data 20.08.2009” (v. pag. 20 della consulenza), così raggiungendosi il complessivo importo di €. 69.514,80, liquidato ai valori attuali.
Quanto al lamentato danno patrimoniale, alla parte attrice spetta il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite nell'incidente per cui è causa, nella misura allegata e documentata di €. 2.371,52, come da c.t.u. depositata dal dott. in data Persona_4
17.1.2022 (v. pag. 13 dell'elaborato).
Quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa, va premesso che esso costituisce una forma di danno patrimoniale derivante da una contrazione del reddito che richiede, ai fini del suo accertamento, la prova specifica, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, della sua sussistenza, non potendo essere considerato danno in re ipsa, né fatto derivare meccanicamente dall'accertamento di una menomazione fisica.
Ciò determina che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità "il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte" (cfr. Cass. civ. 27.04.2010, n. 10074), e che "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (cfr. Cass. civ.,
12.02.2013, n. 3290), dimostrazione che "grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno" (cfr. Cass. civ., 14.12.2004, n. 23291).
Nel caso in esame va osservato che l'attore non ha fornito alcun elemento atto a provare “…la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene,
8 giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (così Cass. 2892 del 2024), cosicchè la domanda deve essere respinta.
Consegue a quanto esposto che all'attore è complessivamente dovuta, per le causali indicate in narrativa, la complessiva somma di €. 71.886,32.
Sulla predetta somma spettano all'attore, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del sinistro (15.10.2014) ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attore, infine, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_1 parte attrice, della somma di €. 71.886,32, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
respinge per il resto la domanda di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.214,00 per spese ed in €. 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre alle spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 27.11.2025
Il giudice
DR Di CO
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TEMPIO PAUSANIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. DR Di CO, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2636/2016, promossa da
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato in Olbia, via Capo Testa n.31, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessio Cicoria;
-Attore- contro
, già (c.f. , in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianmario Dettori;
-Convenuta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha chiesto di veder accolte Parte_1 le seguenti conclusioni:
“In via principale e nel merito
Accertare e dichiarare per tutti i motivi svolti nella narrativa precede, l'esclusiva responsabilità dell , in persona del rappr. legale pro- Controparte_3 tempore, con sede in via Bazzoni Sircana n. 2 di Olbia, nella causazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1176 e 1218 c.c., in relazione agli artt.
2236, 2043 e 2049 c.c. e, per l'effetto, condannarla, a titolo di risarcimento dei danni tutti
1 subiti dall'attore sig. , al pagamento dell'importo totale di € 517.449,37, Parte_1 comprensivo del Danno biologico con personalizzazione e del Danno esistenziale, oltre il risarcimento del danno da compromissione della futura attitudine lavorativa, che il Giudice vorrà calcolare in via equitativa, e le spese sostenute e sostenende, oltre gli interessi legali e/o compensativi dal fatto all'emissione della sentenza (Cass, Sez. Un. 1995/1712; Cass. Civ.
02.04.2001, Sez. III^ n° 4783, Cass. Civ. Sez.III^, n° 25571 dep.ta 30.11.2011; Corte di Appello di Milano, n° 3132/2010, dep.ta 16.11.2010; Trib. Milano, Sez. 5^, n° 14441/2011, dep.ta
29.11.2011), oltre le spese di CT e di CTP, (Cass. civ. Sez. VI, 11/01/2012, n. 179), ovvero al pagamento di una somma maggiore o minore che questo On.le Tribunale vorrà accertare e, conseguentemente, liquidare anche a seguito di CT (Cass.19.06.1995, n° 6927;
Cass.19.05.1999 n° 4852, Sez. III^), nonché al risarcimento di TUTTI I DANNI, subiti e subendi, anche di quelli qui non espressamente indicati, che l'On.le Tribunale vorra' individuare e, conseguentemente, liquidare (Cass.Civile, Sez. 3^, n° 6737/2011, dep.ta il
24.3.2011; Cass. Civile, Sez 3^, n° 1216/2014, dep.ta 22.1.2014).
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre ad IVA, CPA e successive occorende come per legge.”
Parte attrice, a sostegno delle proprie richieste ha esposto:
-che in data 19.08.2009 è stato ricoverato presso la struttura ospedaliera di Olbia per risolvere la patologia relativa al piede piatto bilaterale congenito di III grado;
-che in data 20.08.2009 si è sottoposto ad intervento chirurgico correttivo del calcagno stop bilaterale;
-che in pari data ha effettuato una RX post-operatorio di controllo, il quale ha evidenziato la presenza delle viti inserite durante l'intervento chirurgico;
-che in data 09.02.2010 si è sottoposto ad intervento chirurgico presso la Controparte_4 di Bologna al fine di rimuovere la vite sinistra;
[...]
-che in data 07.12.2012 si è sottoposto ad intervento chirurgico presso il Policlinico Sassarese
S.p.A. per rimuovere la vite destra;
-che, nonostante il generale miglioramento delle condizioni di salute, ha comunque accusato dei persistenti dolori fisici, nonché dei disagi legati alla vita quotidiana;
-che in data 17.03.2014 si è sottoposto a risonanza magnetica alla caviglia sinistra;
-che a seguito della vicenda sono stati interpellati i dottori (medico Persona_1 chirurgo), (psicologo e psicoterapeuta), ed il medico chirurgo , Persona_2 Persona_3
i quali hanno tutti confermato la responsabilità professionale della struttura sanitaria;
2 -che successivamente è stata richiesta la liquidazione dei danni subiti all'assicurazione dell'ente ospedaliero;
-che è stata esperita la procedura di mediazione prima di introdurre il presente giudizio, la quale però ha avuto esito negativo.
Si è costituita la convenuta , contestando Controparte_1 quanto affermato dall'attore e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) rigettare la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto mandare assolta la convenuta da ogni avversa pretesa;
2) con vittoria di spese diritti ed onorari.”
La causa, istruita con produzioni documentali e c.t.u., veniva trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
La Suprema Corte ha affermato, con giurisprudenza ormai del tutto consolidata, che la responsabilità della struttura sanitaria, privata o pubblica, si inserisce nell'ambito contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), che si perfeziona anche per fatti concludenti, laddove si abbia anche soltanto l'accettazione del malato presso la struttura (cfr. Cass. SSUU. 577/08 e Cass. N.
8826/2007).
Tale contratto ha ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie, fra cui, ad esempio, prestare assistenza al malato e fornire vitto e alloggio in caso di ricovero.
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Occorre pertanto, vertendosi in materia contrattuale, che il danneggiato alleghi l'inadempimento o l'inesatto adempimento del medico, mentre grava sul sanitario provare il proprio esatto adempimento e dunque la mancanza di colpa nell'esercizio della prestazione.
(Cass. 11488/04).
Incombe invece sul paziente l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato
3 determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. n.
26700/18).
Tanto premesso, l'attore ha dimostrato per tabulas l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria convenuta a mezzo del deposito delle cartelle cliniche ed ha altresì allegato gli errori dei sanitari nella gestione del paziente in occasione dell'intervento eseguito, con particolare riguardo alla mancanza di consenso informato, all'opportunità dell'intervento ed alla sua scorretta esecuzione.
Ne deriva che l'attore ha assolto all'onere di allegazione delle problematiche insorte e degli errori medici eventualmente commessi.
Dal canto suo, l'azienda convenuta non ha fornito la prova liberatoria sopra indicata.
Infatti, le risultanze dell'espletata c.t.u. medica collegiale, le cui conclusioni, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici, sono fatte proprie dal Tribunale, hanno consentito di accertare, sotto il profilo della scelta della tipologia di intervento, che “L'intervento eseguito nel 2009 mediante vite calcaneo-stop, sebbene possa rappresentare una tecnica utile nella correzione del piede piatto flessibile, deve essere riservato a casi selezionati con sintomatologia significativa e fallimento del trattamento conservativo. La scelta di trattare chirurgicamente un giovane di 17 anni, senza documentazione diagnostica e senza una sintomatologia evidente, risulta quindi discutibile e metodologicamente non adeguata. Inoltre, la letteratura ortopedica più aggiornata sottolinea l'importanza della personalizzazione dell'approccio terapeutico, con decisioni basate su criteri clinico-radiografici ben definiti, evitando trattamenti invasivi non strettamente necessari che possano comportare rischi e complicanze post - operatorie, come avvenuto nel caso in esame” (v. pag. 14 della consulenza)
(v. pag. 16 della consulenza), che “...l'analisi del caso evidenzia come una serie di scelte diagnostico-terapeutiche potenzialmente inadeguate – dalla mancata effettuazione di esami preliminari approfonditi, all'indicazione chirurgica in un soggetto asintomatico e giovane (17 anni), fino alla gestione post-operatoria e comunicazione dei rischi – abbiano contribuito a un esito clinico che ha determinato una significativa sofferenza e limitazione funzionale nel tempo…” , e che “…la scelta di quella tipologia d'intervento eseguita dagli specialisti in ortopedia di Olbia, appare del censurabile non avendo sortito alcun miglioramento rispetto allo status quo ante. Nel caso in oggetto gli specialisti della Divisione di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale di Olbia propendevano per una tecnica, quella di calcaneo stop tra le tante conosciute che non sortiva alcun risultato, ma determinava un aggravamento del preesistente status quo ante…” (v. pag. 25 della consulenza).
4 I consulenti hanno sottolineato infine che “Si ravvisa pertanto, un comportamento negligente nell'operato dei Curanti della che eseguirono l'intervento de Parte_2 quo, senza alcuna indicazione, con esiti incongrui dettati dell'errata esecuzione chirurgica. La stessa esecuzione dell'intervento chirurgico avveniva arbitrariamente senza alcuna forma di valido consenso da parte del paziente, con scelta della tecnica non indicata ed inidonea, con esecuzione della stessa erronea, che esitava inesorabilmente in una sindrome algo- disfunzionale a carico dei piedi bilateralmente” (v. pag. 26 della consulenza).
Il collegio peritale ha infine riconosciuto “…la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'atto medico e le complicanze conseguite, espressione di momenti etiologici, specificamente individuabili e direttamente correlabili ad inadeguata, ovvero erronea condotta dei Curanti succitati, non corrispondente alle effettive necessità terapeutiche” (v. pag. 26 della consulenza).
I consulenti hanno riferito poi che, in conseguenza dell'intervento, l'attore ha riportato un'invalidità permanente pari al 13%, con la precisazione che “…è da considerarsi, la concreta incidenza del quadro menomativo lamentato…sulla cenestesi lavorativa, ovvero in tutte quelle attività confacenti che andrà ad espletare in futuro, suscettibile di valutazione personalizzata del danno, con un eventuale incremento pecuniario del valore dei punti percentuali…”.
L'attore ha altresì riportato un'inabilità temporanea parziale al 70% di 60 giorni, un'inabilità temporanea parziale al 50% di 60 giorni, ed un'inabilità temporanea parziale al 25% di 120 giorni.
Ciò posto, occorre passare all'esame della domanda sotto il profilo del quantum debeatur.
E' opportuno premettere sul punto che, con quattro sentenze di identico contenuto (dalla n.
26972 alla n. 26975/2008) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nel solco già tracciato dalle
“sentenze gemelle” n. 8827 e 8828/2003, è giunta ad un definitivo inquadramento costituzionalmente orientato dei principi inerenti la risarcibilità del danno non patrimoniale, riportando il sistema della responsabilità aquiliana “nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale”.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059
c.c. “si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”.
Esso, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., è risarcibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge (ad esempio l' art. 185 c.p.) e nei casi in cui esso sia
“prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione”, quali il diritto alla salute (art. 32 Cost.), i diritti della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), i diritti alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza (artt. 2 e 3 Cost.), con esclusione dei
5 pregiudizi “consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale” (Cass. SS.UU. n. 26972 del 2008).
La figura di danno in parola, poi, “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie”, con la conseguenza che “il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno”; e lo stesso vale con riferimento alla figura del c.d. danno esistenziale.
Nell'ambito del danno non patrimoniale così definito rientrano dunque certamente sia la c.d. sofferenza morale sia il danno biologico (ovvero la lesione dell'integrità psico-fisica della persona che incide negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, secondo la definizione datane dagli artt. 138 e 139 del D. Lgs.
209/2005) sia, ancora, le altre voci di danno derivanti da lesioni di interessi inviolabili costituzionalmente protetti via via individuate dalla giurisprudenza.
Dalla natura unitaria del danno non patrimoniale discende poi che la sofferenza morale è suscettibile di autonoma liquidazione solo qualora essa sia in sé considerata, il che accade, ad esempio, per il dolore intimo conseguente alla diffamazione, oppure per la “sofferenza psichica patita dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine”, ma non quando essa costituisca “componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale” (Cass. SS.UU. n.
26972 del 2008).
Qualora sussista un danno biologico, quindi, la congiunta attribuzione di questo e del danno morale comporterebbe una inammissibile duplicazione di risarcimento, essendo al contrario dovere del giudice “procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso”.
Allo stesso modo non possono essere autonomamente liquidati il danno estetico, il danno alla vita di relazione, il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, in quanto già compresi nella nozione di danno biologico.
Anche “il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa…si risolve in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute” (così Cass. n. 13726 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
6 Ciò non comporta tuttavia che quando concorra con altre voci di danno non patrimoniale (quali il danno biologico o quello da perdita del rapporto parentale), la sofferenza soggettiva non debba essere tenuta in considerazione, dal momento che il complessivo pregiudizio subito dalla persona deve essere ristorato integralmente ed unitariamente, sia pure evitando duplicazioni di poste risarcitorie (v. sul punto Cass. n. 13530 del 2009).
Del danno morale deve dunque tenersi conto nell'ambito della necessaria personalizzazione della liquidazione del danno biologico (Cass. n. 4484 del 2010) e la sua liquidazione ben può avvenire, avuto riguardo alle condizioni soggettive del danneggiato ed alla gravità del fatto “in proporzione al danno biologico riconosciuto” (Cass. n. 702 del 2010).
Può tenersi conto, ai fini della quantificazione del danno, delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano ed usualmente applicate da questo Tribunale.
Tanto premesso, si osserva che la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore si articola nelle seguenti voci di danno: danno biologico;
2) danno esistenziale;
3) danno da perdita della capacità lavorativa;
4) danno patrimoniale, sotto il profilo delle spese mediche sopportate in conseguenza del fatto.
Mediante la proposizione delle domande di cui al punto 1) ed al punto 2), l'attore ha evidentemente inteso ottenere il ristoro dell'intero danno non patrimoniale subito in conseguenza del fatto.
Esso, in applicazione dell'accennato indirizzo adottato dalle Sezioni Unite, dovrà essere individuato, nel caso concreto, nel pregiudizio derivante dalla lesione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 della Costituzione.
Per giungere alla valutazione unitaria e all'integrale ristoro del danno non patrimoniale alla persona, le tabelle attualmente in uso, aggiornate al 2024, individuano il punto base avendo riguardo tanto alla lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale, sia al danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” o “sofferenza soggettiva” (il danno morale).
Nel caso in esame, considerato che l'attore aveva, alla data dell'intervento, l'età di 17 anni, il danno per invalidità permanente, comprensivo, come già visto, del danno morale, può essere liquidato in complessivi €. 45.854,00; utilizzando il criterio di liquidazione di €. 115,00 al giorno, spetta poi all'attore, per la ITP al 75% la somma di €. 5.175,00, per la ITP al 50% la somma di €. 3.450,00, e per la ITP al 25% la somma di €. 3.450,00.
Ciò considerato, all'importo risultante dalle tabelle deve essere applicato un fattore di personalizzazione del 20% in considerazione delle risultanze della c.t.u., da cui è emerso che
“L'anamnesi e i segni clinici…depongono per un'alterazione psicopatologica di natura
7 reattiva. La sussistenza di un fattore stressogeno/traumatico può avere cagionato le disfunzioni di apparato psichico, rilevate durante la visita eseguita sul Periziando. Il quadro clinico riscontato può essere inquadrato come una forma moderata di un Disturbo Depressivo
Persistente con SI (DSM-5) in compenso psico-farmacologico, esito di un Disturbo dell'Adattamento con SI e Umore Depresso - patito dal Periziando a seguito dell'intervento di chirurgia ortopedica subito in data 20.08.2009” (v. pag. 20 della consulenza), così raggiungendosi il complessivo importo di €. 69.514,80, liquidato ai valori attuali.
Quanto al lamentato danno patrimoniale, alla parte attrice spetta il rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili alle lesioni subite nell'incidente per cui è causa, nella misura allegata e documentata di €. 2.371,52, come da c.t.u. depositata dal dott. in data Persona_4
17.1.2022 (v. pag. 13 dell'elaborato).
Quanto al danno da riduzione della capacità lavorativa, va premesso che esso costituisce una forma di danno patrimoniale derivante da una contrazione del reddito che richiede, ai fini del suo accertamento, la prova specifica, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, della sua sussistenza, non potendo essere considerato danno in re ipsa, né fatto derivare meccanicamente dall'accertamento di una menomazione fisica.
Ciò determina che, come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità "il danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse un'attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza, di persistenza, dopo l'infortunio, di una capacità generica, di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte" (cfr. Cass. civ. 27.04.2010, n. 10074), e che "l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece, ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico" (cfr. Cass. civ.,
12.02.2013, n. 3290), dimostrazione che "grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno" (cfr. Cass. civ., 14.12.2004, n. 23291).
Nel caso in esame va osservato che l'attore non ha fornito alcun elemento atto a provare “…la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene,
8 giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale” (così Cass. 2892 del 2024), cosicchè la domanda deve essere respinta.
Consegue a quanto esposto che all'attore è complessivamente dovuta, per le causali indicate in narrativa, la complessiva somma di €. 71.886,32.
Sulla predetta somma spettano all'attore, a titolo di maggior danno per la ritardata corresponsione (v. sul punto Cass. SS. UU. n. 1712 del 1995), gli interessi legali dalla data del sinistro (15.10.2014) ad oggi che, al fine di evitare il cumulo tra interessi e rivalutazione, vanno calcolati sulla somma liquidata a titolo di risarcimento, devalutata all'epoca del sinistro e rivalutata anno per anno sino ad oggi.
Spettano all'attore, infine, gli interessi legali dalla data della pronuncia della presente sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
si pongono definitivamente a carico della parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
condanna l' al pagamento, in favore della Controparte_1 parte attrice, della somma di €. 71.886,32, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi, da calcolarsi con le modalità di cui in motivazione, ed agli interessi legali dalla pronuncia della presente sentenza al saldo;
respinge per il resto la domanda di parte attrice;
condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese di lite, che si liquidano in €. 1.214,00 per spese ed in €. 7.500,00 per compensi, oltre accessori di legge, oltre alle spese di c.t.u. come liquidate separatamente.
Tempio Pausania, 27.11.2025
Il giudice
DR Di CO
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