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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 12/02/2026, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2139/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11561/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220107132416000 BOLLO 2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249118213928 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1524/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.04.2025 è stata notificata alla ricorrente Ricorrente_1 ingiunzione di pagamento in forza della quale è stato intimato alla medesima di pagare la somma di Euro 745,92 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n.
097 2022 0107132416 000 presuntivamente notificata il 20.01.2023 riferita al mancato pagamento della tassa automobilistica, annualità 2020.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, a conferma della pretesa dovuta nei termini più oltre illustrati, nonché a ferma contestazione delle deduzioni, eccezioni e domande tutte, svolte dalla parte ricorrente in seno al ricorso volto all'impugnativa della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
09720249118213928000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n.
09720220107132416000, recante la iscrizione a ruolo da parte dell'Ente creditore Regione Lazio eccepiva il ne bis in idem. Infatti la ricorrente aveva già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720220107132416000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
(sezione 7 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma) in atti. Il giudizio così incardinato (RG. N. 6969/2023) si è concluso in data 15/07/2024 con il deposito del provvedimento decisorio. (cfr. Sentenza CGT I ROMA N. 9526-2024). Si eccepiva pertanto che questa Corte non poteva pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere e nei confronti delle stesse parti, quindi per l'atto impugnato come sopra meglio specificato, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto questa Corte si è già pronunciata sulla questione. Infatti la parte ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720220107132416000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sezione 7 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma) che si produce in atti. Oltretutto, il giudizio così incardinato (RG. N. 6969/2023) si è concluso in data 15/07/2024 con il deposito della sentenza (cfr. Sentenza CGT I ROMA N. 9526-2024). Stante
l'eccezione del ne bis in idem questa Corte non può pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere e nei confronti delle stesse parti.
Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in euro
200,00 complessive.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR NI
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MELONI MARINA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11561/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220107132416000 BOLLO 2020 contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2 elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249118213928 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1524/2026 depositato il 11/02/2026
Richieste delle parti:come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 07.04.2025 è stata notificata alla ricorrente Ricorrente_1 ingiunzione di pagamento in forza della quale è stato intimato alla medesima di pagare la somma di Euro 745,92 oltre accessori in riferimento alla cartella di pagamento n.
097 2022 0107132416 000 presuntivamente notificata il 20.01.2023 riferita al mancato pagamento della tassa automobilistica, annualità 2020.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, a conferma della pretesa dovuta nei termini più oltre illustrati, nonché a ferma contestazione delle deduzioni, eccezioni e domande tutte, svolte dalla parte ricorrente in seno al ricorso volto all'impugnativa della INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N.
09720249118213928000 relativamente alla sottesa cartella di pagamento n.
09720220107132416000, recante la iscrizione a ruolo da parte dell'Ente creditore Regione Lazio eccepiva il ne bis in idem. Infatti la ricorrente aveva già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720220107132416000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
(sezione 7 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma) in atti. Il giudizio così incardinato (RG. N. 6969/2023) si è concluso in data 15/07/2024 con il deposito del provvedimento decisorio. (cfr. Sentenza CGT I ROMA N. 9526-2024). Si eccepiva pertanto che questa Corte non poteva pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere e nei confronti delle stesse parti, quindi per l'atto impugnato come sopra meglio specificato, senza incorrere nella violazione del fondamentale principio del ne bis in idem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto questa Corte si è già pronunciata sulla questione. Infatti la parte ricorrente ha già precedentemente promosso opposizione avverso la cartella di pagamento n. 09720220107132416000, oggetto anche del presente processo, con precedente suo ricorso dinanzi alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma (sezione 7 della Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado Roma) che si produce in atti. Oltretutto, il giudizio così incardinato (RG. N. 6969/2023) si è concluso in data 15/07/2024 con il deposito della sentenza (cfr. Sentenza CGT I ROMA N. 9526-2024). Stante
l'eccezione del ne bis in idem questa Corte non può pronunciarsi sulle medesime pretese e materia del contendere e nei confronti delle stesse parti.
Deve quindi essere dichiarato inammissibile il ricorso con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in euro
200,00 complessive.
Roma 23 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AR NI