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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO CO, Presidente
UB CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2742/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000531789000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 si riporta agli atti Resistente/Appellato: Il DR. Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 si è opposto all'intimazione di pagamento n. 03420229000531789/000 notificata a mezzo PEC da Agenzia Entra te Riscossione in data 01.03.2022. emessa a fronte del mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 03420060029523128000; 03420060079884648000;
03420110045762855000; 03420110055286055000; 03420120001251321000; 03420120006720933000;
03420120041773037000; 03420120048121604000; 03420120052411732000; 03420130008715964000;
03420130019500126000; 03420130044817251000; 03420140001773602900; 03420140006606059000;
03420140018096112000; 034201400308989174000; 03420140039929272000;
03420150028071048000; 034201600366523822000; 03420160039155217000; 03420170005796807000
03420170021517241000; 03420170022936707000, 34201700289245860000; 03420170030856057000;
03420170034584751000; 03420180001110390000; 03420180008987902000; 03420180024060164000
03420180028087468000; 03420190001851949000; 03420190023891535000; 03420190032589358000;
03420190035871753000; e sugli Avvisi di accertamento n.ri: TD3010501766/2019 TD3010503257/2018; per il recupero di un importo complessivamente pari ad €. 386.749,12.Il ricorso introduttivo era fondato:
Sulla inesistenza/nullità/illegittimità/invalidità della notifica via PEC;
2. Sulla nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1 Legge n. 212/2000. Omessa allegazione;
3. Sulla prescrizione maturata;
Si costituivano ADER e Agenzia delle Entrate
“La Corte dichiarava il proprio difetti di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 03420110055286055000, n.
03420120041773037000 n.03420140018096112000 n. 03420170021517241000, n.
03420170022936707000 e n. 03420180001110390000. 03420120001251321000,
03420120052411732000, n. 03420140039929272000, n. 03420160039155217000, n.
03420170034584751000 e n. 03420190023891535000; - In parziale accoglimento del ricorso, annullava l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90005317 89/000 nella sola parte riguardante gli avvisi di accertamento n. TD3010501766/2019 TD3010503257/2018 e le cartelle di pagamento n.
03420120006720933000, 03420120048121604000 03420130044817251000, 03420140001773602900,
034201400066060590000 34201400308989174000 0342015002807104800 e 03420180024060164000.
Compensava le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER nella parte riguardante le cartelle di pagamento n.
03420120006720933000, 03420120048121604000, 03420130044817251000, 03420140001773602000,
03420140006606059000 e n 03420180024060164000 annullate per omessa notifica delle stesse e per le cartelle di pagamento n.ri 034201400308989174000 03420150028071048000, annullate per nullità della notifica delle stesse. Interveniva l'Agenzia.. L'appello è fondato, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, ER documenta che:. la cartella di pagamento n. 03420120006720933000
(IRAP) è stata notificata, a mezzo posta con consegna al familiare convivente (padre), in data 14.02.2012 ed è stata seguita dalla notifica in data 14.11.2014 del preavviso di fermo 03480201400014251000 data in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca 03476201600000619000 ; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente . Tale cartella, si rappresenta, comunque, che nel tempo è stata parzialmente pagata, giuste rate dal 2012 al 2014, dal contribuente
(quindi dallo stesso conosciuta) ed il residuo è stato oggetto di sgravio (stralcio) a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado.
La cartella di pagamento n. 03420120048121604000 (IRAP, IRPEF, Addizionali IRPEF e IVA) è stata notificata in data 28.12.2012 a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) ed è stata seguita dalla notifica: in data 25.06.2015, con consegna in mani proprie, del preavviso di fermo
03480201500012389000; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420169008499272000; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000.
La cartella di pagamento n. 03420130044817251000 (IRPEF, Addizionali IRPEF e IVA) è stata notificata in data 16.06.2014, a mezzo posta con consegna alla moglie ed è stata seguita dalla notifica: in data
26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000; 4. quanto alla cartella di pagamento n. 03420140001773602900, non è ricompresa tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 03420229000531789000. Qualora la sequenza numerica riportata ad identificazione della stessa, dovesse considerarsi frutto di errore materiale e il riferimento fosse alla cartella di pagamento
03420140001773602000 (contributi Cassa Forense), la stessa è stata notificata in data 26.02.2014 ed è stata seguita dalla notifica: in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420169008499272000 . Ma è stata emessa per il recupero delle somme di cui al sotteso ruolo iscritto da Cassa di previdenza e assistenza forense a fronte del mancato pagamento di contributi per cui i
Giudici di primo grado avrebbero dovuto accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria adita in favore del Tribunale Ordinario e quindi in nessun caso avrebbero potuto annullarla;
la cartella di pagamento n. 03420140006606059000 (TARES e contravvenzioni al Codice della
Strada) è stata notificata, a mezzo posta con consegna alla moglie in data 05.06.2014 ed è stata seguita dalla notifica: in data 14.11.2014 del preavviso di fermo 03480201400014251000 in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca
03476201600000619000 ;. la cartella di pagamento n. 03420180024060164000 (IRAP) è stata notificata,
a mezzo PEC, in data 13.11.2018 . Contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, dunque, non solo tutte le cartelle appena elencate sono state regolarmente notificate, ma (con esclusione della cartella di pagamento n. 03420180024060164000) sono state tutte seguite anche dalla notifica di numerosi atti interruttivi (nessuno impugnato) precedenti l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso interruttivo del primo grado del presente giudizio. Il grave errore di motivazione della sentenza appellata, pertanto, già solo per questo è quantomai evidente e, pertanto non potrà che essere sul punto riformata. Ma non solo. Come già rilevato in narrativa, la cartella di pagamento 03420140001773602000
è stata emessa per il recupero delle somme di cui al sotteso ruolo iscritto da Cassa di previdenza e assistenza forense a fronte del mancato pagamento di contributi mentre la cartella di pagamento
03420140006606059000 è stata emessa per il recupero delle somme di cui al ruolo 2014/0000238 iscritto dal Comune di Calopezzati a fronte del mancato pagamento della TARES e di cui al ruolo 2014/0000939 iscritto dal Comune di Latina a fronte del mancato pagamento di sanzioni per violazioni a norme del codice della strada. Ebbene, in relazione alla cartella di pagamento 03420140001773602000 e alla cartella di pagamento 03420140006606059000 (con esclusivo riferimento al ruolo 2014/0000939), i Giudici di primo grado hanno provveduto a disporne l'annullamento sia pure nella sussistenza del difetto di giurisdizione - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Corte a Sezioni Unite n.
24883/2008) - della Corte di Giustizia Tributaria in favore, rispettivamente del Tribunale Ordinario – sezione Lavoro e del Giudice di Pace, territorialmente competenti. Con la sentenza appellata, inoltre, viene disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento 03420229000531789/000, anche con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri 034201400308989174000 e 03420150028071048000, in quanto notificate a mezzo messo, con consegna a famigliare, senza che vi sia prova in atti dell'invio al destinatario della raccomandata informativa (cd. Can). Ebbene, in relazione a tali cartelle va doverosamente premesso e documentato che: . la cartella di pagamento n. 03420140030899174000
(Tassa automobilistica art.17 legge 449/97), notificata a mezzo posta con consegna al familiare convivente (padre) in data 27.10.2014 (all.15), è stata seguita dalla notifica: in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca
03476201600000619000 ; in data 24.04.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente
(padre) del preavviso di fermo 03480201600011029000 ; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 (all.12 e all.13); in data 12.03.2019, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420199003890057000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente (all.2 e all.3) e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000 (all.30 e all.31); . la cartella di pagamento n. 0342015002807104800 (IRAP, IRPEF, addizionali IRPEF, IVA), notificata a mezzo posta con consegna in assenza del destinatario al padre, in data 27.01.2016 (all.20), è stata seguita dalla notifica: in data
24.04.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (padre) del preavviso di fermo
03480201600011029000 (all.16); in data 07.06.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente
(padre) del pignoramento presso terzi 03484201600004606001 ; in data 14.06.2016, a mezzo posta con consegna nelle mani del destinatario, del pignoramento presso terzi 03484201600005376001 ; in data
26.11.2019, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420199014646016000; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000 . Ebbene, dall'esame delle relate di notifica delle appena elencate cartelle emerge che nel caso della cartella di pagamento n. 03420140030899174000 trattasi di notifica eseguita direttamente dal Concessionario a mezzo posta (c.d. notifica semplificata ex art. 26 del d.P.R. 602 del 1973) con consegna al familiare convivente (padre) ed in tali circostanze la normativa applicabile non prevede la necessità di invio della raccomandata informativa (così tra le altre Cass. Civ. 2229/2020.
Nel caso della cartella di pagamento n. 0342015002807104800, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, vi è comunque la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa ex
139/140 c.p.c. . Ma non solo. Con riferimento sia alle cartelle di pagamento n.ri 03420140030899174000
e 0342015002807104800 appena elencate sia alle cartelle di pagamento 03420120006720933000,
03420120048121604000, 03420130044817251000, 03420140001773602000 e 03420140006606059000 di cui si è detto prima, va precisato che sono state, tutte, seguite da numerosi atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati e nessuno impugnato (con l'unica esclusione dell'intimazione di pagamento n. 03420229000531789/000, impugnata con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio), con conseguente inammissibilità delle eccezioni del contribuente relative alla mancata e/o regolare notifica delle predette cartelle di pagamento nonché all'intervenuta prescrizione in relazione al periodo che precede, per ciascuna cartella, la data di notifica dell'atto interruttivo precedente l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, infatti, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt.
19 e 21 del d.lgs. 546/92. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie (ora “Corti di Giustizia tributaria”). Del resto, anche di recente, la suprema Corte è tornata sul tema della possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, escludendo tale possibilità. Al riguardo si rammentino, tra le altre, l'ordinanza n.
3005 del 2020 della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 714 del 2022 della Corte di Cassazione ordinanza n. 714 del 2022 e l'ordinanza n. 8198/2022 della Corte di Cassazione.. SULLA
PRESCRIZIONE. Pur ribadendo tutto quanto sin qui esposto, così come supportato dalla documentazione in atti e le inammissibilità nei limiti di cui in narrativa, per completezza, va detto che nella specie alcun termine prescrizionale può dirsi decorso e ciò tenuto conto, oltre a quanto sin qui documentato, anche dei rilievi che seguono. Secondo la tesi ermeneutica prevalente, in mancanza di una espressa previsione di legge, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all'ordinano termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.; ciò in ragione del fatto che la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio è pacificamente applicabile alle imposte per cui è causa (IRES,
IRAP, IVA, IRPEF e addizionali IRPEF) (così, tra le altre, Comm. trib. prov.le Foggia sez. IV, 05/02/2018,
n.104, Cass. n.2941/2007, n.26161/2006, n.1811012004. Cassazione civile, sez. VI, 1510112014, n.701,
Cass. Civ. Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, n.12740). Quanto alla tassa automobilistica l'art. 5 del
D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Sempre ai fini della prescrizione deve considerarsi la sospensione della notificazione delle cartelle per effetto della legislazione emergenziale CO . Attesa la riforma solo parziale si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della Sentenza impugnata conferma l'intimazione di pagamento
03420229000531789/000, con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri 03420120048121604000,
03420130044817251000, 03420140001773602000, 03420140006606059000, 03420180024060164000
e n.ri 03420140030899174000, 0342015002807104800, conferma l'annullamento della cartella
03420120006720933000 in quanto oggetto di sgravio (stralcio) afferma il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento 03420140001773602000 e alla cartella di pagamento
03420140006606059000 (con esclusivo riferimento al ruolo 2014/0000939) invitando il contribuente a riassumere il procedimento presso il Tribunale Ordinario – sezione Lavoro e del Giudice di Pace, territorialmente competenti. Spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONEO TI FRANCESCO CO, Presidente
UB CE, AT
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2742/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1274/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 3 e pubblicata il 19/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000531789000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: L'avvocato Difensore_1 si riporta agli atti Resistente/Appellato: Il DR. Nominativo_1 insiste per il rigetto del gravame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 si è opposto all'intimazione di pagamento n. 03420229000531789/000 notificata a mezzo PEC da Agenzia Entra te Riscossione in data 01.03.2022. emessa a fronte del mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento: 03420060029523128000; 03420060079884648000;
03420110045762855000; 03420110055286055000; 03420120001251321000; 03420120006720933000;
03420120041773037000; 03420120048121604000; 03420120052411732000; 03420130008715964000;
03420130019500126000; 03420130044817251000; 03420140001773602900; 03420140006606059000;
03420140018096112000; 034201400308989174000; 03420140039929272000;
03420150028071048000; 034201600366523822000; 03420160039155217000; 03420170005796807000
03420170021517241000; 03420170022936707000, 34201700289245860000; 03420170030856057000;
03420170034584751000; 03420180001110390000; 03420180008987902000; 03420180024060164000
03420180028087468000; 03420190001851949000; 03420190023891535000; 03420190032589358000;
03420190035871753000; e sugli Avvisi di accertamento n.ri: TD3010501766/2019 TD3010503257/2018; per il recupero di un importo complessivamente pari ad €. 386.749,12.Il ricorso introduttivo era fondato:
Sulla inesistenza/nullità/illegittimità/invalidità della notifica via PEC;
2. Sulla nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, comma 1 Legge n. 212/2000. Omessa allegazione;
3. Sulla prescrizione maturata;
Si costituivano ADER e Agenzia delle Entrate
“La Corte dichiarava il proprio difetti di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 03420110055286055000, n.
03420120041773037000 n.03420140018096112000 n. 03420170021517241000, n.
03420170022936707000 e n. 03420180001110390000. 03420120001251321000,
03420120052411732000, n. 03420140039929272000, n. 03420160039155217000, n.
03420170034584751000 e n. 03420190023891535000; - In parziale accoglimento del ricorso, annullava l'intimazione di pagamento n. 034 2022 90005317 89/000 nella sola parte riguardante gli avvisi di accertamento n. TD3010501766/2019 TD3010503257/2018 e le cartelle di pagamento n.
03420120006720933000, 03420120048121604000 03420130044817251000, 03420140001773602900,
034201400066060590000 34201400308989174000 0342015002807104800 e 03420180024060164000.
Compensava le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva appello ADER nella parte riguardante le cartelle di pagamento n.
03420120006720933000, 03420120048121604000, 03420130044817251000, 03420140001773602000,
03420140006606059000 e n 03420180024060164000 annullate per omessa notifica delle stesse e per le cartelle di pagamento n.ri 034201400308989174000 03420150028071048000, annullate per nullità della notifica delle stesse. Interveniva l'Agenzia.. L'appello è fondato, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, ER documenta che:. la cartella di pagamento n. 03420120006720933000
(IRAP) è stata notificata, a mezzo posta con consegna al familiare convivente (padre), in data 14.02.2012 ed è stata seguita dalla notifica in data 14.11.2014 del preavviso di fermo 03480201400014251000 data in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca 03476201600000619000 ; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente . Tale cartella, si rappresenta, comunque, che nel tempo è stata parzialmente pagata, giuste rate dal 2012 al 2014, dal contribuente
(quindi dallo stesso conosciuta) ed il residuo è stato oggetto di sgravio (stralcio) a seguito della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in primo grado.
La cartella di pagamento n. 03420120048121604000 (IRAP, IRPEF, Addizionali IRPEF e IVA) è stata notificata in data 28.12.2012 a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) ed è stata seguita dalla notifica: in data 25.06.2015, con consegna in mani proprie, del preavviso di fermo
03480201500012389000; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420169008499272000; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000.
La cartella di pagamento n. 03420130044817251000 (IRPEF, Addizionali IRPEF e IVA) è stata notificata in data 16.06.2014, a mezzo posta con consegna alla moglie ed è stata seguita dalla notifica: in data
26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000; 4. quanto alla cartella di pagamento n. 03420140001773602900, non è ricompresa tra quelle sottese all'intimazione di pagamento n. 03420229000531789000. Qualora la sequenza numerica riportata ad identificazione della stessa, dovesse considerarsi frutto di errore materiale e il riferimento fosse alla cartella di pagamento
03420140001773602000 (contributi Cassa Forense), la stessa è stata notificata in data 26.02.2014 ed è stata seguita dalla notifica: in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420169008499272000 . Ma è stata emessa per il recupero delle somme di cui al sotteso ruolo iscritto da Cassa di previdenza e assistenza forense a fronte del mancato pagamento di contributi per cui i
Giudici di primo grado avrebbero dovuto accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte di
Giustizia Tributaria adita in favore del Tribunale Ordinario e quindi in nessun caso avrebbero potuto annullarla;
la cartella di pagamento n. 03420140006606059000 (TARES e contravvenzioni al Codice della
Strada) è stata notificata, a mezzo posta con consegna alla moglie in data 05.06.2014 ed è stata seguita dalla notifica: in data 14.11.2014 del preavviso di fermo 03480201400014251000 in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca
03476201600000619000 ;. la cartella di pagamento n. 03420180024060164000 (IRAP) è stata notificata,
a mezzo PEC, in data 13.11.2018 . Contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, dunque, non solo tutte le cartelle appena elencate sono state regolarmente notificate, ma (con esclusione della cartella di pagamento n. 03420180024060164000) sono state tutte seguite anche dalla notifica di numerosi atti interruttivi (nessuno impugnato) precedenti l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso interruttivo del primo grado del presente giudizio. Il grave errore di motivazione della sentenza appellata, pertanto, già solo per questo è quantomai evidente e, pertanto non potrà che essere sul punto riformata. Ma non solo. Come già rilevato in narrativa, la cartella di pagamento 03420140001773602000
è stata emessa per il recupero delle somme di cui al sotteso ruolo iscritto da Cassa di previdenza e assistenza forense a fronte del mancato pagamento di contributi mentre la cartella di pagamento
03420140006606059000 è stata emessa per il recupero delle somme di cui al ruolo 2014/0000238 iscritto dal Comune di Calopezzati a fronte del mancato pagamento della TARES e di cui al ruolo 2014/0000939 iscritto dal Comune di Latina a fronte del mancato pagamento di sanzioni per violazioni a norme del codice della strada. Ebbene, in relazione alla cartella di pagamento 03420140001773602000 e alla cartella di pagamento 03420140006606059000 (con esclusivo riferimento al ruolo 2014/0000939), i Giudici di primo grado hanno provveduto a disporne l'annullamento sia pure nella sussistenza del difetto di giurisdizione - rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Corte a Sezioni Unite n.
24883/2008) - della Corte di Giustizia Tributaria in favore, rispettivamente del Tribunale Ordinario – sezione Lavoro e del Giudice di Pace, territorialmente competenti. Con la sentenza appellata, inoltre, viene disposto l'annullamento dell'intimazione di pagamento 03420229000531789/000, anche con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri 034201400308989174000 e 03420150028071048000, in quanto notificate a mezzo messo, con consegna a famigliare, senza che vi sia prova in atti dell'invio al destinatario della raccomandata informativa (cd. Can). Ebbene, in relazione a tali cartelle va doverosamente premesso e documentato che: . la cartella di pagamento n. 03420140030899174000
(Tassa automobilistica art.17 legge 449/97), notificata a mezzo posta con consegna al familiare convivente (padre) in data 27.10.2014 (all.15), è stata seguita dalla notifica: in data 02.03.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (moglie) della comunicazione preventiva di ipoteca
03476201600000619000 ; in data 24.04.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente
(padre) del preavviso di fermo 03480201600011029000 ; in data 26.10.2016, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420169008499272000 (all.12 e all.13); in data 12.03.2019, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420199003890057000 ; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione
03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente (all.2 e all.3) e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000 (all.30 e all.31); . la cartella di pagamento n. 0342015002807104800 (IRAP, IRPEF, addizionali IRPEF, IVA), notificata a mezzo posta con consegna in assenza del destinatario al padre, in data 27.01.2016 (all.20), è stata seguita dalla notifica: in data
24.04.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente (padre) del preavviso di fermo
03480201600011029000 (all.16); in data 07.06.2016, a mezzo posta con consegna a familiare convivente
(padre) del pignoramento presso terzi 03484201600004606001 ; in data 14.06.2016, a mezzo posta con consegna nelle mani del destinatario, del pignoramento presso terzi 03484201600005376001 ; in data
26.11.2019, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420199014646016000; in data 01.03.2022, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420229000531789000 impugnato in primo grado dal ricorrente e in data 23.06.2023, a mezzo PEC, dell'avviso di intimazione 03420239004024633000 . Ebbene, dall'esame delle relate di notifica delle appena elencate cartelle emerge che nel caso della cartella di pagamento n. 03420140030899174000 trattasi di notifica eseguita direttamente dal Concessionario a mezzo posta (c.d. notifica semplificata ex art. 26 del d.P.R. 602 del 1973) con consegna al familiare convivente (padre) ed in tali circostanze la normativa applicabile non prevede la necessità di invio della raccomandata informativa (così tra le altre Cass. Civ. 2229/2020.
Nel caso della cartella di pagamento n. 0342015002807104800, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, vi è comunque la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata informativa ex
139/140 c.p.c. . Ma non solo. Con riferimento sia alle cartelle di pagamento n.ri 03420140030899174000
e 0342015002807104800 appena elencate sia alle cartelle di pagamento 03420120006720933000,
03420120048121604000, 03420130044817251000, 03420140001773602000 e 03420140006606059000 di cui si è detto prima, va precisato che sono state, tutte, seguite da numerosi atti interruttivi della prescrizione, tutti regolarmente notificati e nessuno impugnato (con l'unica esclusione dell'intimazione di pagamento n. 03420229000531789/000, impugnata con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio), con conseguente inammissibilità delle eccezioni del contribuente relative alla mancata e/o regolare notifica delle predette cartelle di pagamento nonché all'intervenuta prescrizione in relazione al periodo che precede, per ciascuna cartella, la data di notifica dell'atto interruttivo precedente l'intimazione di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio.
Secondo costante giurisprudenza, anche di legittimità, infatti, nell'ambito del processo tributario, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge, impedirebbe la proposizione di eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto di cui n di cui agli artt.
19 e 21 del d.lgs. 546/92. Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie (ora “Corti di Giustizia tributaria”). Del resto, anche di recente, la suprema Corte è tornata sul tema della possibilità di presentare ricorso per vizi riferibili ad altro atto precedentemente notificato al contribuente e non portato da questi in giudizio, escludendo tale possibilità. Al riguardo si rammentino, tra le altre, l'ordinanza n.
3005 del 2020 della Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 714 del 2022 della Corte di Cassazione ordinanza n. 714 del 2022 e l'ordinanza n. 8198/2022 della Corte di Cassazione.. SULLA
PRESCRIZIONE. Pur ribadendo tutto quanto sin qui esposto, così come supportato dalla documentazione in atti e le inammissibilità nei limiti di cui in narrativa, per completezza, va detto che nella specie alcun termine prescrizionale può dirsi decorso e ciò tenuto conto, oltre a quanto sin qui documentato, anche dei rilievi che seguono. Secondo la tesi ermeneutica prevalente, in mancanza di una espressa previsione di legge, il credito erariale per la riscossione delle imposte è soggetto all'ordinano termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., e non al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.; ciò in ragione del fatto che la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. Tale principio è pacificamente applicabile alle imposte per cui è causa (IRES,
IRAP, IVA, IRPEF e addizionali IRPEF) (così, tra le altre, Comm. trib. prov.le Foggia sez. IV, 05/02/2018,
n.104, Cass. n.2941/2007, n.26161/2006, n.1811012004. Cassazione civile, sez. VI, 1510112014, n.701,
Cass. Civ. Cassazione civile sez. VI, 26/06/2020, n.12740). Quanto alla tassa automobilistica l'art. 5 del
D.l. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che
“l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”. Sempre ai fini della prescrizione deve considerarsi la sospensione della notificazione delle cartelle per effetto della legislazione emergenziale CO . Attesa la riforma solo parziale si ritiene di compensare le spese di lite
P.Q.M.
La Corte in riforma parziale della Sentenza impugnata conferma l'intimazione di pagamento
03420229000531789/000, con riferimento alle cartelle di pagamento n.ri 03420120048121604000,
03420130044817251000, 03420140001773602000, 03420140006606059000, 03420180024060164000
e n.ri 03420140030899174000, 0342015002807104800, conferma l'annullamento della cartella
03420120006720933000 in quanto oggetto di sgravio (stralcio) afferma il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento 03420140001773602000 e alla cartella di pagamento
03420140006606059000 (con esclusivo riferimento al ruolo 2014/0000939) invitando il contribuente a riassumere il procedimento presso il Tribunale Ordinario – sezione Lavoro e del Giudice di Pace, territorialmente competenti. Spese compensate