Articolo 5 della Legge 25 marzo 1943, n. 259
Articolo 4Articolo 6
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1 settembre 1942
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9 maggio 2025
Art. 5. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))
Entrata in vigore il 9 maggio 2025