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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/03/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9332/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9332/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASSANI ALBERTO ( ) elettivamente domiciliato in VIA DELLE C.F._1
FORZE ARMATE N. 260/9 MILANO presso il difensore avv. MARCHETTI PIETRO
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via preliminare: revocarsi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1960/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023, R.G. n. 36544/2022 per le ragioni esposte in narrativa, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, ed essendo comunque infondate le ragioni di creditorie della convenuta opposta Controparte_1
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di accogliere la Controparte_1 presente opposizione e, per revocare e dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023, R.G. n. 36544/2022;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in capo a er i gravi vizi Controparte_1 riscontrati nella fornitura del pack primario (applicatore del mascara) per cui è causa e, comunque, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare ll'integrale risarcimento, in Controparte_1 Pt_ favore di dei danni subiti da quest'ultima; Parte_1
pagina 1 di 7 condannare ll'integrale risarcimento, in favore di del Controparte_1 Parte_1 pregiudizio di cui sopra, complessivamente quantificato in €.494.482,07.=, da intendersi così specificato:
€.469.482,07.= a titolo di mancato guadagno (lucro cessante) e commisurato alla perdita di fatturato relativa all'anno 2022 con la società o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Parte_2 giustizia;
€.25.000,00.= a titolo di danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore somma che potrà essere ritenuta equitativamente di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.;
sempre in via riconvenzionale, in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento delle domande di accertate e Parte_1 dichiarate le inadempienze in capo a disporre la compensazione giudiziale tra le somme CP_1 Pt_ eventualmente dovute da ad e il controcredito nei confronti di quest'ultima, da CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, nei termini che emergeranno in corso di causa;
Parte_1
in via istruttoria: disporre, se del caso, C.T.U. atta a confermare:
1. l'esistenza dei vizi riscontrati (fibra e numero di fibre presenti su ogni spirale dell'applicatore diverse) sul prodotto “mascara volume a marchio “ a causa CP_2 dell'arbitraria e non autorizzata modifica dell'applicatore da parte di 2. l'esatta voce di CP_1 danno patrimoniale subito da Parte_1 ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto come di seguito articolate:
1. Vero che il rapporto commerciale tra e la società francese è sorto Parte_1 Parte_2 nell'anno 2016 con la produzione di altri prodotti cosmetici diversi rispetto a quelli per cui oggi si discute?;
2. Vero che il rapporto commerciale tra e la società francese dal Parte_1 Parte_2
2016 è proseguito proficuamente fino al mese di aprile 2021, allorquando sono state riscontrare le difformità all'applicatore del mascara, a marchio “ ?; CP_2
3. Vero che le contestazioni formulate da sui prodotti cosmetici ideati e prodotti da Parte_2 nel corso degli anni si sono limitate esclusivamente al prodotto cosmetico mascara a Parte_1 marchio “Avril”, oggetto del presente giudizio?;
4. Vero che aveva autorizzato la produzione dell'applicatore del mascara (c.d. Parte_2 scovolino) con le caratteristiche di cui ai n. 4 pezzi mascara “scovolo corretto”, sub doc. 25 che le si rammostrano?;
5. Vero che la forma dell'applicatore del mascara è un elemento altamente importante e caratterizzante le performance del prodotto cosmetico mascara?;
6. Vero che la società ha arbitrariamente modificato l'applicatore del mascara senza aver CP_1 cura di avvisare la committente;
Parte_1
7. Vero che, le difformità sul prodotto cosmetico mascara a marchio “ , tutte riconducibili all'operato CP_2 di sono consistite nella difformità dell'applicatore rispetto a quello prescelto ed CP_1 autorizzato dalla cliente finale (fibra e numero di fibre presenti su ogni spirale dell'applicatore diverse), nonché in alcuni mascara nella presenza di etichette storte e di macchie di colla?;
8. Vero che la società all'esito delle segnalazioni di difformità lamentate all'applicatore CP_1 da parte del cliente finale di cui al doc. 5, ha riconosciuto la riconducibilità della Parte_2 difformità riscontrata al proprio operato?;
9. Vero che, all'esito delle segnalazioni di difformità di cui al doc. 5 formulate da tutte le Parte_2 successive consegne dei prodotti forniti da di cui al più ampio ordine commissionato da CP_1 sono state accettate da con riserva e, comunque, subordinate Parte_2 Parte_1 all'accettazione del prodotto da parte del cliente finale, ; Parte_2
10. Vero che, la politica di accettare la merce consegnata con riserva è stata accettata da CP_1 all'esito delle difformità lamentate nel mese di aprile 2021?;
pagina 2 di 7 11. Vero che l'eventuale riconoscimento in favore di dell'importo di €.45.000,00.= era CP_1 subordinato all'accettazione della merce da parte di e all'integrale svincolo delle somme trattenute a CP_2 garanzia, nonché alla definizione di un nuovo accordo tra e;
Parte_1 CP_1
12. Vero che, in conseguenza delle continue difformità segnalate sulla forma dell'applicatore del mascara da parte del cliente finale quest'ultima ha inteso cessare ogni rapporto commerciale Parte_2 con Parte_1
- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ex art. 183, comma 6 c.p.c., indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria del caso, Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine condannare l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 45.000,00 oltre interessi moratori con le decorrenze di cui al D.LGS n. 231/02 fino al saldo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, o quella somma ritenuta di giustizia.
Respingere le domande avversarie tutte.
Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, rifuse.
Motivazione
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1960/2023 – RG. n. 36544/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023 a favore di che ingiungeva all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro CP_1
45.000,00 oltre interessi e spese processuali, fondato sulla transazione del 1.2.2022.
Nel ricorso monitorio la deduceva di aver fornito della merce alla e CP_1 Parte_1
che, a seguito delle contestazioni sulla fornitura, le parti raggiungevano un accordo transattivo che prevedeva la fornitura gratuita di altra merce ed il pagamento della somma di euro 45.000,00 nei termini di 30/60/90 giorni decorrenti dalla consegna della merce, che era avvenuta il 28.2.2022.
L'opponente assumeva che la transazione del 1.2.2022 era sottoposta a condizioni non avveratesi, quali l'accettazione della merce da parte del cliente finale (la società francese ME SA) e la definizione di rapporti di dare/avere tra le parti;
eccepiva l'inidoneità della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio non essendo il DDT sottoscritto dalla destinataria;
assumeva l'inesistenza di un riconoscimento di debito ma solo di una promessa di pagamento;
quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito per l'inadempimento consistito nelle gravi difformità del prodotto fornito (l'applicatore del mascara, c.d. scovolino) che aveva comportato la cessazione del rapporto con la cliente finale e la conseguente perdita di fatturato, Parte_2
quantificato in complessive euro 494.482,07 (di cui euro 469.482,07 per mancato guadagno e
25.000,00 per danni non patrimoniali), per cui chiedeva, in via subordinata, la compensazione.
pagina 3 di 7 si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente. In particolare CP_1
richiamava la transazione del 1.2.2022 che subordinava il pagamento della somma di euro 45.000,00 alla consegna dei prodotti in omaggio, che era avvenuta come da DDT del 28.2.2022 (produceva il
DDT del trasportatore sottoscritto dal destinatario = doc. n 11), quindi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Contestava inoltre la domanda risarcitoria dell'opponente facendo rilevare che mai nessuna richiesta di risarcimento danni era stata avanzata dalla che aveva invece Parte_1
accettato la proposta transattiva, e che, anche dopo il solletico di pagamento del 13 luglio 2022, non aveva avanzato alcuna richiesta di danni, ma aveva riconosciuto la debenza della somma di € 45.000,00 da cui detraeva la somma di € 39.367,21, per beni non ritirati dalla cliente finale, riconoscendo il minore importo di € 5.632,79.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La prova orale dedotta dall'opponente non veniva ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, valutative ed irrilevanti e non veniva disposta c.t.u. in quanto non necessaria per la decisione, come da ordinanza del 1.2.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
E' pacifico che la società opponente è una società che si occupa di ideare, studiare e realizzare prodotti cosmetici per conto terzi e che, nella specie, si è occupata dell'intero processo di realizzazione del prodotto cosmetico “mascara” (formulazione chimica del prodotto, produzione e packaging) per la società francese ME SA, titolare del marchio . CP_2
Non è in contestazione il rapporto commerciale intercorso tra le parti, per cui la ha CP_1 fornito alla i contenitori con l'applicatore, che sono stati riempiti con il mascara Parte_1
dalla e destinati alla cliente finale ME SA, titolare del marchio . Parte_1 CP_2
E' altresì pacifico che vi siano state delle contestazioni da parte della ME SA per la non conformità dell'applicatore (“scovolino”), che la ha sospeso i pagamenti delle fatture Parte_1 della residuando a saldo la somma di € 45.019,46 (doc. 4, 5, 6, 7 fasc. opposta). Controparte_1
Risulta quindi che le parti si sono confrontate per risolvere il problema, senza riconoscimenti di responsabilità sul “controllo qualità” del prodotto (cfr e mail 16.4.2021 = doc n 3 fasc. opposta).
pagina 4 di 7 E' provato documentalmente che le parti hanno raggiunto l'accordo transattivo dell'1.2.2022 per cui offriva ed inviava, gratuitamente, alla n. 65.000 pezzi e la CP_1 Parte_1 [...]
pagava il saldo di euro 45.000,00 entro i termini pattuiti dalla consegna dei 65.000 pezzi. Parte_1
La conclusione dell'accordo transattivo risulta avvenuta con lo scambio della proposta e dell'accettazione (docc. 1 e 2 prodotti dall'opposta) e non è neppure contestata dall'opponente, che fornisce però una interpretazione della transazione secondo cui il pagamento dei euro 45.000,00 sarebbe stato subordinato alla condizione della accettazione dei pezzi in omaggio da parte della cliente finale e alla conclusione di un accordo sui pezzi residui, che non si sarebbero avverate.
La tesi dell'opponente non è condivisibile, stante il chiaro tenore letterale della transazione.
In particolare risulta che la proposta transattiva dell'opposta, accettata dall'opponente, dava atto che la società francese aveva deciso di terminare la collaborazione e che “La commessa da 65.000 mascara volume nero, in discussione, sarà l'ultima” quindi le parti concordavano “la consegna di 65.000 pz di pack primario completo, a titolo gratuito, da scalare dai restanti 90,288 pz ancora da ricevere a copertura dell'indennizzo che corrispondendo ad per le loro mancate vendite Controparte_3 CP_2 dei mesi scorsi (10.000 articoli completi gratuiti e 30.000€), nei termini rimodulati dall'opponente:
“Prima consegna da c.a. 22.000pz (già disponibili) e successive nel mese di febbraio. Saldo ordine entro e non oltre le w9” :
Quindi prevedevano che:
“3. Nel caso riuscisse ad evadere la richiesta sopra indicata, resterebbero circa 25k pz CP_1
rimanenti a titolo gratuito: saranno da valutare le tempistiche ed il quantitativo finale con cui gestire questo residuo. Confermiamo che le restanti quantità, vista l'interruzione del rapporto con il cliente, saranno tema di nuovi accordi.
4. Relativamente ai pagamenti della merce prodotta e poi ricondizionata, evasa a novembre 2021, Pt_1 conferma di voler onorare interamente la somma pendente di circa € 45.000,00. Propone inizio e modalità di pagamento a 30/60/90 fm, a decorrere dalla consegna dei 65k pz in ordine. Confermiamo la disponibilità ad onorare le pendenze. Tempistiche e modalità, come emerso anche Parte_1 durante il nostro incontro, sono direttamente vincolate alla produzione di discussione.”
L'accordo raggiunto tra le parti è quindi una transazione, con cui le parti hanno inteso comporre tra loro la controversia insorta per la fornitura dei prodotti non conformi, come suindicato, mediante reciproche concessioni, ed in particolare mediante la fornitura di 65.000 pezzi in omaggio da parte della ed il pagamento del debito di euro 45.000,00 da parte della ITIT COSMETCS ad CP_1
avvenuta consegna dei pezzi in omaggio.
pagina 5 di 7 I residui 25.000 pezzi risultano esclusi dalla transazione, essendo espressamente pattuito che sarebbero stati oggetto di un altro accordo, inoltre non risulta che il pagamento del debito di euro 45.000,00 sia stato condizionato all'accettazione della fornitura dei pezzi in omaggio da parte del cliente finale, di cui non vi è alcuna menzione nello scritto.
La consegna dei 65.000 pezzi è provata dal DDT del 28.2.2021 con l'indicazione “omaggio” (doc n 8 e
11 fasc. opposta, quest'ultimo recante la sottoscrizione del destinatario), pertanto dalla data predetta la avrebbe dovuto corrispondere a 30/60/90 giorni la somma di € 45.000,00, che non è Parte_1
stata pagata e che è oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Quanto alla pretesa risarcitoria, si osserva che non risulta che l'opponente abbia avanzato delle specifiche domande risarcitorie nei confronti dell'opposta al momento della transazione del febbraio
2021 e neppure con la e mail inviata in data 2.8.2022 (doc. n 9 fasc. opposta). In particolare con la e mail del 2.8.2022, l'opponente ha riconosciuto “l'accettazione della merce da parte di e il CP_2 contestuale svincolo delle somme trattenute a garanzia” e ricalcolato il debito nei confronti dell'opposta in euro 5.632,79, quale differenza dovuta per effetto della compensazione tra la somma di euro 45.000,00 a debito (in forza della transazione) e la valorizzazione economica di n 26.071 pezzi non ritirati a CP_2
Appare dunque poco credibile che l'opponente abbia subito un danno, che ha quantificato in circa euro
500.000,00 per la perdita di fatturato, senza tenerne conto nelle fasi della transazione e neppure dopo, se non alla notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre si osserva che non vi è prova che la perdita del cliente finale ME SA, titolare del marchio , sia stata causata dall'inadempimento contrattuale della opposta per la fornitura di CP_2
scovolini non conformi, considerato che è pacifico che la società opponente si era occupata dell'intero processo di realizzazione del prodotto cosmetico “mascara” (formulazione chimica del prodotto, produzione e packaging) e risulta documentalmente che non aveva compiuto il controllo di qualità del prodotto sul c.d. scovolo, come ammesso nella e mail del 16.4.2021 (doc. n 3 fasc. opposta).
Non è dunque provato che il danno subito per la perdita del cliente finale sia una conseguenza immediata e diretta della fornitura degli scovolini non conformi dell'opposta.
La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.
Le prove orali richieste dall'opponente si confermano ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opponente, considerando il valore della causa compreso tra euro pagina 6 di 7 260.001 e 520.000, con la riduzione delle fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e della non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa:
1.rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2.rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
3.condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
14.170,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 21 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione QUARTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott. ssa Antonella Cozzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9332/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SIMONE GIOVANNI Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. SIMONE
GIOVANNI
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHETTI PIETRO e Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CASSANI ALBERTO ( ) elettivamente domiciliato in VIA DELLE C.F._1
FORZE ARMATE N. 260/9 MILANO presso il difensore avv. MARCHETTI PIETRO
opposta
CONCLUSIONI
Per Parte_1 in via preliminare: revocarsi la provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo n. 1960/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023, R.G. n. 36544/2022 per le ragioni esposte in narrativa, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione, ed essendo comunque infondate le ragioni di creditorie della convenuta opposta Controparte_1
nel merito, in via principale: accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria di accogliere la Controparte_1 presente opposizione e, per revocare e dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto n. 1960/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023, R.G. n. 36544/2022;
in via riconvenzionale: accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in capo a er i gravi vizi Controparte_1 riscontrati nella fornitura del pack primario (applicatore del mascara) per cui è causa e, comunque, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, condannare ll'integrale risarcimento, in Controparte_1 Pt_ favore di dei danni subiti da quest'ultima; Parte_1
pagina 1 di 7 condannare ll'integrale risarcimento, in favore di del Controparte_1 Parte_1 pregiudizio di cui sopra, complessivamente quantificato in €.494.482,07.=, da intendersi così specificato:
€.469.482,07.= a titolo di mancato guadagno (lucro cessante) e commisurato alla perdita di fatturato relativa all'anno 2022 con la società o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Parte_2 giustizia;
€.25.000,00.= a titolo di danni non patrimoniali, per le ragioni esposte in narrativa, ovvero in quella maggiore o minore somma che potrà essere ritenuta equitativamente di giustizia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1226 c.c.;
sempre in via riconvenzionale, in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi di accoglimento delle domande di accertate e Parte_1 dichiarate le inadempienze in capo a disporre la compensazione giudiziale tra le somme CP_1 Pt_ eventualmente dovute da ad e il controcredito nei confronti di quest'ultima, da CP_1 [...]
a titolo di risarcimento del danno, nei termini che emergeranno in corso di causa;
Parte_1
in via istruttoria: disporre, se del caso, C.T.U. atta a confermare:
1. l'esistenza dei vizi riscontrati (fibra e numero di fibre presenti su ogni spirale dell'applicatore diverse) sul prodotto “mascara volume a marchio “ a causa CP_2 dell'arbitraria e non autorizzata modifica dell'applicatore da parte di 2. l'esatta voce di CP_1 danno patrimoniale subito da Parte_1 ammettersi prova per testi sulle circostanze in fatto come di seguito articolate:
1. Vero che il rapporto commerciale tra e la società francese è sorto Parte_1 Parte_2 nell'anno 2016 con la produzione di altri prodotti cosmetici diversi rispetto a quelli per cui oggi si discute?;
2. Vero che il rapporto commerciale tra e la società francese dal Parte_1 Parte_2
2016 è proseguito proficuamente fino al mese di aprile 2021, allorquando sono state riscontrare le difformità all'applicatore del mascara, a marchio “ ?; CP_2
3. Vero che le contestazioni formulate da sui prodotti cosmetici ideati e prodotti da Parte_2 nel corso degli anni si sono limitate esclusivamente al prodotto cosmetico mascara a Parte_1 marchio “Avril”, oggetto del presente giudizio?;
4. Vero che aveva autorizzato la produzione dell'applicatore del mascara (c.d. Parte_2 scovolino) con le caratteristiche di cui ai n. 4 pezzi mascara “scovolo corretto”, sub doc. 25 che le si rammostrano?;
5. Vero che la forma dell'applicatore del mascara è un elemento altamente importante e caratterizzante le performance del prodotto cosmetico mascara?;
6. Vero che la società ha arbitrariamente modificato l'applicatore del mascara senza aver CP_1 cura di avvisare la committente;
Parte_1
7. Vero che, le difformità sul prodotto cosmetico mascara a marchio “ , tutte riconducibili all'operato CP_2 di sono consistite nella difformità dell'applicatore rispetto a quello prescelto ed CP_1 autorizzato dalla cliente finale (fibra e numero di fibre presenti su ogni spirale dell'applicatore diverse), nonché in alcuni mascara nella presenza di etichette storte e di macchie di colla?;
8. Vero che la società all'esito delle segnalazioni di difformità lamentate all'applicatore CP_1 da parte del cliente finale di cui al doc. 5, ha riconosciuto la riconducibilità della Parte_2 difformità riscontrata al proprio operato?;
9. Vero che, all'esito delle segnalazioni di difformità di cui al doc. 5 formulate da tutte le Parte_2 successive consegne dei prodotti forniti da di cui al più ampio ordine commissionato da CP_1 sono state accettate da con riserva e, comunque, subordinate Parte_2 Parte_1 all'accettazione del prodotto da parte del cliente finale, ; Parte_2
10. Vero che, la politica di accettare la merce consegnata con riserva è stata accettata da CP_1 all'esito delle difformità lamentate nel mese di aprile 2021?;
pagina 2 di 7 11. Vero che l'eventuale riconoscimento in favore di dell'importo di €.45.000,00.= era CP_1 subordinato all'accettazione della merce da parte di e all'integrale svincolo delle somme trattenute a CP_2 garanzia, nonché alla definizione di un nuovo accordo tra e;
Parte_1 CP_1
12. Vero che, in conseguenza delle continue difformità segnalate sulla forma dell'applicatore del mascara da parte del cliente finale quest'ultima ha inteso cessare ogni rapporto commerciale Parte_2 con Parte_1
- con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ex art. 183, comma 6 c.p.c., indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso proposti.
Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo, contrariis rejectis e previa ogni opportuna declaratoria del caso, Nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto ed in subordine condannare l'attrice opponente a corrispondere alla convenuta opposta la somma di € 45.000,00 oltre interessi moratori con le decorrenze di cui al D.LGS n. 231/02 fino al saldo ed oltre le spese della procedura di ingiunzione, o quella somma ritenuta di giustizia.
Respingere le domande avversarie tutte.
Con vittoria di spese di lite, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, rifuse.
Motivazione
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1960/2023 – RG. n. 36544/22, emesso dal Tribunale di Milano in data 24.01.2023 a favore di che ingiungeva all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di Euro CP_1
45.000,00 oltre interessi e spese processuali, fondato sulla transazione del 1.2.2022.
Nel ricorso monitorio la deduceva di aver fornito della merce alla e CP_1 Parte_1
che, a seguito delle contestazioni sulla fornitura, le parti raggiungevano un accordo transattivo che prevedeva la fornitura gratuita di altra merce ed il pagamento della somma di euro 45.000,00 nei termini di 30/60/90 giorni decorrenti dalla consegna della merce, che era avvenuta il 28.2.2022.
L'opponente assumeva che la transazione del 1.2.2022 era sottoposta a condizioni non avveratesi, quali l'accettazione della merce da parte del cliente finale (la società francese ME SA) e la definizione di rapporti di dare/avere tra le parti;
eccepiva l'inidoneità della documentazione prodotta nel fascicolo monitorio non essendo il DDT sottoscritto dalla destinataria;
assumeva l'inesistenza di un riconoscimento di debito ma solo di una promessa di pagamento;
quindi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo per l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposta al risarcimento del danno subito per l'inadempimento consistito nelle gravi difformità del prodotto fornito (l'applicatore del mascara, c.d. scovolino) che aveva comportato la cessazione del rapporto con la cliente finale e la conseguente perdita di fatturato, Parte_2
quantificato in complessive euro 494.482,07 (di cui euro 469.482,07 per mancato guadagno e
25.000,00 per danni non patrimoniali), per cui chiedeva, in via subordinata, la compensazione.
pagina 3 di 7 si costituiva in giudizio contestando le deduzioni dell'opponente. In particolare CP_1
richiamava la transazione del 1.2.2022 che subordinava il pagamento della somma di euro 45.000,00 alla consegna dei prodotti in omaggio, che era avvenuta come da DDT del 28.2.2022 (produceva il
DDT del trasportatore sottoscritto dal destinatario = doc. n 11), quindi chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Contestava inoltre la domanda risarcitoria dell'opponente facendo rilevare che mai nessuna richiesta di risarcimento danni era stata avanzata dalla che aveva invece Parte_1
accettato la proposta transattiva, e che, anche dopo il solletico di pagamento del 13 luglio 2022, non aveva avanzato alcuna richiesta di danni, ma aveva riconosciuto la debenza della somma di € 45.000,00 da cui detraeva la somma di € 39.367,21, per beni non ritirati dalla cliente finale, riconoscendo il minore importo di € 5.632,79.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In corso di causa veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La prova orale dedotta dall'opponente non veniva ammessa in quanto vertente su circostanze generiche, valutative ed irrilevanti e non veniva disposta c.t.u. in quanto non necessaria per la decisione, come da ordinanza del 1.2.2024.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Il 6.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come riportato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
E' pacifico che la società opponente è una società che si occupa di ideare, studiare e realizzare prodotti cosmetici per conto terzi e che, nella specie, si è occupata dell'intero processo di realizzazione del prodotto cosmetico “mascara” (formulazione chimica del prodotto, produzione e packaging) per la società francese ME SA, titolare del marchio . CP_2
Non è in contestazione il rapporto commerciale intercorso tra le parti, per cui la ha CP_1 fornito alla i contenitori con l'applicatore, che sono stati riempiti con il mascara Parte_1
dalla e destinati alla cliente finale ME SA, titolare del marchio . Parte_1 CP_2
E' altresì pacifico che vi siano state delle contestazioni da parte della ME SA per la non conformità dell'applicatore (“scovolino”), che la ha sospeso i pagamenti delle fatture Parte_1 della residuando a saldo la somma di € 45.019,46 (doc. 4, 5, 6, 7 fasc. opposta). Controparte_1
Risulta quindi che le parti si sono confrontate per risolvere il problema, senza riconoscimenti di responsabilità sul “controllo qualità” del prodotto (cfr e mail 16.4.2021 = doc n 3 fasc. opposta).
pagina 4 di 7 E' provato documentalmente che le parti hanno raggiunto l'accordo transattivo dell'1.2.2022 per cui offriva ed inviava, gratuitamente, alla n. 65.000 pezzi e la CP_1 Parte_1 [...]
pagava il saldo di euro 45.000,00 entro i termini pattuiti dalla consegna dei 65.000 pezzi. Parte_1
La conclusione dell'accordo transattivo risulta avvenuta con lo scambio della proposta e dell'accettazione (docc. 1 e 2 prodotti dall'opposta) e non è neppure contestata dall'opponente, che fornisce però una interpretazione della transazione secondo cui il pagamento dei euro 45.000,00 sarebbe stato subordinato alla condizione della accettazione dei pezzi in omaggio da parte della cliente finale e alla conclusione di un accordo sui pezzi residui, che non si sarebbero avverate.
La tesi dell'opponente non è condivisibile, stante il chiaro tenore letterale della transazione.
In particolare risulta che la proposta transattiva dell'opposta, accettata dall'opponente, dava atto che la società francese aveva deciso di terminare la collaborazione e che “La commessa da 65.000 mascara volume nero, in discussione, sarà l'ultima” quindi le parti concordavano “la consegna di 65.000 pz di pack primario completo, a titolo gratuito, da scalare dai restanti 90,288 pz ancora da ricevere a copertura dell'indennizzo che corrispondendo ad per le loro mancate vendite Controparte_3 CP_2 dei mesi scorsi (10.000 articoli completi gratuiti e 30.000€), nei termini rimodulati dall'opponente:
“Prima consegna da c.a. 22.000pz (già disponibili) e successive nel mese di febbraio. Saldo ordine entro e non oltre le w9” :
Quindi prevedevano che:
“3. Nel caso riuscisse ad evadere la richiesta sopra indicata, resterebbero circa 25k pz CP_1
rimanenti a titolo gratuito: saranno da valutare le tempistiche ed il quantitativo finale con cui gestire questo residuo. Confermiamo che le restanti quantità, vista l'interruzione del rapporto con il cliente, saranno tema di nuovi accordi.
4. Relativamente ai pagamenti della merce prodotta e poi ricondizionata, evasa a novembre 2021, Pt_1 conferma di voler onorare interamente la somma pendente di circa € 45.000,00. Propone inizio e modalità di pagamento a 30/60/90 fm, a decorrere dalla consegna dei 65k pz in ordine. Confermiamo la disponibilità ad onorare le pendenze. Tempistiche e modalità, come emerso anche Parte_1 durante il nostro incontro, sono direttamente vincolate alla produzione di discussione.”
L'accordo raggiunto tra le parti è quindi una transazione, con cui le parti hanno inteso comporre tra loro la controversia insorta per la fornitura dei prodotti non conformi, come suindicato, mediante reciproche concessioni, ed in particolare mediante la fornitura di 65.000 pezzi in omaggio da parte della ed il pagamento del debito di euro 45.000,00 da parte della ITIT COSMETCS ad CP_1
avvenuta consegna dei pezzi in omaggio.
pagina 5 di 7 I residui 25.000 pezzi risultano esclusi dalla transazione, essendo espressamente pattuito che sarebbero stati oggetto di un altro accordo, inoltre non risulta che il pagamento del debito di euro 45.000,00 sia stato condizionato all'accettazione della fornitura dei pezzi in omaggio da parte del cliente finale, di cui non vi è alcuna menzione nello scritto.
La consegna dei 65.000 pezzi è provata dal DDT del 28.2.2021 con l'indicazione “omaggio” (doc n 8 e
11 fasc. opposta, quest'ultimo recante la sottoscrizione del destinatario), pertanto dalla data predetta la avrebbe dovuto corrispondere a 30/60/90 giorni la somma di € 45.000,00, che non è Parte_1
stata pagata e che è oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo, deve essere confermato.
Quanto alla pretesa risarcitoria, si osserva che non risulta che l'opponente abbia avanzato delle specifiche domande risarcitorie nei confronti dell'opposta al momento della transazione del febbraio
2021 e neppure con la e mail inviata in data 2.8.2022 (doc. n 9 fasc. opposta). In particolare con la e mail del 2.8.2022, l'opponente ha riconosciuto “l'accettazione della merce da parte di e il CP_2 contestuale svincolo delle somme trattenute a garanzia” e ricalcolato il debito nei confronti dell'opposta in euro 5.632,79, quale differenza dovuta per effetto della compensazione tra la somma di euro 45.000,00 a debito (in forza della transazione) e la valorizzazione economica di n 26.071 pezzi non ritirati a CP_2
Appare dunque poco credibile che l'opponente abbia subito un danno, che ha quantificato in circa euro
500.000,00 per la perdita di fatturato, senza tenerne conto nelle fasi della transazione e neppure dopo, se non alla notifica del decreto ingiuntivo.
Inoltre si osserva che non vi è prova che la perdita del cliente finale ME SA, titolare del marchio , sia stata causata dall'inadempimento contrattuale della opposta per la fornitura di CP_2
scovolini non conformi, considerato che è pacifico che la società opponente si era occupata dell'intero processo di realizzazione del prodotto cosmetico “mascara” (formulazione chimica del prodotto, produzione e packaging) e risulta documentalmente che non aveva compiuto il controllo di qualità del prodotto sul c.d. scovolo, come ammesso nella e mail del 16.4.2021 (doc. n 3 fasc. opposta).
Non è dunque provato che il danno subito per la perdita del cliente finale sia una conseguenza immediata e diretta della fornitura degli scovolini non conformi dell'opposta.
La domanda risarcitoria deve quindi essere respinta.
Le prove orali richieste dall'opponente si confermano ininfluenti per la decisione.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, seguono l'ordinario criterio della soccombenza dell'opponente, considerando il valore della causa compreso tra euro pagina 6 di 7 260.001 e 520.000, con la riduzione delle fasi istruttoria e decisoria tenuto conto dell'assenza di istruttoria orale e della non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa:
1.rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2.rigetta le domande riconvenzionali proposte dall'opponente;
3.condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in euro
14.170,00 per compenso, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 21 marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Antonella Cozzi
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