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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 934/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SORRENTINO FEDERICO, Presidente
LA AB, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4483/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2803 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello. Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno appello Ricorrente_1 SP ( di seguito BAT) impugna la sentenza in epigrafe, che rigettava il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso sanzionatorio, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2760,00 emessa per il mancato integrale pagamento, da parte della società, del CUT, dovuto a seguito dell'instaurazione di un giudizio presso la
Commissione tributaria provinciale di Roma nel 2012 (RGNR n. 19066/2012).
I primi giudici ritenevano tempestiva la pretesa sanzionatoria dovendosi aver riguardo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento in cui veniva comunicata la richiesta di pagamento del tributo e non alla data in cui si verificava il presupposto per il versamento del contributo (ossia il deposito dell'atto giudiziario).
Motivi del ricorso e controdeduzioni
1 Con il primo motivo di appello Ricorrente 1 rileva, ai sensi dell'art. 16 del TUSG, che l'irrogazione della sanzione
è preceduta dall'invio di una comunicazione di invito al pagamento ovvero è irrogata contestualmente a detto avviso e che la sanzione va notificata entro il termine quinquennale prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e va riscossa entro i successivi cinque anni.
Nel caso di specie la sanzione in esame veniva notificata solo il 13.2.2023, quando ormai erano trascorsi più di 10 anni dal deposito del ricorso, RGR n. 19066/2012, con conseguente violazione di entrambi i termini sopra citati.
2 Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che ribadisce, in via preliminare, la definitività dell'invito al pagamento correttamente notificato in data 11.11.2022, con cui è stato accertato il maggior CUT, stante la mancata impugnazione del predetto atto prodromico, entro i termini perentori previsti, come ritenuto anche da recenti e condivisibili pronunce di legittimità e di merito.
Nel merito viene rilevato che la notifica dell'invito di pagamento è idonea ad interrompere la prescrizione del credito, in quanto atto di costituzione in mora del debitore, e che il momento di decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza coincide con quello della condotta tenuta alla scadenza dei termini per adempiere dettati dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione, con il quale è stata richiesta l'integrazione del contributo.
Nel caso di specie l'avviso di irrogazione sanzioni veniva regolarmente preceduto dalla notifica dell'invito di regolarizzazione del pagamento, notificato in data 11.11.2022, e l'Ufficio ha ritualmente applicato la sanzione del 200% prevista nel caso in cui venga omesso il pagamento richiesto con l'invito, in ossequio alle previsioni della normativa di settore. Il Collegio, all'udienza dell'11.2.2026, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da BAT è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Va in via preliminare innanzitutto evidenziato che l'invito al pagamento del CUT non versato dal contribuente, sotteso all'atto impugnato nel presente procedimento e notificato alla parte il 11.11.2022, non è stato pacificamente impugnato nei termini previsti ex. art. 21 d.lgs. n. 546/1992 ed è, pertanto, divenuto definitivo.
La Suprema Corte a Sezioni unite, con recentissima ordinanza (n. 8810/2025), ha precisato che "il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso,
i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1999").
La pretesa relativa al CUT omesso dal contribuente, avendo natura di tributo erariale e, come tale, in assenza di diversa specifica previsione, essendo soggetto al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n.
2999/2022), alla data della notifica dell'11.11.2022 non era prescritto, riguardando una pretesa insorta nel
2012, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione stabilito per il periodo emergenziale da Covid-19.
Nel merito, per quanto riguarda la contestata tardività dell'atto sanzionatorio impugnato, si precisa che il sistema sanzionatorio applicabile alle irregolarità commesse in materia di contributo unificato soggiace esclusivamente alle norme speciali recate dal D.P.R. n. 115/2002, in deroga alla disciplina prevista dal d.lgs n. 472/97, e, in particolare, al combinato disposto di cui agli artt. 248 e 16, comma 1-bis, da cui si ricava che il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del CUT omesso o versato in misura insufficiente (art. 248 cit: "nei casi di cui all'art. 16....l'ufficio notifica alla parte..l'invito al pagamento dell'importo dovuto..con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 bis, in caso di mancato pagamento entro un mese").
Non è, pertanto, sul punto dirimente quanto stabilito dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 posto che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. n. 16283/2021), “il procedimento di irrogazione di sanzioni relative al contributo unificato è collegato al precedente invito al pagamento del CUT di cui all'art. 248 del
T.U.S.G., notificato alle parti e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere assolto entro
30 giorni dalla data di notifica. Nella fattispecie, trova, pertanto, applicazione la peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso e insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997".
Come anche autorevolmente precisato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 8810/2025, "l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce l'unico atto liquidatorio dell'imposta, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992".
A fronte di quanto esposto, di quanto espressamente previsto dall'art. 248 cit., in deroga alla disciplina di cui al d.lgs. n. 472/1997, e della natura dell'invito a pagamento ( unico atto liquidatorio dell'imposta), il momento in cui in cui si perfeziona l'inadempimento sanzionato (cioè il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, del maggior importo indicato nell'invito al pagamento) e, quindi, l'insorgenza della sanzione, è, pertanto, quello coincidente con la scadenza del termine di 30 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione, con il quale è stata richiesta l'integrazione del contributo.
La sanzione impugnata trae, infatti, origine dal mancato adempimento a quanto stabilito nell'invito a pagamento, primo e unico atto liquidatorio della maggiore imposta dovuta che, infatti, quantifica l'entità della sanzione a seconda delle modalità temporali con cui avviene (o non avviene) l'adempimento di quanto in esso previsto.
Come condivisibilmente rilevato dall'ufficio appellato, "l'invito stesso prevedeva che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del TUSG, sarebbe stata applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito indicata: - trentatré per cento (33%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto; - centocinquanta per cento (150%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
duecento per certo (200%) dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato".
Nel caso di specie, per le ragioni esposte, l'Ufficio appellato non è, pertanto, incorso in alcuna decadenza né il credito azionato risulta prescritto posto che l'avviso di irrogazione delle sanzioni impugnato veniva tempestivamente notificato il 94° giorno successivo la notifica dell'invito ad adempiere, avvenuta il giorno
11/11/2022, giorno dal quale hanno iniziato a decorrere eventuali termini di decadenza o prescrizione delle sanzioni.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto della riduzione 20%, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/92), secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado del Lazio, Sezione 11;
rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna Ricorrente_ISP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1400,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 11.2.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Sorrentino) (dott. F. Scarzella)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: SORRENTINO FEDERICO, Presidente
LA AB, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4483/2024 depositato il 02/10/2024
proposto da
Ricorrente_1.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1650/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 2803 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2023 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: conclude come da atto di appello. Appellato: conclude come da atto di controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno appello Ricorrente_1 SP ( di seguito BAT) impugna la sentenza in epigrafe, che rigettava il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso sanzionatorio, recante l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2760,00 emessa per il mancato integrale pagamento, da parte della società, del CUT, dovuto a seguito dell'instaurazione di un giudizio presso la
Commissione tributaria provinciale di Roma nel 2012 (RGNR n. 19066/2012).
I primi giudici ritenevano tempestiva la pretesa sanzionatoria dovendosi aver riguardo, ai fini della decorrenza della prescrizione, al momento in cui veniva comunicata la richiesta di pagamento del tributo e non alla data in cui si verificava il presupposto per il versamento del contributo (ossia il deposito dell'atto giudiziario).
Motivi del ricorso e controdeduzioni
1 Con il primo motivo di appello Ricorrente 1 rileva, ai sensi dell'art. 16 del TUSG, che l'irrogazione della sanzione
è preceduta dall'invio di una comunicazione di invito al pagamento ovvero è irrogata contestualmente a detto avviso e che la sanzione va notificata entro il termine quinquennale prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e va riscossa entro i successivi cinque anni.
Nel caso di specie la sanzione in esame veniva notificata solo il 13.2.2023, quando ormai erano trascorsi più di 10 anni dal deposito del ricorso, RGR n. 19066/2012, con conseguente violazione di entrambi i termini sopra citati.
2 Si è ritualmente costituito in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma che ribadisce, in via preliminare, la definitività dell'invito al pagamento correttamente notificato in data 11.11.2022, con cui è stato accertato il maggior CUT, stante la mancata impugnazione del predetto atto prodromico, entro i termini perentori previsti, come ritenuto anche da recenti e condivisibili pronunce di legittimità e di merito.
Nel merito viene rilevato che la notifica dell'invito di pagamento è idonea ad interrompere la prescrizione del credito, in quanto atto di costituzione in mora del debitore, e che il momento di decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza coincide con quello della condotta tenuta alla scadenza dei termini per adempiere dettati dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione, con il quale è stata richiesta l'integrazione del contributo.
Nel caso di specie l'avviso di irrogazione sanzioni veniva regolarmente preceduto dalla notifica dell'invito di regolarizzazione del pagamento, notificato in data 11.11.2022, e l'Ufficio ha ritualmente applicato la sanzione del 200% prevista nel caso in cui venga omesso il pagamento richiesto con l'invito, in ossequio alle previsioni della normativa di settore. Il Collegio, all'udienza dell'11.2.2026, all'esito della discussione delle parti, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello proposto da BAT è fondato e la sentenza impugnata va, pertanto, riformata.
Va in via preliminare innanzitutto evidenziato che l'invito al pagamento del CUT non versato dal contribuente, sotteso all'atto impugnato nel presente procedimento e notificato alla parte il 11.11.2022, non è stato pacificamente impugnato nei termini previsti ex. art. 21 d.lgs. n. 546/1992 ed è, pertanto, divenuto definitivo.
La Suprema Corte a Sezioni unite, con recentissima ordinanza (n. 8810/2025), ha precisato che "il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l'invito al pagamento ex art. 248 del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all'atto di iscrizione della causa, rappresenta l'atto liquidatorio dell'imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario che lo ha emesso,
i soggetti tenuti all'effettivo versamento devono necessariamente proporre l'impugnazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1999").
La pretesa relativa al CUT omesso dal contribuente, avendo natura di tributo erariale e, come tale, in assenza di diversa specifica previsione, essendo soggetto al termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. n.
2999/2022), alla data della notifica dell'11.11.2022 non era prescritto, riguardando una pretesa insorta nel
2012, tenuto anche conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione stabilito per il periodo emergenziale da Covid-19.
Nel merito, per quanto riguarda la contestata tardività dell'atto sanzionatorio impugnato, si precisa che il sistema sanzionatorio applicabile alle irregolarità commesse in materia di contributo unificato soggiace esclusivamente alle norme speciali recate dal D.P.R. n. 115/2002, in deroga alla disciplina prevista dal d.lgs n. 472/97, e, in particolare, al combinato disposto di cui agli artt. 248 e 16, comma 1-bis, da cui si ricava che il procedimento di irrogazione delle sanzioni relative al contributo unificato si fonda esclusivamente sul decorso infruttuoso del termine di trenta giorni dalla notifica dell'invito al pagamento del CUT omesso o versato in misura insufficiente (art. 248 cit: "nei casi di cui all'art. 16....l'ufficio notifica alla parte..l'invito al pagamento dell'importo dovuto..con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 bis, in caso di mancato pagamento entro un mese").
Non è, pertanto, sul punto dirimente quanto stabilito dall'art. 20 d.lgs. n. 472/1997 posto che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte (cfr. n. 16283/2021), “il procedimento di irrogazione di sanzioni relative al contributo unificato è collegato al precedente invito al pagamento del CUT di cui all'art. 248 del
T.U.S.G., notificato alle parti e recante la comunicazione che l'importo indicato deve essere assolto entro
30 giorni dalla data di notifica. Nella fattispecie, trova, pertanto, applicazione la peculiare disciplina del trattamento sanzionatorio per omesso e insufficiente pagamento del contributo unificato, che è norma speciale rispetto alla disciplina generale regolamentata dall'art. 7 del d.lgs. n. 472 del 1997".
Come anche autorevolmente precisato dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite n. 8810/2025, "l'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002 costituisce l'unico atto liquidatorio dell'imposta, previsto dalla legge, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992".
A fronte di quanto esposto, di quanto espressamente previsto dall'art. 248 cit., in deroga alla disciplina di cui al d.lgs. n. 472/1997, e della natura dell'invito a pagamento ( unico atto liquidatorio dell'imposta), il momento in cui in cui si perfeziona l'inadempimento sanzionato (cioè il mancato pagamento, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto, del maggior importo indicato nell'invito al pagamento) e, quindi, l'insorgenza della sanzione, è, pertanto, quello coincidente con la scadenza del termine di 30 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione, con il quale è stata richiesta l'integrazione del contributo.
La sanzione impugnata trae, infatti, origine dal mancato adempimento a quanto stabilito nell'invito a pagamento, primo e unico atto liquidatorio della maggiore imposta dovuta che, infatti, quantifica l'entità della sanzione a seconda delle modalità temporali con cui avviene (o non avviene) l'adempimento di quanto in esso previsto.
Come condivisibilmente rilevato dall'ufficio appellato, "l'invito stesso prevedeva che, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis del TUSG, sarebbe stata applicata, con separato e successivo provvedimento, la sanzione come di seguito indicata: - trentatré per cento (33%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento del contributo unificato avviene oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'atto; - centocinquanta per cento (150%) dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento;
duecento per certo (200%) dell'importo dovuto e non versato se il pagamento avviene successivamente o non viene effettuato".
Nel caso di specie, per le ragioni esposte, l'Ufficio appellato non è, pertanto, incorso in alcuna decadenza né il credito azionato risulta prescritto posto che l'avviso di irrogazione delle sanzioni impugnato veniva tempestivamente notificato il 94° giorno successivo la notifica dell'invito ad adempiere, avvenuta il giorno
11/11/2022, giorno dal quale hanno iniziato a decorrere eventuali termini di decadenza o prescrizione delle sanzioni.
Quanto esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti difese ed eccezioni delle parti.
Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto della riduzione 20%, ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.lgs. n. 546/92), secondo il principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito e del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Il grado del Lazio, Sezione 11;
rigetta l'appello, conferma la sentenza impugnata e condanna Ricorrente_ISP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare all'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1400,00, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 11.2.2026
Il giudice relatore il Presidente
(dott. F. Sorrentino) (dott. F. Scarzella)