Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 15/05/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 236/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
dott. Isabella Mariani Presidente dott. Daniela Lococo Consigliere rel. dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa di grado di appello iscritta a ruolo il 11/02/2021 al n. 236 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 3/2021
promossa da elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Parte_1
ACCARINO VITTORIO che lo rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellante - contro
, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Controparte_1
ARNALDI ANDREA DAVIDE che la rappresenta e difende come da mandato ex art. 83 c.p.c in atti
- parte appellata -
avente ad oggetto: opposizione a precetto
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in riforma della n.
Livorno, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa, così giudicare:
In via preliminare:
Per i motivi in fatto ed in diritto dedotti in narrativa, sospendere ai sensi dell'art. 283
c.p.c. l'esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito:
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti in narrativa,
l'inesistenza e/o l'invalidità o comunque l'inefficacia del titolo esecutivo e dunque degli atti ad esso consequenziali, e per l'effetto dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dall'opposta al Signor e l'insussistenza del diritto della Pt_1
opposta a procedere ad esecuzione forzata.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze professionali – compreso il rimborso forfettario pari al 15% - di entrambi i gradi di giudizio, di cui si chiede la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore antistatario”; per la parte appellata:
“IN VIA PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare INAMMISSIBILE ex art. 348-bis c.p.c. l'appello avversario e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 3/2021, pubblicata il 04/01/2021;
▪ NEL MERITO, respingere l'appello, le eventuali domande nuove e le eccezioni proposte dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto, confermare la Sentenza n. 3/2021, pubblicata il 04/01/2021;
▪ IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compensi professionali del presente gravame.”
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
I. Con atto di citazione del 1 aprile 2019 il Sig. proponeva innanzi al Parte_1
Tribunale di Livorno opposizione all'atto di precetto con il quale AR
(già , gli aveva intimato di pagare la Controparte_3
2 somma complessiva di € 244.764,29, oltre accessori, a titolo di ratei di mutuo non pagati in relazione al contratto di mutuo stipulato con Controparte_3
in data 15 maggio 2018, con contestuale iscrizione di ipoteca a
[...]
favore della sull'immobile di proprietà di esso opponente, posto in , Via CP_4 CP_3
Montenero n. 389.
Parte attrice in opposizione assumeva che il suddetto titolo, alla stregua del quale la aveva notificato l'atto di precetto, difetterebbe dei requisiti di cui all'art. 474 CP_4
c.p.c. atteso che al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo non vi era stata alcuna traditio rei in quanto, pur risultando la somma mutuata formalmente erogata e quietanzata, la aveva di fatto costituito un deposito cauzionale CP_4
infruttifero a favore degli adempimenti indicati nell'art. 12 bis del contratto;
secondo gli assunti dell'opponente inoltre non vi era la prova che le somme vincolate a garanzia, adempiuti gli obblighi previsti, fossero state poi effettivamente erogate cosicché il titolo stragiudiziale non sarebbe comunque risultato idoneo a legittimare l'azione esecutiva.
Si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito, la quale Controparte_1
contestava la domanda ex adverso proposta chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 3/2021 pubblicata in data 4 gennaio 2021, il Tribunale di Livorno
respingeva la domanda ritenendo l'insussistenza del difetto di traditio posto che la
Banca riceveva le somme mutuate non già in virtù del mutuo, perfezionatosi mediante l'erogazione delle somme mutuate, bensì in ragione di un ulteriore titolo (il deposito cauzionale infruttifero) a titolo di garanzia atipica, in attesa del consolidamento di quella tipica (l'iscrizione ipotecaria); dichiarava compensate nella metà le spese di lite ponendo a carico dell'opponente le ulteriori di pertinenza dell'opposta, liquidate per tale quota nella misura di € 3.240,13 oltre accessori.
2. Il giudizio d'appello
2.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. ha proposto Parte_1
appello avverso la predetta sentenza sulla base di unico motivo, nei seguenti termini:
3 1) Errata valutazione operata dal Giudice di primo grado con riguardo alla sussistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c..
L'appellante contesta la ricostruzione della fattispecie operata dal primo Giudice richiamando il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte
secondo il quale il contratto di mutuo non è idoneo a costituire titolo esecutivo, anche ove in esso sia prevista specifica quietanza, laddove sia presente una clausola di consegna della somma mutuata a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell'adempimento degli obblighi connessi al contratto (c.d. “mutuo condizionato”).
Sulla scorta di tali argomenti conclude pertanto come in epigrafe.
2.2. Si è costituita l'appellata deducendo l'inammissibilità dell'atto Controparte_1
di gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e comunque chiedendone la reiezione nel merito, come da conclusioni riportate in epigrafe.
2.3. All'udienza del 17/9/2024, chiamata con rito cartolare, raccolte le conclusioni delle parti, e ritenuta assorbita ogni altra istanza, compresa quella di inibitoria, la causa
è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
- MOTIVI DELLA DECISIONE -
3. Preliminarmente deve essere rilevata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., atteso che gli argomenti posti a fondamento dell'atto di gravame meritano approfondita disamina;
essa risulta peraltro superata, perché implicitamente disattesa dalla Corte con l'invito alla precisazione delle conclusioni, in termini incompatibili con la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c.
3.1 Tanto premesso, l'appello deve essere esaminato nel merito.
Con l'unico motivo articolato l'appellante sostiene che il contratto di mutuo in esame non potrebbe costituire valido ed efficace titolo esecutivo.
La censura di fondo contenuta nell'opposizione a precetto, e ribadita dall'appellante in questa sede, risiede nell'inidoneità del titolo utilizzato per l'esecuzione forzata in
4 assenza di traditio rei sul presupposto che non sarebbe stata effettivamente acquisita da parte del mutuatario la disponibilità, materiale e giuridica, della somma mutuata se non in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto e in conseguenza dell'adempimento degli obblighi in esso previsti.
In sede di comparsa conclusionale, peraltro, l'appellante ha chiesto al Collegio la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 295 c.p.c. sino all'esito della pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite chiamata a pronunciarsi sull'efficacia, come titolo esecutivo, del mutuo sebbene le somme erogante non siano state consegnate contestualmente alla sottoscrizione dello stesso ,
a seguito del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione da parte del
Tribunale di Siracusa, infatti, con provvedimento del 31 luglio 2024 (RG 2271/2024).
Dato atto dell'intervento, nelle more del procedimento, della pronuncia delle Sezioni
Unite sulla questione dedotta, ritiene il Collegio che il motivo non sia fondato per le ragioni di seguito esposte.
Il caso rientra a pieno titolo nel solco di quella prassi commerciale che vede le parti concludere - prima - il contratto di mutuo con un atto pubblico notarile con contestuale erogazione e quietanza della somma finanziata, attestate da dichiarazione raccolta nello stesso atto, salvo - poi - lasciarla alla banca a titolo di deposito cauzionale, per garantire gli adempimenti posti a carico del mutuatario (a titolo esemplificativo, l'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile dato in garanzia nel grado convenuto, come nel caso di specie).
Con riguardo alla fattispecie in esame, l'orientamento giurisprudenziale per lungo tempo maggioritario è stato espresso dalla risalente sentenza n. 25632/2017, per cui
«Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali»; ciò in quanto
5 proprio «la costituzione in pegno o in deposito cauzionale delle somme erogate costituisce atto di disposizione del mutuatario che, come è evidente, presuppone giuridicamente che la somma appartenga al mutuatario e sia entrata nella sua disponibilità patrimoniale, non potendo diversamente essere concessa all'istituto di credito a garanzia dell'attuazione degli incombenti assunti dal mutuatario. In altri termini, con tale atto di disposizione il mutuatario costituisce a favore della parte mutuante una garanzia provvisoria per le obbligazioni assunte e l'istituto di credito si ritrova nel possesso delle somme mutuate non perché non ha provveduto ad erogarle, ma in forza di un ulteriore ed autonomo titolo giuridico, rappresentato dalla garanzia atipica costituita dal beneficiario del prestito, che consente alla Banca, qualora si dovesse verificare l'inadempienza del mutuatario, di escutere la garanzia o comunque di negare lo svincolo di tali somme e di trattenerle in via definitiva»
In tale contesto interveniva Cass. Sez. III sent.
3.5.2024 n. 12007, la quale stabiliva di contro come non possa considerarsi un valido titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il contratto di mutuo con il quale si stabilisce che la somma finanziata venga trattenuta dalla banca in un deposito infruttifero sino al verificarsi di una determinata condizione, formulando il seguente principio:
“Nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri
6 nuovamente nel suo patrimonio;
di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata
(e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma”.
Dunque, nell'ipotesi in questione la Corte di Cassazione, con tale pronuncia, riteneva che perché il mutuo diventi titolo esecutivo, sia necessaria la sottoscrizione, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un nuovo e ulteriore atto di erogazione e quietanza: in altri termini, per valere quale titolo esecutivo, l'atto notarile nel quale si dispone che la somma finanziata rientri nella disponibilità
giuridica della banca, deve essere integrato da una quietanza, avente le caratteristiche richieste dall'art. 474 c.p.c., che attesti l'avvenuto svincolo delle somme depositate sul conto infruttifero vincolato.
Tanto premesso, rileva la Corte che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia nelle more intervenute, ha affermato
“Il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla.” (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 5968 del 06/03/2025)
Nel contratto in esame è indicato espressamente che la parte mutuataria ha ricevuto le somme e ne ha rilasciato quietanza, costituendo contestualmente quanto ricevuto in deposito cauzionale presso l'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento di alcune obbligazioni accessorie nascenti dal contratto;
dal
7 contenuto complessivo dell'atto emerge peraltro la previsione dell'obbligazione restitutoria sorgente a carico del mutuatario in forza della stessa disponibilità giuridica della somma mutuata, in alcun modo condizionata dalla verificazione di ulteriori circostanze di fatto quale, segnatamente, lo svincolo della stessa somma (artt. 12 e 12
bis del contratto inter partes).
Dunque, il mutuo si perfezionava con la concessione della disponibilità giuridica della somma e la costituzione del deposito cauzionale risulta pertanto configurabile come un atto dispositivo del mutuatario posto in essere a garanzia del corretto adempimento degli obblighi accessori in capo al mutuatario ma comunque inidoneo ad esplicare alcuna incidenza sul contratto che si è già perfezionato anche in relazione alla obbligazione restitutoria in esso previsto.
Il contratto di mutuo deve pertanto ritenersi perfezionato e idoneo a costituire titolo esecutivo alla luce della quietanza rilasciata dal mutuatario e contenuta nel contratto di mutuo, senza la necessità del compimento di ulteriori formalità.
Ne consegue il rigetto dell'appello per le ragioni sopra esposte.
4. L'esistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione dedotta in giudizio nei termini sopra richiamati, con l'intervento delle Sezioni Unite nelle more del procedimento, giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente grado.
PQM
La Corte di Appello di Firenze - Prima Sezione Civile, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 3/2021 emessa dal Tribunale di Livorno, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative al presente grado;
3) raddoppio del Contributo Unificato a carico della parte appellante, ove dovuto.
Firenze, camera di consiglio del giorno 4 aprile 2025
IL CONSIGLIERE Est.
Dr. Daniela Lococo IL PRESIDENTE
Dr. Isabella Mariani
8 NOTA. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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