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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 26/12/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3924 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/10/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, res. in Concordia Sagittaria (VE), via Sostegno, 36 C.F._1
2) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , res. Parte_2 C.F._2 in Portogruaro (VE) via Prati Guori, 2 entrambi con l'Avv. Marta ZOVATTO presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caorle (VE) in data 3/8/1991 (registri atti di matrimonio- anno 1991 atto n. 3 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 25/10/22 omologato con decreto n. 7509/22 del 03/11/2022
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in località Caorle (VE) in data 03.08.1991 come da atto trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro di stato civile del Comune di Caorle (VE) al N. 3, P. II, Serie A, anno 1991 Ufficio 2, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Caorle (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere a tutti gli incombenti di legge. B. Revocarsi l'assegnazione dell'abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi sita in Concordia Sagittaria (VE) Via Sostegno n. 36 a favore del sig. disposta con decreto di Parte_1 omologazione n. cron. 7509/2022 del 03.11.2022 del Tribunale di Pordenone, dando atto che detto fabbricato ad uso civile abitazione (abitazione e fabbricato accessorio ad uso garages e magazzini con scoperto di pertinenza) ed il terreno siti in Concordia Sagittaria (VE) Via Sostegno n. 36 censiti al Catasto dei Fabbricati F. 20 N. 107 Sub 1, 2, 3, 4 ed al Catasto dei Terreni F. 20 Part. n. 106 rimangono, unitamente agli arredi ed alle suppellettili facenti parte dell'abitazione familiare, in comunione ordinaria tra le parti. C. Revocarsi il contributo di mantenimento economico mensile posto a carico del sig. Parte_1 ed a favore della figlia in quanto costei è divenuta economicamente autosufficiente. Persona_1
D. I sigg. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Parte_1 Parte_2
E. La vettura Alfa 147 anno 2009 targata DV446EM intestata al sig. rimane a lui Parte_1 assegnata e resta nella sua esclusiva disponibilità con i relativi oneri a suo carico. F. I sigg. e dichiarano di aver ben compreso che le condizioni Parte_1 Parte_2 sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale di Pordenone in via definitiva e ad ogni effetto di legge le confermano. G. I sigg. e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza Parte_1 Parte_2 all'emananda sentenza di divorzio rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno escluso di volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caorle (VE) in data 3/8/1991 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caorle (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 1991 atto n. 3 parte 2 serie A) nonché alla comunicazione anche al Comune di Concordia Sagittaria (VE) dove l'atto è stato parimenti trascritto (registri atti di matrimonio - anno 1991 atto n. 22 parte 2 serie B).
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 08/10/2025 da:
1) nato a [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1
, res. in Concordia Sagittaria (VE), via Sostegno, 36 C.F._1
2) nata a [...] il [...] - Cod. Fisc. , res. Parte_2 C.F._2 in Portogruaro (VE) via Prati Guori, 2 entrambi con l'Avv. Marta ZOVATTO presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caorle (VE) in data 3/8/1991 (registri atti di matrimonio- anno 1991 atto n. 3 parte 2 serie A) separati consensualmente con verbale in data 25/10/22 omologato con decreto n. 7509/22 del 03/11/2022
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08/10/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni: A. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e in località Caorle (VE) in data 03.08.1991 come da atto trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro di stato civile del Comune di Caorle (VE) al N. 3, P. II, Serie A, anno 1991 Ufficio 2, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di Caorle (VE) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e provvedere a tutti gli incombenti di legge. B. Revocarsi l'assegnazione dell'abitazione familiare in comproprietà tra i coniugi sita in Concordia Sagittaria (VE) Via Sostegno n. 36 a favore del sig. disposta con decreto di Parte_1 omologazione n. cron. 7509/2022 del 03.11.2022 del Tribunale di Pordenone, dando atto che detto fabbricato ad uso civile abitazione (abitazione e fabbricato accessorio ad uso garages e magazzini con scoperto di pertinenza) ed il terreno siti in Concordia Sagittaria (VE) Via Sostegno n. 36 censiti al Catasto dei Fabbricati F. 20 N. 107 Sub 1, 2, 3, 4 ed al Catasto dei Terreni F. 20 Part. n. 106 rimangono, unitamente agli arredi ed alle suppellettili facenti parte dell'abitazione familiare, in comunione ordinaria tra le parti. C. Revocarsi il contributo di mantenimento economico mensile posto a carico del sig. Parte_1 ed a favore della figlia in quanto costei è divenuta economicamente autosufficiente. Persona_1
D. I sigg. e dichiarano di essere economicamente autosufficienti. Parte_1 Parte_2
E. La vettura Alfa 147 anno 2009 targata DV446EM intestata al sig. rimane a lui Parte_1 assegnata e resta nella sua esclusiva disponibilità con i relativi oneri a suo carico. F. I sigg. e dichiarano di aver ben compreso che le condizioni Parte_1 Parte_2 sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al Tribunale di Pordenone in via definitiva e ad ogni effetto di legge le confermano. G. I sigg. e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza Parte_1 Parte_2 all'emananda sentenza di divorzio rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno escluso di volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni concordate, rinunciando all'impugnazione della sentenza. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caorle (VE) in data 3/8/1991 tra e . Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese.
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caorle (VE) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atti di matrimonio - anno 1991 atto n. 3 parte 2 serie A) nonché alla comunicazione anche al Comune di Concordia Sagittaria (VE) dove l'atto è stato parimenti trascritto (registri atti di matrimonio - anno 1991 atto n. 22 parte 2 serie B).
Così deciso in Pordenone, il 19 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini