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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3688/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione IX civile, composta dai magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 3688/2019 R.G.
TRA
, c.f. , e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Piazza, c.f. , C.F._2 C.F._3 presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli, alla Via Palepoli n. 21, in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTI
E
, c.f. rappresentato e difeso dell'avv. Nicolino Controparte_1 C.F._4
Iacovone, c.f. con studio in Capriati a Volturno, alla via G. Andreucci C.F._5
n. 32, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
p.i. Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dell'avv. Nicolino Iacovone, c.f. con studio in CodiceFiscale_6
Capriati a Volturno, alla via G. Andreucci n. 32, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
APPELLATA
NONCHÈ
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_2
Vittorio Cozzolino ( ), presso il cui studio elettivamente domicilia, in C.F._7
Napoli, alla Piazza Calenda n. 15, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
APPELLATA
E
Avv. NICOLINO IACOVONE, c.f. che rappresenta e difende se C.F._5 stesso, con studio in Capriati a Volturno (CE), alla Via G. Andreucci n. 32
APPELLATO
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 270/2019 pubblicata il 4.2.2019
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione i coniugi e convennero, dinanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Torre Annunziata, e la Controparte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi anche “ ), affinchè - accertata e dichiarata l'omessa
[...] CP_2
e/o erronea prestazione medica del dott. e dei sanitari della Controparte_1 CP_2 causa dei danni subiti da (asportazione delle salpingi e di un ovaio, con Parte_1 conseguente irreversibile compromissione della capacità di procreare) - i convenuti fossero condannati, in solido o ciascuno a diverso titolo, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da essi attori, nella misura da accertare in corso di causa, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Il difensore degli attori espose in punto di fatto: a) che la , desiderosa di una gravidanza, Parte_1 il 22.05.2010 era stata visitata dal dott. il quale, dopo l'esame di alcuni referti CP_1 diagnostici precedenti ed un controllo ecografico, aveva sottoposto la ad un esame Parte_1 isteroscopico, eseguito l'8.7.2010 presso la Casa di Cura, senza adeguata preventiva informazione sui possibili rischi e complicanze dello stesso, ovvero senza farle sottoscrivere alcun documento per acquisire il cd. “consenso informato”; b) che le risultanze dell'isteroscopia evidenziarono una “ mucosa iperemica e congesta endometrite cronica severa”, vale a dire uno stato che “avrebbe richiesto la somministrazione di antibiotici multipli e antiflogistici, che in ogni caso non vennero prescritti dal medico curante dott. né dai suoi collaboratori”; CP_1
c) che, a causa di forti dolori addominali, la il giorno successivo a quello dell'esame Parte_1 isteroscopico, si recò nuovamente presso la Casa di Cura e, all'esito della visita della dott.ssa
Miele, collaboratrice del dott. le venne prescritta l'assunzione di un farmaco CP_1 antinfiammatorio;
d) che il 10.07.2010, perdurando i forti dolori all'addome, la venne Parte_1 ricoverata presso il reparto di ginecologia dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare, con diagnosi di accettazione “algie pelviche”; e) che il 15.7.2010, fu Parte_1 nuovamente visitata dal dott. che confermò la cura antibiotica già prescritta CP_1 dall'Ospedale San Leonardo;
f) che le condizioni di salute peggiorarono fino al punto che il CP_ 20.7.2010 fu necessario il ricovero presso la di Cura convenuta e, a causa di un'infezione in atto, fu eseguito un intervento chirurgico di urgenza, consistito nell'asportazione di un ovaio e di entrambe le tube.
Tanto premesso la difesa degli attori rappresentò che l'asportazione dei suddetti organi aveva irrimediabilmente compromesso la capacità di procreare della , al punto che Parte_1 quest'ultima, falliti tre cicli di fecondazione in vitro, cui si era sottoposta tra la fine del 2010 ed il primo semestre del 2011, era stata costretta, stanti i divieti imposti dalla legislazione italiana,
2 a recarsi in Belgio, dove, nel 2012, solo grazie ad una FIVET con ovodonazione, era finalmente riuscita ad ottenere la desiderata gravidanza;
che anche il coniuge della , , Parte_1 Parte_2
“aveva dovuto rinunciare alla propria quotidianità, sottraendo tempo al lavoro per seguire le peregrinazioni della moglie tese a cercare di ottenere comunque una gravidanza, nonché per accudirla e starle accanto nei momenti di più acuta disperazione” e aveva patito un danno morale “rappresentato dal turbamento e dal non disperso dolore derivante dalla consapevolezza di una mancata paternità”.
Sotto il diverso profilo del danno patrimoniale gli attori chiesero il rimborso delle spese sostenute, “non soltanto per le prestazioni del Dott. e della , per la CP_1 CP_2 degenza in clinica, ma anche di quelle sostenute fino al 2012 per tentare di ottenere, purtroppo inutilmente, la tanto sospirata gravidanza;
il tutto come risulta dal dossier che si esibisce (sub doc. 18)”.
§ 1.2. Si costituirono in giudizio e la Controparte_1 Controparte_2
contestando la domanda risarcitoria e chiedendo di essere autorizzati a chiamare
[...] in causa la compagnia assicuratrice con la quale i convenuti Controparte_3 avevano stipulato polizze per responsabilità professionale, al fine di essere manlevati dal pagamento di qualsiasi somma fosse stata liquidata in favore degli attori.
§ 1.3. Autorizzata la chiamata in causa, con comparsa depositata il 20.10.2015 si costituì la ed eccepì l'operatività della clausola contrattuale che Controparte_3 prevedeva uno scoperto di polizza, atteso che il danno invocato dagli attori sarebbe stato inferiore all'importo che rappresentava il limite di franchigia contrattualmente pattuito.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda di manleva formulata dai convenuti nei suoi confronti.
§ 1.4. Espletata consulenza tecnica d'ufficio e rigettate, con ordinanza del 9.1.2018, le richieste istruttorie formulate dalle parti, il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza in epigrafe indicata, respinse la domanda risarcitoria proposta da e accolse parzialmente la Parte_2 sola domanda risarcitoria proposta da nei confronti della , Parte_1 CP_2 condannando quest'ultima al pagamento in favore della dell'importo di euro 17.058,00, Parte_1 oltre interessi al tasso legale, da calcolare sull'importo devalutato alla data del luglio 2010 in base agli indici ISTAT FOI e di anno in anno rivalutato, in base ai medesimi indici, fino alla data della decisione, oltre al pagamento delle spese di lite. Inoltre il primo giudice rigettò la domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della compagnia assicuratrice, CP_2 condannando la prima al pagamento delle spese di lite a favore della seconda. Infine rigettò la domanda risarcitoria proposta nei confronti di e condannò gli attori al Controparte_1 pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore dell'avv. Nicolino Iacovone, dichiaratosi anticipatario.
3 § 1.5. Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione i motivi che di seguito si sintetizzano per punti, per quanto ancora rileva nella presente sede di gravame.
1) Non va risarcito il danno per l'omessa acquisizione del “consenso informato” con riguardo all'esecuzione dell'intervento diagnostico di isteroscopia, atteso che gli attori non hanno specificamente dedotto le conseguenze lesive per la salute derivanti dalla mancanza di un preventivo consenso all'intervento, lamentando unicamente la violazione del diritto ad una consapevole autodeterminazione. La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno in relazione a tale profilo, va rigettata, “non avendo gli attori dedotto, prima ancora che provato, un pregiudizio di apprezzabile gravità, non essendo risarcibile il danno in re ipsa”.
2) In adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, non può essere ascritta alcuna condotta colposa al dott. poiché la scelta diagnostica (esecuzione dell'isteroscopia) CP_1 idonea per le condizioni della paziente - desiderosa di una gravidanza che non riusciva ad ottenere - non comportava alcuna necessità di somministrare una profilassi antibiotica preventiva, ciò alla luce delle linee guida della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica
(SEGI), nonostante si trattasse di una paziente affetta endometriosi (infiammazione cronica benigna degli organi genitali femminili e del peritoneo pelvico).
3) Quanto ai profili di colpa della sempre in adesione alle risultanze della CP_2 consulenza tecnica d'ufficio, sussiste il nesso causale tra la condotta imprudente dei sanitari della struttura e il danno prodottosi, e ciò in quanto, a seguito della visita e degli accertamenti successivi all'isteroscopia, sarebbe stato necessario somministrare una cura antibiotica, secondo un criterio di prudenza.
4) Dall'intervento di asportazione chirurgica delle tube e di un ovaio - con conseguente insorgenza di una menopausa precoce - resasi necessaria per il sopraggiunto processo infettivo, alla luce di tutti gli elementi relativi alla condizione clinica della , è derivato per Parte_1 quest'ultima, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, un danno biologico permanente quantificato nella misura del 6%, (non avendo l'asportazione delle tube alcun significato funzionale, poiché la avrebbe dovuto necessariamente, anche prima Parte_1 dell'intervento, per la scarsa capacità di procreare a causa della riscontrata endometriosi cronica, ricorrere ad una fecondazione in vitro-FIVET) e un danno biologico temporaneo per venti giorni di invalidità totale e venti giorni di invalidità parziale al 50%. Tenuto conto dell'età dell'attrice al momento dell'intervento chirurgico (34 anni), il danno biologico permanente va liquidato in euro 10.182,00, personalizzato in considerazione della natura delle lesioni e dell'impatto che la menomazione non preventivata, conseguente all'intervento, aveva sull'attrice, con una maggiorazione del 30%. Con tale maggiorazione si ristora la particolare sofferenza interiore dedotta dall'attrice in ragione del turbamento legato alla preoccupazione di una maggior difficoltà nel procreare con gameti propri (allegazioni supportate da un certificato di visita psichiatrica presso l'ASL Napoli 3 SUD, nel quale risulta diagnosticato un disturbo
4 dell'adattamento con ansia e umore depresso a seguito dei fatti di causa), pervenendo ad una liquidazione del danno nella somma di euro 13.236,60, ulteriormente aumentata degli importi di euro 2.548,00 e di euro 1.274,00, per i giorni di inabilità totale e temporanea, per un complessivo importo liquidato, all'attualità, in euro 17.058,00, oltre interessi legali da calcolare su tale importo devalutato al mese di luglio 2010 in base agli indici ISTAT FOI e, quindi, di anno in anno rivalutato, in base ai medesimi indici, fino alla data della sentenza.
5) In assenza di una prova specifica dell'effettivo stato di stress lamentato, della sua durata e delle sue modalità di manifestazione, va rigettava la domanda risarcitoria del coniuge della
, . L'attore ha omesso qualsivoglia allegazione e prova sia in ordine al Parte_1 Parte_2 danno biologico - inteso come la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato - sia in ordine al danno morale, non avendo né allegato né provato come si sarebbe manifestata, in concreto, la presunta sofferenza. Sul punto del tutto ininfluente è la perizia di parte allegata. Ed invero, essa accerta che il era affetto da “disturbo dell'adattamento reattivo con ansia ed umore Pt_2 depresso a connotazione grave o decorso subacuto”, disturbo che, però, in giudizio non è stato provato, giacché è stata articolata solo una prova testimoniale, non ammessa per la genericità dei capitoli.
6) Sotto il profilo del danno patrimoniale gli attori hanno chiesto il rimborso di tutte le spese sostenute, sia per le prestazioni del dott. e della , per la degenza in clinica CP_1 CP_2 in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione delle tube e dell'ovaio, sia di quelle sostenute fino al 2012 per tentare di ottenere la gravidanza, richiamando a sostegno della pretesa tutti documenti prodotti nel fascicolo di parte al n. 18 dell'indice. La domanda non può essere accolta attesa l'assoluta genericità dell'allegazione, non essendo descritte le singole spese, e, comunque, mancando la prova del nesso eziologico tra ciascuna di esse e l'accertato inadempimento dei sanitari della convenuta. CP_2
7) Non va ritenuta operativa la polizza assicurativa, atteso che l'importo riconosciuto alla danneggiata è inferiore alla franchigia prevista nella polizza.
§ 2. Avverso la sentenza di primo grado e , hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello, a cui hanno resistito, costituendosi, e la Controparte_1 Controparte_2
[...]
Si sono costituiti gli appellati, avv. Nicolino Iacovone (difensore, antistatario delle spese legali, in primo grado, del convenuto e la Controparte_1 Controparte_3
La causa, riservata in decisione all'udienza del 21.06.2024, con assegnazione alle parti dei termini di ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con decreto presidenziale depositato il 18.11.2024, è stata rimessa sul ruolo per cessazione dall'incarico del giudice ausiliario relatore, ed è stata nuovamente riservata in
5 decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.02.2025, senza concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia dei difensori delle parti.
§ 2.1. Con il primo motivo di gravame si lamenta che il Tribunale, pur dando atto dell'effettiva mancata acquisizione da parte del dott. e dei sanitari del 'consenso informato', ha CP_1 rigettato la domanda risarcitoria della , sul rilievo che quest'ultima non aveva Parte_1 specificamente dedotto le conseguenze pregiudizievoli per la salute derivanti dalla mancanza di un preventivo consenso all'isteroscopia, dolendosi unicamente della violazione del diritto ad una consapevole autodeterminazione.
Il difensore dell'appellante sostiene che, “come risulta dalle difese in atti e dalle stesse Parte_1 conclusioni rese nell'atto introduttivo, la violazione dell'obbligo informativo è stata messa in relazione anche alla lesione del diritto alla salute subito dalla Sig.ra ”; che se Parte_1 quest'ultima fosse stata resa edotta del rischio di contrarre un'infezione a seguito dell'esame isteroscopico, tale da provocarle la perdita di organi assolutamente necessari per la riproduzione
(ovaie e salpingi), sicuramente non si sarebbe sottoposta a tale tipo di esame.
La difesa della censura, in ogni caso, la statuizione del primo giudice nella parte in cui Parte_1 viene rigettata la domanda risarcitoria per lesione del diritto all'autodeterminazione sul rilievo della mancata deduzione e della mancanza di prova di “un pregiudizio di apprezzabile gravità”, non essendo risarcibile il danno in re ipsa. La sostiene, invece, che, in caso di lesione Parte_1 del diritto al consenso informato, vi è una presunzione di danno iuris et de iure, con la conseguenza che i convenuti avrebbero dovuto fornire la prova contraria, dimostrando l'assenza di pregiudizio.
La doglianza è infondata.
Dal tenore complessivo dell'atto di citazione non si evince che il difensore della , stante Parte_1 la violazione del suo diritto ad esprimere un consenso informato all'esecuzione dell'isteroscopia, abbia chiesto il risarcimento allegando che dalla violazione di tale diritto sia scaturito il danno alla salute. E invero nell'atto di citazione, si limita ad Parte_1 invocare il danno per la lesione del diritto all'autodeterminazione. E invero, alla pag. 16 dell'atto di citazione si legge: “Orbene, il consenso informato costituisce espressione del diritto all'autodeterminazione ed implica l'obbligo di risarcimento del danno, laddove, come nella specie, il medico abbia tenuto una condotta omissiva in relazione all'obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente si sia sottoposto, ed in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso si sia verificato per il paziente un pregiudizio di carattere non patrimoniale, diverso ed autonomo rispetto alla lesione del diritto alla salute. E' irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, atteso che ciò che rileva è che il paziente, a causa di un'informazione assente e/o incompleta, non sia stato messo nelle condizioni di prestare il proprio consenso con una volontà consapevole”.
6 Va comunque osservato, tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, supportate da valide argomentazioni logiche e da richiami di studi scientifici, che la prescritta isteroscopia (esame diagnostico non complesso) - al fine di effettuare le indagini necessarie per approfondire le cause degli insuccessi dei tentativi di procreazione - era certamente indicata, alla luce della storia clinica della paziente, per la condizione pregressa della stessa (in mancanza di specifiche controindicazioni), che presentava una seria compromissione della possibilità di ottenere una gravidanza con gameti propri, tanto che già più di una volta, in passato, aveva tentato, senza successo, la fecondazione in vitro (FIVET), subendo, tra i vari interventi diagnostici, anche una “isteroscopia operativa” maggiormente invasiva rispetto all'
“isteroscopia diagnostica” prescritta ed eseguita dal dott. CP_1
La volontà e la determinazione di provare ulteriormente ad ottenere una gravidanza, nonostante i diversi episodi di insuccesso, lascia fondatamente presumere che la , con un grado Parte_1 elevato di probabilità, seppur informata di potenziali rischi (non superiori a quelli generalmente connessi ad ogni intervento medico), avrebbe deciso di sottoporsi comunque all'esame isteroscopico dell'8.07.2010.
Lungi dal contestare il regolare svolgimento dell'esame isteroscopico, la non ha Parte_1 dedotto alcun vizio legato all'effettiva scelta prescrittiva del medico, né ha ipotizzato strade alternative (supportate da adeguata letteratura scientifica) tese a dimostrare che il quadro clinico non permetteva di eseguire l'isteroscopia.
L'odierna appellante si è limitata ad incentrare le proprie doglianze sulla mancata somministrazione da parte dei sanitari e del medico, di adeguata profilassi antibiotica nei momenti precedenti nonché successivi all'intervento.
Anche dalla lettura della relazione peritale di parte, si evince che non vi erano controindicazioni all'esecuzione dell'isteroscopia alla luce del quadro clinico della , nonché “l'estrema Parte_1 rarità di complicanze di natura infettiva”.
Deve, quindi ritenersi che la avrebbe prestato il proprio consenso all'intervento Parte_1 diagnostico, anche qualora fosse stata debitamente informata delle complicanze di estrema rarità.
In ogni caso, pur presumendo - come sostenuto dal difensore degli appellanti - che la , Parte_1 se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'isterectomia, va dato seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ordinanza n. 1663 del
12.06.2023) secondo cui, in presenza di una condotta inadempiente o colposa dei sanitari e di un danno iatrogeno (inteso come aggravamento delle condizioni di salute del paziente preesistenti all'intervento medico) oltre al danno per lesione del diritto alla salute (che nel caso specifico è stato riconosciuto e quantificato dal primo giudice), il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione va riconosciuto soltanto se le conseguenze dannose derivanti dalla lesione di tale diritto siano allegate e provate ( anche per presunzioni).
7 Pertanto, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della , non vi è una presunzione Parte_1 di danno iuris et de iure.
Per quanto esposto resta ferma la statuizione del primo giudice che ha rigettato la domanda risarcitoria della per violazione del cd. consenso informato. Parte_1
§ 2.2. Con il secondo motivo di gravame il difensore degli appellanti censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso ogni responsabilità in capo al dott. CP_1
Sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto dell'“l'omessa diagnosi” della patologia pregressa che affliggeva la , atteso che dalla isteroscopia, come confermato Parte_1 dalla relazione peritale, era emerso che la paziente era affetta da grave endometriosi. Tale condizione avrebbe imposto maggiore prudenza nella prescrizione dell'isteroscopia e, in ogni caso, un'adeguata profilassi antibiotica onde evitare che, come di fatto accadeva, la patologia pregressa si slatentizzasse sottoforma di infezione settica, portando inevitabilmente al trattamento chirurgico conseguente di asportazione delle tube e di un ovaio e ad un'accelerazione della menopausa.
La doglianza è infondata.
E invero, dalle linee guida citate dal consulente tecnico d'ufficio in primo grado, anche in presenza di una paziente affetta - come nel caso di specie - da endometriosi, non è prevista una profilassi antibiotica in caso di esecuzione di un'isteroscopia. Nella relazione di consulenza tecnica si legge che per l'esecuzione di un intervento di isteroscopia, “la profilassi antibiotica dovrebbe essere evitata (se non altrimenti richiesta per casi specifici), dal momento che il rischio di complicanze infettive è estremamente basso e non è influenzato dal pretrattamento con antibiotici (LIVELLO DI EVIDENZA III, FORZA DELLA RACCOMANDAZIONE B). Si osserva inoltre che in campo Ostetrico Ginecologico gli organismi di gran lunga piu' prestigiosi ed autorevoli al mondo sono l' ed Controparte_4 il Royal Nelle sue Linee Guida il RCOG non Controparte_5 prende in considerazione la profilassi antibiotica. Infine, nè l' ne' il RCOG prevedono CP_4 terapia antibiotica in caso di inserimento di dispositivi contraccettivi intrauterini (IUD, comunemente definite anche "spirali"), procedura che, per analogia, puo' essere in qualche modo assimilata all' isteroscopia (introduzione di uno strumento in utero). Sono identificate alcune categorie a maggior rischio (donne con meno di 25 anni – donne che hanno cambiato piu' partners nell'ultimo anno – donne il cui partner ha altre relazioni sessuali – donne che fanno uso di droghe o sono in carcere) che potrebbero beneficiare di una copertura antibiotica, ma non vi alcun motivo di pensare che la Signora rientri tra esse (Arisi E et al, Linee Parte_1
Guida italiane su l' efficacia e l' uso appropriato della contraccezione intrauterina, It J
Gynaecol Obstet, 2014, 26:3-19)”.
La tesi difensiva secondo cui il dott. in base ad un criterio di normale prudenza, CP_1 avrebbe dovuto prescrivere, prima dell'esame, un'adeguata copertura antibiotica, non appare
8 suffragata da alcun dato scientifico, né il difensore della ha indicato studi di Parte_1 riferimento.
§ 2.3. Con il terzo motivo di gravame il difensore degli appellanti lamenta che il primo giudice ha ritenuto che il danno patito dalla potesse essere individuato solo nell'asportazione Parte_1 delle salpingi e di un ovaio, riconoscendo una percentuale di danno biologico “assai modesto”, non liquidando il danno derivante dalla perdita della capacità di procreare con gameti propri.
Il motivo di gravame è infondato.
Premesso che il danno non patrimoniale va liquidato unitariamente - pur dovendosi considerare le distinte le voci che lo compongono - contrariamente a quanto sostenuto dal difensore degli appellanti, deve ritenersi che la voce di danno derivante dalla perdita della capacità di procreare con gameti propri è ricompresa nella percentuale di invalidità riconosciuta alla dal Parte_1 primo giudice. E invero dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze sono state recepite nella sentenza gravata, emerge che si è giunti ad una percentuale di invalidità del
6%, comprensiva sia del danno dinamico/relazionale che della sofferenza soggettiva interiore della , bilanciando i seguenti fattori: a) l'età della paziente (34 anni) e la fisiologica Parte_1 riduzione delle capacità procreative naturali legate alla non più giovanissima età; b) l'accertata endometriosi bilaterale grave, che comportava senza dubbi la sterilità della , Parte_1 preesistente rispetto all'intervento di isteroscopia;
c) la circostanza che la , per Parte_1 procreare, avrebbe dovuto ricorrere alla FIVET (Fertilizzazione in Vitro ed Embryo Transfer) - come già del resto aveva fatto, con esiti negativi - con probabilità di successo nell'ottenimento di gravidanza con gameti propri, attestata intorno al 32%; d) la definitiva perdita della capacità
(già molto esigua) di procreare con gameti propri.
Per quanto esposto, il danno liquidato dal giudice deve ritenersi già comprensivo delle conseguenze dannose legate alla perdita definitiva, da parte della , della possibilità di Parte_1 procreare con gameti propri.
§ 2.4. Con il quarto motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove è stata rigettata la domanda avente ad oggetto il rimborso delle spese sostenute dai coniugi sia Parte_3 per le prestazioni del dott. e della per la degenza in clinica, sia per i CP_1 CP_2 tentativi di ottenere la gravidanza, effettuati fino al 2012.
La difesa degli appellanti argomenta di aver prodotto, sin dal primo grado, un puntuale ed articolato dossier delle spese sostenute.
Deducono:” L'accusa di genericità e di mancanza di nesso rispetto ai fatti di causa è smentita per tabulas anche da un mero esame a campione. Basti pensare alle fatture n. 114 del 6.3.2012 Per_ di € 4.000,00 e n. 391 del 26.6.2012, rilasciate dal dr. , cui la sig.ra si era rivolta Parte_1 per effettuare altri tentativi di fecondazione dopo i fallimenti ed i danni creati dal dr. CP_1
Oppure le ricevute nn. 17 e 20 di € 1.815,00 ciascuna rilasciate rispettivamente il 10.5.2012 dal dr. ed il 9.5.2012 dal prof. consulenti medico-legali della sig.ra Persona_2 Per_3
9 . La fattura n. 441 del 31.1.2011 di € 450,00 rilasciata da di Napoli Parte_1 Parte_4 per “riproduzione assistita”. La fattura n. 1847 del 27.7.2010 rilasciata dalla Casa di Cura convenuta per l'importo di € 1.800,00 per le spese di degenza in occasione dell'intervento di asportazione delle salpingi e dell'ovaio. La fattura n. 254 dell'8.7.2010 di € 300,00 rilasciata dal dr. a fronte dell'isteroscopia. Tutte le ricevute e le fatture rilasciate dal laboratorio CP_1 di Biodiagnostica Montevergine – Malzoni S.r.l., ovvero quelle della DIAGNOSTICA MEDICA
S.p.A. in Torrette di Mercogliano (AV) cui la sig.ra – residente in quel di Sorrento - Parte_1
è stata indirizzata per (ovvero in vista dei) successivi (inutili) tentativi di fecondazione assistita.
Le fatture e ricevute della GLOBAL LIFE Srl, centro per la fecondazione assistita di Napoli. I costi sostenuti per la fecondazione eterologa in Belgio: voli A/R € 582,78; autonoleggio €
183,90; albergo € 395,00 (cfr. e/c carta di credito); le fatture rispettivamente di € 1.000,00 e di
€ 200,00 rilasciate dal dr. , la fattura di € 3.450,00 della UZ di Bruxelles per la FIVET. Per_4
E l'elenco potrebbe continuare!”
La doglianza è solo parzialmente fondata.
Il difensore dei coniugi, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, indica specificamente soltanto le spese relative alla degenza presso la convenuta per CP_2
l'intervento di asportazione delle salpingi e dell'utero, per il resto va pienamente condivisa la statuizione del primo giudice che ha ritenuto l'“assoluta genericità dell'allegazione”.
E invero nell'atto di citazione si legge che gli attori chiedono il rimborso delle spese sostenute
“non soltanto per le prestazioni del Dott. e della Casa di Cura, per la degenza in CP_1 clinica, ma anche di quelle sostenute fino al 2012 per tentare di ottenere, purtroppo inutilmente, la tanto sospirata gravidanza;
il tutto come risulta dal dossier che si esibisce (sub doc. 18)”.
Neanche nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183,6° comma, c.p.c., il difensore degli attori allega specificamente quali siano le spese sostenute per le prestazioni del dott. e le CP_1 spese sostenute fino al 2012 per i tentativi di procreazione. Il mero rinvio al dossier depositato unitamente all'atto di citazione in primo grado - che è un plico contenente oltre trenta copie di fatture e ricevute di pagamento di case di cura e di laboratori di analisi, privo di un elenco analitico dei documenti - neanche consente di individuare quali siano specificamente le spese di cui i coniugi chiedono il rimborso. Del resto lo stesso difensore degli appellanti con il motivo di gravame afferma di procedere all'individuazione delle spese sostenute mediante “un mero esame a campione” dei documenti contenuti nel plico-dossier.
Ne consegue che va tenuto conto delle sole spese sostenute per la degenza presso la
[...]
in occasione dell'intervento di asportazione delle tube e Controparte_2 dell'ovaio, resosi necessario a causa della sopraggiunta infezione, spese provate con allegata fattura quietanzata del 27.07.2010 (2°-2010 n. 1847), per l'importo di euro 1.800,00.
§ 2.5 Con il quinto motivo di gravame la difesa degli appellanti censura la sentenza gravata nella parte in cui viene rigettata la domanda risarcitoria del , marito della , con riguardo Pt_2 Parte_1
10 all'invocato danno non patrimoniale patito per la vicenda in esame, consistito nello stato di stress e di depressione determinati dall'infruttuosità degli sforzi profusi, nella qualità di coniuge, al fine di ottenere la desiderata gravidanza, con rinuncia alla sua quotidianità e sottrazione di tempo ed energia al suo lavoro. Il difensore degli appellanti evidenzia: a) che nel giudizio di primo grado era stata prodotta una perizia medico-legale che stimava il danno biologico patito dal in misura non inferiore al 10%, con danno morale da valutarsi separatamente;
b) che Pt_2 erano stati prodotti certificati dell'ASL Napoli 3 Sud comprovanti lo stato ansioso-depressivo dei coniugi e, segnatamente, del , nonché perizia medica del dr. , specialista Pt_2 Per_5 neurologo e psichiatra;
c) che era stato richiesto l'espletamento di prova testimoniale sulle condizioni di stress del e sul disinteresse di quest'ultimo verso la vita lavorativa, richiesta Pt_2 rigettata dal primo giudice perché ritenuta articolata su circostanze generiche.
Con il motivo di gravame si reitera la richiesta di prova testimoniale sul rilievo che essa - diversamente da quanto statuito dal primo giudice - era stata articolata su circostanza specifiche, per collocazione sia temporale sia spaziale.
La doglianza è infondata.
Il non ha fornito alcun elemento di prova con riferimento all'incidenza negativa, sulle Pt_2 sue attività quotidiane e sugli aspetti di vita dinamico- relazionali, della perdita definiva della possibilità della moglie di procreare con gameti propri, a fronte di una condizione della
, già acclarata, di scarsa probabilità di procreare con propri ovociti, circostanza che, Parte_1 già prima dell'asportazione delle tube e dell'ovaio (a causa della sopraggiunta infezione) aveva inevitabilmente inciso sulla vita quotidiana della coppia, costretta ad effettuare tentativi di fecondazioni in vitro e numerosi esami diagnostici (come risulta anche dalla consulenza tecnica d'ufficio), al fine di ottenere la desiderata gravidanza.
Analogamente il non ha provato come si sarebbe manifestato il suo danno morale, sotto Pt_2 il profilo della sofferenza e del dolore patito a seguito della lesione subita dalla moglie, non censurando, peraltro, con valide controargomentazioni, la statuizione del primo giudice nella parte in cui afferma che il danno morale non solo non è stato provato, ma non è stato neanche allegato.
La reiterata richiesta di prova testimoniale, a sostegno del motivo di gravame, è inammissibile in quanto, a seguito dell'ordinanza di rigetto della stessa, il difensore dei coniugi
[...]
non ha reiterato in primo grado la richiesta istruttoria, all'udienza di precisazione delle CP_6 conclusioni dinanzi al primo giudice, limitandosi a richiamare i precedenti atti difensivi ai soli fini della precisazione delle conclusioni e a chiedere la decisione della causa.
§ 2.6. Con l'ultimo motivo di gravame, rubricato “Sul governo delle spese - domanda di restituzione”, il difensore degli appellanti chiede che, per effetto del riconoscimento della responsabilità professionale del dott. in riforma sul punto della sentenza impugnata, il CP_1 difensore di quest'ultimo, avv.to Nicolino Iacovone, distrattario delle spese di lite del giudizio
11 di primo grado, venga condannato alla restituzione di quanto corrispostogli in esecuzione della sentenza gravata.
L'esame di tale motivo di appello resta assorbito dall'infondatezza del motivo di gravame sopra esaminato, al precedente parag. 2.2., relativo all'invocato riconoscimento della responsabilità professionale del dott. CP_1
Va evidenziato che prive di fondamento sono le doglianze dell'avv.to Iacovone - costituitosi in grado di appello a seguito di citazione da parte del difensore degli appellanti - con riferimento al suo “difetto di legittimazione passiva”, atteso che, l'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della restituzione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, pur non assumendo la qualità di parte del giudizio. Sul punto si richiama l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 6225/2025 che statuisce:
“L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito”.
§ 3. Per quanto esposto l'appello va accolto parzialmente, stante la limitata fondatezza del solo quarto motivo di gravame, relativo al ristoro, a favore della , delle spese di degenza per Parte_1
l'esecuzione dell'intervento di asportazione delle tube e dell'ovaio.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui rigetta totalmente il risarcimento dei danni patrimoniali patiti dalla . Pertanto a quest'ultima oltre al Parte_1 risarcimento dei danni non patrimoniali, così come quantificati dal primo giudice, va riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale relativo alle spese di degenza presso la Casa di Cura convenuta, quantificato nella misura di euro 1.800,00, per un complessivo importo di euro 18.858,00 (in luogo dell'importo di euro 17.058,00, liquidato dal primo giudice), importo che va maggiorato degli interessi legali decorrenti sulla somma devalutata in base agli indici
ISTAT FOI alla data del luglio 2010, e annualmente rivalutata in base ai medesimi indici, fino alla data della pubblicazione della presente sentenza,
§ 4. Le spese del presente grado di giudizio, con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti e (liquidate in base al DM n. 147/2022, scaglione compreso tra euro Controparte_1
5.200,00 ed euro 26.000,00) vanno poste a carico degli appellanti, parti soccombenti, con compensi liquidati nella misura pari ai medi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, atteso che in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria, con attribuzione al difensore che ha dichiarato di averne fatto anticipo, avv.to Nicolino
Iacovone.
Con riguardo al rapporto processuale tra la e la , le spese di lite vanno Parte_1 CP_2
12 poste a carico di quest'ultima, stante la sua soccombenza, e si liquidano nella stessa misura quantificata dal primo giudice, con riguardo al primo grado di giudizio, e, per il presente grado di giudizio - in base al DM 147/2022, secondo lo scaglione compreso tra euro 1.100,00 ed euro
5.200,00, atteso il limitato accoglimento dell'appello per un importo compreso in tale scaglione
- con compensi liquidati nella misura pari ai medi di tariffa con riguardo alla fase di studio, introduttiva e decisionale, e nella misura pari ai minimi di tariffa con riguardo alla fase istruttoria/trattazione, poichè in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
Con riguardo al rapporto processuale tra gli appellanti e la compagnia di assicurazione, le spese processuali sia del presente grado di giudizio che di quello di primo grado vanno compensate, tenuto conto del fatto che gli attori/appellanti non hanno formulato alcuna domanda nei confronti della Controparte_3
Vanno compensate le spese del presente grado di giudizio tra e la Controparte_1 [...]
e tra la e la Controparte_3 Controparte_2 [...]
poichè né né la hanno impugnato la Controparte_7 Controparte_1 CP_2 statuizione del giudizio di primo grado di rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia di assicurazione.
Atteso il rigetto della domanda restitutoria gli appellanti vanno condannati al pagamento delle spese di lite a favore dell'avv.to Nicolino Iacovone, citato in appello quale difensore di CP_1
distrattario delle spese processuali nel giudizio di primo grado, nella misura pari ai
[...] minimi di tariffa (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00), in considerazione della circostanza che l'avv.to Iacovone è stato citato in giudizio soltanto ai fini della restituzione della somma corrispostagli in esecuzione della sentenza di primo grado, in caso di accoglimento dell'appello nei confronti di Controparte_1
Le spese di consulenza tecnica del giudizio di primo grado restano definitivamente a carico della come statuito dal primo giudice. Controparte_2
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata di cui in epigrafe, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da nei sensi di cui in Parte_1 motivazione, accoglie la domanda di quest'ultima e condanna la Controparte_2 al pagamento a favore di , a titolo risarcitorio,
[...] Parte_1 della somma di euro 18.858,00 (in luogo dell'importo di euro 17.058,00, liquidato dal primo giudice), maggiorata degli interessi legali decorrenti sulla somma devalutata in base all'indice
ISTAT FOI al mese di luglio 2010, e annualmente rivalutata in base al medesimo indice ISTAT
FOI fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da tale data fino al soddisfo;
2) condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali del presente grado di
13 giudizio a favore di spese che si liquidano in euro 4.888,00 per compensi, Controparte_1 oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione al difensore anticipatario, avv.to Nicolino Iacovone.
3) condanna la al pagamento a favore di Controparte_2
delle spese di lite, che, per il giudizio di primo grado, si liquidano nella Parte_1 stessa misura quantificata nella sentenza impugnata, e, per il presente grado di giudizio, si liquidano in euro 777,00 per esborsi ed euro 2.419,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
4) compensa le spese processuali sia del primo grado che del presente grado di giudizio tra e , da un lato, e la Parte_1 Parte_2 Controparte_3 dall'altro;
5) compensa le spese processuali del presente grado di giudizio tra e la Controparte_1
e tra la e Controparte_3 Controparte_2 la medesima Controparte_7
6) condanna gli appellanti, in via solidale, al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore dell'avv.to Nicolino Iacovone, spese che si liquidano in euro 1.458,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado definitivamente a carico della Controparte_2
Napoli, 4 marzo 2025
Il consigliere estensore dott.ssa Maria Di Lorenzo
Il Presidente
dott. Eugenio Forgillo
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