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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/07/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 341/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA Parte_1 P.IVA_1
BENNATI, c.f. C.F._1
Appellante contro
, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. CARMINE CATANIA, c.f. P.IVA_2
; C.F._2
Appellato
°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
- 1 - Con ricorso ex art. 101 L.F. proposto nel febbraio del 2021 quale Parte_1 cessionaria di a propria volta cessionaria dal Controparte_2 [...]
subentrato alla già in amministrazione straordinaria e CP_3 Controparte_4 succeduta alla , domandava Controparte_5 di essere ammessa al passivo del fallimento di per la Controparte_1 complessiva somma di euro 798.935,53, di cui euro 462.315,24 in linea ipotecaria ed euro 336.620,29 in linea chirografaria, o per le maggiori o minor somme che sarebbero state accertate, discendenti dal varie linee di credito fondiario, azionate con la procedura esecutiva n. 112/1996 R.G. Es. del Tribunale di Siracusa, definitasi con un riparto approvato da tutti i creditori.
Con sentenza n. 495/24, pubblicata il 26.01.2024, il Tribunale di Catania, accertato che la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta dopo 14 anni dalla dichiarazione di fallimento, ha dichiarato prescritto il credito. A supporto della conclusione ha ricordato che per qualsiasi pretesa nei confronti della massa fallimentare vige il principio della esclusività della verifica (art. 52 L. Fall.) e che solo la domanda di insinuazione al passivo è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94
L.Fall. e, come tale, idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti della massa.
Prescritto è stato dichiarato anche il credito “… per la somma di €. 18.573,50 in via ipotecaria (o privilegiata ex art. 2770 cc) quali spese affrontate ed anticipate dal creditore fondiario nella esecuzione immobiliare n.112/1996 RE Trib. Siracusa, come attribuite in riparto approvato dal GE con provvedimento del 8/6/2010;…” essendo decorso il termine decennale “… dalla definizione, in data 08.06.2010, della procedura esecutiva n. 112/1996
R.G.Es….”. ha proposto appello avverso la decisione contestando entrambe le Parte_2 statuizioni della decisione di primo grado.
Resiste all'appello il fallimento di , chiedendo il rigetto dell'unico motivo di CP_1 appello e riproponendo le difese proposte in primo grado ma non esaminate dal tribunale perché dichiarate assorbite.
All'udienza del 07.03.2025 la causa è stata posta in decisione.
- 2 - In diritto
Prescrizione del credito a) Prescrizione ed effetto interruttivo della procedura esecutiva individuale
La questione posta dalla controversia involge il complesso e da sempre dibattuto rapporto esistente tra la norma speciale che riconosce al creditore fondiario il privilegio
(pacificamente solo processuale) di potere procedere con l'esecuzione individuale anche nel caso di fallimento del debitore esecutato/esecutando ed il principio di esclusività della verifica dei crediti dettato dall'art. 52 L. Fall.
Il tribunale ha ritenuto che solo la proposizione di domanda di insinuazione del credito al passivo rappresenti atto idoneo all'esercizio del diritto nei confronti della massa e, coerentemente alla premessa, ha dichiarato la prescrizione del credito atteso che la domanda di insinuazione era stata proposta circa 14 anni dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il motivo di appello in esame il creditore fondiario (o meglio il suo successore a titolo particolare in forza di cessione dei crediti in blocco) valorizza, invece, la normativa speciale, concludendo che se è consentita l'esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento significa che la tutela del diritto di credito promossa con la procedura esecutiva individuale non può che valere quale esercizio del diritto anche nei confronti del fallimento, determinando così l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
La soluzione interpretativa sposata dal tribunale appare corretta e può riferirsi testualmente, evitando inutili ripetizioni.
“Nulla … induce a scorgere nelle disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - anche una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.” (cfr. in una fattispecie anteriore sia alla novella fallimentare del 2006, sia alle disposizioni attinenti al mutuo fondiario anteriori all'entrata in vigore del D.L.vo n. 385/1993 ad es.: Cassazione civile sez. I, 17/12/2004,
n. 23572). Tali considerazioni sono coerenti con il dato per cui i debiti pecuniari si
- 3 - considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento e la costituzione in mora, quale mezzo di interruzione della prescrizione, non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, sia nei confronti del curatore -che non può rendersi destinatario di atti interruttivi della prescrizione- sia nei confronti del fallito stesso, non essendo quest'ultimo legittimato a compiere atti di adempimento opponibili alla massa, ne consegue la inidoneità dell'atto stragiudiziale, proveniente dal creditore che intenda ottenere l'accertamento di una propria pretesa obbligatoria, ad interrompere il decorso della prescrizione.
Soltanto la presentazione della domanda di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94 L.F., è idonea
a determinare l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass. 20/11/2002, n. 16380;
Cass. 06/02/2002, n. 1586; Cass. 11/09/1997, n. 8990; Cass. 22/11/1990, n. 11269).
Ne viene che, a seguito della dichiarazione di fallimento in mancanza di domanda di insinuazione al passivo, il creditore non può avvalersi, per il periodo successivo a tale dichiarazione, dell'effetto sospensivo conseguente al pignoramento e alla pendenza del processo esecutivo, ex art. 2945, comma 2, c.c..
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione, reiterata in questa fase a cognizione piena, è stata utilmente formulata dalla Curatela sin dalla fase sommaria e pertanto prima del mutamento del rito, per come si evince dalla superiore narrazione in fatto”.
Tali condivisibili considerazioni possono essere integrate con alcune ulteriori.
Il fallimento apprende tutti i beni del fallito anche quelli oggetto dell'eventuale esecuzione individuale tanto che la procedura concorsuale può procedere alla vendita in concorrenza con la procedura individuale (vigendo la regola dell'anteriorità).
La normativa speciale di tutela del credito fondiario introduce un privilegio solo ed esclusivamente processuale (la possibilità di iniziare/proseguire la procedura esecutiva individuale).
- 4 - La domanda di insinuazione al passivo non rappresenta momento eventuale ma obbligatorio anche per il creditore fondiario;
si tratta del fatto costitutivo che consente, previa verifica ad opera degli organi fallimentari, di far valere il proprio diritto di credito nei confronti della massa anche in pendenza di esecuzione fondiaria individuale.
Tale considerazione vale anche per le eventuali somme conseguite, a seguito di assegnazione, in sede esecutiva individuale che devono intendersi assegnate sempre in via provvisoria.
Ciò significa che se il creditore fondiario non presenta la domanda di insinuazione al passivo non è ammesso a partecipare al riparto fallimentare e non sussiste il titolo perché possa ritenere quanto eventualmente conseguito in sede esecutiva individuale.
Alla luce delle superiori premesse (che offrono sintesi estrema di un dibattito che l'appellante ha ben definito “articolato e complesso anche in considerazione dell'assenza di norme chiare ed inequivocabili….”), la corte ritiene corretta l'affermazione del tribunale che valorizza l'esclusività della verifica fallimentare ed individua nella domanda di insinuazione al passivo l'unico atto equipollente alla domanda giudiziaria per far valere un diritto nei confronti della massa concorsuale.
Se tale conclusione è corretta, l'assunto dell'appellante secondo cui l'atto di pignoramento in danno del debitore in bonis rappresenta fatto che determina l'effetto sospensivo permanente della prescrizione è corretto solo se riferito al debitore in bonis ma non può valere nei confronti della curatela fallimentare.
Per completezza di motivazione non appare superfluo rilevare che il creditore fondiario era pienamente edotto della necessità di proporre la domanda di insinuazione al passivo perché nell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare in data 08.06.2010 si legge “il privilegio …. per gli istituti di credito fondiario si traduce nella possibilità per i medesimi di conseguire l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni pignorati, senza pregiudizio per il definitivo accertamento delle eventuali spettanze di altri creditori, da effettuarsi in sede fallimentare ex articolo 52 legge fallimentare;
”.
- 5 - Accertata la correttezza, sul punto, della decisione di primo grado, non è dubbio che la domanda di insinuazione del 23.02.2021 risulta proposta ben oltre un decennio dopo la dichiarazione di fallimento (26.01.2007) e va, dunque, confermata la decisione di primo grado anche nella parte cui ha dichiarato la prescrizione del credito.
b) Domanda di ammissione al passivo del credito di euro 18.573,50, per spese di esecuzione affrontate dal creditore procedente
L'appellante critica l'accertamento del tribunale che fa coincidere l'estinzione della procedura esecutiva Tribunale di Siracusa 112/1996 R.G.Es. con l'ordinanza resa in data 8.6.10 dal giudice dell'esecuzione dichiarando conseguentemente la prescrizione del credito per spese della procedura.
Osserva l'appellante “Non può neppure condividersi l'accoglimento della eccezione di prescrizione anche con riguardo alla somma di €. 18.573,50 attinente all'attività svolta dal creditore nel processo esecutivo ove la curatela è intervenuta…. Invero, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, l'attività non si è conclusa in data 8/6/2010 laddove il GE, ha assegnato in via provvisoria al creditore fondiario la somma di €. 177.998,66, quale somma ampiamente inferiore al credito ipotecario dell'Istituto procedente, rimettendo gli atti al Notaio per il prosieguo delle operazioni delegategli. Infatti rimanevano da porre in vendita alcuni cespiti non oggetto del detto riparto. Nessun provvedimento di 'estinzione' è stato mai emesso dal GE”.
L'assunto è corretto pur non comportando l'accoglimento del motivo.
L'ordinanza dell'8.6.10 non contiene alcuna statuizione in merito all'estinzione della procedura esecutiva. E' solo provvedendo sull'istanza del creditore procedente del
03.05.2012 con la quale veniva sollecitata la prosecuzione delle operazioni di vendita, demandate al notaio a suo tempo delegato, che, in data 01.06.2012, il G.E. chiede chiarimenti “… atteso che il fascicolo risulta archiviato ed estinto per assegnazione somme”.
L'assenza nell'ordinanza del 08.06.2010 di ogni contenuto che possa suffragare l'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva in quella data, porta a concludere che l'unico
- 6 - provvedimento che può assumere tale valenza è quello reso in data 01.06.2012, depositato il 05.06.2012.
Posta la rassegnata conclusione, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione in relazione al credito ora in esame non può che essere fissato nel momento in cui il diritto nei confronti della massa poteva (e doveva) essere esercitato.
Tale momento, va individuato nell'ordinanza di assegnazione dell'8.6.2010, cioè in quel provvedimento del giudice dell'esecuzione che – per espressa ammissione dell'appellante – ha approvato il piano di riparto del 12.5.2009 predisposto dal notaio delegato (contenente anche l'espressa l'indicazione del credito in questione) ed assegnato la relativa somma, informando al contempo il creditore della necessità di presentare l'istanza di ammissione al passivo.
Individuato nella data dell'8.6.10 il momento di inizio del decorso della prescrizione, anche per il credito per spese di esecuzione era decorso il decennio al momento di proposizione della domanda di insinuazione al passivo (23.02.2021).
°°°
Gli ulteriori motivi di appello proposti rimangono assorbiti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 341/24 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; condanna
[...] al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 12.000,00 per Pt_2 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato Parte_2 versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 27.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella V. Balsamo
- 7 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
°°°° composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo presidente
Antonino Fichera consigliere relatore
Enrico Rao consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 341/2024 R.G. promossa da:
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIANNA Parte_1 P.IVA_1
BENNATI, c.f. C.F._1
Appellante contro
, c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso, dall'avv. CARMINE CATANIA, c.f. P.IVA_2
; C.F._2
Appellato
°°°
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In fatto
- 1 - Con ricorso ex art. 101 L.F. proposto nel febbraio del 2021 quale Parte_1 cessionaria di a propria volta cessionaria dal Controparte_2 [...]
subentrato alla già in amministrazione straordinaria e CP_3 Controparte_4 succeduta alla , domandava Controparte_5 di essere ammessa al passivo del fallimento di per la Controparte_1 complessiva somma di euro 798.935,53, di cui euro 462.315,24 in linea ipotecaria ed euro 336.620,29 in linea chirografaria, o per le maggiori o minor somme che sarebbero state accertate, discendenti dal varie linee di credito fondiario, azionate con la procedura esecutiva n. 112/1996 R.G. Es. del Tribunale di Siracusa, definitasi con un riparto approvato da tutti i creditori.
Con sentenza n. 495/24, pubblicata il 26.01.2024, il Tribunale di Catania, accertato che la domanda di insinuazione al passivo era stata proposta dopo 14 anni dalla dichiarazione di fallimento, ha dichiarato prescritto il credito. A supporto della conclusione ha ricordato che per qualsiasi pretesa nei confronti della massa fallimentare vige il principio della esclusività della verifica (art. 52 L. Fall.) e che solo la domanda di insinuazione al passivo è equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94
L.Fall. e, come tale, idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti della massa.
Prescritto è stato dichiarato anche il credito “… per la somma di €. 18.573,50 in via ipotecaria (o privilegiata ex art. 2770 cc) quali spese affrontate ed anticipate dal creditore fondiario nella esecuzione immobiliare n.112/1996 RE Trib. Siracusa, come attribuite in riparto approvato dal GE con provvedimento del 8/6/2010;…” essendo decorso il termine decennale “… dalla definizione, in data 08.06.2010, della procedura esecutiva n. 112/1996
R.G.Es….”. ha proposto appello avverso la decisione contestando entrambe le Parte_2 statuizioni della decisione di primo grado.
Resiste all'appello il fallimento di , chiedendo il rigetto dell'unico motivo di CP_1 appello e riproponendo le difese proposte in primo grado ma non esaminate dal tribunale perché dichiarate assorbite.
All'udienza del 07.03.2025 la causa è stata posta in decisione.
- 2 - In diritto
Prescrizione del credito a) Prescrizione ed effetto interruttivo della procedura esecutiva individuale
La questione posta dalla controversia involge il complesso e da sempre dibattuto rapporto esistente tra la norma speciale che riconosce al creditore fondiario il privilegio
(pacificamente solo processuale) di potere procedere con l'esecuzione individuale anche nel caso di fallimento del debitore esecutato/esecutando ed il principio di esclusività della verifica dei crediti dettato dall'art. 52 L. Fall.
Il tribunale ha ritenuto che solo la proposizione di domanda di insinuazione del credito al passivo rappresenti atto idoneo all'esercizio del diritto nei confronti della massa e, coerentemente alla premessa, ha dichiarato la prescrizione del credito atteso che la domanda di insinuazione era stata proposta circa 14 anni dopo la dichiarazione di fallimento.
Con il motivo di appello in esame il creditore fondiario (o meglio il suo successore a titolo particolare in forza di cessione dei crediti in blocco) valorizza, invece, la normativa speciale, concludendo che se è consentita l'esecuzione individuale anche in pendenza di fallimento significa che la tutela del diritto di credito promossa con la procedura esecutiva individuale non può che valere quale esercizio del diritto anche nei confronti del fallimento, determinando così l'effetto interruttivo permanente della prescrizione.
La soluzione interpretativa sposata dal tribunale appare corretta e può riferirsi testualmente, evitando inutili ripetizioni.
“Nulla … induce a scorgere nelle disposizioni eccezionali sul credito fondiario - concernenti solo la fase di liquidazione dei beni del debitore fallito e non anche quella dell'accertamento del passivo - anche una deroga al principio di esclusività della verifica fallimentare posto dall'art. 52 l. fall.” (cfr. in una fattispecie anteriore sia alla novella fallimentare del 2006, sia alle disposizioni attinenti al mutuo fondiario anteriori all'entrata in vigore del D.L.vo n. 385/1993 ad es.: Cassazione civile sez. I, 17/12/2004,
n. 23572). Tali considerazioni sono coerenti con il dato per cui i debiti pecuniari si
- 3 - considerano tutti scaduti alla data di dichiarazione del fallimento e la costituzione in mora, quale mezzo di interruzione della prescrizione, non è compatibile con la pendenza della procedura fallimentare, sia nei confronti del curatore -che non può rendersi destinatario di atti interruttivi della prescrizione- sia nei confronti del fallito stesso, non essendo quest'ultimo legittimato a compiere atti di adempimento opponibili alla massa, ne consegue la inidoneità dell'atto stragiudiziale, proveniente dal creditore che intenda ottenere l'accertamento di una propria pretesa obbligatoria, ad interrompere il decorso della prescrizione.
Soltanto la presentazione della domanda di insinuazione del credito nel passivo fallimentare, equiparabile all'atto con cui si inizia un giudizio ex art. 94 L.F., è idonea
a determinare l'interruzione della prescrizione del credito medesimo, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, in applicazione del principio generale fissato dall'art. 2945, comma 2, c.c. (Cass. 20/11/2002, n. 16380;
Cass. 06/02/2002, n. 1586; Cass. 11/09/1997, n. 8990; Cass. 22/11/1990, n. 11269).
Ne viene che, a seguito della dichiarazione di fallimento in mancanza di domanda di insinuazione al passivo, il creditore non può avvalersi, per il periodo successivo a tale dichiarazione, dell'effetto sospensivo conseguente al pignoramento e alla pendenza del processo esecutivo, ex art. 2945, comma 2, c.c..
Nel caso di specie, l'eccezione di prescrizione, reiterata in questa fase a cognizione piena, è stata utilmente formulata dalla Curatela sin dalla fase sommaria e pertanto prima del mutamento del rito, per come si evince dalla superiore narrazione in fatto”.
Tali condivisibili considerazioni possono essere integrate con alcune ulteriori.
Il fallimento apprende tutti i beni del fallito anche quelli oggetto dell'eventuale esecuzione individuale tanto che la procedura concorsuale può procedere alla vendita in concorrenza con la procedura individuale (vigendo la regola dell'anteriorità).
La normativa speciale di tutela del credito fondiario introduce un privilegio solo ed esclusivamente processuale (la possibilità di iniziare/proseguire la procedura esecutiva individuale).
- 4 - La domanda di insinuazione al passivo non rappresenta momento eventuale ma obbligatorio anche per il creditore fondiario;
si tratta del fatto costitutivo che consente, previa verifica ad opera degli organi fallimentari, di far valere il proprio diritto di credito nei confronti della massa anche in pendenza di esecuzione fondiaria individuale.
Tale considerazione vale anche per le eventuali somme conseguite, a seguito di assegnazione, in sede esecutiva individuale che devono intendersi assegnate sempre in via provvisoria.
Ciò significa che se il creditore fondiario non presenta la domanda di insinuazione al passivo non è ammesso a partecipare al riparto fallimentare e non sussiste il titolo perché possa ritenere quanto eventualmente conseguito in sede esecutiva individuale.
Alla luce delle superiori premesse (che offrono sintesi estrema di un dibattito che l'appellante ha ben definito “articolato e complesso anche in considerazione dell'assenza di norme chiare ed inequivocabili….”), la corte ritiene corretta l'affermazione del tribunale che valorizza l'esclusività della verifica fallimentare ed individua nella domanda di insinuazione al passivo l'unico atto equipollente alla domanda giudiziaria per far valere un diritto nei confronti della massa concorsuale.
Se tale conclusione è corretta, l'assunto dell'appellante secondo cui l'atto di pignoramento in danno del debitore in bonis rappresenta fatto che determina l'effetto sospensivo permanente della prescrizione è corretto solo se riferito al debitore in bonis ma non può valere nei confronti della curatela fallimentare.
Per completezza di motivazione non appare superfluo rilevare che il creditore fondiario era pienamente edotto della necessità di proporre la domanda di insinuazione al passivo perché nell'ordinanza di assegnazione somme emessa dal giudice dell'esecuzione immobiliare in data 08.06.2010 si legge “il privilegio …. per gli istituti di credito fondiario si traduce nella possibilità per i medesimi di conseguire l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita forzata dei beni pignorati, senza pregiudizio per il definitivo accertamento delle eventuali spettanze di altri creditori, da effettuarsi in sede fallimentare ex articolo 52 legge fallimentare;
”.
- 5 - Accertata la correttezza, sul punto, della decisione di primo grado, non è dubbio che la domanda di insinuazione del 23.02.2021 risulta proposta ben oltre un decennio dopo la dichiarazione di fallimento (26.01.2007) e va, dunque, confermata la decisione di primo grado anche nella parte cui ha dichiarato la prescrizione del credito.
b) Domanda di ammissione al passivo del credito di euro 18.573,50, per spese di esecuzione affrontate dal creditore procedente
L'appellante critica l'accertamento del tribunale che fa coincidere l'estinzione della procedura esecutiva Tribunale di Siracusa 112/1996 R.G.Es. con l'ordinanza resa in data 8.6.10 dal giudice dell'esecuzione dichiarando conseguentemente la prescrizione del credito per spese della procedura.
Osserva l'appellante “Non può neppure condividersi l'accoglimento della eccezione di prescrizione anche con riguardo alla somma di €. 18.573,50 attinente all'attività svolta dal creditore nel processo esecutivo ove la curatela è intervenuta…. Invero, contrariamente a quanto si legge nella sentenza appellata, l'attività non si è conclusa in data 8/6/2010 laddove il GE, ha assegnato in via provvisoria al creditore fondiario la somma di €. 177.998,66, quale somma ampiamente inferiore al credito ipotecario dell'Istituto procedente, rimettendo gli atti al Notaio per il prosieguo delle operazioni delegategli. Infatti rimanevano da porre in vendita alcuni cespiti non oggetto del detto riparto. Nessun provvedimento di 'estinzione' è stato mai emesso dal GE”.
L'assunto è corretto pur non comportando l'accoglimento del motivo.
L'ordinanza dell'8.6.10 non contiene alcuna statuizione in merito all'estinzione della procedura esecutiva. E' solo provvedendo sull'istanza del creditore procedente del
03.05.2012 con la quale veniva sollecitata la prosecuzione delle operazioni di vendita, demandate al notaio a suo tempo delegato, che, in data 01.06.2012, il G.E. chiede chiarimenti “… atteso che il fascicolo risulta archiviato ed estinto per assegnazione somme”.
L'assenza nell'ordinanza del 08.06.2010 di ogni contenuto che possa suffragare l'ipotesi di estinzione della procedura esecutiva in quella data, porta a concludere che l'unico
- 6 - provvedimento che può assumere tale valenza è quello reso in data 01.06.2012, depositato il 05.06.2012.
Posta la rassegnata conclusione, il dies a quo del decorso del termine di prescrizione in relazione al credito ora in esame non può che essere fissato nel momento in cui il diritto nei confronti della massa poteva (e doveva) essere esercitato.
Tale momento, va individuato nell'ordinanza di assegnazione dell'8.6.2010, cioè in quel provvedimento del giudice dell'esecuzione che – per espressa ammissione dell'appellante – ha approvato il piano di riparto del 12.5.2009 predisposto dal notaio delegato (contenente anche l'espressa l'indicazione del credito in questione) ed assegnato la relativa somma, informando al contempo il creditore della necessità di presentare l'istanza di ammissione al passivo.
Individuato nella data dell'8.6.10 il momento di inizio del decorso della prescrizione, anche per il credito per spese di esecuzione era decorso il decennio al momento di proposizione della domanda di insinuazione al passivo (23.02.2021).
°°°
Gli ulteriori motivi di appello proposti rimangono assorbiti.
P. Q. M.
La Corte di appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 341/24 R.G, così statuisce: rigetta l'appello; condanna
[...] al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 12.000,00 per Pt_2 compensi di avvocato oltre spese generali, iva e cpa.
Dichiara tenuta al pagamento di una somma pari al contributo unificato Parte_2 versato.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello, il 27.06.2025
Il consigliere est. Il presidente
Antonino Fichera Antonella V. Balsamo
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