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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17644 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa OL Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4206/2021 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Viale della Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 48, presso lo studio dall'Avv. Giulio Mastroianni, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_1 viale Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Egidio Marullo, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 3.01.2025. ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato roponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 18525/2020, emesso dal Tribunale di Roma (R.G. 46546/2020) in data 20 novembre
2020 e pubblicato in data 24.11.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 85.204,95, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento.
La somma ingiunta, portata da fatture e ricevute di pagamento, riguardava il mancato rimborso delle rette di degenza relative al ricovero della sig.ra - madre dell'odierno opponente, Persona_1 deceduta in data 11.04.2020 - nel periodo dal 21.11.2019 al 30.12.2019 presso la casa di cura privata
Della Mercede” gestita dall'opposta, e delle prestazioni mediche svolte dai Parte_2 professionisti che l'avevano assistita nel suddetto periodo presso la già menzionata casa di cura.
Con la presente opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva per Pt_1 difetto della qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità della defunta madre e per non aver mai né inteso assumere né assunto iure proprio il debito di cui alle somme ingiunte, con la comunicazione mail datata 7.04.2020, posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo eccependo: 1) la decadenza in capo all'opposto del diritto di rinuncia all'eredità, per non aver redatto l'inventario dei beni richiesto dall'art 485 c.c. nei termini concessi all'erede in possesso dei beni all'atto dell'apertura della successione;
2) la valenza di riconoscimento di debito della mail datata 7.4. 2020;
3) l'assunzione del debito derivante o da accollo o da espromissione ai sensi dell'art 1272 c.c..
All'esito dell'udienza del 3.6.2021, il precedente assegnatario ritenuto : “… che la missiva citata da parte opposta (doc. 16 fasc. monitorio) non pare potersi intendere come assunzione del debito in proprio, pur manifestando una disponibilità al pagamento, né, essendo ancora in vita la paziente, come accettazione dell'eredità” ( cfr. ordinanza del 4.06.21), rigettava la richiesta di provvisoria esecutività, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 8.06.2022
“ritenute ininfluenti le richieste istruttorie”, rinviava per la precisazioni delle conclusioni, stato in cui perveniva a questo giudice che, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, è volto a vagliare la fondatezza della pretesa monitoria dell'opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di dimostrazione del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi. In particolare incombe sulla creditrice opposta l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, come precisato dalla Suprema Corte, di fornire la prova della “fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte”, mentre ricade sulla debitrice opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi (Cass. SS. UU. Nr. 13533/2001).
Giova premettere che, all'esito delle copiose allegazioni documentali dell'opponente, l'Ente ha rinunciato alla domanda promossa nei confronti di nella qualità di erede della defunta Parte_1
Per_1
Nello specifico, in ossequio all'onere che sul medesimo gravava ha dimostrato che Parte_1 all'atto dell'apertura della successione non si trovava nel possesso dei beni ereditari vivendo in altro appartamento di sua proprietà; ha poi provato di avere rinunciato validamente all'eredità della defunta madre. (cfr. in all. 9 e 10 mem. 183 co. 2 di parte opponente visura catastale del 14.03.22, relativa all'immobile di via Giovanni di Castel Bolognese n. 50, piano 1°, interno 2, e atto di donazione del
14.5.2009 rep. 73082/6526 Notaio relativo all'appartamento int. 2 in all. 3 mem. 183 co. 2 Per_2 di parte opponente, bollette e foto relative all'appartamento int . 2 in all. 5, 6 e 7 mem. 183 co. 2 di parte opponente); ha infine prodotto la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Parte_1
e con atto a rogito del notaio del 19.05.21 (cfr. Parte_3 Parte_4 Persona_3 all. 2 note di dell'opponente del 25.7.21). Pt_5
Resta da esaminare la domanda promossa nei confronti dell'opponente “iure proprio” come conseguenza dell'asserito accollo del debito della de cuius – peraltro al tempo ancora in vita- o in applicazione della disciplina di cui all'art 1272 c.c..
Le doglianze non meritano accoglimento.
Quanto all'espromissione, va rilevato che l'art. 1272 del codice di rito disciplina l'ipotesi in cui un soggetto “… senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito…” rimanendone per tale via obbligato in solido con il primo.
Nel caso di specie e secondo la prospettazione dell'opposta l'assunzione del debito di causa deriverebbe dalla e.mail inviata dall'opponente in data 7.04.2020 alla casa di cura.
Da tale scritto (cfr. doc. 16 fasc. monitorio- all. 1), peraltro redatto in forma plurale quattro giorni prima del decesso della emerge a chiare lettere l'intenzione della famiglia tutta di provvedere Per_1 al pagamento di alcune somme o attraverso il rimborso assicurativo, o mediante vendita di titoli azionari intestati alla stessa o, ancora, attraverso la richiesta di un finanziamento da Per_1 realizzarsi con cessione del quinto sugli emolumenti del marito della stessa ma in nessun modo, l'accorato e lungo scritto è manifestazione di una volontà personale dell'odierno opponente di assumere su di se il debito della propria madre ancora in vita facendovi fronte con proprie risorse.
Né può rilevare, ai fini della configurazione dell'espromissione, la mail datata 15.4.2020, e i suoi successivi solleciti, proveniente dall'Ufficio Amministrativo della Casa di Cura e rimasta senza riscontro alcuno riguardo al piano di rientro prospettato a rimborso delle somme (cfr. all. 9 memoria
183 n. 2 di parte opposta).
Nel caso di specie, non può configurarsi nemmeno una promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c., stante l'inequivoca formulazione della missiva in forma plurale e per l'impossibilità che tale istituto operi in presenza di un debito altrui.
Come precisato dalla Cassazione “… la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, … non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”(cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 31296 del 10 novembre 2023).
Né può venire in rilievo la fattispecie prevista dall'art. 1273- accollo di un debito altrui- senza una pattuizione scritta, qui del tutto mancante.
Tanto basta per accogliere l'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante l'esito del giudizio, le spese vengono poste a carico della parte soccombente per le sole fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o assorbita Parte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18525/2020 (R.G. 46546/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020 e pubblicato in data 24.11. 2020; condanna , alla Controparte_1 refusione delle spese legali in favore che liquida in complessivi euro 4217,00, Parte_1 oltre spese generali, oneri di legge e rimborso delle spese esenti ex art. 15 DPR 633/2005.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il GOP
OL Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa OL Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4206/2021 del R.G.A.C.C. e vertente
TRA
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Roma, Viale della Parte_1 C.F._1
Medaglie d'Oro n. 48, presso lo studio dall'Avv. Giulio Mastroianni, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, P.IVA_1 viale Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Egidio Marullo, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 3.01.2025. ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato roponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 18525/2020, emesso dal Tribunale di Roma (R.G. 46546/2020) in data 20 novembre
2020 e pubblicato in data 24.11.2020, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 85.204,95, oltre Controparte_1 interessi e spese del procedimento.
La somma ingiunta, portata da fatture e ricevute di pagamento, riguardava il mancato rimborso delle rette di degenza relative al ricovero della sig.ra - madre dell'odierno opponente, Persona_1 deceduta in data 11.04.2020 - nel periodo dal 21.11.2019 al 30.12.2019 presso la casa di cura privata
Della Mercede” gestita dall'opposta, e delle prestazioni mediche svolte dai Parte_2 professionisti che l'avevano assistita nel suddetto periodo presso la già menzionata casa di cura.
Con la presente opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione attiva per Pt_1 difetto della qualità di erede, avendo rinunciato all'eredità della defunta madre e per non aver mai né inteso assumere né assunto iure proprio il debito di cui alle somme ingiunte, con la comunicazione mail datata 7.04.2020, posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, insisteva per la conferma del decreto ingiuntivo eccependo: 1) la decadenza in capo all'opposto del diritto di rinuncia all'eredità, per non aver redatto l'inventario dei beni richiesto dall'art 485 c.c. nei termini concessi all'erede in possesso dei beni all'atto dell'apertura della successione;
2) la valenza di riconoscimento di debito della mail datata 7.4. 2020;
3) l'assunzione del debito derivante o da accollo o da espromissione ai sensi dell'art 1272 c.c..
All'esito dell'udienza del 3.6.2021, il precedente assegnatario ritenuto : “… che la missiva citata da parte opposta (doc. 16 fasc. monitorio) non pare potersi intendere come assunzione del debito in proprio, pur manifestando una disponibilità al pagamento, né, essendo ancora in vita la paziente, come accettazione dell'eredità” ( cfr. ordinanza del 4.06.21), rigettava la richiesta di provvisoria esecutività, concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e alla successiva udienza del 8.06.2022
“ritenute ininfluenti le richieste istruttorie”, rinviava per la precisazioni delle conclusioni, stato in cui perveniva a questo giudice che, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, come noto, è volto a vagliare la fondatezza della pretesa monitoria dell'opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di dimostrazione del fatto costitutivo del credito, che deve essere verificato in tutti i suoi elementi. In particolare incombe sulla creditrice opposta l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e dunque, come precisato dalla Suprema Corte, di fornire la prova della “fonte, negoziale o legale, del suo diritto e, se previsto, del relativo termine di scadenza, limitandosi alla semplice allegazione dell'inadempimento della controparte”, mentre ricade sulla debitrice opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi e modificativi (Cass. SS. UU. Nr. 13533/2001).
Giova premettere che, all'esito delle copiose allegazioni documentali dell'opponente, l'Ente ha rinunciato alla domanda promossa nei confronti di nella qualità di erede della defunta Parte_1
Per_1
Nello specifico, in ossequio all'onere che sul medesimo gravava ha dimostrato che Parte_1 all'atto dell'apertura della successione non si trovava nel possesso dei beni ereditari vivendo in altro appartamento di sua proprietà; ha poi provato di avere rinunciato validamente all'eredità della defunta madre. (cfr. in all. 9 e 10 mem. 183 co. 2 di parte opponente visura catastale del 14.03.22, relativa all'immobile di via Giovanni di Castel Bolognese n. 50, piano 1°, interno 2, e atto di donazione del
14.5.2009 rep. 73082/6526 Notaio relativo all'appartamento int. 2 in all. 3 mem. 183 co. 2 Per_2 di parte opponente, bollette e foto relative all'appartamento int . 2 in all. 5, 6 e 7 mem. 183 co. 2 di parte opponente); ha infine prodotto la dichiarazione di rinuncia all'eredità di Parte_1
e con atto a rogito del notaio del 19.05.21 (cfr. Parte_3 Parte_4 Persona_3 all. 2 note di dell'opponente del 25.7.21). Pt_5
Resta da esaminare la domanda promossa nei confronti dell'opponente “iure proprio” come conseguenza dell'asserito accollo del debito della de cuius – peraltro al tempo ancora in vita- o in applicazione della disciplina di cui all'art 1272 c.c..
Le doglianze non meritano accoglimento.
Quanto all'espromissione, va rilevato che l'art. 1272 del codice di rito disciplina l'ipotesi in cui un soggetto “… senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito…” rimanendone per tale via obbligato in solido con il primo.
Nel caso di specie e secondo la prospettazione dell'opposta l'assunzione del debito di causa deriverebbe dalla e.mail inviata dall'opponente in data 7.04.2020 alla casa di cura.
Da tale scritto (cfr. doc. 16 fasc. monitorio- all. 1), peraltro redatto in forma plurale quattro giorni prima del decesso della emerge a chiare lettere l'intenzione della famiglia tutta di provvedere Per_1 al pagamento di alcune somme o attraverso il rimborso assicurativo, o mediante vendita di titoli azionari intestati alla stessa o, ancora, attraverso la richiesta di un finanziamento da Per_1 realizzarsi con cessione del quinto sugli emolumenti del marito della stessa ma in nessun modo, l'accorato e lungo scritto è manifestazione di una volontà personale dell'odierno opponente di assumere su di se il debito della propria madre ancora in vita facendovi fronte con proprie risorse.
Né può rilevare, ai fini della configurazione dell'espromissione, la mail datata 15.4.2020, e i suoi successivi solleciti, proveniente dall'Ufficio Amministrativo della Casa di Cura e rimasta senza riscontro alcuno riguardo al piano di rientro prospettato a rimborso delle somme (cfr. all. 9 memoria
183 n. 2 di parte opposta).
Nel caso di specie, non può configurarsi nemmeno una promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c., stante l'inequivoca formulazione della missiva in forma plurale e per l'impossibilità che tale istituto operi in presenza di un debito altrui.
Come precisato dalla Cassazione “… la promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, … non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione, con la conseguenza che la promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”(cfr. Cass. civ. sez. II, sent. n. 31296 del 10 novembre 2023).
Né può venire in rilievo la fattispecie prevista dall'art. 1273- accollo di un debito altrui- senza una pattuizione scritta, qui del tutto mancante.
Tanto basta per accogliere l'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Stante l'esito del giudizio, le spese vengono poste a carico della parte soccombente per le sole fasi di giudizio effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da ogni contraria istanza disattesa o assorbita Parte_1
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 18525/2020 (R.G. 46546/2020), emesso dal Tribunale di Roma in data 20.11.2020 e pubblicato in data 24.11. 2020; condanna , alla Controparte_1 refusione delle spese legali in favore che liquida in complessivi euro 4217,00, Parte_1 oltre spese generali, oneri di legge e rimborso delle spese esenti ex art. 15 DPR 633/2005.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025
Il GOP
OL Giardina