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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 210-ter. (( (Albo delle societa' capogruppo) )) (( 1. L'ultima societa' controllante italiana, di cui all'articolo 210, comma 2, e' iscritta in un apposito albo delle societa' capogruppo italiane tenuto dall'IVASS.
2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le societa' strumentali, le societa' di partecipazione assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle societa' strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre societa' controllate e partecipate.
4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle societa' capogruppo.
5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della societa' capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. ))
2. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le societa' strumentali, le societa' di partecipazione assicurativa e le societa' di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.
3. La societa' capogruppo comunica all'IVASS l'elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle societa' strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre societa' controllate e partecipate.
4. Le societa' di cui al comma 2 sono iscritte dall'IVASS nell'albo delle societa' capogruppo.
5. L'IVASS puo' procedere d'ufficio all'accertamento dell'esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all'iscrizione all'albo della societa' capogruppo.
6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l'esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l'IVASS puo' esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.
7. L'IVASS accerta che lo statuto della societa' capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.
8. All'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.
9. Le societa' di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo.
10. L'IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo. ))
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