Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 3844
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Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 44 lett. b) d.P.R. n. 380/2001 e vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'opera realizzata, una tettoia in parte recintata, comportava un ampliamento del preesistente immobile, modificandone la sagoma, e pertanto necessitava del permesso di costruire. La realizzazione di una tettoia di copertura, quando faccia parte integrante dell'edificio, necessita di permesso di costruire, indipendentemente dalla creazione di nuova volumetria.

  • Rigettato
    Violazione art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione

    La Corte territoriale ha legittimamente negato l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen. in considerazione dell'abitualità della condotta, desunta dalla presenza di tre precedenti penali per reati della medesima specie, conformemente alla giurisprudenza di legittimità che esclude tale causa di non punibilità in caso di commissione di più reati della stessa indole.

  • Rigettato
    Inosservanza artt. 132 e 133 cod.pen. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena

    La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. per la determinazione della pena, richiamando la personalità dell'imputato e la sua inclinazione a delinquere, desunta anche dalla realizzazione dell'opera a ridosso di un precedente fabbricato abusivo. La pena irrogata, inferiore alla media edittale e prossima al minimo, è stata ritenuta adeguata. L'obbligo di motivazione si attenua quando la pena viene irrogata in misura prossima al minimo edittale.

  • Rigettato
    Mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna

    Il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, può limitarsi ad indicare gli elementi ritenuti prevalenti. L'esistenza di precedenti penali, come nel caso di specie, costituisce un elemento ostativo valido ai fini del diniego di tali benefici. La Corte territoriale ha evidenziato come elementi ostativi l'entità del fatto e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti per fatti analoghi.

  • Inammissibile
    Violazione art. 649 cod.proc.pen. e art. 4 Protocollo 7 CEDU (ne bis in idem)

    L'accertamento sull'identità del fatto ai fini del principio del ne bis in idem è un tipico giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è deducibile per la prima volta in Cassazione se richiede accertamenti di merito. Nella specie, la verifica della coincidenza storico-naturalistica del fatto richiederebbe un apprezzamento di merito che esula dal controllo di legittimità. Il motivo è pertanto inammissibile per mancata devoluzione in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 3844
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3844
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

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