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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 08/07/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 820/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
LA Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Controparte_4
Controparte_5 INTERVENUTO
Oggi 8 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. RAGIONIERI ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. CASTRO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per Controparte_6
l'avv. CASTRO ANTONIO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno preso parte alla discussione con le memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGIONIERI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ORSINI 11 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. RAGIONIERI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRO ANTONIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTRO ANTONIO e dell'avv.
[...] elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ivri istituti di vigilanza riuniti d'Italia ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro per servizi di vigilanza presso le sedi di Pianura Parte_1
Vomano Notaresco e Castelnuovo Vomano senza essere stata pagata, documentati con fatture. Si oppone lamentando inadempienza contrattuale perché in quel periodo ebbe a subire un Parte_1 furto senza che la vigilanza fosse intervenuta;
chiede il risarcimento del danno in via equitativa.
L'istituto di vigilanza che aveva ottenuto il decreto per servizio di ricezione segnali di allarme e pagina 2 di 4 servizio pronto intervento da espletarsi pressa la sede di Castelnuovo Vomano, afferma di aver regolarmente compiuto la prestazione contrattualizzata, affermando che all'epoca del presunto ed indimostrato furto risulta effettivamente essere stato ricevuto un allarme, per cui fu inviata sul posto una guardia particolare giurata, la quale eseguì un controllo del perimetro esterno rilevando che i cancelli erano chiusi ed alcuna anomalia era stata riscontrata. Ogni volta che l'istituto riceveva allarmi, anche falsi, interveniva, inviando proprio personale che cercava di contattare ogni volta i titolari i quali mai erano reperibili e talora rifiutarono anche la chiamata . Tutte le tutele previste per contratto furono quindi approntate;
viceversa già prima del presunto patito furto la cliente ero risultata indietro con i pagamenti. Nega le presunte contestate inefficienze del sistema di allarme sempre funzionante. Quantomeno le prestazioni relative alle altre sedi diverse da notaresco dovevano essere considerate in subordine non contestate. Condotta istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni la causa veniva discussa e decisa come da sentenza odierna.
L'unico testimone oculare ai fatti, richiesto come prova e ammesso, è , che Testimone_1 intervenne la sera del furto e non riscontrò alcuna anomalia nel perimetro esterno, contrariamente a quanto affermato nella denuncia ove si fa riferimento ad un grosso buco nella recinzione da cui, secondo le immagini sembrerebbe poste a disposizione dei Carabinieri e provenienti dalle telecamere, sarebbero penetrati due uomini travisati che avrebbero posto a soqquadro gli uffici e forzato la cassaforte;
ove avesse confermato i capitoli di prova per lui ammessi. Come riconosciuto dagli stessi dipendenti della opposta chiamati a testimoniare, la qualità dei servizi contrattualizzati che sono anche di pronto intervento dipendono dalla qualità dell'intervento della guardia giurata, che ha il dovere di chiamare le forze dell'ordine in caso di accertata anomalia. Ora, i testi di parte opponente hanno giurato di aver subito un furto con effrazione costituita nel crearsi un varco nella rete;
il che contrasta con quanto viceversa ha constatato e scritto nel rapporto la guardia giurata intervenuta, che però non è venuta a testimoniare;
testimonianza rinunciata da chi l' aveva chiesta, con l'assenso di parte opponente.I Rapporti possono ben essere stati tre, regolati da distinti contratti, ma un palese inadempimento consistito in un rapporto di intervento non confermato in questo contenitore e quindi in sostanza non difeso nemmeno da parte opposta che ha avuto l'occasione di provare il proprio assunto e coscientemente vi ha rinunciato, avendo rinunciato al sopra descritto ed ammesso teste ben può dirsi che abbia inficiato il necessario rapporto di Tes_1 fiducia che deve sussistere tra cliente ed istituto di vigilanza;
pertanto non può che essere accolta l'opposizione e, non essendo stata data prova precisa del danno effettivamente subito, al di là delle dichiarazioni in denuncia querela ( non si conosce lo sviluppo successivo delle indagini;
e se sia stata in qualche modo la perdita coperta da assicurazione;
nemmeno si comprova la pertinenza della somma alla società, mediante l'esibizione della contabilità ove deve essere registrata l'entrata di una notevole quanto pare non frequente somma di denaro;
o comunque giustificabile in base alle risultanze delle scritture obbligatorie per legge) non resta che non considerare provata la riconvenzionale per danni, su cui peraltro la opponente non insiste specificamente, non illustrandone la fondatezza nella memoria conclusionale. L'accoglimento della opposizione e la reiezione della riconvenzionale impongono la compensazione delle spese di lite.
PQM
Accoglie la opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto, respinge la domanda riconvenzionale. Spese di lite compensate.
Teramo 7 luglio 2025. Il Giudice Pietro Merletti pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 820/2018 tra
Parte_1
ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
LA Controparte_2 Controparte_3 CP_1 Controparte_4
Controparte_5 INTERVENUTO
Oggi 8 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. RAGIONIERI ALESSANDRO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. CASTRO ANTONIO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. CP_1
Per Controparte_6
l'avv. CASTRO ANTONIO e l'avv. oggi sostituito dall'avv.
[...]
Hanno preso parte alla discussione con le memorie di partecipazione. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione.
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 820/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAGIONIERI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE ORSINI 11 64021 GIULIANOVApresso il difensore avv. RAGIONIERI ALESSANDRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASTRO ANTONIO e dell'avv. , CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO
CONVENUTO/I
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. TERZO CHIAMATO
Controparte_6
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASTRO ANTONIO e dell'avv.
[...] elettivamente domiciliato in VIA MUSUMECI 137 95128 CATANIApresso il difensore avv. CASTRO ANTONIO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ivri istituti di vigilanza riuniti d'Italia ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro per servizi di vigilanza presso le sedi di Pianura Parte_1
Vomano Notaresco e Castelnuovo Vomano senza essere stata pagata, documentati con fatture. Si oppone lamentando inadempienza contrattuale perché in quel periodo ebbe a subire un Parte_1 furto senza che la vigilanza fosse intervenuta;
chiede il risarcimento del danno in via equitativa.
L'istituto di vigilanza che aveva ottenuto il decreto per servizio di ricezione segnali di allarme e pagina 2 di 4 servizio pronto intervento da espletarsi pressa la sede di Castelnuovo Vomano, afferma di aver regolarmente compiuto la prestazione contrattualizzata, affermando che all'epoca del presunto ed indimostrato furto risulta effettivamente essere stato ricevuto un allarme, per cui fu inviata sul posto una guardia particolare giurata, la quale eseguì un controllo del perimetro esterno rilevando che i cancelli erano chiusi ed alcuna anomalia era stata riscontrata. Ogni volta che l'istituto riceveva allarmi, anche falsi, interveniva, inviando proprio personale che cercava di contattare ogni volta i titolari i quali mai erano reperibili e talora rifiutarono anche la chiamata . Tutte le tutele previste per contratto furono quindi approntate;
viceversa già prima del presunto patito furto la cliente ero risultata indietro con i pagamenti. Nega le presunte contestate inefficienze del sistema di allarme sempre funzionante. Quantomeno le prestazioni relative alle altre sedi diverse da notaresco dovevano essere considerate in subordine non contestate. Condotta istruttoria con prove per testi, fatte precisare le conclusioni la causa veniva discussa e decisa come da sentenza odierna.
L'unico testimone oculare ai fatti, richiesto come prova e ammesso, è , che Testimone_1 intervenne la sera del furto e non riscontrò alcuna anomalia nel perimetro esterno, contrariamente a quanto affermato nella denuncia ove si fa riferimento ad un grosso buco nella recinzione da cui, secondo le immagini sembrerebbe poste a disposizione dei Carabinieri e provenienti dalle telecamere, sarebbero penetrati due uomini travisati che avrebbero posto a soqquadro gli uffici e forzato la cassaforte;
ove avesse confermato i capitoli di prova per lui ammessi. Come riconosciuto dagli stessi dipendenti della opposta chiamati a testimoniare, la qualità dei servizi contrattualizzati che sono anche di pronto intervento dipendono dalla qualità dell'intervento della guardia giurata, che ha il dovere di chiamare le forze dell'ordine in caso di accertata anomalia. Ora, i testi di parte opponente hanno giurato di aver subito un furto con effrazione costituita nel crearsi un varco nella rete;
il che contrasta con quanto viceversa ha constatato e scritto nel rapporto la guardia giurata intervenuta, che però non è venuta a testimoniare;
testimonianza rinunciata da chi l' aveva chiesta, con l'assenso di parte opponente.I Rapporti possono ben essere stati tre, regolati da distinti contratti, ma un palese inadempimento consistito in un rapporto di intervento non confermato in questo contenitore e quindi in sostanza non difeso nemmeno da parte opposta che ha avuto l'occasione di provare il proprio assunto e coscientemente vi ha rinunciato, avendo rinunciato al sopra descritto ed ammesso teste ben può dirsi che abbia inficiato il necessario rapporto di Tes_1 fiducia che deve sussistere tra cliente ed istituto di vigilanza;
pertanto non può che essere accolta l'opposizione e, non essendo stata data prova precisa del danno effettivamente subito, al di là delle dichiarazioni in denuncia querela ( non si conosce lo sviluppo successivo delle indagini;
e se sia stata in qualche modo la perdita coperta da assicurazione;
nemmeno si comprova la pertinenza della somma alla società, mediante l'esibizione della contabilità ove deve essere registrata l'entrata di una notevole quanto pare non frequente somma di denaro;
o comunque giustificabile in base alle risultanze delle scritture obbligatorie per legge) non resta che non considerare provata la riconvenzionale per danni, su cui peraltro la opponente non insiste specificamente, non illustrandone la fondatezza nella memoria conclusionale. L'accoglimento della opposizione e la reiezione della riconvenzionale impongono la compensazione delle spese di lite.
PQM
Accoglie la opposizione a decreto ingiuntivo, revoca il decreto ingiuntivo opposto, respinge la domanda riconvenzionale. Spese di lite compensate.
Teramo 7 luglio 2025. Il Giudice Pietro Merletti pagina 3 di 4 pagina 4 di 4