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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/10/2025, n. 1782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1782 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6093/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- , rappresentata e difesa dall'avv. Ilario MASCHIETTO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi via XXIV Maggio n. 3;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PESENTI;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 24 giugno 2025 e parte opposta come da note scritte in data 25 giugno 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 8 novembre 2019 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1644/2019 del 12.9.2019 che le ingiungeva di pagare in favore della in virtù di cessione del credito da parte della la somma di € CP_1 Parte_2
6.497,53 quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 10393022763680 del
18/1/2010, di finanziamento per prestito personale stipulato con quest'ultima deducendo:
a) il disconoscimento della scrittura privata allegata al n. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo e di tutte le n. 5 sottoscrizioni apposte alla pag. n.2 e pag. 3 del documento prodotto in copia. La prova della falsità di dette sottoscrizioni emergeva chiaramente dal confronto di queste, con le firme autografe apposte dall'opponente in calce alla procura alle liti e sulla propria carta d'identità, autenticata dall'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di Fondi;
b) l'omessa notifica dell'avvenuta cessione del credito e la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta a causa della falsità della sottoscrizione del documento n. 5 allegato al fascicolo monitorio, denominato “ricevuta di ritorno” - attestazione di consegna – con timbro postale 8/1/2019, della spedizione a mezzo raccomandata a/r del 27/12/2018 e relativa alla comunicazione della all'opponente CP_1
inerente la l'intervenuta cessione del credito / ; Parte_2 CP_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, dichiarare nullo e/o revocare per i motivi di cui in premessa sub 1) e 2), il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 emesso dall'Intestato Tribunale, in persona del Giudice Dott. Laura Gigante, nei confronti della Sig.ra ; accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo a parte opposta e conseguentemente condannare la in persona del lrpt al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata CP_1 nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Con comparsa del 7 febbraio 2020 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) la genericità e indeterminatezza del disconoscimento della scrittura privata poiché
l'opponente non indicava in cosa la copia fotostatica del documento richiamato differiva dall'originale. Pertanto, non essendoci alcuna allegazione e/o specificazione, non potendosi individuare gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'atto di citazione era affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c.;
b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta dovuta alla mancata notifica della cessione alla debitrice giacché il trasferimento del credito era dato dal consenso tra cedente e cessionario ed andava altresì precisato che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. rimanevano estranei rispetto al perfezionamento della fattispecie traslativa. Nel caso di specie, l'opposta in sede monitoria aveva prodotto l'atto di cessione, l'annex ossia l'elenco crediti ceduti da cui emergeva l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'opponente e la comunicazione ex art. 1264 c.c.;
c) la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo stante la certezza, esigibilità e liquidità del credito e sul fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né tantomeno era di pronta soluzione;
Concludeva pertanto chiedendo: “In via preliminare Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dalla signor a
rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 – R.G. n. Parte_1
4855/2019. In subordine Accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 6.497,53 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che CP_1 risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierna opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto e spese. In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che le sottoscrizioni apposte dalla signora sul contratto di finanziamento da Parte_1 cui origina il credito ceduto sono frutto di falsificazione e/o materiale alterazione, condannarsi la medesima al pagamento dell'importo pari alla somma erogata detratti gli importi versati. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
All'udienza dell'11 febbraio 2020 parte opponente si riportava ai motivi di opposizione consistenti nel disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento del quale chiedeva l'esibizione dell'originale. Faceva presente che il disconoscimento era puntuale univoco e riferibile alle singole sottoscrizioni delle singole pagine del contratto di finanziamento. Parte opponente rilevava che fin quando l'opposta non richiedeva la verificazione il documento non poteva essere utilizzato come mezzo di prova. Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione impugnava e contestava le avverse deduzioni in quanto infondate, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ed all'esito chiedeva concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. . Parte opposta si opponeva inoltre alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 11 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, visto l'art. 648 c.p.c., considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, considerato che il disconoscimento delle sottoscrizioni appariva incompatibile con la condotta dell'opponente che aveva prima ricevuto il finanziamento richiesto e successivamente rimborsato parte di esso;
considerato che
detta condotta comportava, quale logica conseguenza, il riconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto e la conclusione dello stesso, da parte dell'opponente, quale parte contrattuale dichiarava il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 RG 4855/2019 emesso dal
Tribunale di Latina il 12 settembre 2019 provvisoriamente esecutivo. Concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 29 settembre 2020 assegnando alle parti termine di 15 gg. per la proposizione del procedimento di mediazione.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 15 giugno 2020 parte opposta in via istruttoria, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. di tutte le firme che si attribuivano apposte dalla signora sull'originale del contratto di Parte_1
finanziamento oggetto di causa. Indicava inoltre quale scrittura di comparazione la patente della signora e chiedeva inoltre di formulare ordine di esibizione della Pt_1
carta d'identità coeva alla sottoscrizione del contratto al fine di utilizzarne la firma quale ulteriore scrittura di comparazione. Con ordinanza del 18 settembre 2020 il Giudice letti gli atti di causa e la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalla sola parte opposta;
rilevato che l'udienza del 29 settembre 2020 era stata fissata per l'ammissione delle prove;
considerato che
detto incombente potesse essere assolto con ordinanza fuori udienza al fine di non ritardare la trattazione della causa e di evitare accessi ed assembramenti nel palazzo di giustizia;
considerato che
parte opponente non aveva depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e che la causa appariva matura per la decisione essendo decidibile su base documentale revocava la fissazione dell'udienza del 29 settembre 2020 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e dell'anno di iscrizione, all'udienza del 2 dicembre 2021
All'udienza del 16 dicembre 2021 a seguito di alcuni rinvii parte opponente asseriva di aver ritualmente disconosciuto la firma della sottoscrizione del contratto sia sulla notifica della cessione del creditore. Non vi era stata alcuna parziale esecuzione del contratto poiché i pagamenti erano stati fatti non dalla signora la quale non sapeva chi Pt_1 avesse effettuato detti pagamenti. Parte opposta aveva chiesto la verificazione della firma.
Insisteva pertanto affinchè il giudice si pronunciasse sul disconoscimento effettuato se rituale o meno e insisteva per la riforma dell'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e di ammettere l'istanza di verificazione ritualmente opposta. Parte opponente chiedeva di riconoscere come non riconducibile a la sottoscrizione sulla notifica della cessione del credito di cui al documento Parte_1
n. 5 del fascicolo del monitorio. Parte opposta osservava che le questioni poste da parte opponente erano già state decise e che il disconoscimento era ostacolato dalla circostanza che il contratto aveva avuto parziale esecuzione e la parte avrebbe dovuto contestare gli estratti conto poichè recavano le indicazioni relative ai pagamenti effettuati a rimborso del finanziamento. La notifica della cessione non aveva effetti traslativi tra cedente e cessionario ma soltanto funzione di notizia per il debitore ceduto della cessione stessa. Si opponeva alle richieste di parte opponente. Parte opponente rilevava che la cessione del credito non era stata vagliata dal giudice nell'ordinanza. Rilevava che gli unici due CP_ pagamenti citati da di euro 850 erano stati effettuati nel mese di settembre 2010 e ottobre 2010 epoca di sottoscrizione del contratto mediante incasso diretto in contanti da parte del delegato . Parte opposta chiedeva rinvio per la precisazione delle Parte_2 conclusioni o ex art. 281 sexies c.p.c. Parte opponente in subordine chiedeva termine per note. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ritenuto di dover nominare TU grafologo affinché si procedesse alla verificazione della sottoscrizioni disconosciute da parte opponente apposte sul contratto di finanziamento mentre risultava irrilevante procedere alla verificazione della firma apposta sulla notificazione della cessione del credito nominava TU il prof.
affinché accertasse se le sottoscrizioni apposte sul contratto di Persona_1 finanziamento appartenessero a e rinviava la causa per il conferimento Parte_3
dell'incarico all'udienza del 17 febbraio 2022. Disponeva che parte opposta consegnasse gli originali al TU in sede di conferimento dell'incarico
All'udienza del 17 febbraio 2022 il TU Prof si dichiarava disponibile ad Persona_1
accettare l'incarico, e prestava il giuramento di rito, quindi dichiarava le sue generalità: mi chiamo nato a [...] il [...] con studio in Latina via Isonzo n. Persona_1
94 Parte opposta consegnava al TU il contratto di finanziamento in originale. Il Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere conferiva al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 16 dicembre 2021, concedeva al TU l'acconto di Euro 400 che poneva provvisoriamente a carico di parte opponente, dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 2 marzo 2002 presso lo studio, assegnava al TU termine sino al 2 maggio 2022 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata e sino al 2 luglio 2022 per depositare la relazione di consulenza tecnica, alle parti termine sino al 2 giugno 2022 per rimettere, al TU, le proprie eventuali osservazioni;
autorizzava il TU al prelievo di saggio grafico ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; - autorizzava le parti alla nomina di
CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; disponeva che il TU desse conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
parte opposta nominava proprio CTP la dottoressa , autorizzava il TU al ritiro dei Persona_2
fascicoli delle parti. Rinviava poi all'udienza del 29 settembre 2022 per definitivo esame della TU da svolgersi in trattazione scritta.
Con relazione definitiva del 30 giugno 2022 il TU sulla base delle firme disponibili, alla luce delle risultanze emergenti dagli accertamenti peritali espletati – analisi diretta delle firme in verifica, analisi diretta delle firme di comparazione, analisi di confronto– valutate doverosamente le osservazioni pervenute dal consulente di parte convenuta, in assenza delle osservazioni di parte attrice, in assenza di elementi contrari che potessero menomare la validità dei risultati, rispondeva al quesito posto dal Giudice sintetizzando le seguenti conclusioni: le 12 firme in verifica a nome , apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento , riprodotto da pagina 9 a pagina 11, risultavano essere apocrife, Parte_2 ossia non provenivano dalla mano della signora , ma dalla mano di altro Parte_1
soggetto.
Con ordinanza del 30 settembre 2022 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 29 settembre 2022 e da parte opposta in data 29 settembre 2022 rilevato che parte opposta chiedeva rinvio per esaminare la TU, rilevato che effettivamente la TU era stata resa visibile soltanto in data 29 settembre 2022 rinviava per esame della stessa all'udienza del
15 dicembre 2022 da svolgersi in trattazione scritta.
Con comparsa del 26 ottobre 2022 l'Avv. Marco Pesenti si costituiva in giudizio per parte opposta
Con ordinanza del 15 dicembre 2022 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta di parte opponente in data 12 dicembre 2022 e di parte opposta in data 13 dicembre 2022 ritenuto che il TU aveva dato risposta alle osservazioni del CTP di parte opposta ritenuta la causa matura per la decisione rinviava considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo, per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024 da svolgersi in trattazione scritta.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 11 dicembre 2024 e da parte opposta in data 11 dicembre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del
3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 24 giugno 2025 parte opponente precisava che a seguito delle conclusioni del TU Prof. era rimasta vittima del reato di sostituzione di Persona_1
persona commesso da ignoti autori con la complicità dell'incaricato alla vendita
“ ” il quale aveva concorso a formare il contratto apocrifo;
che essa non aveva Parte_2
effettuato nemmeno alcun pagamento in restituzione dell'originario contratto apocrifo essendo, i pagamenti depositati ex adverso, o in contanti ovvero per sconto effetti cambiari
(cambiali evidentemente coeve al contratto, mai depositate ex adverso ed evidentemente recanti anch'esse firme apocrife); tale la ragione per cui non poteva dirsi che vi era stata acquiescenza ovvero riconoscimento del contratto da parte della la quale veniva a Pt_1 conoscenza del medesimo contratto solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
tanto premesso, precisava le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse assunta in decisione con termini di rito.
Con note di trattazione del 25 giugno 2025 parte opposta chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. oppure, in alternativa, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 24 giugno 2025 e da parte opposta in data 25 giugno
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 25 settembre 2025 così concludendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 emesso dall'Intestato Tribunale, in persona del Giudice Dott. Laura Gigante, nei confronti della Sig.ra ; accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo a parte opposta e conseguentemente condannare la in persona del lrpt al risarcimento del danno da responsabilità CP_1 processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore de procuratore antistatario”:
Parte opponente depositava memoria di replica in data 14 ottobre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate. Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 26 settembre 2025 così concludendo “In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dalla signora , rigettarla in toto e confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1644/2019 – R.G. n. 4855/2019. In subordine Accertare e dichiarare che Pt_1
è debitrice nei confronti di della somma di €.6.497,53 e,
[...] Controparte_2 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierna pag. 6 opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto e spese.
In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che le sottoscrizioni apposte dalla signora sul contratto di finanziamento da cui origina il credito ceduto sono Parte_1 frutto di falsificazione e/o materiale alterazione, condannare la medesima al pagamento dell'importo pari alla somma erogata detratti gli importi versati. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria Ci si riporta alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.”
Parte opposta depositava memoria di replica in data 16 ottobre 2025 e si riportava alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente sull'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva dell'opposta deve osservarsi che il contratto di cessione del credito si perfezione per effetto del consenso del cedente e del cessionario e ai sensi dell'art. 1476 c.c. gli effetti si realizzano al momento di realizzazione dell'accordo tra le parti ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificato.
Nel caso di specie si rileva che l'opposta, cessionaria del credito, ha assolto al proprio onere probatorio giacché ha allegato già in sede monitoria l'atto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti da cui emerge l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'opponente e la comunicazione ex art. 1264 c.c. con contestuale diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R del 27/12/2018; tutti elementi dai quali si evince che il credito di cui si controverte risulta compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione, dunque l'eccezione sollevata dall'opponente risulta infondata. Venendo all'esame del merito, come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un normale giudizio di cognizione in cui l'opposto assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della propria pretesa in virtù della domanda di pagamento proposta, mentre all'opponente- convenuto sostanziale spetta allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie parte opponente ha disconosciuto nell'atto di opposizione, in modo formale e non equivoco ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le proprie sottoscrizioni apposte sulle pagine nn.
2-3 del contratto di finanziamento utilizzato da parte opposta a sostegno della pretesa creditoria e così facendo contestava la sussistenza della fonte negoziale dell'obbligazione. Al riguardo si osserva che il disconoscimento della conformità all'originale della sottoscrizione deve avvenire in modo puntuale e specifico nella prima udienza ovvero nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, così come operato tempestivamente dall'opponente nell'atto introduttivo del presente procedimento.
Sul punto si aggiunge inoltre che secondo quanto indicato dalla Suprema Corte con sentenza n. 1537 del 22 gennaio 2018 il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove siano molti i documenti prodotti, a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso de quo la formula operata da parte opponente appare inequivoca della sua volontà di disconoscimento perciò è appurata, quindi, la tempestività e la correttezza del disconoscimento delle firme ex artt. 214 e 215 c.p.c. In conseguenza dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dall'opposta è poi stata svolta in corso di giudizio una perizia grafologica. Dagli esiti di tale TU, le cui conclusioni si condividono integralmente, essendo la relazione finale redatta con motivazione accurata, scrupolosa e convincente, coerente con lo svolgimento degli accertamenti peritali e priva di vizi logico- giuridici, è emersa con certezza la non riconducibilità all'opponente delle 12 firme apposte sul contratto di finanziamento . Parte_2 Per tali motivi parte opponente ha quindi pienamente dimostrato l'inesistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio contestando la scrittura privata sulla quale si fondava l'ingiunzione e dimostrandone la non autenticità, determinando in tal modo la non utilizzabilità della stessa.
La nullità del contratto di finanziamento per mancanza del consenso determina perciò
l'inesistenza dello stesso ed il venir meno del titolo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che quest'ultimo deve essere revocato poiché difettando la prova della fonte negoziale dell'obbligazione, il creditore non ha assolto al proprio onus probandi.
Le spese processuali, anche per la TU, seguono la soccombenza dell'opposta come per legge e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 del
12/09/2019;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 parte opponente, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge in favore dei difensori di parte opponente avvocato Ilario Maschietto e MY IO dichiaratisi antistatari.
- condanna parte opposta al pagamento delle spese della TU liquidate con decreto del 29 settembre 2022 che dovrò pertanto rifonderle a parte opponente che la ha anticipate.
Lì 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6093/2019 del R.G.A.C., assunta in decisione all'udienza cartolare del 26 giugno 2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
- , rappresentata e difesa dall'avv. Ilario MASCHIETTO ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi via XXIV Maggio n. 3;
PARTE ATTRICE-OPPONENTE
E
- rappresentata e difesa dall'Avv. Marco PESENTI;
Controparte_1
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI
Per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 24 giugno 2025 e parte opposta come da note scritte in data 25 giugno 2025 da intendersi richiamate
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione del 8 novembre 2019 proponeva opposizione al Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1644/2019 del 12.9.2019 che le ingiungeva di pagare in favore della in virtù di cessione del credito da parte della la somma di € CP_1 Parte_2
6.497,53 quale saldo debitore del contratto di credito al consumo n. 10393022763680 del
18/1/2010, di finanziamento per prestito personale stipulato con quest'ultima deducendo:
a) il disconoscimento della scrittura privata allegata al n. 2 del ricorso per decreto ingiuntivo e di tutte le n. 5 sottoscrizioni apposte alla pag. n.2 e pag. 3 del documento prodotto in copia. La prova della falsità di dette sottoscrizioni emergeva chiaramente dal confronto di queste, con le firme autografe apposte dall'opponente in calce alla procura alle liti e sulla propria carta d'identità, autenticata dall'Ufficiale
d'Anagrafe del Comune di Fondi;
b) l'omessa notifica dell'avvenuta cessione del credito e la carenza di legittimazione ad agire dell'opposta a causa della falsità della sottoscrizione del documento n. 5 allegato al fascicolo monitorio, denominato “ricevuta di ritorno” - attestazione di consegna – con timbro postale 8/1/2019, della spedizione a mezzo raccomandata a/r del 27/12/2018 e relativa alla comunicazione della all'opponente CP_1
inerente la l'intervenuta cessione del credito / ; Parte_2 CP_1
Concludeva pertanto chiedendo: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta con il presente atto, dichiarare nullo e/o revocare per i motivi di cui in premessa sub 1) e 2), il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 emesso dall'Intestato Tribunale, in persona del Giudice Dott. Laura Gigante, nei confronti della Sig.ra ; accertare e dichiarare la Parte_1 responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo a parte opposta e conseguentemente condannare la in persona del lrpt al risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata CP_1 nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore dei procuratori antistatari.”
Con comparsa del 7 febbraio 2020 si costituiva in giudizio deducendo: CP_1
a) la genericità e indeterminatezza del disconoscimento della scrittura privata poiché
l'opponente non indicava in cosa la copia fotostatica del documento richiamato differiva dall'originale. Pertanto, non essendoci alcuna allegazione e/o specificazione, non potendosi individuare gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, l'atto di citazione era affetto da nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. e dell'art. 163 c.p.c.;
b) l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta dovuta alla mancata notifica della cessione alla debitrice giacché il trasferimento del credito era dato dal consenso tra cedente e cessionario ed andava altresì precisato che gli adempimenti previsti dell'art. 1264 c.c. rimanevano estranei rispetto al perfezionamento della fattispecie traslativa. Nel caso di specie, l'opposta in sede monitoria aveva prodotto l'atto di cessione, l'annex ossia l'elenco crediti ceduti da cui emergeva l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'opponente e la comunicazione ex art. 1264 c.c.;
c) la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo stante la certezza, esigibilità e liquidità del credito e sul fatto che l'opposizione non era fondata su prova scritta, né tantomeno era di pronta soluzione;
Concludeva pertanto chiedendo: “In via preliminare Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto trattandosi di credito certo, liquido ed esigibile, e non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di pronta soluzione. In via principale:
Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dalla signor a
rigettarla in toto e confermare il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 – R.G. n. Parte_1
4855/2019. In subordine Accertare e dichiarare che è debitrice nei confronti di Parte_1 [...] della somma di € 6.497,53 e, comunque, di quella maggiore o minor somma che CP_1 risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierna opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto e spese. In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che le sottoscrizioni apposte dalla signora sul contratto di finanziamento da Parte_1 cui origina il credito ceduto sono frutto di falsificazione e/o materiale alterazione, condannarsi la medesima al pagamento dell'importo pari alla somma erogata detratti gli importi versati. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre anche in via istruttoria nei concedendi termini ex art. 183, comma VI c.p.c..
All'udienza dell'11 febbraio 2020 parte opponente si riportava ai motivi di opposizione consistenti nel disconoscimento delle firme apposte sul contratto di finanziamento del quale chiedeva l'esibizione dell'originale. Faceva presente che il disconoscimento era puntuale univoco e riferibile alle singole sottoscrizioni delle singole pagine del contratto di finanziamento. Parte opponente rilevava che fin quando l'opposta non richiedeva la verificazione il documento non poteva essere utilizzato come mezzo di prova. Parte opposta si riportava alla comparsa di costituzione impugnava e contestava le avverse deduzioni in quanto infondate, insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ed all'esito chiedeva concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. . Parte opposta si opponeva inoltre alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione e chiedeva la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 11 febbraio 2020 il Giudice, letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta, visto l'art. 648 c.p.c., considerato che l'opposizione non era fondata su prova scritta o di pronta soluzione, considerato che il disconoscimento delle sottoscrizioni appariva incompatibile con la condotta dell'opponente che aveva prima ricevuto il finanziamento richiesto e successivamente rimborsato parte di esso;
considerato che
detta condotta comportava, quale logica conseguenza, il riconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto e la conclusione dello stesso, da parte dell'opponente, quale parte contrattuale dichiarava il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 RG 4855/2019 emesso dal
Tribunale di Latina il 12 settembre 2019 provvisoriamente esecutivo. Concedeva alle parti i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviava all'udienza del 29 settembre 2020 assegnando alle parti termine di 15 gg. per la proposizione del procedimento di mediazione.
Con memorie ex art.183 comma 6 c.p.c. secondo termine del 15 giugno 2020 parte opposta in via istruttoria, formulava istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. di tutte le firme che si attribuivano apposte dalla signora sull'originale del contratto di Parte_1
finanziamento oggetto di causa. Indicava inoltre quale scrittura di comparazione la patente della signora e chiedeva inoltre di formulare ordine di esibizione della Pt_1
carta d'identità coeva alla sottoscrizione del contratto al fine di utilizzarne la firma quale ulteriore scrittura di comparazione. Con ordinanza del 18 settembre 2020 il Giudice letti gli atti di causa e la memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. depositate dalla sola parte opposta;
rilevato che l'udienza del 29 settembre 2020 era stata fissata per l'ammissione delle prove;
considerato che
detto incombente potesse essere assolto con ordinanza fuori udienza al fine di non ritardare la trattazione della causa e di evitare accessi ed assembramenti nel palazzo di giustizia;
considerato che
parte opponente non aveva depositato memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
e che la causa appariva matura per la decisione essendo decidibile su base documentale revocava la fissazione dell'udienza del 29 settembre 2020 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, tenuto conto del carico di ruolo e dell'anno di iscrizione, all'udienza del 2 dicembre 2021
All'udienza del 16 dicembre 2021 a seguito di alcuni rinvii parte opponente asseriva di aver ritualmente disconosciuto la firma della sottoscrizione del contratto sia sulla notifica della cessione del creditore. Non vi era stata alcuna parziale esecuzione del contratto poiché i pagamenti erano stati fatti non dalla signora la quale non sapeva chi Pt_1 avesse effettuato detti pagamenti. Parte opposta aveva chiesto la verificazione della firma.
Insisteva pertanto affinchè il giudice si pronunciasse sul disconoscimento effettuato se rituale o meno e insisteva per la riforma dell'ordinanza con la quale era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e di ammettere l'istanza di verificazione ritualmente opposta. Parte opponente chiedeva di riconoscere come non riconducibile a la sottoscrizione sulla notifica della cessione del credito di cui al documento Parte_1
n. 5 del fascicolo del monitorio. Parte opposta osservava che le questioni poste da parte opponente erano già state decise e che il disconoscimento era ostacolato dalla circostanza che il contratto aveva avuto parziale esecuzione e la parte avrebbe dovuto contestare gli estratti conto poichè recavano le indicazioni relative ai pagamenti effettuati a rimborso del finanziamento. La notifica della cessione non aveva effetti traslativi tra cedente e cessionario ma soltanto funzione di notizia per il debitore ceduto della cessione stessa. Si opponeva alle richieste di parte opponente. Parte opponente rilevava che la cessione del credito non era stata vagliata dal giudice nell'ordinanza. Rilevava che gli unici due CP_ pagamenti citati da di euro 850 erano stati effettuati nel mese di settembre 2010 e ottobre 2010 epoca di sottoscrizione del contratto mediante incasso diretto in contanti da parte del delegato . Parte opposta chiedeva rinvio per la precisazione delle Parte_2 conclusioni o ex art. 281 sexies c.p.c. Parte opponente in subordine chiedeva termine per note. Il Giudice dato atto, si riservava.
Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Giudice letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza, ritenuto di dover nominare TU grafologo affinché si procedesse alla verificazione della sottoscrizioni disconosciute da parte opponente apposte sul contratto di finanziamento mentre risultava irrilevante procedere alla verificazione della firma apposta sulla notificazione della cessione del credito nominava TU il prof.
affinché accertasse se le sottoscrizioni apposte sul contratto di Persona_1 finanziamento appartenessero a e rinviava la causa per il conferimento Parte_3
dell'incarico all'udienza del 17 febbraio 2022. Disponeva che parte opposta consegnasse gli originali al TU in sede di conferimento dell'incarico
All'udienza del 17 febbraio 2022 il TU Prof si dichiarava disponibile ad Persona_1
accettare l'incarico, e prestava il giuramento di rito, quindi dichiarava le sue generalità: mi chiamo nato a [...] il [...] con studio in Latina via Isonzo n. Persona_1
94 Parte opposta consegnava al TU il contratto di finanziamento in originale. Il Giudice dato atto, dopo aver fatto presente al consulente l'importanza delle funzioni che era chiamato ad adempiere conferiva al consulente l'incarico di rispondere ai quesiti di cui all'ordinanza del 16 dicembre 2021, concedeva al TU l'acconto di Euro 400 che poneva provvisoriamente a carico di parte opponente, dava atto che il consulente tecnico dichiarava che le operazioni peritali avevano inizio il giorno 2 marzo 2002 presso lo studio, assegnava al TU termine sino al 2 maggio 2022 per trasmettere alle parti costituite la bozza di relazione scritta tramite posta elettronica certificata e sino al 2 luglio 2022 per depositare la relazione di consulenza tecnica, alle parti termine sino al 2 giugno 2022 per rimettere, al TU, le proprie eventuali osservazioni;
autorizzava il TU al prelievo di saggio grafico ad avvalersi di mezzo proprio, di ausiliari ed ad accedere presso istituti pubblici o privati al fine di acquisire, anche in originale ove non acquisibili in copia, documentazione utile all'esperimento dell'incarico; - autorizzava le parti alla nomina di
CTP con termine sino al giorno antecedente la data d'inizio delle operazioni peritali, con nota da depositare, in via telematica, al fascicolo d'ufficio; disponeva che il TU desse conto della presenza dei CTP alle operazioni peritali avendo cura di redigere apposito verbale nel quale raccogliere le domande e le eccezioni di natura tecnica che dovevano essere esplicitate dai CTP prima di dare inizio alle indagini peritali;
parte opposta nominava proprio CTP la dottoressa , autorizzava il TU al ritiro dei Persona_2
fascicoli delle parti. Rinviava poi all'udienza del 29 settembre 2022 per definitivo esame della TU da svolgersi in trattazione scritta.
Con relazione definitiva del 30 giugno 2022 il TU sulla base delle firme disponibili, alla luce delle risultanze emergenti dagli accertamenti peritali espletati – analisi diretta delle firme in verifica, analisi diretta delle firme di comparazione, analisi di confronto– valutate doverosamente le osservazioni pervenute dal consulente di parte convenuta, in assenza delle osservazioni di parte attrice, in assenza di elementi contrari che potessero menomare la validità dei risultati, rispondeva al quesito posto dal Giudice sintetizzando le seguenti conclusioni: le 12 firme in verifica a nome , apposte sul contratto di Parte_1
finanziamento , riprodotto da pagina 9 a pagina 11, risultavano essere apocrife, Parte_2 ossia non provenivano dalla mano della signora , ma dalla mano di altro Parte_1
soggetto.
Con ordinanza del 30 settembre 2022 il Giudice letti gli atti di causa, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 29 settembre 2022 e da parte opposta in data 29 settembre 2022 rilevato che parte opposta chiedeva rinvio per esaminare la TU, rilevato che effettivamente la TU era stata resa visibile soltanto in data 29 settembre 2022 rinviava per esame della stessa all'udienza del
15 dicembre 2022 da svolgersi in trattazione scritta.
Con comparsa del 26 ottobre 2022 l'Avv. Marco Pesenti si costituiva in giudizio per parte opposta
Con ordinanza del 15 dicembre 2022 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di trattazione scritta di parte opponente in data 12 dicembre 2022 e di parte opposta in data 13 dicembre 2022 ritenuto che il TU aveva dato risposta alle osservazioni del CTP di parte opposta ritenuta la causa matura per la decisione rinviava considerato l'anno di iscrizione e il carico di ruolo, per precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 gennaio 2024 da svolgersi in trattazione scritta.
Con ordinanza del 12 dicembre 2024 il Giudice all'esito dell'udienza a trattazione scritta, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 11 dicembre 2024 e da parte opposta in data 11 dicembre 2024 rilevato che con decreto del Presidente del Tribunale del
3 settembre 2024 era necessario disporre rinvio per riequilibrare il carico di ruolo e per definire tra i predetti procedimenti quelli di più antica iscrizione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26 giugno 2025 da svolgersi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note fino al giorno dell'udienza.
Con note di trattazione del 24 giugno 2025 parte opponente precisava che a seguito delle conclusioni del TU Prof. era rimasta vittima del reato di sostituzione di Persona_1
persona commesso da ignoti autori con la complicità dell'incaricato alla vendita
“ ” il quale aveva concorso a formare il contratto apocrifo;
che essa non aveva Parte_2
effettuato nemmeno alcun pagamento in restituzione dell'originario contratto apocrifo essendo, i pagamenti depositati ex adverso, o in contanti ovvero per sconto effetti cambiari
(cambiali evidentemente coeve al contratto, mai depositate ex adverso ed evidentemente recanti anch'esse firme apocrife); tale la ragione per cui non poteva dirsi che vi era stata acquiescenza ovvero riconoscimento del contratto da parte della la quale veniva a Pt_1 conoscenza del medesimo contratto solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo;
tanto premesso, precisava le proprie conclusioni e chiedeva che la causa venisse assunta in decisione con termini di rito.
Con note di trattazione del 25 giugno 2025 parte opposta chiedeva la fissazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. oppure, in alternativa, la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusive.
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Giudice letti gli atti di causa all'esito dell'udienza a trattazione scritta fissata per la precisazione delle conclusioni, lette le note di udienza depositate da parte opponente in data 24 giugno 2025 e da parte opposta in data 25 giugno
2025 assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed assumeva la causa in decisione.
Parte opponente depositava comparsa conclusionale in data 25 settembre 2025 così concludendo “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 emesso dall'Intestato Tribunale, in persona del Giudice Dott. Laura Gigante, nei confronti della Sig.ra ; accertare e Parte_1 dichiarare la responsabilità aggravata ex art 96 cpc in capo a parte opposta e conseguentemente condannare la in persona del lrpt al risarcimento del danno da responsabilità CP_1 processuale aggravata nella misura in cui il Giudice riterrà di liquidarlo in via equitativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari da liquidarsi in favore de procuratore antistatario”:
Parte opponente depositava memoria di replica in data 14 ottobre 2025 ribadendo le conclusioni già rassegnate. Parte opposta depositava comparsa conclusionale in data 26 settembre 2025 così concludendo “In via principale: Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'opposizione proposta dalla signora , rigettarla in toto e confermare il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1644/2019 – R.G. n. 4855/2019. In subordine Accertare e dichiarare che Pt_1
è debitrice nei confronti di della somma di €.6.497,53 e,
[...] Controparte_2 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierna pag. 6 opponente al pagamento della predetta somma o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi come in decreto e spese.
In ulteriore subordine Nella denegata ipotesi in cui venisse accertato che le sottoscrizioni apposte dalla signora sul contratto di finanziamento da cui origina il credito ceduto sono Parte_1 frutto di falsificazione e/o materiale alterazione, condannare la medesima al pagamento dell'importo pari alla somma erogata detratti gli importi versati. In ogni caso Con vittoria di spese e compenso professionale. In via istruttoria Ci si riporta alla memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c.”
Parte opposta depositava memoria di replica in data 16 ottobre 2025 e si riportava alle conclusioni già rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Preliminarmente sull'eccezione sollevata dall'opponente di carenza di legittimazione attiva dell'opposta deve osservarsi che il contratto di cessione del credito si perfezione per effetto del consenso del cedente e del cessionario e ai sensi dell'art. 1476 c.c. gli effetti si realizzano al momento di realizzazione dell'accordo tra le parti ma affinché sia opponibile anche al debitore ceduto è necessario che questo lo accetti o gli venga notificato.
Nel caso di specie si rileva che l'opposta, cessionaria del credito, ha assolto al proprio onere probatorio giacché ha allegato già in sede monitoria l'atto di cessione e l'elenco dei crediti ceduti da cui emerge l'indicazione anche del credito vantato nei confronti dell'opponente e la comunicazione ex art. 1264 c.c. con contestuale diffida ad adempiere, mediante raccomandata A/R del 27/12/2018; tutti elementi dai quali si evince che il credito di cui si controverte risulta compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione, dunque l'eccezione sollevata dall'opponente risulta infondata. Venendo all'esame del merito, come noto, una volta instaurato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apre un normale giudizio di cognizione in cui l'opposto assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere ex art. 2697 c.c. di provare i fatti costitutivi della propria pretesa in virtù della domanda di pagamento proposta, mentre all'opponente- convenuto sostanziale spetta allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui domanda.
Nel caso di specie parte opponente ha disconosciuto nell'atto di opposizione, in modo formale e non equivoco ai sensi dell'art. 214 c.p.c., le proprie sottoscrizioni apposte sulle pagine nn.
2-3 del contratto di finanziamento utilizzato da parte opposta a sostegno della pretesa creditoria e così facendo contestava la sussistenza della fonte negoziale dell'obbligazione. Al riguardo si osserva che il disconoscimento della conformità all'originale della sottoscrizione deve avvenire in modo puntuale e specifico nella prima udienza ovvero nella prima difesa utile successiva alla produzione del documento, così come operato tempestivamente dall'opponente nell'atto introduttivo del presente procedimento.
Sul punto si aggiunge inoltre che secondo quanto indicato dalla Suprema Corte con sentenza n. 1537 del 22 gennaio 2018 il disconoscimento di una scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve comunque rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile;
pertanto, la parte che intenda negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuta a specificare, ove siano molti i documenti prodotti, a quali di questi si riferisca. La relativa valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
Nel caso de quo la formula operata da parte opponente appare inequivoca della sua volontà di disconoscimento perciò è appurata, quindi, la tempestività e la correttezza del disconoscimento delle firme ex artt. 214 e 215 c.p.c. In conseguenza dell'istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dall'opposta è poi stata svolta in corso di giudizio una perizia grafologica. Dagli esiti di tale TU, le cui conclusioni si condividono integralmente, essendo la relazione finale redatta con motivazione accurata, scrupolosa e convincente, coerente con lo svolgimento degli accertamenti peritali e priva di vizi logico- giuridici, è emersa con certezza la non riconducibilità all'opponente delle 12 firme apposte sul contratto di finanziamento . Parte_2 Per tali motivi parte opponente ha quindi pienamente dimostrato l'inesistenza dell'obbligazione dedotta in giudizio contestando la scrittura privata sulla quale si fondava l'ingiunzione e dimostrandone la non autenticità, determinando in tal modo la non utilizzabilità della stessa.
La nullità del contratto di finanziamento per mancanza del consenso determina perciò
l'inesistenza dello stesso ed il venir meno del titolo posto alla base del decreto ingiuntivo opposto con la conseguenza che quest'ultimo deve essere revocato poiché difettando la prova della fonte negoziale dell'obbligazione, il creditore non ha assolto al proprio onus probandi.
Le spese processuali, anche per la TU, seguono la soccombenza dell'opposta come per legge e vengono liquidate sulla base del DM 55/14 nella misura media.
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1644/2019 del
12/09/2019;
- condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 parte opponente, che liquida in € 5.077,00 per compensi, € 145,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA, CPA come per legge in favore dei difensori di parte opponente avvocato Ilario Maschietto e MY IO dichiaratisi antistatari.
- condanna parte opposta al pagamento delle spese della TU liquidate con decreto del 29 settembre 2022 che dovrò pertanto rifonderle a parte opponente che la ha anticipate.
Lì 23 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Stefano Fava