Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00206/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto dal Fallimento Zeta 3 S.r.l. (R.Fall. 16/2011), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio De Simone Saccà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del giudicato di cui alla sentenza n. 1687/2024 emessa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria, pubblicata il 03.12.2024, a definizione del procedimento avente RG n. 2747/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa BE AZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. PREMESSO che con ricorso notificato in data 4.06.2025 e depositato in data 5.06.2025 parte ricorrente:
- ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato, attestato in atti, di cui alla sentenza n. 1687/2024 del 03.12.2024, con cui il Tribunale Civile di Reggio Calabria, nel definire l’opposizione a decreto ingiuntivo n. 393/2019 emesso il 30.05.2019 dal medesimo Tribunale di Reggio Calabria, ha così statuito:
« 1. rigetta l’opposizione avanzata dal Comune di Reggio Calabria;
2. revoca il decreto ingiuntivo n. 393/2019 emesso il 30.05.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria;
3. condanna il Comune di Reggio Calabria a pagare al Fallimento Zeta 3 S.r.l., per i titoli in contesa, la somma di € 12.760,00, oltre agli interessi al tasso previsto dagli artt. 29 e 30, D.M. 145/2000, dal trentunesimo giorno successivo alla data di fallimento della convenuta opposta e sino al soddisfo;
4. condanna il Comune di Reggio Calabria a rimborsare al Fallimento Zeta 3 s.r.l. le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00, per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge»;
- ha, nel contempo, avanzato domanda di pagamento della cd. penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
2. RILEVATO che il Comune di Reggio Calabria, benché regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito sicché non vi sono elementi da cui desumere che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente e ribadito in sede di memoria difensiva del 9.02.2026, lo stesso abbia dato esecuzione al titolo giudiziale;
3. RITENUTO che:
- sussistano tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a giacché, per come comprovato da parte ricorrente, copia attestata conforme all’originale della sentenza in epigrafe è stata notificata al Comune di Reggio Calabria in data 6.12.2024 sicché è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
4. RITENUTO, pertanto, di dovere dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme indicate nel titolo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
5. RITENUTO dover nominare, in caso di inutile scadenza del termine di 60 giorni entro cui il Comune di Reggio Calabria dovrà corrispondere le somme sopra indicate, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i sessanta giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari.
In particolare, il Commissario ad acta :
- dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute. Con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
- dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115;
6. RAVVISATA l’opportunità di delegare sin d’ora il magistrato relatore per l’esame di eventuali richieste di proroga del suddetto termine;
7. RITENUTA l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di pagamento della cd. penalità di mora in ragione dell’epoca di instaurazione dell’odierno giudizio (2025) rispetto alla formazione del titolo oggetto di ottemperanza (3.12.2024);
8. RITENUTO, infine, che le spese di lite, in considerazione della soccombenza, vadano poste a carico dell’amministrazione intimata, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria:
- accoglie la domanda di ottemperanza proposta da parte ricorrente, nei termini sopra indicati;
- per l’effetto, ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata mediante il pagamento, in favore di parte ricorrente, delle somme ivi indicate entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di sub-delega nell’ambito dello stesso Ufficio, il quale, su istanza di parte ricorrente attestante l’intervenuta ed infruttuosa notifica della presente sentenza in favore dell’amministrazione, entro i 60 giorni successivi darà corso al procedimento compiendo tutti gli atti necessari, per come indicati in motivazione, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.
Rigetta la domanda di pagamento della cd. penalità di mora.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE TI, Presidente
BE AZ, Consigliere, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AZ | TE TI |
IL SEGRETARIO