TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 05/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3106/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Donati e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Giovanna Brugnola
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio a Brindisi (BR) in data 1 ottobre 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, Parte II,
Serie A, N. 141, Anno 2022, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è sita in via Albarè n. 14 a
Spormaggiore.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale CP_1 ed attualmente abita in Puglia.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco;
- la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della moglie;
- gli arredi sono già stati consensualmente divisi tra le parti;
- il signor trasferirà la residenza entro 90 (novanta) giorni dal deposito CP_1 del decreto di omologa;
- i coniugi dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di non aver quindi nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
- spese legali compensate fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa
2 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 3106/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 luglio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Francesca Donati e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. Giovanna Brugnola
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulle condizioni di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe, i ricorrenti e hanno Parte_1 Controparte_1 esposto di aver contratto matrimonio a Brindisi (BR) in data 1 ottobre 2022, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Brindisi, Parte II,
Serie A, N. 141, Anno 2022, e che dalla loro unione non sono nati figli.
I ricorrenti hanno rappresentato che la casa coniugale è sita in via Albarè n. 14 a
Spormaggiore.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale CP_1 ed attualmente abita in Puglia.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando espressamente di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso:
“- I coniugi vivranno separati, con obbligo del rispetto reciproco;
- la casa coniugale rimarrà nella disponibilità della moglie;
- gli arredi sono già stati consensualmente divisi tra le parti;
- il signor trasferirà la residenza entro 90 (novanta) giorni dal deposito CP_1 del decreto di omologa;
- i coniugi dichiarano e danno atto di aver regolato ogni rapporto patrimoniale fra loro esistente e di non aver quindi nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
- spese legali compensate fra le parti”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa
2 per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3