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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/09/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N.C. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di congilio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2809/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONTANARI MARIA CRISTINA,
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. POLCI LEIDE;
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, depositate il 17-22.9.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corriconia , atto n. 20, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni allegate alle note di udienza del 17-22.9.2025.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza emessa da questo Tribunale in data 29.11.2024 e dalla data di comparizione dei coniugi ai fini della pronuncia della separazione, tenutasi con trattazione scritta il 26.11.2024,
Pagina | 1 all'odierna udienza, fissata ai fini della pronucia del divorzio, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 22.9.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse.
Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, conformemente a quanto richiesto dalle parti, tenuto conto della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e n conformità alle condizioni da loro concordate, Pt_1 Parte_2 di cui alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, depositate il 17-22.9.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 23/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
Pagina | 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di congilio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2809/2024 R.G.N.C., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MONTANARI MARIA CRISTINA,
e
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. POLCI LEIDE;
- ricorrenti -
con l'intervento del
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege -
Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, depositate il 17-22.9.2025.
Fatto e Diritto
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 23.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Corriconia , atto n. 20, parte 2ª, Serie A, e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni allegate alle note di udienza del 17-22.9.2025.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con sentenza emessa da questo Tribunale in data 29.11.2024 e dalla data di comparizione dei coniugi ai fini della pronuncia della separazione, tenutasi con trattazione scritta il 26.11.2024,
Pagina | 1 all'odierna udienza, fissata ai fini della pronucia del divorzio, è sicuramente trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio.
Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ribadita anche nelle note sostitutive dell'udienza del 22.9.2025.
Va altresì evidenziata l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale, riconosciuta da entrambe le parti.
Deve quindi ritenersi che sussistano i presupposti per la pronuncia di divorzio.
Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono essere recepite dal Tribunale, apparendo in particolare quelle relative alle figlie minori rispondenti al loro superiore interesse.
Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, conformemente a quanto richiesto dalle parti, tenuto conto della natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e n conformità alle condizioni da loro concordate, Pt_1 Parte_2 di cui alle note sostitutive dell'udienza del 23.9.2025, depositate il 17-22.9.2025;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 23/09/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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