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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 15/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 272/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
272/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco M. Cosi e Violetta Cossu del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 13;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Giuseppe
Lavorgna del Foro di Benevento, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Telese Terme (BN), Viale Minieri, n. 179;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, ( ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale
Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 22.03.2023 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l'Avvocato al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere – sul presupposto della non genuinità del rapporto di tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento instaurato – l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.09.2020 al
21.05.2021 e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della retribuzione prevista dal Livello 4 CCNL Studi Professionali, quantificata nell'importo di euro
9.256,27, di cui euro 1.202,39 a titolo di TFR, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale, con condanna al versamento dei contributi pregressi.
Chiedeva, dunque, sulla base di tali premesse, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9.256,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
1. accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la resistente società dal 01.09.20 al 21.05.21, o in altre diverse date ritenute di giustizia;
2. accertare e dichiarare, alla luce delle mansioni realmente svolte, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, per tutto il periodo di lavoro svolto, nel IV livello del Ccnl Terziario Servizi – Studi Professionali;
E PER L'EFFETTO 3. condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di Euro 9.256,27, di cui Euro 1.202,39 a titolo di TFR, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4. condannare la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con riserva di chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale.
IN OGNI CASO
5. con riserva di chiamata in causa dell'Ente Previdenziale in ordine alla posizione contributiva della ricorrente.
6. Con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo.
7. Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 9.06.2023, si costituiva in giudizio la
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
La in particolare, negava in toto la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_1
subordinato intercorso fra le parti, essendosi la medesima limitata ad instaurare con la ricorrente un rapporto di tirocinio, peraltro richiesto dalla stessa al fine di Pt_1
poterlo successivamente spendere nel mondo del lavoro.
Parte resistente non contestava lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente. Deduceva, però, che tali attività rientrassero nell'ambito di un rapporto di tirocinio e non di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava, pertanto, che la avendo svolto un tirocinio, non aveva diritto a retribuzioni. Pt_1
Evidenziava, poi, che la non osservava un orario lavorativo di 8 ore giornaliere, Pt_1
ma si recava nello studio per sole 2 o 3 ore al giorno.
Deduceva, poi, come non di rado la si assentasse dallo studio per motivi Pt_1
personali.
Rilevava, infine, quanto alle maggiori somme erogate rispetto a quelle previste dal tirocinio, che le stesse erano state elargite alla per mero spirito di liberalità, Pt_1
attesi i problemi economici della stessa, mamma con due figli, ed il rapporto di amicizia che si era nel frattempo instaurato. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Con ordinanza del 3.10.2023, veniva evocato in giudizio anche l avendo CP_3
la ricorrente richiesto la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva derivante dall'accertamento del rapporto di lavoro in termini di subordinazione.
1.4. Con memoria del 15.11.2023, si costituiva in giudizio l chiedendo che, CP_3
in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva a favore della lavoratrice.
1.5. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite per mancata accettazione della proposta da parte della resistente, la causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.6. All'udienza del 15.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti –decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione.
2.2. Prima di esaminare la concreta fattispecie oggetto di causa, è opportuno procedere ad una ricostruzione in diritto della materia dei tirocini formativi.
Nel nostro ordinamento, esiste la possibilità di realizzare prestazioni lavorative non all'interno di un rapporto di scambio di fonte contrattuale, per il perseguimento dell'interesse generale riconducibile alla tutela della disoccupazione nei confronti di soggetti che versano in una situazione di debolezza nel mercato del lavoro.
Il rapporto viene inserito nell'ambito di una relazione giuridica che implica la partecipazione di soggetti aventi natura di terzietà, spesso di natura pubblica, rispetto a chi svolge la prestazione lavorativa e chi la utilizza, funzionale anche al controllo del perseguimento dell'interesse generale, del raggiungimento degli obiettivi, formativi o di inserimento, definiti per ogni singola fattispecie. Tra questi, emerge il tirocinio formativo non curriculare, il quale viene attivato a conclusione degli studi o a prescindere dai medesimi, rivolgendosi a tre gruppi principali di destinatari: coloro che hanno appena compiuto un percorso di studi;
soggetti inoccupati e disoccupati;
soggetti che, ad altro titolo, possono accedere ai tirocini.
Esso è stato disciplinato in via definitiva dalla L. 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Tale normativa costituisce, tuttavia, soltanto un tassello di una regolamentazione ben più vasta che comprende ulteriori fonti, in particolare quella regionale.
Sul punto, va, invero, evidenziato che il legislatore, con il D.L. n. 138 del 13 agosto
2011, contenente “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” conv. nella L. n. 148 del 14 settembre 2011, aveva introdotto alcune modifiche alla disciplina dei tirocini, facendo riferimento alla distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari, e prevedendo, per questi ultimi, alla fine di evitarne l'uso distorto, che essi non potessero avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potessero essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n.287 del 19.6.2012, su ricorso delle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art.117, quarto comma,
Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle
Regioni.
Per analoghe ragioni, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.60 del D.Lgs. n. 276 del 2003, che dettava la disciplina di tirocini estivi di orientamento.
La norma fondamentale resta, quindi, quella introdotta con l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, che detta i principi e criteri generali per l'adozione con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il
[...]
, di disposizioni “al fine di Controparte_4
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto
l'obbligo scolastico”.
È previsto che i soggetti ospitanti possono essere datori di lavoro sia pubblici che privati e la facoltà di ricorrere allo strumento del tirocinio formativo è disciplinata in rapporto con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo
18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento è contenuto nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Preliminarmente si ribadisce che i tirocini devono avvenire sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori indicati (università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici o partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione) e i datori di lavoro pubblici e privati.
Si specifica, poi, che essi non costituiscono rapporto di lavoro (1, co. 2).
L'art. 3 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l per l'assicurazione contro gli Controparte_2
infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
L'art. 4 specifica il contenuto del progetto formativo e di orientamento, che deve essere allegato alla convenzione stipulata tra l'ente promotore e il soggetto ospitante per ciascun tirocinio, prevedendo in particolare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
il nominativo del tutore e del responsabile aziendale, la durata e il settore aziendale di inserimento.
All'art. 6, si prevede che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
La durata è disciplinata nel dettaglio dall'art. 7 del medesimo decreto ministeriale che contempla periodi massimi e non prorogabili di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche soggettive dei tirocinanti.
La legge precisa, infine, che le disposizioni in materia di tirocinio si applicano anche ai cittadini comunitari e, a condizione di reciprocità, extracomunitari.
In materia di stage e tirocini è intervenuta, poi, la L. n. 92 del 2012.
Tale intervento si è proposto lo scopo di contrastare l'utilizzo abusivo dello strumento in esame e si è mosso, pertanto, in due direzioni: per un verso, al comma
34, la legge ha previsto i criteri sulla base dei quali il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concludono entro 180 giorni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Essi sono: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. Ha introdotto, poi, tra i criteri che dovranno essere adottati, quello del riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Al comma 35, inoltre, ha previsto l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carico del datore che trasgredisca all'obbligo ed ometta di corrispondere l'indennità predetta.
Per il resto, in attesa dei nuovi interventi normativi, gli stage e i tirocini già in corso potranno svolgersi secondo le previgenti regole, purché siano stati promossi nel rispetto di queste ultime.
Taluni hanno rilevato che la previsione della corresponsione di un'indennità da parte della L. n. 92 del 2012 risulta problematica, specie se vista in relazione al termine
“prestazione svolta”. Essa, infatti, postula una corrispettività che esorbita dalla previsione del rimborso spese contenuta nella normativa regionale emanata in materia e potrebbe snaturare la stessa fisionomia degli stages. Inoltre, essa pone problemi in relazione ad aspetti previdenziali e fiscali.
L'interesse soddisfatto dallo stage è, quindi, la realizzazione dell'obiettivo formativo di tipo pratico, idoneo a facilitare l'accesso del tirocinante nel mondo del lavoro.
Esso si realizza all'interno della relazione giuridica che si instaura tra l'impresa che accoglie il tirocinante, l'ente promotore e il tirocinante stesso. Il peculiare obiettivo della formazione e dell'orientamento non sembra, quindi, perseguibile da un soggetto privato che lo deduce liberamente all'interno di un rapporto di scambio.
Richiamando l'insegnamento della Corte Costituzionale, che ha chiarito che solo la formazione interna è ricompresa nel sinallagma contrattuale – e, pertanto, la sua disciplina rientra nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva dello stato
– mentre la formazione esterna, pubblica, non rientra nel sinallagma ed è di competenza delle Province e delle Regioni, si è detto che la natura pubblica della formazione che viene fornita ai tirocinanti giustifica la mancata ricomprensione degli stages nel lavoro subordinato.
Tale rapporto non realizza, peraltro, uno scambio tra lavoro e retribuzione, difettandone i caratteri, tra i quali, primi fra tutti, l'obbligo retributivo e la qualificazione della prestazione come prestazione rispondente ad un obbligo giuridico, essendo piuttosto un'attività.
Pur non costituendo rapporto di lavoro, non è raro, nella pratica, verificarne l'uso improprio l'uso improprio del tirocinio che, di fatto, può mascherare l'adempimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Gli indici, da tempo consolidati, per provare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato e il carattere “formativo” del tirocinio da considerare come elemento essenziale dell'istituto, possono senz'altro agevolare l'accertamento di una eventuale simulazione: da un lato, l'assenza di attività formativa costituisce
“condizione” del tirocinio;
dall'altro, la verifica dell'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro si considera sintomatico della subordinazione.
La mancata formazione di per sé non può, tuttavia, ritenersi presuntiva della natura subordinata del rapporto, essendo necessario provare il carattere subordinato della prestazione mediante i relativi elementi caratterizzanti, potendo, al contrario, costituire sì un rapporto di lavoro, ma non subordinato.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella sentenza n. 1380 del 25/01/2006 ha chiarito che “nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori (“stages”) indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso”.
In tal senso, non si potrebbe configurare neppure una violazione del principio dell'indisponibilità del tipo legale del contratto di lavoro subordinato delineato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n.115 del 1994, trattandosi di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta alla dimostrazione della ricorrenza, nel caso specifico, degli elementi che caratterizzano quest'ultimo.
2.3. Applicati i principi appena esposti al rapporto per cui è causa, va osservato, anzitutto, che l'istruttoria espletata ha confermato l'assunto di parte ricorrente secondo cui – per la durata complessiva del rapporto – l'attrice non è stata affiancata da alcun tutor o dipendente aziendale.
In particolare, la convenuta, né ha provato, né si è offerta di provare1, la circostanza di aver fornito alla tirocinante una adeguata formazione, omettendo di indicare chi sia stato effettivamente incaricato del compito di seguirne il percorso formativo nonché le attività nelle quali si è estrinsecata la formazione erogata.
Come rilevato anche da parte attrice, si fatica, poi, a comprendere come l'Avv. potesse mai formare la posto che, come riferito da tutti i testi, anche CP_1 Pt_1 nel periodo di tirocinio formativo, la ricorrente non si recava in studio, ma prestava la propria attività da remoto.
È emersa, dunque, l'assenza di qualunque elemento di tutoraggio e di qualsiasi attuazione di un progetto formativo nell'ambito dell'attività svolta della ricorrente per la resistente.
Prova documentale, inoltre, dell'evidente natura simulata del rapporto di tirocinio formativo è data dalla circostanza che alla sig.ra a far data da novembre 2020, Pt_1
sono state corrisposte somme nettamente superiori a quella prevista nel contratto di tirocinio formativo (450,00 Euro mensili).
Nello specifico, infatti, la sig.ra ha percepito (doc.10 fasc. parte ricorrente - Pt_1
estratti conto):
- in data 04.12.2020, 1.600,00 Euro a titolo di “tirocinio”;
- in data 30.12.2020, 1.250,00 Euro a titolo di “tirocinio dicembre 2020”;
- in data 20.01.2021, 250,00 Euro a titolo di “acconto tirocinio”;
- in data 10.02.2021, 1.500,00 Euro a titolo di “tirocinio gennaio”;
- in data 19.03.2021, 900,00 Euro a titolo di “tirocinio”.
Infine, l'insussistenza di un effettivo addestramento professionale impartito dal datore di lavoro discende anche dalla considerazione che la ricorrente risulta aver svolto le medesime mansioni già in epoca antecedente alla instaurazione del rapporto di tirocinio.
In definitiva, l'espletata istruttoria non consente di considerare genuino il tirocinio oggetto di causa, essendo mancata la prova della predisposizione, della organizzazione e della somministrazione di un'attività formativa in favore della tirocinante.
Con la conseguenza che il rapporto di tirocinio appare carente di un elemento essenziale, da un punto di vista causale, non solo nel momento genetico, atteso che, comunque, al momento della instaurazione di tale rapporto, la ricorrente risultava aver già svolto le medesime mansioni oggetto del tirocinio presso lo stesso datore di lavoro per vari mesi, ma anche nel momento funzionale.
L'obbligo di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale non risulta, cioè, essere stato in alcun modo assolto dal datore di lavoro, e la mancanza totale di tale componente fa venire meno la funzione propria del rapporto.
2.4. Di conseguenza, in mancanza del requisito proprio del tirocinio – qual è, appunto, l'attività formativa – occorre accertare se il rapporto in controversia debba essere ricondotto alla forma comune del rapporto di lavoro, ossia al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione,
l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e, cioè, la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. n. 4171/06; conf. Cass. n. 5645/09).
2.5. Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso (1.09.2020 – 21.05.2021) deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta e della non contestazione specifica dei fatti allegati ex art. 115 c.p.c.
Le allegazioni attoree in ordine all'effettiva natura del rapporto di lavoro come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time a decorrere dall'1.09.2020 e non come rapporto di tirocinio successivamente instaurato tra le parti devono ritenersi probatoriamente asseverate dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Anzitutto, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi, è emerso che la ha iniziato a prestare attività lavorativa quale segretaria a favore della resistente Pt_1
a far data dall'1.09.2020, senza alcuna formalizzazione contrattuale. È, invero, documentalmente provato che, il 01.09.20, l'Avv.to attraverso CP_1
un post su facebook sulla pagina ha comunicato l'ingresso Parte_2
nel proprio studio legale della sig.ra in qualità di “collaboratrice” (doc. 4 fasc. Pt_1
parte ricorrente - post facebook).
Tale circostanza, provata documentalmente, è stata peraltro confermata dai testi escussi.
La teste infatti, all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 7) del Testimone_1
ricorso (che si riferisce alla data di inizio del rapporto di lavoro al 01.09.20), ha, così, riferito: “Sono certa del periodo in cui la sig.ra ha iniziato a lavorare presso Pt_1
l'avv. . CP_1
Anche la teste all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 7) del Testimone_2
ricorso, ha così riferito: “Nulla so sulla forma contrattuale ma ricordo che era all'incirca il 1° settembre 2020 quando la iniziava a lavorare come segretaria Pt_1
dall'avv. . CP_1
Anche la teste all'udienza del 13.02.25, escussa sui capitoli 6) e 7) Testimone_3
del ricorso, ha, così, dichiarato: “Ricordo che sino a fine agosto (2020) mi rivolgevo direttamente all'avv. tramite il whatsapp del suo telefono e a partire dal CP_1
primo settembre (2020), l'avv. mi informava che avrei dovuto CP_1
interfacciarmi direttamente con la sig.ra che era entrata a far parte del suo Pt_1
staff come segretaria e alla quale era stata ceduta la gestione del numero di telefono.
Ricordo, infatti, che il primo settembre 2020 l'avv. attraverso un post su CP_1
facebook, comunicava l'ingresso nel proprio studio della sig.ra . Pt_1
Dalle dichiarazioni testimoniali, è emersa, poi, la prova delle allegazioni attoree circa le mansioni svolte dalla ricorrente, circa l'orario di lavoro osservato, nonché circa il fatto che la ricorrente, da un lato, lavorasse in autonomia operativa senza insegnamenti o istruzioni sull'attività da svolgere, e, dall'altro, operasse alle dipendenze della resistente in regime di subordinazione. La circostanza che la sig.ra ricoprisse la funzione di segretaria all'interno dello Pt_1
studio dell'avv. anzitutto, è stata confermata dai testimoni escussi, tutti CP_1
clienti dell'avv.to e che hanno avuto contatti diretti e ripetuti con la CP_1
ricorrente.
La teste all'udienza del 25.06.24, escussa sui capitoli 11) e 19) del Testimone_1
ricorso, ha così precisato: “la stessa mi disse di rivolgermi alla che CP_1 Pt_1
poi le avrebbe riferito ed infatti io diverse volte ho inviato una mail all'indirizzo di cui al capitolo. Preciso che chiamavo al numero di cui al capitolo e mi rispondeva la sig.ra e le inviavo anche scritti, vocali e girato anche documenti e foto” e Pt_1
ancora: “rispondeva al telefono, gestiva l'archiviazione delle pratiche, mansioni che ha attuato anche nei miei confronti. A tal proposito posso dire di aver fatto dei pagamenti periodici tramite bonifici e li comunicavo alla Posso dire, inoltre, Pt_1
che le prestazioni per le quali mi ero rivolta allo studio erano sempre CP_1
delegate alla sig.ra . Pt_1
Anche la teste all'udienza del 25.06.24, escussa sui capitoli 7) e 19) Testimone_2
del ricorso, ha così precisato: “ero anche presente quando la rispondeva da un Pt_1
suo ulteriore telefono ai clienti dell'avvocato e ancora: “la mi riferiva Pt_1 Pt_1
di svolgere queste mansioni, verificando direttamente che rispondeva ai clienti telefonicamente per poi riferire all'avv. . CP_1
La teste poi, all'udienza del 13.02.25, escussa sui capitoli 6) e 18) Testimone_3
del ricorso, ha così riferito “a partire dal primo settembre l'Avv. mi CP_1
informava che avrei dovuto interfacciarmi direttamente con la.Sig.ra che era Pt_1
entrata a fare parte del suo staff come segretaria e alla quale era stato ceduto la gestione del numero di telefono”; e, ancora, “Ricordo che in almeno un paio di occasioni ho fissato appuntamenti con l'avv. con il tramite della sig.ra CP_1
e in questi appuntamenti, che si sono tenuti presso lo studio/abitazione Pt_1
dell'avv. era presente anche la sig.ra . CP_1 Pt_1 La medesima teste escussa sul capitolo 19) del ricorso, ha inoltre riferito: Tes_3
“Con noi personalmente prendeva gli appuntamenti e rispondeva alle nostre telefonate. Ricordo un'occasione in cui ho inviato sulla chat utilizzata dalla Sig.ra per l'Avv. un calendario degli incontri con gli assistenti sociali Pt_1 CP_1
relativi alla mia pratica”.
La teste infine, escussa sul capitolo 21) del ricorso, ha così dichiarato: “Nel Tes_3
nostro caso era la Sig.ra che si occupava di tutto. In un'occasione ricordo che Pt_1
eravamo nello studio dell'Avv. e che la Sig.ra che era presente, CP_1 Pt_1
rispondeva al telefono anche ad altri clienti”.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, sono state, poi, confermate le deduzioni attoree in ordine all'articolazione oraria della prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente;
prestazione la quale è stata resa, da parte della sig.ra Pt_1
in favore dell'avv. dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì CP_1
al venerdì, come, del resto, si evince dal foglio presenze debitamente sottoscritto dall'odierna resistente e relativo al periodo di tirocinio formalizzato (doc. 8 fasc. parte ricorrente - foglio presenze).
I testi escussi, invero, oltre ad aver confermato che la sig.ra ha sempre lavorato Pt_1
da casa dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, hanno addirittura riferito che la ricorrente spesso lavorava oltre le 18:00 e anche il sabato.
La teste all'udienza del 25.06.24, ha così riferito “Posso dire he, Testimone_2
smettendo di lavorare intorno alle 16:30, recandomi a casa della per salutarla Pt_1
avendo contatti di famiglia, la vedevo che era presa dall'attività lavorativa al telefono”.
La teste all'udienza del 13.02.25, ha così riferito: “Ricordo che Testimone_3
almeno in un paio di occasioni ho fissato appuntamenti con l'avv. con il CP_1
tramite della sig.ra e in questi appuntamenti, che si sono tenuti presso lo Pt_1
studio/abitazione dell'avv. era presente anche la sig.ra Gli incontri CP_1 Pt_1
si sono tenuti di pomeriggio”. La teste all'udienza del 25.06.24, ha poi confermato che “la non Testimone_1 Pt_1
svolgeva il lavoro dallo studio della ma posso dire che la chiamava anche CP_1
oltre l'orario delle 18:00, chiamandola di sabato”.
Quanto alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, occorre, anzitutto, evidenziare come sia stato provato documentalmente che la sig.ra e l'Avv. Pt_1
si sentissero quotidianamente tramite WhatsApp e l'odierna resistente CP_1
indicasse alla lavoratrice quali compiti espletare (doc. 9 fasc. parte ricorrente -
WhatsApp).
Dalla documentazione versata in atti, è emerso, poi, come la sig.ra sia stata Pt_1
inserita all'interno di un gruppo di WhatsApp denominato “Ufficio PR-RE” e creato per la condivisione di informazioni sugli adempimenti necessari e sull'organizzazione del lavoro, ove erano presenti, oltre all'avv. i sig.ri Roberto Calestani, CP_1
marito dell'odierna resistente;
la sig.ra fidanzata del figlio dell'odierna Per_1
resistente; la sig.ra figlia del marito dell'odierna resistente, e Persona_2
l'avv. Giuseppina Caramuta2 (doc.
7 - gruppo WhatsApp).
L'istruttoria orale ha consentito, infine, di dimostrare che alla sig.ra è stato Pt_1
consegnato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, un telefono cellulare con il numero personale dell'avv.to nonché un computer aziendale e che alla CP_1
lavoratrice è stata altresì concessa la facoltà di usufruire di un account di posta elettronica, attivato in occasione dell'assunzione della medesima e riconducibile allo studio legale della convenuta ( ) Email_1
La teste all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 11) del ricorso, Testimone_1
ha, infatti, dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Conosco la circostanza in quanto la stessa mi disse di rivolgermi alla che poi le avrebbe riferito ed infatti CP_1 Pt_1
io diverse volte ho inviato una email all'indirizzo di cui al capitolo”. preciso che chiamavo al numero dii cui al capitolo e mi rispondeva la sig.ra e le inviavo Pt_1
anche scritti, vocali e girato anche documenti e foto”.
La teste all'udienza del 13.02.25, escussa sul capitolo 6) del ricorso, Testimone_3
ha così riferito: “Ricordo che sino a fine agosto mi rivolgevo direttamente all'Avv. tramite whatsapp del suo telefono a partire dal primo settembre l'Avv. CP_1
mi informava che avrei dovuto interfacciarmi direttamente con la Sig.ra CP_1
che era entrata a far parte del suo staff come segretaria e alla quale era stato Pt_1
ceduto la gestione del numero di telefono”.
Orbene, ritiene il Giudice che dall'istruttoria orale espletata debba ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes si sia instaurato prima della formalizzazione del rapporto di tirocinio, abbia avuto la durata dedotta in ricorso e che abbia avuto il carattere della subordinazione sulla base della continuità temporale della prestazione svolta secondo le medesime modalità operative, del vincolo di orario osservato, della forma in misura fissa e predeterminata della retribuzione percepita, dell'assenza totale di rischio economico e della natura esecutiva delle mansioni svolte, le quali non sono risultate diverse da quelle svolte durante il periodo nel quale risulta essere stato instaurato il rapporto di tirocinio, nonché del pieno inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro.
Da tali considerazioni discende la qualificazione del rapporto instaurato inter partes quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell'effettivo inizio della prestazione lavorativa, con conseguente illegittimità del rapporto di tirocinio instaurato.
Se, dunque, deve ritenersi provato l'assunto attoreo in ordine alla natura, alla decorrenza ed alla durata del rapporto di lavoro intercorso, può riconoscersi, in considerazione delle mansioni svolte, l'inquadramento della lavoratrice nel livello
IV° rivendicato previsto dal CCNL di settore in atti, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere, accoglienza clienti e filtro chiamate;
operatore Informatico;
centralinista; segretario d'ordine; contabile d'ordine; operatore per la tutela del credito;
assistente gestione mandati;
archivista - schedarista;
addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna documenti;
autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”.
Dalle superiori considerazioni discende anche il diritto alla corresponsione delle differenze per i titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso3 e maturate sino alla data del 21.05.2021, data incontestata della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, dell'inquadramento indicato e della retribuzione mensile effettivamente percepita indicata in ricorso.
Può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad euro 9.256,27, per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso.
In ordine a tali differenze, la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.388,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che, tra le parti, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1.09.2020 al 21.05.2021 con orario full time ed inquadramento della nel IV° livello del CCNL Terziario e Servizi. Pt_1
2. Condanna, per l'effetto, la convenuta alla corresponsione, a favore di
[...]
, di una somma complessiva pari ad euro 9.256,27, per le differenze Parte_1
dovute per i titoli indicati in ricorso e come calcolate nei conteggi analitici allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
3. Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva riferibile a . Parte_1
4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che si liquidano in euro 5.388,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Formulando, sul punto, capitoli di prova estremamente generici e inconferenti rispetto alla tematica oggetto di indagine.
In particolare, non può di certo provare l'effettiva attuazione di un progetto formativo la circostanza
– dedotta dalla resistente sub cap. 20 della memoria difensiva – secondo cui: “ciò che la sig.ra faceva doveva sempre essere supervisionato sia dalla sia dalle sue collaboratrici Pt_1 CP_1 di studio”. 2 A riguardo, occorre evidenziare che l'identità di tali soggetti - identificati, nel gruppo WhatsApp Per con i seguenti nomi: “ , “ , “ e “Giuseppina” – non è stata Persona_3 Per_5 specificatamente contestata ad opera della resistente. 3 E non oggetto di specifica contestazione ad opera della resistente.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
272/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv.ti Francesco M. Cosi e Violetta Cossu del Foro di
Milano, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in
Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 13;
RICORRENTE contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa, Controparte_1 C.F._2
giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.to Giuseppe
Lavorgna del Foro di Benevento, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale, sito in Telese Terme (BN), Viale Minieri, n. 179;
RESISTENTE nonché con la chiamata in causa di
, ( ), con sede Controparte_2 P.IVA_1
legale in Parma, rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e Nilla Barusi del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale
Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso depositato in data 22.03.2023 e ritualmente notificato,
[...]
conveniva in giudizio l'Avvocato al Parte_1 Controparte_1
fine di ottenere – sul presupposto della non genuinità del rapporto di tirocinio extracurriculare di formazione e orientamento instaurato – l'accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'1.09.2020 al
21.05.2021 e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento della retribuzione prevista dal Livello 4 CCNL Studi Professionali, quantificata nell'importo di euro
9.256,27, di cui euro 1.202,39 a titolo di TFR, ed alla regolarizzazione della posizione assicurativa previdenziale, con condanna al versamento dei contributi pregressi.
Chiedeva, dunque, sulla base di tali premesse, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 9.256,27, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE
1. accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la resistente società dal 01.09.20 al 21.05.21, o in altre diverse date ritenute di giustizia;
2. accertare e dichiarare, alla luce delle mansioni realmente svolte, il diritto della ricorrente ad essere inquadrata, per tutto il periodo di lavoro svolto, nel IV livello del Ccnl Terziario Servizi – Studi Professionali;
E PER L'EFFETTO 3. condannare la resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di Euro 9.256,27, di cui Euro 1.202,39 a titolo di TFR, salva la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
4. condannare la resistente al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, con riserva di chiamata in causa dell'Istituto Previdenziale.
IN OGNI CASO
5. con riserva di chiamata in causa dell'Ente Previdenziale in ordine alla posizione contributiva della ricorrente.
6. Con interessi e rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo.
7. Con vittoria di spese, diritti e onorari di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 9.06.2023, si costituiva in giudizio la
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
La in particolare, negava in toto la sussistenza di un rapporto di lavoro CP_1
subordinato intercorso fra le parti, essendosi la medesima limitata ad instaurare con la ricorrente un rapporto di tirocinio, peraltro richiesto dalla stessa al fine di Pt_1
poterlo successivamente spendere nel mondo del lavoro.
Parte resistente non contestava lo svolgimento delle mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente. Deduceva, però, che tali attività rientrassero nell'ambito di un rapporto di tirocinio e non di un rapporto di lavoro subordinato. Rilevava, pertanto, che la avendo svolto un tirocinio, non aveva diritto a retribuzioni. Pt_1
Evidenziava, poi, che la non osservava un orario lavorativo di 8 ore giornaliere, Pt_1
ma si recava nello studio per sole 2 o 3 ore al giorno.
Deduceva, poi, come non di rado la si assentasse dallo studio per motivi Pt_1
personali.
Rilevava, infine, quanto alle maggiori somme erogate rispetto a quelle previste dal tirocinio, che le stesse erano state elargite alla per mero spirito di liberalità, Pt_1
attesi i problemi economici della stessa, mamma con due figli, ed il rapporto di amicizia che si era nel frattempo instaurato. Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
1.3. Con ordinanza del 3.10.2023, veniva evocato in giudizio anche l avendo CP_3
la ricorrente richiesto la condanna della convenuta alla regolarizzazione contributiva derivante dall'accertamento del rapporto di lavoro in termini di subordinazione.
1.4. Con memoria del 15.11.2023, si costituiva in giudizio l chiedendo che, CP_3
in ipotesi di accoglimento delle pretese attoree, la convenuta fosse condannata alla regolarizzazione contributiva a favore della lavoratrice.
1.5. Così radicatosi il contraddittorio, tentata senza esito la conciliazione della lite per mancata accettazione della proposta da parte della resistente, la causa veniva, dunque, istruita alla stregua della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.6. All'udienza del 15.04.2025, il Giudice invitava i procuratori delle parti alla discussione e – sulle conclusioni da queste rassegnate come in atti –decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto per quanto di ragione.
2.2. Prima di esaminare la concreta fattispecie oggetto di causa, è opportuno procedere ad una ricostruzione in diritto della materia dei tirocini formativi.
Nel nostro ordinamento, esiste la possibilità di realizzare prestazioni lavorative non all'interno di un rapporto di scambio di fonte contrattuale, per il perseguimento dell'interesse generale riconducibile alla tutela della disoccupazione nei confronti di soggetti che versano in una situazione di debolezza nel mercato del lavoro.
Il rapporto viene inserito nell'ambito di una relazione giuridica che implica la partecipazione di soggetti aventi natura di terzietà, spesso di natura pubblica, rispetto a chi svolge la prestazione lavorativa e chi la utilizza, funzionale anche al controllo del perseguimento dell'interesse generale, del raggiungimento degli obiettivi, formativi o di inserimento, definiti per ogni singola fattispecie. Tra questi, emerge il tirocinio formativo non curriculare, il quale viene attivato a conclusione degli studi o a prescindere dai medesimi, rivolgendosi a tre gruppi principali di destinatari: coloro che hanno appena compiuto un percorso di studi;
soggetti inoccupati e disoccupati;
soggetti che, ad altro titolo, possono accedere ai tirocini.
Esso è stato disciplinato in via definitiva dalla L. 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione).
Tale normativa costituisce, tuttavia, soltanto un tassello di una regolamentazione ben più vasta che comprende ulteriori fonti, in particolare quella regionale.
Sul punto, va, invero, evidenziato che il legislatore, con il D.L. n. 138 del 13 agosto
2011, contenente “ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” conv. nella L. n. 148 del 14 settembre 2011, aveva introdotto alcune modifiche alla disciplina dei tirocini, facendo riferimento alla distinzione tra tirocini curriculari ed extracurriculari, e prevedendo, per questi ultimi, alla fine di evitarne l'uso distorto, che essi non potessero avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e potessero essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza n.287 del 19.6.2012, su ricorso delle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma per contrasto con l'art.117, quarto comma,
Cost., poiché va ad invadere un territorio di competenza normativa residuale delle
Regioni.
Per analoghe ragioni, la Corte Costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.60 del D.Lgs. n. 276 del 2003, che dettava la disciplina di tirocini estivi di orientamento.
La norma fondamentale resta, quindi, quella introdotta con l'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, che detta i principi e criteri generali per l'adozione con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il
[...]
, di disposizioni “al fine di Controparte_4
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto
l'obbligo scolastico”.
È previsto che i soggetti ospitanti possono essere datori di lavoro sia pubblici che privati e la facoltà di ricorrere allo strumento del tirocinio formativo è disciplinata in rapporto con il numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
Il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo
18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento è contenuto nel D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
Preliminarmente si ribadisce che i tirocini devono avvenire sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori indicati (università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, centri pubblici o partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione) e i datori di lavoro pubblici e privati.
Si specifica, poi, che essi non costituiscono rapporto di lavoro (1, co. 2).
L'art. 3 prevede che i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l per l'assicurazione contro gli Controparte_2
infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
L'art. 4 specifica il contenuto del progetto formativo e di orientamento, che deve essere allegato alla convenzione stipulata tra l'ente promotore e il soggetto ospitante per ciascun tirocinio, prevedendo in particolare gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
il nominativo del tutore e del responsabile aziendale, la durata e il settore aziendale di inserimento.
All'art. 6, si prevede che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
La durata è disciplinata nel dettaglio dall'art. 7 del medesimo decreto ministeriale che contempla periodi massimi e non prorogabili di 4, 6, 12 e 24 mesi, a seconda delle caratteristiche soggettive dei tirocinanti.
La legge precisa, infine, che le disposizioni in materia di tirocinio si applicano anche ai cittadini comunitari e, a condizione di reciprocità, extracomunitari.
In materia di stage e tirocini è intervenuta, poi, la L. n. 92 del 2012.
Tale intervento si è proposto lo scopo di contrastare l'utilizzo abusivo dello strumento in esame e si è mosso, pertanto, in due direzioni: per un verso, al comma
34, la legge ha previsto i criteri sulla base dei quali il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concludono entro 180 giorni un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Essi sono: a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività; c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza. Ha introdotto, poi, tra i criteri che dovranno essere adottati, quello del riconoscimento al tirocinante di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.
Al comma 35, inoltre, ha previsto l'irrogazione di una sanzione amministrativa a carico del datore che trasgredisca all'obbligo ed ometta di corrispondere l'indennità predetta.
Per il resto, in attesa dei nuovi interventi normativi, gli stage e i tirocini già in corso potranno svolgersi secondo le previgenti regole, purché siano stati promossi nel rispetto di queste ultime.
Taluni hanno rilevato che la previsione della corresponsione di un'indennità da parte della L. n. 92 del 2012 risulta problematica, specie se vista in relazione al termine
“prestazione svolta”. Essa, infatti, postula una corrispettività che esorbita dalla previsione del rimborso spese contenuta nella normativa regionale emanata in materia e potrebbe snaturare la stessa fisionomia degli stages. Inoltre, essa pone problemi in relazione ad aspetti previdenziali e fiscali.
L'interesse soddisfatto dallo stage è, quindi, la realizzazione dell'obiettivo formativo di tipo pratico, idoneo a facilitare l'accesso del tirocinante nel mondo del lavoro.
Esso si realizza all'interno della relazione giuridica che si instaura tra l'impresa che accoglie il tirocinante, l'ente promotore e il tirocinante stesso. Il peculiare obiettivo della formazione e dell'orientamento non sembra, quindi, perseguibile da un soggetto privato che lo deduce liberamente all'interno di un rapporto di scambio.
Richiamando l'insegnamento della Corte Costituzionale, che ha chiarito che solo la formazione interna è ricompresa nel sinallagma contrattuale – e, pertanto, la sua disciplina rientra nella materia ordinamento civile di competenza esclusiva dello stato
– mentre la formazione esterna, pubblica, non rientra nel sinallagma ed è di competenza delle Province e delle Regioni, si è detto che la natura pubblica della formazione che viene fornita ai tirocinanti giustifica la mancata ricomprensione degli stages nel lavoro subordinato.
Tale rapporto non realizza, peraltro, uno scambio tra lavoro e retribuzione, difettandone i caratteri, tra i quali, primi fra tutti, l'obbligo retributivo e la qualificazione della prestazione come prestazione rispondente ad un obbligo giuridico, essendo piuttosto un'attività.
Pur non costituendo rapporto di lavoro, non è raro, nella pratica, verificarne l'uso improprio l'uso improprio del tirocinio che, di fatto, può mascherare l'adempimento di una prestazione lavorativa nell'ambito di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.
Gli indici, da tempo consolidati, per provare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato e il carattere “formativo” del tirocinio da considerare come elemento essenziale dell'istituto, possono senz'altro agevolare l'accertamento di una eventuale simulazione: da un lato, l'assenza di attività formativa costituisce
“condizione” del tirocinio;
dall'altro, la verifica dell'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro si considera sintomatico della subordinazione.
La mancata formazione di per sé non può, tuttavia, ritenersi presuntiva della natura subordinata del rapporto, essendo necessario provare il carattere subordinato della prestazione mediante i relativi elementi caratterizzanti, potendo, al contrario, costituire sì un rapporto di lavoro, ma non subordinato.
La Corte di Cassazione Sezione Lavoro nella sentenza n. 1380 del 25/01/2006 ha chiarito che “nel rapporto che si istituisce nei corsi di addestramento o perfezionamento per lavoratori (“stages”) indetti dalle imprese con autonomia di regolamentazione, organizzazione e funzionamento, l'insegnamento impartito dalle imprese, diretto alla formazione professionale dell'allievo, è l'unico oggetto del contratto, mentre la prestazione di attività fisica ed intellettuale da parte di quest'ultimo, in quanto indispensabile per l'attuazione dello scopo, cui è preordinato il negozio, resta estraneo al sinallagma contrattuale e, quindi, non è assimilabile alla prestazione del lavoratore subordinato, salvo che l'iscrizione al corso non risulti in concreto un espediente per mascherare l'instaurazione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine, occorre accertare se vi sia stato l'inserimento dell'allievo nell'organizzazione dell'impresa, se l'allievo sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive, se l'allievo abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore e se egli sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso”.
In tal senso, non si potrebbe configurare neppure una violazione del principio dell'indisponibilità del tipo legale del contratto di lavoro subordinato delineato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n.115 del 1994, trattandosi di una presunzione iuris tantum, che può essere vinta alla dimostrazione della ricorrenza, nel caso specifico, degli elementi che caratterizzano quest'ultimo.
2.3. Applicati i principi appena esposti al rapporto per cui è causa, va osservato, anzitutto, che l'istruttoria espletata ha confermato l'assunto di parte ricorrente secondo cui – per la durata complessiva del rapporto – l'attrice non è stata affiancata da alcun tutor o dipendente aziendale.
In particolare, la convenuta, né ha provato, né si è offerta di provare1, la circostanza di aver fornito alla tirocinante una adeguata formazione, omettendo di indicare chi sia stato effettivamente incaricato del compito di seguirne il percorso formativo nonché le attività nelle quali si è estrinsecata la formazione erogata.
Come rilevato anche da parte attrice, si fatica, poi, a comprendere come l'Avv. potesse mai formare la posto che, come riferito da tutti i testi, anche CP_1 Pt_1 nel periodo di tirocinio formativo, la ricorrente non si recava in studio, ma prestava la propria attività da remoto.
È emersa, dunque, l'assenza di qualunque elemento di tutoraggio e di qualsiasi attuazione di un progetto formativo nell'ambito dell'attività svolta della ricorrente per la resistente.
Prova documentale, inoltre, dell'evidente natura simulata del rapporto di tirocinio formativo è data dalla circostanza che alla sig.ra a far data da novembre 2020, Pt_1
sono state corrisposte somme nettamente superiori a quella prevista nel contratto di tirocinio formativo (450,00 Euro mensili).
Nello specifico, infatti, la sig.ra ha percepito (doc.10 fasc. parte ricorrente - Pt_1
estratti conto):
- in data 04.12.2020, 1.600,00 Euro a titolo di “tirocinio”;
- in data 30.12.2020, 1.250,00 Euro a titolo di “tirocinio dicembre 2020”;
- in data 20.01.2021, 250,00 Euro a titolo di “acconto tirocinio”;
- in data 10.02.2021, 1.500,00 Euro a titolo di “tirocinio gennaio”;
- in data 19.03.2021, 900,00 Euro a titolo di “tirocinio”.
Infine, l'insussistenza di un effettivo addestramento professionale impartito dal datore di lavoro discende anche dalla considerazione che la ricorrente risulta aver svolto le medesime mansioni già in epoca antecedente alla instaurazione del rapporto di tirocinio.
In definitiva, l'espletata istruttoria non consente di considerare genuino il tirocinio oggetto di causa, essendo mancata la prova della predisposizione, della organizzazione e della somministrazione di un'attività formativa in favore della tirocinante.
Con la conseguenza che il rapporto di tirocinio appare carente di un elemento essenziale, da un punto di vista causale, non solo nel momento genetico, atteso che, comunque, al momento della instaurazione di tale rapporto, la ricorrente risultava aver già svolto le medesime mansioni oggetto del tirocinio presso lo stesso datore di lavoro per vari mesi, ma anche nel momento funzionale.
L'obbligo di garantire un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale non risulta, cioè, essere stato in alcun modo assolto dal datore di lavoro, e la mancanza totale di tale componente fa venire meno la funzione propria del rapporto.
2.4. Di conseguenza, in mancanza del requisito proprio del tirocinio – qual è, appunto, l'attività formativa – occorre accertare se il rapporto in controversia debba essere ricondotto alla forma comune del rapporto di lavoro, ossia al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Occorre premettere che costituisce onere della parte interessata provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto di lavoro oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.
In primis, è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione,
l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.
Come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, “l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è il vincolo di soggezione personale del lavoratore - che necessita della prova di idonei indici rivelatori, incombente allo stesso lavoratore - al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale.
Pertanto, gli altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione,
l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e, cioè, la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. La relativa valutazione di fatto di tali elementi è rimessa al giudice del merito, con la conseguenza che essa, se risulta immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove, invece, è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto” (Cass. n. 4171/06; conf. Cass. n. 5645/09).
2.5. Ciò premesso in via generale, osserva il giudice che la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dal vincolo della subordinazione per il periodo dedotto in ricorso (1.09.2020 – 21.05.2021) deve ritenersi sussistente alla luce dell'istruttoria documentale ed orale compiuta e della non contestazione specifica dei fatti allegati ex art. 115 c.p.c.
Le allegazioni attoree in ordine all'effettiva natura del rapporto di lavoro come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time a decorrere dall'1.09.2020 e non come rapporto di tirocinio successivamente instaurato tra le parti devono ritenersi probatoriamente asseverate dalle risultanze dell'istruttoria orale e documentale svolta.
Anzitutto, dalle dichiarazioni dei testi di parte ricorrente escussi, è emerso che la ha iniziato a prestare attività lavorativa quale segretaria a favore della resistente Pt_1
a far data dall'1.09.2020, senza alcuna formalizzazione contrattuale. È, invero, documentalmente provato che, il 01.09.20, l'Avv.to attraverso CP_1
un post su facebook sulla pagina ha comunicato l'ingresso Parte_2
nel proprio studio legale della sig.ra in qualità di “collaboratrice” (doc. 4 fasc. Pt_1
parte ricorrente - post facebook).
Tale circostanza, provata documentalmente, è stata peraltro confermata dai testi escussi.
La teste infatti, all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 7) del Testimone_1
ricorso (che si riferisce alla data di inizio del rapporto di lavoro al 01.09.20), ha, così, riferito: “Sono certa del periodo in cui la sig.ra ha iniziato a lavorare presso Pt_1
l'avv. . CP_1
Anche la teste all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 7) del Testimone_2
ricorso, ha così riferito: “Nulla so sulla forma contrattuale ma ricordo che era all'incirca il 1° settembre 2020 quando la iniziava a lavorare come segretaria Pt_1
dall'avv. . CP_1
Anche la teste all'udienza del 13.02.25, escussa sui capitoli 6) e 7) Testimone_3
del ricorso, ha, così, dichiarato: “Ricordo che sino a fine agosto (2020) mi rivolgevo direttamente all'avv. tramite il whatsapp del suo telefono e a partire dal CP_1
primo settembre (2020), l'avv. mi informava che avrei dovuto CP_1
interfacciarmi direttamente con la sig.ra che era entrata a far parte del suo Pt_1
staff come segretaria e alla quale era stata ceduta la gestione del numero di telefono.
Ricordo, infatti, che il primo settembre 2020 l'avv. attraverso un post su CP_1
facebook, comunicava l'ingresso nel proprio studio della sig.ra . Pt_1
Dalle dichiarazioni testimoniali, è emersa, poi, la prova delle allegazioni attoree circa le mansioni svolte dalla ricorrente, circa l'orario di lavoro osservato, nonché circa il fatto che la ricorrente, da un lato, lavorasse in autonomia operativa senza insegnamenti o istruzioni sull'attività da svolgere, e, dall'altro, operasse alle dipendenze della resistente in regime di subordinazione. La circostanza che la sig.ra ricoprisse la funzione di segretaria all'interno dello Pt_1
studio dell'avv. anzitutto, è stata confermata dai testimoni escussi, tutti CP_1
clienti dell'avv.to e che hanno avuto contatti diretti e ripetuti con la CP_1
ricorrente.
La teste all'udienza del 25.06.24, escussa sui capitoli 11) e 19) del Testimone_1
ricorso, ha così precisato: “la stessa mi disse di rivolgermi alla che CP_1 Pt_1
poi le avrebbe riferito ed infatti io diverse volte ho inviato una mail all'indirizzo di cui al capitolo. Preciso che chiamavo al numero di cui al capitolo e mi rispondeva la sig.ra e le inviavo anche scritti, vocali e girato anche documenti e foto” e Pt_1
ancora: “rispondeva al telefono, gestiva l'archiviazione delle pratiche, mansioni che ha attuato anche nei miei confronti. A tal proposito posso dire di aver fatto dei pagamenti periodici tramite bonifici e li comunicavo alla Posso dire, inoltre, Pt_1
che le prestazioni per le quali mi ero rivolta allo studio erano sempre CP_1
delegate alla sig.ra . Pt_1
Anche la teste all'udienza del 25.06.24, escussa sui capitoli 7) e 19) Testimone_2
del ricorso, ha così precisato: “ero anche presente quando la rispondeva da un Pt_1
suo ulteriore telefono ai clienti dell'avvocato e ancora: “la mi riferiva Pt_1 Pt_1
di svolgere queste mansioni, verificando direttamente che rispondeva ai clienti telefonicamente per poi riferire all'avv. . CP_1
La teste poi, all'udienza del 13.02.25, escussa sui capitoli 6) e 18) Testimone_3
del ricorso, ha così riferito “a partire dal primo settembre l'Avv. mi CP_1
informava che avrei dovuto interfacciarmi direttamente con la.Sig.ra che era Pt_1
entrata a fare parte del suo staff come segretaria e alla quale era stato ceduto la gestione del numero di telefono”; e, ancora, “Ricordo che in almeno un paio di occasioni ho fissato appuntamenti con l'avv. con il tramite della sig.ra CP_1
e in questi appuntamenti, che si sono tenuti presso lo studio/abitazione Pt_1
dell'avv. era presente anche la sig.ra . CP_1 Pt_1 La medesima teste escussa sul capitolo 19) del ricorso, ha inoltre riferito: Tes_3
“Con noi personalmente prendeva gli appuntamenti e rispondeva alle nostre telefonate. Ricordo un'occasione in cui ho inviato sulla chat utilizzata dalla Sig.ra per l'Avv. un calendario degli incontri con gli assistenti sociali Pt_1 CP_1
relativi alla mia pratica”.
La teste infine, escussa sul capitolo 21) del ricorso, ha così dichiarato: “Nel Tes_3
nostro caso era la Sig.ra che si occupava di tutto. In un'occasione ricordo che Pt_1
eravamo nello studio dell'Avv. e che la Sig.ra che era presente, CP_1 Pt_1
rispondeva al telefono anche ad altri clienti”.
Alla stregua delle risultanze dell'istruttoria orale, sono state, poi, confermate le deduzioni attoree in ordine all'articolazione oraria della prestazione lavorativa prestata dalla ricorrente;
prestazione la quale è stata resa, da parte della sig.ra Pt_1
in favore dell'avv. dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì CP_1
al venerdì, come, del resto, si evince dal foglio presenze debitamente sottoscritto dall'odierna resistente e relativo al periodo di tirocinio formalizzato (doc. 8 fasc. parte ricorrente - foglio presenze).
I testi escussi, invero, oltre ad aver confermato che la sig.ra ha sempre lavorato Pt_1
da casa dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, hanno addirittura riferito che la ricorrente spesso lavorava oltre le 18:00 e anche il sabato.
La teste all'udienza del 25.06.24, ha così riferito “Posso dire he, Testimone_2
smettendo di lavorare intorno alle 16:30, recandomi a casa della per salutarla Pt_1
avendo contatti di famiglia, la vedevo che era presa dall'attività lavorativa al telefono”.
La teste all'udienza del 13.02.25, ha così riferito: “Ricordo che Testimone_3
almeno in un paio di occasioni ho fissato appuntamenti con l'avv. con il CP_1
tramite della sig.ra e in questi appuntamenti, che si sono tenuti presso lo Pt_1
studio/abitazione dell'avv. era presente anche la sig.ra Gli incontri CP_1 Pt_1
si sono tenuti di pomeriggio”. La teste all'udienza del 25.06.24, ha poi confermato che “la non Testimone_1 Pt_1
svolgeva il lavoro dallo studio della ma posso dire che la chiamava anche CP_1
oltre l'orario delle 18:00, chiamandola di sabato”.
Quanto alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa, occorre, anzitutto, evidenziare come sia stato provato documentalmente che la sig.ra e l'Avv. Pt_1
si sentissero quotidianamente tramite WhatsApp e l'odierna resistente CP_1
indicasse alla lavoratrice quali compiti espletare (doc. 9 fasc. parte ricorrente -
WhatsApp).
Dalla documentazione versata in atti, è emerso, poi, come la sig.ra sia stata Pt_1
inserita all'interno di un gruppo di WhatsApp denominato “Ufficio PR-RE” e creato per la condivisione di informazioni sugli adempimenti necessari e sull'organizzazione del lavoro, ove erano presenti, oltre all'avv. i sig.ri Roberto Calestani, CP_1
marito dell'odierna resistente;
la sig.ra fidanzata del figlio dell'odierna Per_1
resistente; la sig.ra figlia del marito dell'odierna resistente, e Persona_2
l'avv. Giuseppina Caramuta2 (doc.
7 - gruppo WhatsApp).
L'istruttoria orale ha consentito, infine, di dimostrare che alla sig.ra è stato Pt_1
consegnato, per lo svolgimento delle proprie mansioni, un telefono cellulare con il numero personale dell'avv.to nonché un computer aziendale e che alla CP_1
lavoratrice è stata altresì concessa la facoltà di usufruire di un account di posta elettronica, attivato in occasione dell'assunzione della medesima e riconducibile allo studio legale della convenuta ( ) Email_1
La teste all'udienza del 25.06.24, escussa sul capitolo 11) del ricorso, Testimone_1
ha, infatti, dichiarato: “Vero quanto al capitolo. Conosco la circostanza in quanto la stessa mi disse di rivolgermi alla che poi le avrebbe riferito ed infatti CP_1 Pt_1
io diverse volte ho inviato una email all'indirizzo di cui al capitolo”. preciso che chiamavo al numero dii cui al capitolo e mi rispondeva la sig.ra e le inviavo Pt_1
anche scritti, vocali e girato anche documenti e foto”.
La teste all'udienza del 13.02.25, escussa sul capitolo 6) del ricorso, Testimone_3
ha così riferito: “Ricordo che sino a fine agosto mi rivolgevo direttamente all'Avv. tramite whatsapp del suo telefono a partire dal primo settembre l'Avv. CP_1
mi informava che avrei dovuto interfacciarmi direttamente con la Sig.ra CP_1
che era entrata a far parte del suo staff come segretaria e alla quale era stato Pt_1
ceduto la gestione del numero di telefono”.
Orbene, ritiene il Giudice che dall'istruttoria orale espletata debba ritenersi sufficientemente raggiunta la prova che il rapporto di lavoro inter partes si sia instaurato prima della formalizzazione del rapporto di tirocinio, abbia avuto la durata dedotta in ricorso e che abbia avuto il carattere della subordinazione sulla base della continuità temporale della prestazione svolta secondo le medesime modalità operative, del vincolo di orario osservato, della forma in misura fissa e predeterminata della retribuzione percepita, dell'assenza totale di rischio economico e della natura esecutiva delle mansioni svolte, le quali non sono risultate diverse da quelle svolte durante il periodo nel quale risulta essere stato instaurato il rapporto di tirocinio, nonché del pieno inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro.
Da tali considerazioni discende la qualificazione del rapporto instaurato inter partes quale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data dell'effettivo inizio della prestazione lavorativa, con conseguente illegittimità del rapporto di tirocinio instaurato.
Se, dunque, deve ritenersi provato l'assunto attoreo in ordine alla natura, alla decorrenza ed alla durata del rapporto di lavoro intercorso, può riconoscersi, in considerazione delle mansioni svolte, l'inquadramento della lavoratrice nel livello
IV° rivendicato previsto dal CCNL di settore in atti, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni d'ordine con adeguate conoscenze tecniche e pratiche comunque acquisite. A titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria: addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere, accoglienza clienti e filtro chiamate;
operatore Informatico;
centralinista; segretario d'ordine; contabile d'ordine; operatore per la tutela del credito;
assistente gestione mandati;
archivista - schedarista;
addetto alla accettazione clienti, registrazione dati, consegna documenti;
autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati”.
Dalle superiori considerazioni discende anche il diritto alla corresponsione delle differenze per i titoli indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso3 e maturate sino alla data del 21.05.2021, data incontestata della cessazione del rapporto di lavoro, sulla base dell'orario di lavoro dedotto in ricorso, dell'inquadramento indicato e della retribuzione mensile effettivamente percepita indicata in ricorso.
Può, quindi, addivenirsi ad una sentenza di condanna specifica nei confronti della parte convenuta avente ad oggetto le differenze dovute per il periodo richiesto in ricorso e complessivamente pari ad euro 9.256,27, per i titoli indicati nei conteggi allegati al ricorso.
In ordine a tali differenze, la parte convenuta debitrice non ha ottemperato all'onere di provare l'adempimento delle obbligazioni retributive dedotte in ricorso dalla ricorrente – creditore in virtù del riparto dell'onere probatorio previsto dall'artt. 1218
c.c. e 2697 c.c. e del principio secondo il quale (Cass. S.U. n.13533 del 30/10/2001):
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della
Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento) (conf. Cass. n.
826/15).
Sulle differenze dovute, ammontanti complessivamente alla somma indicata in dispositivo ed al cui pagamento deve essere condannata la parte convenuta, spettano, infine, gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla maturazione al soddisfo ai sensi dell'art. 429 c.3 c.p.c.
3. Sulle spese di lite
Le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno poste a carico di parte resistente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro in relazione allo scaglione di valore compreso tra € 5.201 a € 26.000): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in euro 5.388,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nelle cause riunite in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Accerta e dichiara che, tra le parti, è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel periodo dall'1.09.2020 al 21.05.2021 con orario full time ed inquadramento della nel IV° livello del CCNL Terziario e Servizi. Pt_1
2. Condanna, per l'effetto, la convenuta alla corresponsione, a favore di
[...]
, di una somma complessiva pari ad euro 9.256,27, per le differenze Parte_1
dovute per i titoli indicati in ricorso e come calcolate nei conteggi analitici allegati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
3. Condanna la convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva riferibile a . Parte_1
4. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite a favore di
[...]
, spese che si liquidano in euro 5.388,00 per compensi professionali, Parte_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
5. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 15 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Formulando, sul punto, capitoli di prova estremamente generici e inconferenti rispetto alla tematica oggetto di indagine.
In particolare, non può di certo provare l'effettiva attuazione di un progetto formativo la circostanza
– dedotta dalla resistente sub cap. 20 della memoria difensiva – secondo cui: “ciò che la sig.ra faceva doveva sempre essere supervisionato sia dalla sia dalle sue collaboratrici Pt_1 CP_1 di studio”. 2 A riguardo, occorre evidenziare che l'identità di tali soggetti - identificati, nel gruppo WhatsApp Per con i seguenti nomi: “ , “ , “ e “Giuseppina” – non è stata Persona_3 Per_5 specificatamente contestata ad opera della resistente. 3 E non oggetto di specifica contestazione ad opera della resistente.