TRIB
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/11/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 20.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 153/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
AN LÀ
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
CL IV, LI ES, CL RT e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale,
1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3,
35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del
Pagina | 1 2015 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025. 3) condannare il alla corresponsione alla Controparte_2 parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente.
in via subordinata,
4) condannare il , nell'evenienza in cui al Controparte_2 momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale.
In ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e Controparte_2 compensi di giudizio, oltre a oneri di legge e spese generali con distrazione a favore dei patroni, antistatari. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 la ricorrente esponeva di aver lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2021/2022 c/o Ist Tecnico Commerciale - G. LE - GL (TOTD05000T) dal 29/09/2021 al 30/06/2022
2022/2023 c/o Ist Prof Industria e Artigianato - IA MA RA - Torino
(TORI04000L) dal 20/09/2022 al 30/06/2023
2024/2025 c/o Liceo Classico - "carlo Botta" Liceo Classico Statale - Ivrea
(TOPC020003) dal 09/09/2024 al 30/06/2025
La ricorrete esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del convenuto CP_1 in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma
3, l. 124/1999) nel seguente a. s.:
2023/2024 c/o R. TI dal 18/10/2023 al 08/07/2024 in Controparte_3 forza di plurimi contratti
La ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Pagina | 2 Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
Pagina | 3 anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dai contratti in atti (docc. 1, 2 e 4 ricorrente) nonché dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) che la ricorrente ha lavorato alle CP_1 dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 2, l. 124/1999 CP_1 per gli aa. ss. 2021/22, 2022/23 e 2024/25,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) che la CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente precaria del resistente CP_1
(contratto dal 22.9.2025 al 30.6.2026),
la domanda dei ricorrenti deve essere accolta relativamente agli aa. ss. 2021/22,
2022/23 e 2024/25.
Con riferimento all'a.s. 2023/2024 in cui la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 la domanda merita accoglimento. In fatto, si evidenzia che dai contratti in atti (doc. 3 ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal risulta che nell'a.s. in questione la docente ha prestato servizio, in forza CP_1 di plurimi contratti, per il periodo dal 18/10/2023 al 08/07/2024.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. quanto affermato dalla Corte di Appello di
Torino con sentenza n. 165/2024 in causa RGL 659/2023 (orientamento appare in via di consolidamento da parte del giudice di appello, cfr. altresì: C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 148/2025 in causa RGL 523/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent.
114/2025 in causa RGL 480/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 181/2025 in causa RGL 535/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 355/2025 in causa RGL
18/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. 392/2025 in causa RGL 171/2025; C. App.
Torino, sez. lavoro, sent. 395/2025 in causa RGL 168/2025):
«è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha
Pagina | 4 escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno»
Ciò con la precisazione che la circostanza che le supplenze si siano svolte presso diversi istituti scolastici non è ostativa al riconoscimento anche in tal caso della carta docente, come emerge dalla controversia esaminata da C. giust. UE, 3 luglio 2025,
Lanfi, C-268/24, EU:C:2025:526 (punti 10 e 65).
Ebbene, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo (in particolare, per il periodo 18.10.2023 – 30.6.2024: cfr. stato matricolare pagg. 2-3) e avere una durata superiore a quella minima prevista per le supplenze ex art. 4, comma 2, l.
124/1999; pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015, la posizione di parte ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente – per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25– ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Pagina | 5 1) accerta e dichiara il diritto di – per gli aa.ss. 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di
€ 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_4 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e
Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. AN LÀ dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025
Il Giudice
RE HI
Pagina | 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. RE HI viste le note scritte ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza depositate in data
13.11.2025 da parte ricorrente e in data 20.10.2025 dal resistente, CP_1
alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 153/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
AN LÀ
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalle dott.sse
CL IV, LI ES, CL RT e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
In via principale,
1) disapplicare l'art. 1 c. 121/124 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce la fruibilità della Carta Elettronica del Docente anche dal personale docente assunto con contratto a tempo determinato per violazione degli art. 3,
35 e 97 Costituzione e dell'art. 117 Cost. in relazione al disposto degli artt. 4 c. 1 direttiva 1999/70/CE e 20-21 della Carte dei diritti fondamentali dell'Unione europea per le ragioni di cui in ricorso;
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107 del
Pagina | 1 2015 per gli anni scolastici 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025. 3) condannare il alla corresponsione alla Controparte_2 parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta elettronica del Docente, dell'importo nominale di € 2.000,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale del docente.
in via subordinata,
4) condannare il , nell'evenienza in cui al Controparte_2 momento della pronuncia giudiziale il ricorrente sia fuoriuscito dal sistema scolastico, al risarcimento per equivalente per il medesimo importo nominale.
In ogni caso, condannare il al pagamento delle spese e Controparte_2 compensi di giudizio, oltre a oneri di legge e spese generali con distrazione a favore dei patroni, antistatari. per parte resistente Controparte_2
rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c. oggetto: carta docente
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/01/2025 la ricorrente esponeva di aver lavorato in forza di contratti a termine (ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 124/1999) alle dipendenze del convenuto in qualità di docente nei seguenti aa. ss.: CP_1
2021/2022 c/o Ist Tecnico Commerciale - G. LE - GL (TOTD05000T) dal 29/09/2021 al 30/06/2022
2022/2023 c/o Ist Prof Industria e Artigianato - IA MA RA - Torino
(TORI04000L) dal 20/09/2022 al 30/06/2023
2024/2025 c/o Liceo Classico - "carlo Botta" Liceo Classico Statale - Ivrea
(TOPC020003) dal 09/09/2024 al 30/06/2025
La ricorrete esponeva altresì di aver lavorato alle dipendenze del convenuto CP_1 in qualità di docente in forza di contratti di supplenza breve e saltuaria (art. 4, comma
3, l. 124/1999) nel seguente a. s.:
2023/2024 c/o R. TI dal 18/10/2023 al 08/07/2024 in Controparte_3 forza di plurimi contratti
La ricorrente lamentava la natura discriminatoria dell'art. 1, comma 121, l. 107/2015 nella parte in cui riserva la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (di seguito, Carta del docente) ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, chiedendo quindi la condanna del convenuto alla fruizione del beneficio CP_1 economico di € 500,00 per gli aa. ss. di cui sopra tramite Carta del docente.
Pagina | 2 Costituitosi tempestivamente in giudizio, il Controparte_2 sosteneva la legittimità del riconoscimento del beneficio della Carta del docente al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato, chiedendo il rigetto del ricorso.
*
Adita a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., la Corte di legittimità è giunta alla conclusione che la carta docente debba essere riconosciuta ai docenti titolari di contratti di supplenza ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, l. 124/1999. In particolare, Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961 (alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.) ha chiarito che:
«1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva
Pagina | 3 anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico».
Ora, considerato che i) risulta dai contratti in atti (docc. 1, 2 e 4 ricorrente) nonché dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) che la ricorrente ha lavorato alle CP_1 dipendenze del in forza di contratti ex art. 4, comma 2, l. 124/1999 CP_1 per gli aa. ss. 2021/22, 2022/23 e 2024/25,
ii) risulta dallo stato matricolare prodotto dal (doc. 1) che la CP_1 ricorrente è ancora attualmente dipendente precaria del resistente CP_1
(contratto dal 22.9.2025 al 30.6.2026),
la domanda dei ricorrenti deve essere accolta relativamente agli aa. ss. 2021/22,
2022/23 e 2024/25.
Con riferimento all'a.s. 2023/2024 in cui la ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ex art. 4, comma 3, l. 124/1999 la domanda merita accoglimento. In fatto, si evidenzia che dai contratti in atti (doc. 3 ricorrente) e dallo stato matricolare prodotto dal risulta che nell'a.s. in questione la docente ha prestato servizio, in forza CP_1 di plurimi contratti, per il periodo dal 18/10/2023 al 08/07/2024.
Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. quanto affermato dalla Corte di Appello di
Torino con sentenza n. 165/2024 in causa RGL 659/2023 (orientamento appare in via di consolidamento da parte del giudice di appello, cfr. altresì: C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 148/2025 in causa RGL 523/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent.
114/2025 in causa RGL 480/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 181/2025 in causa RGL 535/2024; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. n. 355/2025 in causa RGL
18/2025; C. App. Torino, sez. lavoro, sent. 392/2025 in causa RGL 171/2025; C. App.
Torino, sez. lavoro, sent. 395/2025 in causa RGL 168/2025):
«è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “ l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura” , fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in se inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica tuttavia non ha
Pagina | 4 escluso “ la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l. 124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”)decorre dal 31 dicembre al 30 giugno»
Ciò con la precisazione che la circostanza che le supplenze si siano svolte presso diversi istituti scolastici non è ostativa al riconoscimento anche in tal caso della carta docente, come emerge dalla controversia esaminata da C. giust. UE, 3 luglio 2025,
Lanfi, C-268/24, EU:C:2025:526 (punti 10 e 65).
Ebbene, il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo (in particolare, per il periodo 18.10.2023 – 30.6.2024: cfr. stato matricolare pagg. 2-3) e avere una durata superiore a quella minima prevista per le supplenze ex art. 4, comma 2, l.
124/1999; pertanto, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
107/2015, la posizione di parte ricorrente è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente – per gli aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25– ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016, ossia con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato.
È, infine, opportuno precisare che, ai fini del riconoscimento della Carta docente, è irrilevante che parte ricorrente non abbia presentato, con le modalità e i tempi previsti dal d.p.c.m. 23 settembre 2015 e d.p.c.m. 28 novembre 2016, domanda di fruizione del beneficio al resistente ovvero che sia decorso il biennio entro cui l'importo CP_1 doveva essere speso secondo i richiamati d.p.c.m.: sul punto si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. a Cass. lav., 27 ottobre 2023, n. 29961, in motivazione punti 17.1 e 17.2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, tabella cause di lavoro – omesso compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, nella somma di cui in dispositivo, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
Pagina | 5 1) accerta e dichiara il diritto di – per gli aa.ss. 2021/2022, Parte_1
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 – del beneficio finanziario dell'importo di
€ 500 consistente nella Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per ciascun anno scolastico;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, a mettere a disposizione di l'importo CP_4 Parte_1 complessivo di € 2.000,00 secondo le modalità di cui art. 1, comma 122, l.
107/2015 e al d.p.c.m. 28 novembre 2016 (Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubblicato in GU Serie Generale n. 281 del 01-12-2016), oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi;
3) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle spese CP_4 Parte_1 di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e
Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore del difensore Avv. AN LÀ dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea il 14/11/2025
Il Giudice
RE HI
Pagina | 6