Art. 7.
Il Ministero dell'aeronautica potra' eseguire ispezioni, sempreche' lo riterra' opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manutenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti Amministrazioni provinciali.
Il Ministero dell'aeronautica potra' eseguire ispezioni, sempreche' lo riterra' opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manutenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti Amministrazioni provinciali.