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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 14412/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. R.G. 14412/2024 promossa da
rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Lo Conte Parte_1 ricorrente contro
contumace Controparte_1 convenuto
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato al convenuto unitamente Parte_1 al pedissequo decreto premesso: che il ricorrente con contratto di locazione ex art. 27 L. 392/78 in data 1/04/23 concedeva in locazione a una unità immobiliare ad uso deposito posta all'interno del fabbricato sito nel Controparte_1
Comune di Imola, via Fornace Gallotti n. 24, con canone annuo convenuto di € 14.400,00= da corrispondersi in n. 12 rate mensili di € 1.200,00= ciascuna al 10 del mese, oltre oneri di legge (doc.
1); che il convenuto risultava moroso dei canoni relativi alle mensilità da febbraio ad ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 10.800,00=; che dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva come il conduttore avesse riconosciuto il proprio debito, promettendo più volte di sanare la morosità entro un determinato termine che poi aveva disatteso (docc. 3-5); che il , benchè formalmente residente in [...], risultava irreperibile CP_1 poiché detto indirizzo corrispondeva di fatto ad un immobile oggetto di esecuzione immobiliare dal quale il convenuto era già stato estromesso nell'anno 2022 (doc. 2); chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto Controparte_1 di locazione ex art 27 L. 392/78 concluso inter partes in data 01/04/2023 (reg. a Imola in data 30/06/23
– n 001680 serie 1 T);
ordinare a (c.f. ) il rilascio, in favore del sig. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
dell'unità immobiliare ad uso deposito posto nel fabbricato in Imola (Bo), via Fornace Gallotti
[...]
n. 24, distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune Fg 140, mapp. 171, sub 16 e sub 17 fissando altresì i modi ed i tempi dell'eventuale esecuzione coatta;
condannare al pagamento, in favore del sig. , di tutti i canoni Controparte_1 Parte_1 scaduti ed a scadere, determinati ad oggi nella misura di € 10.800,00, ovvero nella misura che verrà ritenuta provata e giusta all'esito dell'espletanda istruttoria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
All'udienza del 23/01/25, dichiarata la contumacia del convenuto, il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, specificando che la morosità persisteva ed era pari all'importo di €
14.400,00=; il giudice onorario pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è fondata in fatto ed in diritto ed è per tale motivo meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova documentale della pretesa vantata nei confronti del convenuto.
Risulta documentato il contratto di locazione stipulato tra le parti con la pattuizione del canone mensile di € 1.200,00=, oltre oneri di legge, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese (doc. 1).
Il ricorrente ha prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo di messaggistica Whatsapp dalla quale emerge il riconoscimento da parte del del proprio debito e le promesse di CP_1 pagamento disattese (doc. 3), oltre alle comunicazioni tra i rispettivi legali, che non hanno sortito alcun esito (docc. 4 e 5).
Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza del ricorso spiegato da ed il suo Parte_1 conseguente accoglimento.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/14 ai valori medi, con esclusione della fase decisionale, sono poste a carico di parte convenuta stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione Controparte_1 concluso inter partes in data 1/04/23; ordina a l'immediato rilascio, in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare ad uso deposito posto nel fabbricato in Imola, via Fornace Gallotti n. 24; condanna al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.400,00= per canoni scaduti, oltre che per quelli a scadere.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 3.376= per compensi, € 237,00= per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge.
Bologna, 23/01/25
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice Onorario dott.ssa Chiara Breschi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. R.G. 14412/2024 promossa da
rapp.to e difeso dall'Avv. Maurizio Lo Conte Parte_1 ricorrente contro
contumace Controparte_1 convenuto
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente: come da ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ritualmente notificato al convenuto unitamente Parte_1 al pedissequo decreto premesso: che il ricorrente con contratto di locazione ex art. 27 L. 392/78 in data 1/04/23 concedeva in locazione a una unità immobiliare ad uso deposito posta all'interno del fabbricato sito nel Controparte_1
Comune di Imola, via Fornace Gallotti n. 24, con canone annuo convenuto di € 14.400,00= da corrispondersi in n. 12 rate mensili di € 1.200,00= ciascuna al 10 del mese, oltre oneri di legge (doc.
1); che il convenuto risultava moroso dei canoni relativi alle mensilità da febbraio ad ottobre 2024, per l'importo complessivo di € 10.800,00=; che dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti emergeva come il conduttore avesse riconosciuto il proprio debito, promettendo più volte di sanare la morosità entro un determinato termine che poi aveva disatteso (docc. 3-5); che il , benchè formalmente residente in [...], risultava irreperibile CP_1 poiché detto indirizzo corrispondeva di fatto ad un immobile oggetto di esecuzione immobiliare dal quale il convenuto era già stato estromesso nell'anno 2022 (doc. 2); chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto Controparte_1 di locazione ex art 27 L. 392/78 concluso inter partes in data 01/04/2023 (reg. a Imola in data 30/06/23
– n 001680 serie 1 T);
ordinare a (c.f. ) il rilascio, in favore del sig. Controparte_1 C.F._1 Parte_1
dell'unità immobiliare ad uso deposito posto nel fabbricato in Imola (Bo), via Fornace Gallotti
[...]
n. 24, distinta al Catasto fabbricati del predetto Comune Fg 140, mapp. 171, sub 16 e sub 17 fissando altresì i modi ed i tempi dell'eventuale esecuzione coatta;
condannare al pagamento, in favore del sig. , di tutti i canoni Controparte_1 Parte_1 scaduti ed a scadere, determinati ad oggi nella misura di € 10.800,00, ovvero nella misura che verrà ritenuta provata e giusta all'esito dell'espletanda istruttoria;
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
All'udienza del 23/01/25, dichiarata la contumacia del convenuto, il ricorrente precisava le conclusioni come da ricorso, specificando che la morosità persisteva ed era pari all'importo di €
14.400,00=; il giudice onorario pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.
La domanda è fondata in fatto ed in diritto ed è per tale motivo meritevole di accoglimento.
Il ricorrente ha fornito prova documentale della pretesa vantata nei confronti del convenuto.
Risulta documentato il contratto di locazione stipulato tra le parti con la pattuizione del canone mensile di € 1.200,00=, oltre oneri di legge, da corrispondersi entro il 10 di ogni mese (doc. 1).
Il ricorrente ha prodotto la corrispondenza intercorsa tra le parti a mezzo di messaggistica Whatsapp dalla quale emerge il riconoscimento da parte del del proprio debito e le promesse di CP_1 pagamento disattese (doc. 3), oltre alle comunicazioni tra i rispettivi legali, che non hanno sortito alcun esito (docc. 4 e 5).
Dalle considerazioni svolte emerge la fondatezza del ricorso spiegato da ed il suo Parte_1 conseguente accoglimento.
Le spese di causa, liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/14 ai valori medi, con esclusione della fase decisionale, sono poste a carico di parte convenuta stante la sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: dichiara la risoluzione per inadempimento del conduttore del contratto di locazione Controparte_1 concluso inter partes in data 1/04/23; ordina a l'immediato rilascio, in favore di dell'unità Controparte_1 Parte_1 immobiliare ad uso deposito posto nel fabbricato in Imola, via Fornace Gallotti n. 24; condanna al pagamento a favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1
14.400,00= per canoni scaduti, oltre che per quelli a scadere.
Condanna al rimborso in favore di delle spese di lite, liquidate Controparte_1 Parte_1 in € 3.376= per compensi, € 237,00= per spese non imponibili, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
e CPA come per legge.
Bologna, 23/01/25
Il giudice onorario dott.ssa Chiara Breschi