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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 537/2023 RGAC
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Verbale d'udienza del 23 maggio 2025
È presente, per l'appellante, l'avv. Antonietta VATTIMO in sostituzione dell'avv.
Francesca VITALE.
È, altresì, presente, per parte appellata, l'avv. Antonio BODERONE.
Il Giudice invita le parti a concludere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa per le rispettive posizioni.
Il Giudice preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sentenza con motivazione contestuale che allega al presente verbale, costituendone parte integrante.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 537/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
(c.f. ) con sede in Paola (CS), Largo Mons. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca VITALE Parte_2
(c.f. ) C.F._1
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
BODERONE (c.f. ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di appello iscritto con il numero indicato in epigrafe, il Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 230/2023 del Giudice di Pace Paola, pubblicata il 28.2.2023 nel giudizio n. 1298/2022 RGAC, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da è stata annullata l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
0340328003028AQ22000000315, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 03403028003028AQ22000000121.
1.2. – Si è costituita la quale ha richiesto di rigettare la domanda di Controparte_1
riforma della sentenza e, in via incidentale, di dichiarare la prescrizione anche dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03403028003028AQ22000000121.
1.3. – Con ordinanza del 16.7.2024 è stata posta d'ufficio, la questione dell'inammissibilità dell'appello per omessa notifica dell'atto di impugnazione nei confronti dell' CP_2
1.4. – Successivamente, l'appellante non ha dato prova dell'originaria notifica telematica, mentre la ha proceduto alla notifica dell'appello incidentale nel termine CP_1
assegnato.
2.1. – Ciò posto, l'appello principale è inammissibile in quanto non è stata provata la notifica telematica nel termine di cui agli artt. 325 e 327 cpc.
2.2. – L''appello incidentale è infondato in quanto l'intimazione n.
03403028003028AQ22000000121 ha ad oggetto 2014 e, quindi, rientra nella CP_3
giurisdizione tributaria.
Invero, secondo la giurisprudenza, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.p.r. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di
3 pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU., Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020).
Più specificamente, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (SS.UU., Sentenza n. 16986 del 25/5/2022).
2.3. – Pertanto, dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando la sentenza appellata.
3. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando la sentenza appellata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
4
TRIBUNALE di PAOLA
Sezione Civile
Verbale d'udienza del 23 maggio 2025
È presente, per l'appellante, l'avv. Antonietta VATTIMO in sostituzione dell'avv.
Francesca VITALE.
È, altresì, presente, per parte appellata, l'avv. Antonio BODERONE.
Il Giudice invita le parti a concludere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti concludono riportandosi ai rispettivi atti e ai verbali di causa per le rispettive posizioni.
Il Giudice preso atto, in esito alla camera di consiglio, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sentenza con motivazione contestuale che allega al presente verbale, costituendone parte integrante.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
1 N. 537/2023 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli Affari Contenziosi in epigrafe,
tra
(c.f. ) con sede in Paola (CS), Largo Mons. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca VITALE Parte_2
(c.f. ) C.F._1
- appellante -
contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
BODERONE (c.f. ) C.F._3
- appellato -
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con atto di appello iscritto con il numero indicato in epigrafe, il Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 230/2023 del Giudice di Pace Paola, pubblicata il 28.2.2023 nel giudizio n. 1298/2022 RGAC, con la quale, in parziale accoglimento della domanda proposta da è stata annullata l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
0340328003028AQ22000000315, dichiarando il difetto di giurisdizione in relazione all'intimazione di pagamento n. 03403028003028AQ22000000121.
1.2. – Si è costituita la quale ha richiesto di rigettare la domanda di Controparte_1
riforma della sentenza e, in via incidentale, di dichiarare la prescrizione anche dei crediti contenuti nell'intimazione di pagamento n. 03403028003028AQ22000000121.
1.3. – Con ordinanza del 16.7.2024 è stata posta d'ufficio, la questione dell'inammissibilità dell'appello per omessa notifica dell'atto di impugnazione nei confronti dell' CP_2
1.4. – Successivamente, l'appellante non ha dato prova dell'originaria notifica telematica, mentre la ha proceduto alla notifica dell'appello incidentale nel termine CP_1
assegnato.
2.1. – Ciò posto, l'appello principale è inammissibile in quanto non è stata provata la notifica telematica nel termine di cui agli artt. 325 e 327 cpc.
2.2. – L''appello incidentale è infondato in quanto l'intimazione n.
03403028003028AQ22000000121 ha ad oggetto 2014 e, quindi, rientra nella CP_3
giurisdizione tributaria.
Invero, secondo la giurisprudenza, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del
d.p.r. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di
3 pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (SS.UU., Ordinanza n. 7822 del 14/4/2020).
Più specificamente, “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (SS.UU., Sentenza n. 16986 del 25/5/2022).
2.3. – Pertanto, dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando la sentenza appellata.
3. – La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità dell'appello principale e rigetta l'appello incidentale, confermando la sentenza appellata.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 23 maggio 2025
Il Giudice
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