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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA Sezione Lavoro e Previdenza composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
LU MA e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Viglietta sito in Roma, via Fabio Massimo 45
-APPELLANTE -
E
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 499/2024 pubblicata il 27/3/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, così corretta ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. con ordinanza in data 19/6/2024, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi Parte_1 121-124, l. 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2020/2021. oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della l. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
Il si costituiva in giudizio non rassegnando Controparte_2 conclusioni specifiche.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, premesso di prestare servizio alle dipendenze del CP_1 appellato quale docente non di ruolo e di avere prestato tale attività lavorativa, presso gli istituti scolastici indicati nel ricorso, in virtù di incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021, aveva agito in giudizio rivendicando, con riferimento ad ognuno di essi, il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (cd. Carta docente) per l'importo di € 500,00, importo rivendicato, se del caso, anche a titolo risarcitorio.
Lamentava in particolare in relazione a tale norma, ove limitava tale beneficio ai soli dipendenti di ruolo, la disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti non di ruolo anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C- 450/2021) in ordine alla incompatibilità con l'ordinamento comunitario della preclusione normativa del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato e i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità rilevava come nel caso in esame la ricorrente avesse dimostrato di avere prestato servizio sino al 30 giugno e di essere Pa tuttora in servizio e come pertanto sussistessero tutte le condizioni evidenziate dalla per la concessione del beneficio, ivi compreso il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 DPCM 28/11/2016.
Accertava pertanto il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di € 500 ciascuno con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta.
Non accoglieva invece la domanda per l'annualità 2016/2017 rilevando come fosse decorso in relazione alla stessa il termine quinquennale di prescrizione applicabile.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante, contesta la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui non aveva accolto la domanda con riferimento all'annualità 2016/2017 per intervenuta prescrizione quinquennale del relativo diritto. Lamenta in particolare come tale ultima pronuncia fosse viziata da extrapetizione per non avere l'amministrazione resistente sollevato in proposito una vera e propria eccezione non potendosi considerare tale l'accenno alla stessa rinvenibile nelle rassegnate conclusioni.
Rileva in ogni caso la tardività della costituzione del in quanto avvenuta, il CP_1
02/10/2023, il giorno prima della data fissata per la discussione, con conseguente decadenza dalla stessa dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione.
Si osserva che l'oggetto del presente contendere nei limiti in cui è stato devoluto nel presente grado di giudizio risulta limitato esclusivamente alla ritenuta fondatezza da parte del Tribunale, limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica non risultando invece essere stato impugnato quanto accertato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza in capo alla odierna ricorrente, con evidente riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, dei requisiti di legge per la fruizione della Carta docente.
Tanto premesso l'appello risulta fondato dovendo attribuirsi rilievo pienamente assorbente, rispetto all'esame dell'ulteriore profilo di contestazione prospettato in proposito dall'appellante, all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del CP_1 appellato.
Trattasi notoriamente di eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.), che risulta essere stata sollevata, nella precedente fase del giudizio, con una memoria di costituzione depositata in data 02/10/2023, rispetto ad una udienza fissata, in sede di trattazione scritta, il successivo 03/10/2023, in violazione pertanto del termine di 10 giorni prima di cui all'art. 416, comma 1 c.p.c., e conseguente inammissibilità della stessa a seguito della maturazione delle decadenze all'uopo previste dall'art. 416, commi 2 e 3, c.p.c.
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata dovrà essere riconosciuto il diritto dell'odierna appellante alla Carta docente anche in relazione alla annualità 2016/2017 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, del residuo valore della presente controversia devoluto in appello, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015, con assegnazione della medesima, anche per l'anno scolastico 2016/2017 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per tale ulteriore somma maggiorata di interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.030 e quanto al presente grado di appello in € 247. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
dott. Guido Rosa Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 26.6.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2650 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Parte_1
LU MA e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Marco Viglietta sito in Roma, via Fabio Massimo 45
-APPELLANTE -
E
in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 499/2024 pubblicata il 27/3/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, così corretta ai sensi degli artt. 287 e ss. c.p.c. con ordinanza in data 19/6/2024, il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice del lavoro, dichiarava il diritto di ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, commi Parte_1 121-124, l. 107/2015, con assegnazione della medesima per gli anni scolastici gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 e 2020/2021. oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36 della l. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e Parte_1 articolato motivo.
Il si costituiva in giudizio non rassegnando Controparte_2 conclusioni specifiche.
All'esito dell'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'odierna appellante, premesso di prestare servizio alle dipendenze del CP_1 appellato quale docente non di ruolo e di avere prestato tale attività lavorativa, presso gli istituti scolastici indicati nel ricorso, in virtù di incarichi annuali o sino al termine delle attività didattiche negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 e 2020/2021, aveva agito in giudizio rivendicando, con riferimento ad ognuno di essi, il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 (cd. Carta docente) per l'importo di € 500,00, importo rivendicato, se del caso, anche a titolo risarcitorio.
Lamentava in particolare in relazione a tale norma, ove limitava tale beneficio ai soli dipendenti di ruolo, la disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti non di ruolo anche con riferimento alla violazione del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e del diritto alla formazione di cui alle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro approvato con direttiva comunitaria 1999/70/CE , recepita con d.lgs. 368/2001.
Il Tribunale accoglieva parzialmente tali rivendicazioni.
Premesso il contenuto della normativa che regola il beneficio oggetto di domanda e i principi affermati a tale proposito dalla CGUE con l'ordinanza del 18/05/2022 (causa C- 450/2021) in ordine alla incompatibilità con l'ordinamento comunitario della preclusione normativa del diritto oggetto di domanda ai docenti a tempo determinato e i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza di legittimità rilevava come nel caso in esame la ricorrente avesse dimostrato di avere prestato servizio sino al 30 giugno e di essere Pa tuttora in servizio e come pertanto sussistessero tutte le condizioni evidenziate dalla per la concessione del beneficio, ivi compreso il requisito della permanenza del rapporto di lavoro di cui all'art. 3 DPCM 28/11/2016.
Accertava pertanto il diritto della ricorrente ad ottenere la Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per l'importo di € 500 ciascuno con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta.
Non accoglieva invece la domanda per l'annualità 2016/2017 rilevando come fosse decorso in relazione alla stessa il termine quinquennale di prescrizione applicabile.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante, contesta la gravata sentenza esclusivamente nella parte in cui non aveva accolto la domanda con riferimento all'annualità 2016/2017 per intervenuta prescrizione quinquennale del relativo diritto. Lamenta in particolare come tale ultima pronuncia fosse viziata da extrapetizione per non avere l'amministrazione resistente sollevato in proposito una vera e propria eccezione non potendosi considerare tale l'accenno alla stessa rinvenibile nelle rassegnate conclusioni.
Rileva in ogni caso la tardività della costituzione del in quanto avvenuta, il CP_1
02/10/2023, il giorno prima della data fissata per la discussione, con conseguente decadenza dalla stessa dalla possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione.
Si osserva che l'oggetto del presente contendere nei limiti in cui è stato devoluto nel presente grado di giudizio risulta limitato esclusivamente alla ritenuta fondatezza da parte del Tribunale, limitatamente all'anno scolastico 2016/2017, dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione scolastica non risultando invece essere stato impugnato quanto accertato dal giudice di prime cure in ordine alla sussistenza in capo alla odierna ricorrente, con evidente riferimento a tutti gli anni scolastici oggetto di domanda, dei requisiti di legge per la fruizione della Carta docente.
Tanto premesso l'appello risulta fondato dovendo attribuirsi rilievo pienamente assorbente, rispetto all'esame dell'ulteriore profilo di contestazione prospettato in proposito dall'appellante, all'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione del CP_1 appellato.
Trattasi notoriamente di eccezione in senso proprio, non rilevabile d'ufficio (art. 2938 c.c.), che risulta essere stata sollevata, nella precedente fase del giudizio, con una memoria di costituzione depositata in data 02/10/2023, rispetto ad una udienza fissata, in sede di trattazione scritta, il successivo 03/10/2023, in violazione pertanto del termine di 10 giorni prima di cui all'art. 416, comma 1 c.p.c., e conseguente inammissibilità della stessa a seguito della maturazione delle decadenze all'uopo previste dall'art. 416, commi 2 e 3, c.p.c.
Ne consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata dovrà essere riconosciuto il diritto dell'odierna appellante alla Carta docente anche in relazione alla annualità 2016/2017 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Tali i motivi della presente decisione.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo tenendo conto, per quanto riguarda il presente grado di giudizio, del residuo valore della presente controversia devoluto in appello, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello e in parziale riforma della gravata sentenza nel resto confermata, dichiara il diritto dell'appellante ad usufruire della Carta docente ai sensi dell'art. 1, comma 121 e ss., l. 107/2015, con assegnazione della medesima, anche per l'anno scolastico 2016/2017 oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione per tale ulteriore somma maggiorata di interessi legali dalla maturazione sino al saldo.
Condanna il appellato al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al CP_1 primo grado in € 1.030 e quanto al presente grado di appello in € 247. In entrambi i casi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 26.6.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa