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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 13/01/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 370/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MA OM, RE
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2000/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 003 DI 000001356 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5907/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento, impugna, nei confronti della società
Resistente_1 S.P.A. in liquidazione, la sentenza n. 1072/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, depositata il 13/09/2024, non notificata avente ad oggetto l'avviso di liquidazione n. 2020/003/DI/000001356/0/002- TEH per il periodo d'imposta 2020, per un valore economico di euro
5.935,57, per la presunta omessa registrazione del decreto ingiuntivo n. 1356/2020 emesso dal Tribunale di Benevento, divenuto provvisoriamente esecutivo in data 1/12/2020.
Dopo aver chiarito di avere applicato all'atto giudiziario de quo la seguente tassazione: 1) in relazione al decreto ingiuntivo, l'imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% trattandosi di provvedimento monitorio recante “una condanna al pagamento di somme o valori” ai sensi dell'art. 8, tariffa parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 “calcolando un'imposta di registro pari a € 4.276,82 (142.560,81x 3%); 2) rispetto all'atto enunciato (la scrittura privata del 20.05.2010), ha egualmente applicato l'imposta proporzionale del 3% trattandosi di atto avente contenuto patrimoniale, calcolando un'imposta di registro pari a € 1.650 (55.000 x3%); il tutto per una imposta di registro complessiva pari a € 5.926, 82; e che la CGT di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo dovuta sull'atto enunciato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, respingendo le eccezioni di decadenza e quella sollevata in riferimento agli interessi;
a fondamento del proprio appello deduce l'erronea interpretazione dell'atto e l'illegittima applicazione all'atto enunciato dell'imposta fissa, da parte dei giudici di prime cure, rassegnando le seguenti conclusioni: «voglia in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare dovuta l'imposta di registro proporzionale sul decreto ingiuntivo e sull'atto enunciato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata».
Si è costituita in giudizio, con atto di controdeduzioni ed appello incidentale condizionato, la AN S.
p.A., la quale contesta i motivi di appello, deduce la legittimità della sentenza di primo grado, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «In via principale per il rigetto dell'appello principale;
in via subordinata per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato;
in ogni caso per la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese».
Con memoria illustrativa, la appellata insiste sulle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere disatteso.
Thema decidendum è il trattamento ai fini dell'imposta di registro dell'accollo di un debito nell'ambito di una transazione non novativa ed, in particolare, la questione se tale accollo sia soggetto a imposta di registro in misura proporzionale o in misura fissa. L'imposta di registro trova la sua disciplina principale nel D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131. L'art. 20 di tale decreto stabilisce che l'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se le parti abbiano dichiarato un diverso titolo o abbiano dato all'atto una forma apparente non conforme a quella effettiva. Per quanto riguarda la transazione, l'art. 1965 c.c. la definisce come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione può essere novativa o non novativa: nel primo caso, estingue il rapporto originario e ne crea uno nuovo;
nel secondo, si limita a regolare le modalità di adempimento del rapporto preesistente, senza estinguerlo.
L'accollo, disciplinato dagli artt. 1272 e ss. c.c., può essere cumulativo o liberatorio e può essere oggetto di una transazione. Quando l'accollo avviene nell'ambito di una transazione non novativa, esso non comporta l'estinzione dell'obbligazione originaria, ma solo una modifica soggettiva nel lato passivo del rapporto obbligatorio. L'accollo di debito contenuto in una transazione non novativa non costituisce un autonomo trasferimento di ricchezza, ma solo una modalità di regolamento del rapporto obbligatorio già esistente.
In tali casi, l'imposta di registro si applica in misura fissa, in quanto l'atto non ha contenuto patrimoniale autonomo, ma si inserisce nell'ambito di una regolazione di rapporti preesistenti.
La giurisprudenza ha confermato che, in assenza di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, l'accollo di debito in sede di transazione non novativa non è soggetto a imposta proporzionale, ma solo a quella fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale autonomo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/05/2021, n.
11925, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29951, Cass. civ., sez. trib., 24.12.2020, n. 29506;
Cass. civ., sez. trib., 28.2.2023, n. 6082).
La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi;
l'appello dell'Ufficio deve dunque essere rigettato. La risoluzione della controversia sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità non ancora consolidato giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
10/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
MA OM, RE
CIARDIELLO STEFANO, Giudice
in data 10/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2000/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1072/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 2 e pubblicata il 13/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 003 DI 000001356 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5907/2025 depositato il
13/10/2025
Richieste delle parti: Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento, impugna, nei confronti della società
Resistente_1 S.P.A. in liquidazione, la sentenza n. 1072/02/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Benevento, depositata il 13/09/2024, non notificata avente ad oggetto l'avviso di liquidazione n. 2020/003/DI/000001356/0/002- TEH per il periodo d'imposta 2020, per un valore economico di euro
5.935,57, per la presunta omessa registrazione del decreto ingiuntivo n. 1356/2020 emesso dal Tribunale di Benevento, divenuto provvisoriamente esecutivo in data 1/12/2020.
Dopo aver chiarito di avere applicato all'atto giudiziario de quo la seguente tassazione: 1) in relazione al decreto ingiuntivo, l'imposta di registro proporzionale con aliquota del 3% trattandosi di provvedimento monitorio recante “una condanna al pagamento di somme o valori” ai sensi dell'art. 8, tariffa parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986 “calcolando un'imposta di registro pari a € 4.276,82 (142.560,81x 3%); 2) rispetto all'atto enunciato (la scrittura privata del 20.05.2010), ha egualmente applicato l'imposta proporzionale del 3% trattandosi di atto avente contenuto patrimoniale, calcolando un'imposta di registro pari a € 1.650 (55.000 x3%); il tutto per una imposta di registro complessiva pari a € 5.926, 82; e che la CGT di primo grado, con la sentenza impugnata, aveva accolto parzialmente il ricorso, ritenendo dovuta sull'atto enunciato l'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale, respingendo le eccezioni di decadenza e quella sollevata in riferimento agli interessi;
a fondamento del proprio appello deduce l'erronea interpretazione dell'atto e l'illegittima applicazione all'atto enunciato dell'imposta fissa, da parte dei giudici di prime cure, rassegnando le seguenti conclusioni: «voglia in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarare dovuta l'imposta di registro proporzionale sul decreto ingiuntivo e sull'atto enunciato. Con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio come da nota spese allegata».
Si è costituita in giudizio, con atto di controdeduzioni ed appello incidentale condizionato, la AN S.
p.A., la quale contesta i motivi di appello, deduce la legittimità della sentenza di primo grado, deposita documenti e rassegna le seguenti conclusioni: «In via principale per il rigetto dell'appello principale;
in via subordinata per l'accoglimento dell'appello incidentale condizionato, con conseguente annullamento dell'avviso di liquidazione impugnato;
in ogni caso per la condanna dell'Ufficio alla refusione delle spese».
Con memoria illustrativa, la appellata insiste sulle rassegnate conclusioni.
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere disatteso.
Thema decidendum è il trattamento ai fini dell'imposta di registro dell'accollo di un debito nell'ambito di una transazione non novativa ed, in particolare, la questione se tale accollo sia soggetto a imposta di registro in misura proporzionale o in misura fissa. L'imposta di registro trova la sua disciplina principale nel D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131. L'art. 20 di tale decreto stabilisce che l'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se le parti abbiano dichiarato un diverso titolo o abbiano dato all'atto una forma apparente non conforme a quella effettiva. Per quanto riguarda la transazione, l'art. 1965 c.c. la definisce come il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già iniziata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. La transazione può essere novativa o non novativa: nel primo caso, estingue il rapporto originario e ne crea uno nuovo;
nel secondo, si limita a regolare le modalità di adempimento del rapporto preesistente, senza estinguerlo.
L'accollo, disciplinato dagli artt. 1272 e ss. c.c., può essere cumulativo o liberatorio e può essere oggetto di una transazione. Quando l'accollo avviene nell'ambito di una transazione non novativa, esso non comporta l'estinzione dell'obbligazione originaria, ma solo una modifica soggettiva nel lato passivo del rapporto obbligatorio. L'accollo di debito contenuto in una transazione non novativa non costituisce un autonomo trasferimento di ricchezza, ma solo una modalità di regolamento del rapporto obbligatorio già esistente.
In tali casi, l'imposta di registro si applica in misura fissa, in quanto l'atto non ha contenuto patrimoniale autonomo, ma si inserisce nell'ambito di una regolazione di rapporti preesistenti.
La giurisprudenza ha confermato che, in assenza di effetti traslativi o costitutivi di diritti reali, l'accollo di debito in sede di transazione non novativa non è soggetto a imposta proporzionale, ma solo a quella fissa prevista per gli atti privi di contenuto patrimoniale autonomo (Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 06/05/2021, n.
11925, Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 27/10/2023, n. 29951, Cass. civ., sez. trib., 24.12.2020, n. 29506;
Cass. civ., sez. trib., 28.2.2023, n. 6082).
La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi;
l'appello dell'Ufficio deve dunque essere rigettato. La risoluzione della controversia sulla base di un orientamento giurisprudenziale di legittimità non ancora consolidato giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Compensa le spese di giudizio.